Versione
24 giugno 1990
24 giugno 1990
Art. 10. 1. La vigilanza ed i controlli per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge sono svolti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro della sanita'.
2. I Ministri suddetti si avvalgono, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, dell'attivita' di un organismo abilitato. Questo puo' essere un consorzio volontario di produttori che:
a) sia retto da uno statuto approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministro della sanita', d'intesa tra loro;
b) comprenda tra i propri soci non meno del 50 per cento dei produttori in rappresentanza del 50 per cento almeno della produzione tutelata dell'ultimo triennio;
c) garantisca, per la sua costituzione ed organizzazione e per i mezzi finanziari di cui dispone, un efficace ed imparziale svolgimento delle attivita' istituzionali.
3. L'organismo cui viene affidato l'incarico di cui al comma 2 e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la esercita d'intesa con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e della sanita'.
2. I Ministri suddetti si avvalgono, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, dell'attivita' di un organismo abilitato. Questo puo' essere un consorzio volontario di produttori che:
a) sia retto da uno statuto approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministro della sanita', d'intesa tra loro;
b) comprenda tra i propri soci non meno del 50 per cento dei produttori in rappresentanza del 50 per cento almeno della produzione tutelata dell'ultimo triennio;
c) garantisca, per la sua costituzione ed organizzazione e per i mezzi finanziari di cui dispone, un efficace ed imparziale svolgimento delle attivita' istituzionali.
3. L'organismo cui viene affidato l'incarico di cui al comma 2 e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la esercita d'intesa con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e della sanita'.
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/05/2010, n. 2934Provvedimento: N. 00662/2005 REG.RIC. N. 02934/2010 REG.DEC. N. 00662/2005 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso numero di registro generale 662 del 2005, proposto da: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e Provveditorato agli studi di Cagliari, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato; contro UD NT; per la riforma della sentenza del TAR SARDEGNA - CAGLIARI n. 00004/2004, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA DEL PERSONALE ATA COME INVALIDO CIVILE. Visto il ricorso in appello …Leggi di più...
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