Articolo 10 della Legge 14 febbraio 1990, n. 30
Articolo 9Articolo 11
Versione
24 giugno 1990
Art. 10. 1. La vigilanza ed i controlli per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge sono svolti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro della sanita'.
2. I Ministri suddetti si avvalgono, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, dell'attivita' di un organismo abilitato. Questo puo' essere un consorzio volontario di produttori che:
a) sia retto da uno statuto approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministro della sanita', d'intesa tra loro;
b) comprenda tra i propri soci non meno del 50 per cento dei produttori in rappresentanza del 50 per cento almeno della produzione tutelata dell'ultimo triennio;
c) garantisca, per la sua costituzione ed organizzazione e per i mezzi finanziari di cui dispone, un efficace ed imparziale svolgimento delle attivita' istituzionali.
3. L'organismo cui viene affidato l'incarico di cui al comma 2 e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la esercita d'intesa con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e della sanita'.
Entrata in vigore il 24 giugno 1990
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