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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 12/07/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
MAGISTRATURA DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Antonio Converti – g.o.t.c. - all'udienza del 10/07/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., preso atto dell'avvenuto deposito di note di trattazione scritta ad opera dell' ha pronunciato la CP_1 seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa iscritta al n. 1865/2024 RG, promossa da:
nato il [...] a [...], ivi residente in [...] Parte_1
(c.f. ), rappresentato e assistito dagli avv.ti Roberto Di Mattia e Paolo Manetti C.F._1 del foro di Firenze, con studio in Firenze, il primo in via Pasquale Villari n. 13, ove dichiara di eleggere domicilio ed il secondo in via Santa Reparata n. 40 – Firenze, come da procura allegata al ricorso ex art. 442 c.p.c. c/ depositato presso il Tribunale di Nola ed iscritto al R.G. n. 3595/2024; CP_1
RICORRENTE
Contro
l' , c.f. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocato ARMANDO
Gambino, giusta procura generale alle liti Notar di IU (RM) in data 22/03/2024 Persona_1
(n. rep. 37875 – raccolta 7313), ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Periferico di CP_1
Teramo, al corso San Giorgio n. 14/16
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito n. 408-2024-00005260-12 del 9/04/2024. Contributi CP_1
Gestione Autonoma Commercianti.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta e comparse conclusionali depositate in atti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8/10/2024, il sig. , in qualità di socio accomandatario Parte_1 della UR EL s.a.s., ha riassunto presso questo Tribunale, in seguito a declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Nola, il ricorso in opposizione avverso l'avviso di addebito
408-2024-00005260-12 del 9/04/2024, con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma CP_1 complessiva di euro 10.406,79, a titolo di contribuzione dovuta alla Gestione Autonoma Commercianti per il periodo dal 2021 al 2023, sostenendo, in buona sostanza, di non aver esercitato, nel periodo in considerazione, alcuna attività commerciale, in quanto la società UR EL s.a.s. (p.i. ) P.IVA_2 era inattiva a far data dal 24/12/2019. La , tramite la quale il sig. Controparte_3
UR EL esercitava la sua attività, era - infatti - in liquidazione da molti anni e, comunque, aveva cessato ogni attività, essendo stata cancellata dal registro delle imprese in data 24/12/2019, come si evinceva dalla comunicazione unica trasmessa al registro imprese, alla Camera di commercio e agli enti previdenziali, e . CP_1 CP_4
L' costituitosi in giudizio, ha resistito all'opposizione, della quale ha chiesto il rigetto, riportandosi CP_1 agli accertamenti effettuati in sede ispettiva.
Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale, non avendo le parti formulato richieste di istruttoria orale. La stessa, quindi, è stata rinviata per la discussione con termine per note all'udienza del 10/07/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta.
°°°°°°°
L' di Nola ha emesso nei confronti di l'Avviso di Addebito n. CP_1 Parte_2
40820240000526012000, riferito ai Contributi Fissi, rate dalla n. 4 del 2021 alla n. 4 del 2023, notificato con racc.ta a.r. in data 23/04/2024.
Il sig. EL ritiene di non essere tenuto all'iscrizione alla Gestione Commercianti nel periodo CP_1 oggetto di accertamento (2021 – 2023), sulla base del fatto che in detto periodo “la Controparte_3
tramite la quale il sig. UR EL esercitava la sua attività, era infatti in liquidazione da molti anni
[...]
e comunque ha cessato ogni attività ed è stata cancellata dal registro delle imprese in data 24 dicembre 2019”.
L' su cui grava l'onere di provare il fondamento della pretesa contributiva, ha fornito riscontro CP_1 probatorio per tabulas delle seguenti circostanze:
- il sig. risulta iscritto alla Gestione Commercianti dal 18/01/1991 con codice azienda Parte_1
, in virtù della sua qualifica di socio accomandatario e liquidatore della P.IVA_3 [...]
(C.F. ) e non, quindi, di socio accomandatario della Controparte_5 P.IVA_4 [...]
. Controparte_3
È dunque irrilevante, ai fini del presente giudizio, la circostanza, posta a fondamento dell'opposizione, per cui “la tramite la quale il sig. UR EL esercitava la sua attività, era … Controparte_3 in liquidazione da molti anni e comunque ha cessato ogni attività ed è stata cancellata dal registro delle imprese in data
24 dicembre 2019”. Peraltro, va evidenziato come il ricorrente neppure menzioni la sua partecipazione nella compagine Controparte_5
Ciò premesso, nel merito l''iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti appare legittima CP_1 proprio in virtù del ruolo di socio accomandatario e liquidatore nella suddetta società, a nulla rilevando che la società sia in liquidazione, posto che per i soci incaricati di effettuare le operazioni inerenti la messa in liquidazione della società continuano ad essere operanti le norme comuni in vigore nella Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali. E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza 31/01/2014 n. 2139: “In linea generale e secondo i riferimenti nomativi applicabili – in particolare la
L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1, - l'iscrizione alla
Gestione commercio deve … ritenersi che permanga valida sia per ì soci liquidatori e sia per gli altri soci che continuano a svolgere l'attività sociale, rimanendo inalterato il principio dell'attività svolta con carattere dell'abitualità e della prevalenza, fino alla conclusione di tutte le operazioni di liquidazione culminanti con la totale cessazione delle attività sociali e la cancellazione definitiva dal Registro delle Imprese”.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti, risulta che la società Controparte_5 non è mai cessata, non ha mai avuto dipendenti, non essendo presenti comunicazioni
[...] obbligatorie inviate al Ministero del Lavoro e il ricorrente non risulta svolgere altra attività lavorativa.
Conclusivamente, l'opposizione è infondata e va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto delle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii., scaglione da 5.201,00 a 26.000,00, con esclusione della fase istruttoria e avuto riguardo ai valori minimi, attesa la non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio
R.G. n. 1865/2024 così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
- Conferma l'avviso di addebito n. 408-2024-00005260-12 del 9/04/2024; CP_1
- Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell che liquida in CP_1 complessivi euro 2.109,00 oltre spese forfetarie (15%), Iva. C.p.a. come per legge.
Teramo, addì 10/07/2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Converti)
Firma digitale