Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 26/03/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1873/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA VERBALE DI UDIENZA DEL 26/03/2025
All'udienza del 26/03/2025 dinanzi al Giudice dott.ssa Adriana Forastiere sono comparsi per parte ricorrente l'Avv. ROSSO ALBERTO, il quale discute la Parte_1 causa riepilogando le questioni sia di rito che di merito sollevate;
conclude come da ricorso introduttivo, evidenziando il carattere preliminare e assorbente della richiesta di declinatoria della competenza in favore del Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del lavoro;
per parte resistente ERMOCIDA l'Avv. PRIMERANO MASSIMO oggi sostituito dall'Avv. Marta De Maria, la quale conclude come da comparsa e si riporta a tutti gli atti depositati;
i procuratori delle parti rinunciano alla presenza al momento della lettura della sentenza. Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale pronuncia la seguente sentenza;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico dott.ssa Adriana Forastiere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1873/2024 R.G., vertente tra:
(C.F./P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. Alberto Rosso del Foro di Novara ed elezione di domicilio presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
1
(C.F. ), compiutamente Controparte_1 C.F._1 generalizzato nella comparsa di costituzione e risposta, con il patrocinio degli Avv.ti Massimo Primerano e Paola Lacroce del Foro di Catanzaro ed elezione di domicilio presso i difensori giusta delega in atti;
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto del giudizio è l'opposizione avanzata dalla avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 565/2024, emesso il 21.06.2024 in favore di CP_1 per l'importo di €. 38.574,36, oltre interessi e spese di procedura.
[...]
La società opponente ha chiesto, tra l'altro, di dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, con indicazione del Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice del lavoro quale giudice competente.
Ha esposto a sostegno:
- che l'intestato Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, si è già pronunciato sulla domanda oggetto del presente giudizio, declinando la competenza in favore del Tribunale di Catanzaro, sul presupposto che il rapporto tra le parti sia qualificabile quale collaborazione personale, continuativa e coordinata ex art. 409, n. 3, c.p.c.;
- che la suddetta statuizione, passata in giudicato formale, sarebbe vincolante nel presente giudizio;
- che, in ogni caso, può ribadirsi nella presente sede la sussistenza degli indici rivelatori della collaborazione coordinata e continuativa, con le conseguenti statuizioni in punto di competenza territoriale inderogabile.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha contestato l'efficacia vincolante nella presente sede della sentenza già pronunciata tra le stesse parti con riferimento alla medesima regiudicanda, in quanto sentenza di mero rito, priva di efficacia di
“giudicato esterno”. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la sentenza che dichiara l'incompetenza territoriale, quando non sia seguita dalla riassunzione dinanzi al giudice ritenuto competente, non preclude la proposizione in un successivo giudizio della stessa domanda di merito, fra le stesse parti e davanti al medesimo giudice (orientamento ribadito anche in una controversia avente ad oggetto un rapporto di lavoro, con la sentenza della Cassazione Sez. Lav. n. 24529/2015). Ha chiesto quindi il rigetto della eccezione, sul presupposto che il rapporto sia qualificabile quale rapporto d'opera professionale, privo di vincolo di subordinazione.
***
2 La domanda introdotta con il ricorso monitorio nel presente giudizio di opposizione è identica a quella definita con la declinatoria di competenza in favore del Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice del lavoro (cfr. sent. n. 241/2023, doc. 2 opposta).
Ciò emerge dai documenti depositati dall'opponente (cfr. docc. 2-6) ed è pacifico tra le parti.
***
Fatta tale premessa, può osservarsi anche nella presente sede come il rapporto inter partes sia di collaborazione personale, continuativa e coordinata ex art. 409, n. 3 c.p.c.
Lo si desume:
- dalla lettura del contratto del 22/11/2019 (doc. 1 monitorio) con cui le parti - premettendo che tra le stesse era in corso un “contratto d'opera professionale in forma di collaborazione continuativa” dal 2018 e che la società intendeva continuare ad avvalersi della collaborazione del professionista - hanno disciplinato il loro rapporto per il periodo 01/01/2020- 31/12/2022 (tre anni);
- dalle e-mail depositate dalla opposta (docc. 12, 13 e 14 allegate alla comparsa di risposta). In particolare, pacifiche ed evincibili dalle previsioni contrattuali la continuatività e la personalità della prestazione (nell'ambito di un rapporto durato sei anni), può affermarsi anche l'esistenza del coordinamento della prestazione, ancorché in assenza di sottoposizione al potere gerarchico del destinatario della medesima.
Invero, dalle e-mail e PEC scambiate tra le parti emerge che l'attività, pur autonoma, si svolgeva attraverso un collegamento operativo abituale con il preponente e con la sua organizzazione.
Più nel dettaglio, può rilevarsi che:
- le e-mail inviate da recavano la seguente “firma”: Controparte_1
.
- l' disponeva quindi di un indirizzo e-mail aziendale;
CP_1
- il contenuto delle e-mail rivela il coordinamento con il destinatario della prestazione (cfr. docc. 12 e 13):
3 - il rapporto è stato caratterizzato dall'assenza di rischio economico in capo al consulente (il contratto prevedeva un compenso mensile fisso e il rimborso delle spese sostenute dal medesimo);
- è rimasta incontestata la circostanza, riportata dalla sentenza n. 241/2023 dell'intestato Tribunale-Sez. Lavoro e trascritta dalla società opponente nell'atto introduttivo del presente giudizio di opposizione, secondo cui, in una delle missive inviate alla il consulente scriveva: “Vi ricordo Pt_1 infine che a novembre 2019 mi avevate assicurato che avreste provveduto ad acquistare ed inoltrarmi presso la residenza un computer portatile idoneo allo svolgimento delle mie attività; impegno ribadito nel corso del colloquio telefonico degli scorsi giorni”, a dimostrazione sia del collegamento con la organizzazione del preponente, sia del fatto che l'attività lavorativa veniva prestata dalla residenza del collaboratore, sita in Badolato (CZ). Del resto, lo stesso opposto aveva rivolto il primo ricorso monitorio al “Tribunale di Ravenna-Sezione Lavoro”, salvo affermare qui che la controversia non rientrerebbe tra quelle di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c., facendo propria la prospettazione che, in quel giudizio, era stata fornita dalla controparte: detto revirement, con ogni evidenza, sembra più che altro guidato dall'intendimento di radicare “ad ogni costo” (e per ragioni note al solo preteso creditore) la competenza territoriale presso l'intestato Ufficio, e non presso quello indicato come competente dal Giudice del lavoro.
***
Qualificato il rapporto di collaborazione tra le parti, meritano di essere condivise le considerazioni e conclusioni cui è già pervenuta la sezione lavoro con la sentenza sopra citata, in punto di competenza territoriale inderogabile;
considerazioni e conclusioni che qui devono intendersi ritrascritte (vd. pagg. 3 e 4, doc. 2 opponente).
4 Esse si basano su circostanze di fatto non contestate ed emerse anche nel presente giudizio, idonee a radicare la competenza del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro.
Invero: i) il collaboratore, per tutta la durata del rapporto, ha prestato la propria attività dalla propria residenza, sita in Badolato, in Provincia di Catanzaro;
ii) le intestazioni delle missive inviate dal consulente nel corso del rapporto confermano che la residenza (in Badolato) e il domicilio del collaboratore coincidevano.
Viene in rilievo, quindi, l'art. 413, co. 4, c.p.c., secondo cui “Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell'articolo 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell'articolo 409”. Si tratta di un foro esclusivo e che permane fissato anche al momento della cessazione del rapporto (ossia nel domicilio del collaboratore al momento della cessazione, non suscettibile di modifica successiva ai fini del radicamento della competenza territoriale).
La fondatezza della eccezione di incompetenza territoriale ribadita anche nel presente giudizio, quindi, consente di ritenere assorbita nella presente sede ogni altra questione di rito e di merito sollevata dalle parti.
Per quanto esposto, deve essere dichiarata la incompetenza del Tribunale adito, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto.
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Le spese seguono la soccombenza dell'opposto e si liquidano come in dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/2014, in base allo scaglione corrispondente al valore del credito azionato con la procedura monitoria, tenuto conto dell'attività processuale svolta relativamente al profilo giuridico della competenza e dell'assenza di attività istruttoria.
Deve essere respinta, infine, l'istanza ex art. 96 c.p.c. non sussistendo i presupposti della mala fede o colpa grave, tenuto conto della giurisprudenza di legittimità invocata dal convenuto-opposto (pronunciata anche dalla Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione) e dal fatto che l'opposto, anche nel primo giudizio di opposizione, risulta aver aderito - sin dal primo atto difensivo successivo alla proposizione della opposizione - alla “eccezione di incompetenza per materia del Tribunale adito” svolta in quel giudizio dalla odierna opponente, chiedendo che “il Giudice previa revoca del decreto ingiuntivo, disponga con ordinanza la rimessione degli atti alla sezione civile del Tribunale di Ravenna” (cfr. doc. 6 opponente).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, nella composizione monocratica di cui all'epigrafe definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
5 - dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Ravenna per essere competente il Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice del lavoro e, per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
termine di legge per la riassunzione;
- condanna la parte opposta a rifondere all'opponente le spese di lite liquidate in €. 286,00 per esborsi ed €. 1.850,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA se e come dovuti per legge.
Così deciso in Ravenna, il 26.03.2025.
Il Giudice
dott.ssa Adriana Forastiere
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