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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 23/01/2026, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 544/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3091/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Grezar 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239029190357000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239029190357000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239029190357000 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2778/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il rappresentante di Ag. Entrate si riporta alle proprie controdeduzioni;
insiste per il rigetto con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 31/05/2024, la ricorrente Ricorrente_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 ha impugnato l'Intimazione di pagamento n. 29620239029190357/000 (importo complessivo € 1.622,49), riferita alle cartelle:
n. 29620180029848837000 (IRPEF 2014 - TARES/TARSU – anno 2013, notificata 28/06/2018);
n. 29620190031774425000 (TARI/tributo provinciale – anno 2015, notificata 20/05/2019).
La ricorrente eccepisce: prescrizione quinquennale dei crediti, nullità per difetto di motivazione ex L. 212/2000
e L. 241/1990, omessa notifica di atti prodromici, decadenza dei termini di notifica ex art. 25 DPR 602/73 e
L. 296/2006.
Conviene in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione (ER), resistente, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Palermo, resistente
Comune di Palermo – Settore servizi tributari – servizio TARSU, resistente
ER si costituisce, eccependo carenza di legittimazione passiva per profili di competenza degli enti impositori;
documenta la notifica delle cartelle (2018, 2019); sostiene che non è maturata la prescrizione
(decennale per erariali;
sospensione ID per i locali) e che l'intimazione è atto vincolato conforme a modello ministeriale;
chiede rigetto e spese.
Con memoria integrativa, ER produce ulteriore prova della notifica 2019 (compiuta giacenza, collegamenti informatici) e richiama la sospensione di 546 giorni (08/03/2020–31/08/2021) sull'attività di riscossione.
La DP Palermo ribadisce che l'intimazione non è atto dell'Ufficio (competenza dell'Agente) e che le cartelle di propria competenza risultano notificate e quindi cristallizzate;
per i crediti erariali richiama la prescrizione decennale;
per le sanzioni correlate al tributo afferma il termine unitario;
contesta motivazione e cautelare
(mancano fumus e periculum).
Il Comune di Palermo osserva che il ruolo è atto interno non autonomamente impugnabile;
l'intimazione è atto esecutivo successivo che non consente di rimettere in discussione la fondatezza della pretesa;
non sussiste litisconsorzio necessario tra ente impositore e Agente;
chiede rigetto (anche della sospensiva).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto e ammissibilità dell'impugnazione
L'atto impugnato è un'intimazione di pagamento, che costituisce atto della riscossione successivo alla notifica di cartelle. In tale sede, sono deducibili vizi propri dell'intimazione, non la fondatezza del tributo presupposto.
Il Comune ha correttamente rilevato la natura di atto interno del ruolo e la non necessità di litisconsorzio con l'ente impositore, profili che confermano la inammissibilità delle censure rivolte alla fondatezza del credito.
Prescrizione
Per la cartella 2015 (notificata 20/05/2019), l'intimazione è stata notificata il 03/04/2024, ossia prima del decorso di cinque anni pieni, tenuto altresì conto dei periodi di sospensione ID invocati da ER (art. 68 DL 18/2020). Ne deriva che non è maturata la prescrizione quinquennale.
Per la cartella 2013 (notificata 28/06/2018), la ricorrente non dimostra atti interruttivi a sé favorevoli;
ER
e l'Ufficio evidenziano la durata decennale per i crediti erariali e, per i locali, l'operatività della sospensione emergenziale sull'attività di riscossione, sicché allo stato non risulta decorso il termine utile. Le deduzioni difensive dei resistenti sono coerenti con il quadro normativo prodotto.
Le eccezioni di decadenza sono formulate in riferimento a cartelle che, per come documentato dalle difese, risultano notificate;
la mancata impugnazione tempestiva delle stesse ne ha determinato la cristallizzazione, rendendo tardive le censure sulla tardività o sugli atti prodromici.
Motivazione dell'intimazione L'intimazione prodotta in atti segue modello ministeriale, reca il dettaglio del debito, le carte richiamate e il responsabile del procedimento: trattandosi di atto vincolato, la motivazione è congrua ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo e dello Statuto del contribuente;
non è prevista l'allegazione integrale degli atti presupposti, essendo sufficiente il loro richiamo.
In conclusione, il ricorso è infondato;
ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese tra le parti, attese le questioni giuridiche controverse sulla portata delle sospensioni emergenziali e sulla qualificazione dei termini di prescrizione nei rapporti tra tributi locali ed erariali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese Palermo, 13.11.25 IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3091/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Grezar 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239029190357000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239029190357000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239029190357000 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2778/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il rappresentante di Ag. Entrate si riporta alle proprie controdeduzioni;
insiste per il rigetto con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 31/05/2024, la ricorrente Ricorrente_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 ha impugnato l'Intimazione di pagamento n. 29620239029190357/000 (importo complessivo € 1.622,49), riferita alle cartelle:
n. 29620180029848837000 (IRPEF 2014 - TARES/TARSU – anno 2013, notificata 28/06/2018);
n. 29620190031774425000 (TARI/tributo provinciale – anno 2015, notificata 20/05/2019).
La ricorrente eccepisce: prescrizione quinquennale dei crediti, nullità per difetto di motivazione ex L. 212/2000
e L. 241/1990, omessa notifica di atti prodromici, decadenza dei termini di notifica ex art. 25 DPR 602/73 e
L. 296/2006.
Conviene in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione (ER), resistente, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Palermo, resistente
Comune di Palermo – Settore servizi tributari – servizio TARSU, resistente
ER si costituisce, eccependo carenza di legittimazione passiva per profili di competenza degli enti impositori;
documenta la notifica delle cartelle (2018, 2019); sostiene che non è maturata la prescrizione
(decennale per erariali;
sospensione ID per i locali) e che l'intimazione è atto vincolato conforme a modello ministeriale;
chiede rigetto e spese.
Con memoria integrativa, ER produce ulteriore prova della notifica 2019 (compiuta giacenza, collegamenti informatici) e richiama la sospensione di 546 giorni (08/03/2020–31/08/2021) sull'attività di riscossione.
La DP Palermo ribadisce che l'intimazione non è atto dell'Ufficio (competenza dell'Agente) e che le cartelle di propria competenza risultano notificate e quindi cristallizzate;
per i crediti erariali richiama la prescrizione decennale;
per le sanzioni correlate al tributo afferma il termine unitario;
contesta motivazione e cautelare
(mancano fumus e periculum).
Il Comune di Palermo osserva che il ruolo è atto interno non autonomamente impugnabile;
l'intimazione è atto esecutivo successivo che non consente di rimettere in discussione la fondatezza della pretesa;
non sussiste litisconsorzio necessario tra ente impositore e Agente;
chiede rigetto (anche della sospensiva).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto e ammissibilità dell'impugnazione
L'atto impugnato è un'intimazione di pagamento, che costituisce atto della riscossione successivo alla notifica di cartelle. In tale sede, sono deducibili vizi propri dell'intimazione, non la fondatezza del tributo presupposto.
Il Comune ha correttamente rilevato la natura di atto interno del ruolo e la non necessità di litisconsorzio con l'ente impositore, profili che confermano la inammissibilità delle censure rivolte alla fondatezza del credito.
Prescrizione
Per la cartella 2015 (notificata 20/05/2019), l'intimazione è stata notificata il 03/04/2024, ossia prima del decorso di cinque anni pieni, tenuto altresì conto dei periodi di sospensione ID invocati da ER (art. 68 DL 18/2020). Ne deriva che non è maturata la prescrizione quinquennale.
Per la cartella 2013 (notificata 28/06/2018), la ricorrente non dimostra atti interruttivi a sé favorevoli;
ER
e l'Ufficio evidenziano la durata decennale per i crediti erariali e, per i locali, l'operatività della sospensione emergenziale sull'attività di riscossione, sicché allo stato non risulta decorso il termine utile. Le deduzioni difensive dei resistenti sono coerenti con il quadro normativo prodotto.
Le eccezioni di decadenza sono formulate in riferimento a cartelle che, per come documentato dalle difese, risultano notificate;
la mancata impugnazione tempestiva delle stesse ne ha determinato la cristallizzazione, rendendo tardive le censure sulla tardività o sugli atti prodromici.
Motivazione dell'intimazione L'intimazione prodotta in atti segue modello ministeriale, reca il dettaglio del debito, le carte richiamate e il responsabile del procedimento: trattandosi di atto vincolato, la motivazione è congrua ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo e dello Statuto del contribuente;
non è prevista l'allegazione integrale degli atti presupposti, essendo sufficiente il loro richiamo.
In conclusione, il ricorso è infondato;
ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese tra le parti, attese le questioni giuridiche controverse sulla portata delle sospensioni emergenziali e sulla qualificazione dei termini di prescrizione nei rapporti tra tributi locali ed erariali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese Palermo, 13.11.25 IL GIUDICE MONOCRATICO