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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 777/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CC US NA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7364/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005380085000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005380085000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005380085000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento atto impugnato con vittoria di spese e distrazione.
Resistente/Appellato: inammissibilità del ricorso o rigetto, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza e alla Regione Calabria, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data 29 novembre 2024 (n. 7364/2024 R.G.R.), Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, presentava ricorso avverso l'avviso d'intimazione di pagamento n. 03420249005380085000, notificato in data 3 ottobre 2024, limitatamente a due atti presupposto:
- cartella di pagamento n. 034220160021710134000, notificata il 3.11.2016, importo € 405,99, TASSA
AUTO 2011-2012;
- cartella di pagamento n. 03420180007977737000, notificata il 5.06.2018, importo € 200,13, TASSA
AUTO 2013; allegava l'atto impugnato.
Parte ricorrente eccepiva:
1) Prescrizione della pretesa anche nel caso in cui le cartelle indicate come presupposto fossero state notificate, circostanza su cui si esprimevano dubbi, dovendosi sempre applicare il termine di prescrizione triennale.
Sollecitava l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e distrazione.
In data 21 gennaio 2025 l'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza si è costituita depositando controdeduzioni telematiche ove respingeva le eccezioni sollevate dal ricorrente, allegando documentazione a dimostrazione della regolare notifica delle cartelle di pagamento e di altri atti interruttivi della prescrizione. Eccepiva il difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi di merito opponibili all'Ente impositore. Chiedeva, in ogni caso, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data 24 febbraio 2025 si costituiva la Regione Calabria depositando controdeduzioni telematiche in cui preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso in quanto la procura era irrituale e per mancata tempestività del ricorso, non essendo stata dimostrata la data di consegna dell'atto impugnato;
nel resto respingeva tutte le eccezioni sollevate dal ricorrente e allegava documentazione rappresentata da copia degli avvisi di accertamento presupposto delle cartelle di pagamento e della regolare notifica.
All'udienza del 5 febbraio 2026 la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Preliminarmente non sono fondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dalla Regione
Calabria, in presenza di rituale procura allegata all'impugnazione che risulta tempestiva, in presenza di atto impugnato notificato alla contribuente in data 3 ottobre 2024, come attestato da ADER.
ADER ha allegato documentazione attestante la rituale notifica delle cartelle di pagamento indicate come presupposto dell'AVI impugnato, nonché di atti interruttivi della prescrizione e precisamente per entrambe le cartelle era stato notificato alla contribuente l'avviso di intimazione di pagamento n.
03420229002148676000, notificato per posta il 23.06.2022, con atto consegnato personalmente al destinatario (v. documentazione allegata alle controdeduzioni da ADER).
Non si è determinata la prescrizione della pretesa in quanto tra l'ultimo atto interruttivo notificato (23 giugno 2022) e l'AVI impugnato sono decorsi poco più di due anni e non il termine triennale indicato dal ricorrente.
In ragione della soccombenza il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore delle Parti resistenti costituite nella misura precisata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, in composizione monocratica, rigetta il ricorso in oggetto e conferma l'atto impugnato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione di
Cosenza e della Regione Calabria, spese che liquida in € 233,00, oltre accessori di legge, per ciascuna.
Cosenza, 5 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CC US NA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7364/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005380085000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005380085000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005380085000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento atto impugnato con vittoria di spese e distrazione.
Resistente/Appellato: inammissibilità del ricorso o rigetto, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza e alla Regione Calabria, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data 29 novembre 2024 (n. 7364/2024 R.G.R.), Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, presentava ricorso avverso l'avviso d'intimazione di pagamento n. 03420249005380085000, notificato in data 3 ottobre 2024, limitatamente a due atti presupposto:
- cartella di pagamento n. 034220160021710134000, notificata il 3.11.2016, importo € 405,99, TASSA
AUTO 2011-2012;
- cartella di pagamento n. 03420180007977737000, notificata il 5.06.2018, importo € 200,13, TASSA
AUTO 2013; allegava l'atto impugnato.
Parte ricorrente eccepiva:
1) Prescrizione della pretesa anche nel caso in cui le cartelle indicate come presupposto fossero state notificate, circostanza su cui si esprimevano dubbi, dovendosi sempre applicare il termine di prescrizione triennale.
Sollecitava l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e distrazione.
In data 21 gennaio 2025 l'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza si è costituita depositando controdeduzioni telematiche ove respingeva le eccezioni sollevate dal ricorrente, allegando documentazione a dimostrazione della regolare notifica delle cartelle di pagamento e di altri atti interruttivi della prescrizione. Eccepiva il difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi di merito opponibili all'Ente impositore. Chiedeva, in ogni caso, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data 24 febbraio 2025 si costituiva la Regione Calabria depositando controdeduzioni telematiche in cui preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso in quanto la procura era irrituale e per mancata tempestività del ricorso, non essendo stata dimostrata la data di consegna dell'atto impugnato;
nel resto respingeva tutte le eccezioni sollevate dal ricorrente e allegava documentazione rappresentata da copia degli avvisi di accertamento presupposto delle cartelle di pagamento e della regolare notifica.
All'udienza del 5 febbraio 2026 la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Preliminarmente non sono fondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dalla Regione
Calabria, in presenza di rituale procura allegata all'impugnazione che risulta tempestiva, in presenza di atto impugnato notificato alla contribuente in data 3 ottobre 2024, come attestato da ADER.
ADER ha allegato documentazione attestante la rituale notifica delle cartelle di pagamento indicate come presupposto dell'AVI impugnato, nonché di atti interruttivi della prescrizione e precisamente per entrambe le cartelle era stato notificato alla contribuente l'avviso di intimazione di pagamento n.
03420229002148676000, notificato per posta il 23.06.2022, con atto consegnato personalmente al destinatario (v. documentazione allegata alle controdeduzioni da ADER).
Non si è determinata la prescrizione della pretesa in quanto tra l'ultimo atto interruttivo notificato (23 giugno 2022) e l'AVI impugnato sono decorsi poco più di due anni e non il termine triennale indicato dal ricorrente.
In ragione della soccombenza il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore delle Parti resistenti costituite nella misura precisata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, in composizione monocratica, rigetta il ricorso in oggetto e conferma l'atto impugnato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione di
Cosenza e della Regione Calabria, spese che liquida in € 233,00, oltre accessori di legge, per ciascuna.
Cosenza, 5 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci