Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 777
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la prescrizione non si è determinata poiché tra l'ultimo atto interruttivo notificato (23 giugno 2022) e l'avviso di intimazione impugnato sono decorsi poco più di due anni, non configurandosi quindi il termine triennale invocato dal ricorrente. La notifica delle cartelle presupposte e degli atti interruttivi è stata ritenuta regolare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 777
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 777
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo