TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/11/2025, n. 4878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4878 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4650/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. BE SS Giudice Rel.
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 4650/2024 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. CLAUDIA GUZZO, presso il cui studio ha eletto Parte_1
domicilio
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. SILVIA MASSASSO presso il cui studio ha Controparte_1
eletto domicilio
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Per_ relativo ai minori: nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...]. Per_2
Per parte ricorrente:
“ L'esponente insiste nelle domande e difese svolte nell'atto introduttivo, con la precisazione che il periodo natalizio di permanenza delle bambine con i genitori sia ripartito a metà tra loro in base al periodo di chiusura del datore di lavoro, comune ad entrambi, come meglio spiegato di seguito, e che il mantenimento da porre a carico del signor sia pari ad euro 250,00 per ciascuna CP_1
figlia, con aumenti ISTAT, oltre all'intero assegno unico, dando atto che in comparsa di risposta il
Pagina 1 resistente conclude in tal senso, e oltre al 50% delle spese straordinarie. In via istruttoria:
ove ritenuto opportuno, ordinare al signor di depositare le ultime buste paga CP_1
disporre l'interrogatorio formale del convenuto e ammettere la prova per testimoni sulle
seguenti circostanze
Vero che durante la convivenza dalla casa della coppia almeno una Controparte_2
volta a settimana si sentivano urla e insulti pronunciati dal signor alla signora CP_1
Pt_1
Vero che nel maggio 2023 il signor si è recato presso l'abitazione della CP_1
signora e ha minacciato di rompere la porta se lei non avesse aperto Pt_1
Vero che nel maggio 2023 la signora ha chiesto alla sorella di raggiungerla CP_1
perché temeva che il signor le facesse del male CP_1
Vero che il signor nel maggio 2023 ha chiesto al signor di CP_1 Testimone_1
Mediolanum di trasferire la somma di euro 93.500,00 dal conto cointestato alla signora
ad un conto personale Pt_1
Vero che il signor ha riferito al signor che avrebbe informato CP_1 Tes_1
dell'operazione la signora ”. Pt_1
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo;
Contrariis rejectis;
Riservato ogni diritto;
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previ gli accertamenti e le declaratorie del caso;
-In via istruttoria: si richiamano tutte le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art 473 bis 17 cpc datata 29.11.2024 e si insiste in particolare sull'immediato avvio di un percorso psicologico
Per_ individuale per , da autorizzare anche senza il consenso materno, e qualora non fosse possibile tramite ASL, pure in via privata;
nonché sulla richiesta di approfondimenti, anche peritali, che il
Pagina 2 giudice riterrà opportuni per valutare le capacità genitoriali materne.
Nel merito
Per_
- In via principale : affidare le figlie minori ed ad entrambi i genitori, con residenza, Per_2
anche anagrafica ed abitazione presso la madre, con assegnazione a quest'ultima della casa familiare, disponendo che le decisioni di maggiore interesse per le figlie, relative all'istruzione all'educazione e alla salute, vengano assunte di comune accordo e che ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente e disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione;
- disporre che il padre possa tenere con sé le figlie in base agli accordi tra
i genitori e , in caso di disaccordo, a fine settimana alterni dall'uscita di scuola del venerdì alla domenica sera alle ore 21:00 e sempre un pomeriggio la settimana, preferibilmente di mercoledì dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00; trenta giorni anche non consecutivi nelle vacanze estive, da concordarsi entro il 30 marzo di ogni anno, con corrispondente sospensione degli incontri con
l'altro genitore;
il giorno della festa del papà e del compleanno del papà; nonché nei giorni in cui non è impegnato con il lavoro (ferie, cassa integrazione) con preavviso di almeno 24 ore alla mamma e compatibilmente agli impegni delle bambine;
nelle vacanze pasquali con suddivisione del periodo in 3 giorni con papà e altrettanto con mamma, e comunque in modo che trascorrano con ciascun genitore il giorno di Pasqua o Pasquetta;
una settimana nelle festività natalizie ad anni alterni dalla vigilia di Natale al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
metà delle vacanze scolastiche di Carnevale;
ad anni alterni con ciascun genitore in tutte le altre festività.
-Disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione delle figlie quando l'avrà con sé ed il signor si dichiara disponibile a corrispondere per il CP_1
Per_ mantenimento di e , l'assegno mensile di €200,00 ( €100,00 per ciascuna figlia), o Per_2
quella diversa somma che risulterà di giustizia agli esiti dell'istruttoria, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
-disporre che l'assegno unico universale di famiglia sia percepito per intero dalla signora . Pt_1
- In ogni caso: disporre che siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con diritto di rimborso reciproco, le spese mediche, farmaceutiche, odontoiatriche, ivi comprese quelle specialistiche, nonché scolastiche, sportive, ricreative e, comunque, straordinarie,
Pagina 3 necessarie per le figlie e/o concordate, come da protocollo d'Intesa sottoscritto dal Tribunale e dal
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino.
- disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali e di
NPI / psicologia età evolutiva in funzione di monitoraggio e sostegno, onde favorire la ripresa degli
Per_ incontri tra ed il papà.
- accogliere le istanze di cui al ricorso ex art. 473bis 39 cpc del 27.03.2025.
- Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Per il P.M.; visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Le minori sono nate dalla relazione tra e , non Parte_1 Controparte_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato il 14/03/2024 ha chiesto l'affidamento condiviso delle Parte_1
figlie minori, la loro collocazione presso di sé, l'assegnazione della casa familiare, la determinazione di un regime di visite padre - figlie ed un contributo per il loro mantenimento, oltre il 50% delle spese non coperte da S.S.N.
In data 07/11/2024 si costituiva in giudizio il sig. , il quale non si Controparte_1
opponeva alla richiesta di affidamento condiviso delle minori ed all'assegnazione della casa familiare alla signora . Chiedeva un calendario per le visite padre-figlie, e di Parte_1
provvedere al mantenimento delle stesse nella misura complessiva di euro 200,00. Egli chiedeva altresì che l'Assegno Unico venisse percepito integralmente dalla signora . Pt_1
In data 18/12/2024 veniva emessa ordinanza con la quale il Giudice Delegato assumeva i provvedimenti temporanei ed urgenti, rigettava le prove orali richieste dalle parti e fissava udienza
Per_ per l'ascolto della minore
Per_ All'udienza del 09/01/2025 il Giudice procedeva all'ascolto della minore ed all'esito confermava la presa in carico del nucleo famigliare e delle minori da parte dei servizi sociali e di
Per_
età evolutiva anche al fine di sostenere la ripresa dei rapporti tra ed il sig. CP_3
. CP_1
In data 12/05/2025 veniva depositata relazione da parte dei servizi sociali.
In data 22/05/2025 veniva depositata relazione da parte del servizio di NPI Aslo To5.
Pagina 4 All'udienza del 02/10/2025 le parti chiedevano di precisare le conclusioni e di procedere con la discussione orale.
All'esito il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
La causa appare matura per la decisione senza necessitò di ammissione di ulteriori istanze istruttori.
Osserva preliminarmente il Collegio che, in tema di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, la legge 54/06, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte in materia di separazione personale e divorzio, ha espresso, per tale aspetto, un'evidente equiparazione della posizione dei figli dei genitori non coniugati a quella dei figli nati dal matrimonio, senza che alcun rilievo assuma la forma del rito camerale previsto (Cass. 30.10.2009 n. 23032); tale assimilazione è stata del resto confermata dalla attribuzione dei procedimenti in questione, ex legge
219/12, al Tribunale Ordinario.
L'impianto normativo di cui alla citata legge 54/06 sull'esercizio della potestà e sull'affidamento condiviso, in caso di crisi della coppia genitoriale, ha riplasmato gli artt. 155 e ss. c.c., onde le misure applicabili - sia sotto i citati profili quanto sotto il profilo economico - risultano essere state in tal senso modificate ed oggi ulteriormente aggiornate, quanto alla soluzione dei confitti sull'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito del D. L.vo 154/13, con la previsione normativa di cui agli artt. 316 e 337 bis e segg. c.c.
Va altresì premesso che la normativa di cui alla citata legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi degli stessi e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa.
Ciò posto e con riferimento alla specifica vicenda in esame si osserva che l'affidamento delle figlie minori vada disposto con modalità condivisa, con collocamento prevalente presso la madre, essendo questa la soluzione che appare maggiormente rispondente alle esigenze di stabilità, di crescita e di accudimento delle minori.
Si osserva, infatti, che per escludere l'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da
Pagina 5 rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio) (Cass. 18.6.2008 n. 16593; conforme Cass. 17.12.2009 n. 26587).
Ancora più esplicita, in materia, la massima di Cass.
2.12.2010 n. 24526, secondo cui “In tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore".
Orbene, nel caso di specie, non sono stati allegati significativi indicatori di una inadeguatezza genitoriale tali da giustificare l'esclusione di un genitore dalla compartecipazione nelle scelte di maggior interesse per le minori.
Deve disporsi che le minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre, non essendo emersi elementi che inducano a modificare l'attuale situazione di fatto.
In considerazione di quanto sopra stabilito, l'abitazione della casa coniugale deve essere assegnata alla signora , come peraltro richiesto da entrambe le parti. Parte_1
Il padre potrà incontrare e tenere con sé le figlie secondo accordi tra i genitori, da stabilirsi in ragione dei loro impegni di lavoro e comunque tenendo prioritariamente conto delle esigenze delle minori e, in difetto di accordo, secondo le modalità indicate in dispositivo.
Per_ In ragione delle difficoltà del padre ad incontrare la figlia minore deve essere disposta la presa in carico delle minori e del nucleo famigliare da parte dei servizi sociali e di NPI/Psicologia età evolutiva, demandando altresì agli stessi di prevedere la presenza di un educatore durante gli incontri pomeridiani padre-figlie, affinché vigili sull'andamento degli incontri ed aiuti la minore
Per_ a riavvicinarsi al padre.
Ciascun coniuge deve provvedere alle esigenze delle figlie quando le tiene con sé e, in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione patrimoniale, quali risultano dalle dichiarazioni e dalla documentazione agli atti, tenuto altresì conto dei periodi di permanenza delle minori presso ciascun genitore e degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato, deve essere posto a carico del sig. un assegno mensile di mantenimento. Controparte_1
Pagina 6 Detto contributo, annualmente rivalutabile, deve essere confermato in € 400,00 (euro 200 per ciascuna figlia), oltre alla partecipazione alle spese “extra”.
È pur vero che, rispetto all'epoca dell'assunzione dei provvedimenti provvisori, il sig. CP_1
risulta essere stato licenziato con decorrenza dal 30.09.2025 per riduzione del personale, ma egli percepisce la NASPI (euro 1100 mensili), avrà percepito il TFR ed è dotato di capacità lavorativa.
Non vi è prova della corresponsione di euro 50000 da parte del datore di lavoro, come affermato dalla ricorrente in sede di discussione orale.
Le condizioni economiche della ricorrente non appaiono invece mutate rispetto a quanto già considerato in sede di provvedimenti provvisori e la stessa continua a percepire l'intero assegno unico per le minori.
Alla luce di ciò, il Collegio ritiene di confermare la somma già prevista con ordinanza del
18.12.2024.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della soccombenza reciproca in ordine all'assegno di mantenimento per i minori e considerato il sostanziale accordo sulle ulteriori domande.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
AFFIDA le figlie a entrambi i genitori, disponendo che le minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
DISPONE che il padre possa incontrarle e tenerle con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: - durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera alle ore 21,00 quando le accompagnerà a casa della madre;
- due pomeriggi, indicativamente il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00 quando le accompagnerà a scuola, nella settimana in cui le minori trascorreranno il weekend con l'altro genitore;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno
Pagina 7 del compleanno delle figlie, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive le minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore
(in assenza di accordo le minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
DISPONE la presa in carico delle minori e del nucleo famigliare da parte dei servizi sociali e di età evolutiva, demandando altresì agli stessi di prevedere la presenza di un CP_3
educatore durante gli incontri pomeridiani padre-figlie, affinché vigili sull'andamento degli incontri
Per_ ed aiuti la minore a riavvicinarsi al padre;
ASSEGNA la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla signora . Parte_1
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione delle figlie quando le ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il Controparte_1
mantenimento delle figlie, con decorrenza dal deposito della presente ordinanza, l'assegno periodico di € 400,00 (euro 200,00 per ciascuna figlia), da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Torino saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
7.11.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Relatore
Dott.ssa BE SS
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Pagina 8
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. BE SS Giudice Rel.
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 4650/2024 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. CLAUDIA GUZZO, presso il cui studio ha eletto Parte_1
domicilio
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. SILVIA MASSASSO presso il cui studio ha Controparte_1
eletto domicilio
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Per_ relativo ai minori: nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...]. Per_2
Per parte ricorrente:
“ L'esponente insiste nelle domande e difese svolte nell'atto introduttivo, con la precisazione che il periodo natalizio di permanenza delle bambine con i genitori sia ripartito a metà tra loro in base al periodo di chiusura del datore di lavoro, comune ad entrambi, come meglio spiegato di seguito, e che il mantenimento da porre a carico del signor sia pari ad euro 250,00 per ciascuna CP_1
figlia, con aumenti ISTAT, oltre all'intero assegno unico, dando atto che in comparsa di risposta il
Pagina 1 resistente conclude in tal senso, e oltre al 50% delle spese straordinarie. In via istruttoria:
ove ritenuto opportuno, ordinare al signor di depositare le ultime buste paga CP_1
disporre l'interrogatorio formale del convenuto e ammettere la prova per testimoni sulle
seguenti circostanze
Vero che durante la convivenza dalla casa della coppia almeno una Controparte_2
volta a settimana si sentivano urla e insulti pronunciati dal signor alla signora CP_1
Pt_1
Vero che nel maggio 2023 il signor si è recato presso l'abitazione della CP_1
signora e ha minacciato di rompere la porta se lei non avesse aperto Pt_1
Vero che nel maggio 2023 la signora ha chiesto alla sorella di raggiungerla CP_1
perché temeva che il signor le facesse del male CP_1
Vero che il signor nel maggio 2023 ha chiesto al signor di CP_1 Testimone_1
Mediolanum di trasferire la somma di euro 93.500,00 dal conto cointestato alla signora
ad un conto personale Pt_1
Vero che il signor ha riferito al signor che avrebbe informato CP_1 Tes_1
dell'operazione la signora ”. Pt_1
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo;
Contrariis rejectis;
Riservato ogni diritto;
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previ gli accertamenti e le declaratorie del caso;
-In via istruttoria: si richiamano tutte le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art 473 bis 17 cpc datata 29.11.2024 e si insiste in particolare sull'immediato avvio di un percorso psicologico
Per_ individuale per , da autorizzare anche senza il consenso materno, e qualora non fosse possibile tramite ASL, pure in via privata;
nonché sulla richiesta di approfondimenti, anche peritali, che il
Pagina 2 giudice riterrà opportuni per valutare le capacità genitoriali materne.
Nel merito
Per_
- In via principale : affidare le figlie minori ed ad entrambi i genitori, con residenza, Per_2
anche anagrafica ed abitazione presso la madre, con assegnazione a quest'ultima della casa familiare, disponendo che le decisioni di maggiore interesse per le figlie, relative all'istruzione all'educazione e alla salute, vengano assunte di comune accordo e che ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente e disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione;
- disporre che il padre possa tenere con sé le figlie in base agli accordi tra
i genitori e , in caso di disaccordo, a fine settimana alterni dall'uscita di scuola del venerdì alla domenica sera alle ore 21:00 e sempre un pomeriggio la settimana, preferibilmente di mercoledì dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00; trenta giorni anche non consecutivi nelle vacanze estive, da concordarsi entro il 30 marzo di ogni anno, con corrispondente sospensione degli incontri con
l'altro genitore;
il giorno della festa del papà e del compleanno del papà; nonché nei giorni in cui non è impegnato con il lavoro (ferie, cassa integrazione) con preavviso di almeno 24 ore alla mamma e compatibilmente agli impegni delle bambine;
nelle vacanze pasquali con suddivisione del periodo in 3 giorni con papà e altrettanto con mamma, e comunque in modo che trascorrano con ciascun genitore il giorno di Pasqua o Pasquetta;
una settimana nelle festività natalizie ad anni alterni dalla vigilia di Natale al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
metà delle vacanze scolastiche di Carnevale;
ad anni alterni con ciascun genitore in tutte le altre festività.
-Disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione delle figlie quando l'avrà con sé ed il signor si dichiara disponibile a corrispondere per il CP_1
Per_ mantenimento di e , l'assegno mensile di €200,00 ( €100,00 per ciascuna figlia), o Per_2
quella diversa somma che risulterà di giustizia agli esiti dell'istruttoria, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
-disporre che l'assegno unico universale di famiglia sia percepito per intero dalla signora . Pt_1
- In ogni caso: disporre che siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con diritto di rimborso reciproco, le spese mediche, farmaceutiche, odontoiatriche, ivi comprese quelle specialistiche, nonché scolastiche, sportive, ricreative e, comunque, straordinarie,
Pagina 3 necessarie per le figlie e/o concordate, come da protocollo d'Intesa sottoscritto dal Tribunale e dal
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino.
- disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali e di
NPI / psicologia età evolutiva in funzione di monitoraggio e sostegno, onde favorire la ripresa degli
Per_ incontri tra ed il papà.
- accogliere le istanze di cui al ricorso ex art. 473bis 39 cpc del 27.03.2025.
- Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Per il P.M.; visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Le minori sono nate dalla relazione tra e , non Parte_1 Controparte_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato il 14/03/2024 ha chiesto l'affidamento condiviso delle Parte_1
figlie minori, la loro collocazione presso di sé, l'assegnazione della casa familiare, la determinazione di un regime di visite padre - figlie ed un contributo per il loro mantenimento, oltre il 50% delle spese non coperte da S.S.N.
In data 07/11/2024 si costituiva in giudizio il sig. , il quale non si Controparte_1
opponeva alla richiesta di affidamento condiviso delle minori ed all'assegnazione della casa familiare alla signora . Chiedeva un calendario per le visite padre-figlie, e di Parte_1
provvedere al mantenimento delle stesse nella misura complessiva di euro 200,00. Egli chiedeva altresì che l'Assegno Unico venisse percepito integralmente dalla signora . Pt_1
In data 18/12/2024 veniva emessa ordinanza con la quale il Giudice Delegato assumeva i provvedimenti temporanei ed urgenti, rigettava le prove orali richieste dalle parti e fissava udienza
Per_ per l'ascolto della minore
Per_ All'udienza del 09/01/2025 il Giudice procedeva all'ascolto della minore ed all'esito confermava la presa in carico del nucleo famigliare e delle minori da parte dei servizi sociali e di
Per_
età evolutiva anche al fine di sostenere la ripresa dei rapporti tra ed il sig. CP_3
. CP_1
In data 12/05/2025 veniva depositata relazione da parte dei servizi sociali.
In data 22/05/2025 veniva depositata relazione da parte del servizio di NPI Aslo To5.
Pagina 4 All'udienza del 02/10/2025 le parti chiedevano di precisare le conclusioni e di procedere con la discussione orale.
All'esito il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
La causa appare matura per la decisione senza necessitò di ammissione di ulteriori istanze istruttori.
Osserva preliminarmente il Collegio che, in tema di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, la legge 54/06, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte in materia di separazione personale e divorzio, ha espresso, per tale aspetto, un'evidente equiparazione della posizione dei figli dei genitori non coniugati a quella dei figli nati dal matrimonio, senza che alcun rilievo assuma la forma del rito camerale previsto (Cass. 30.10.2009 n. 23032); tale assimilazione è stata del resto confermata dalla attribuzione dei procedimenti in questione, ex legge
219/12, al Tribunale Ordinario.
L'impianto normativo di cui alla citata legge 54/06 sull'esercizio della potestà e sull'affidamento condiviso, in caso di crisi della coppia genitoriale, ha riplasmato gli artt. 155 e ss. c.c., onde le misure applicabili - sia sotto i citati profili quanto sotto il profilo economico - risultano essere state in tal senso modificate ed oggi ulteriormente aggiornate, quanto alla soluzione dei confitti sull'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito del D. L.vo 154/13, con la previsione normativa di cui agli artt. 316 e 337 bis e segg. c.c.
Va altresì premesso che la normativa di cui alla citata legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi degli stessi e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa.
Ciò posto e con riferimento alla specifica vicenda in esame si osserva che l'affidamento delle figlie minori vada disposto con modalità condivisa, con collocamento prevalente presso la madre, essendo questa la soluzione che appare maggiormente rispondente alle esigenze di stabilità, di crescita e di accudimento delle minori.
Si osserva, infatti, che per escludere l'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da
Pagina 5 rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio) (Cass. 18.6.2008 n. 16593; conforme Cass. 17.12.2009 n. 26587).
Ancora più esplicita, in materia, la massima di Cass.
2.12.2010 n. 24526, secondo cui “In tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore".
Orbene, nel caso di specie, non sono stati allegati significativi indicatori di una inadeguatezza genitoriale tali da giustificare l'esclusione di un genitore dalla compartecipazione nelle scelte di maggior interesse per le minori.
Deve disporsi che le minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre, non essendo emersi elementi che inducano a modificare l'attuale situazione di fatto.
In considerazione di quanto sopra stabilito, l'abitazione della casa coniugale deve essere assegnata alla signora , come peraltro richiesto da entrambe le parti. Parte_1
Il padre potrà incontrare e tenere con sé le figlie secondo accordi tra i genitori, da stabilirsi in ragione dei loro impegni di lavoro e comunque tenendo prioritariamente conto delle esigenze delle minori e, in difetto di accordo, secondo le modalità indicate in dispositivo.
Per_ In ragione delle difficoltà del padre ad incontrare la figlia minore deve essere disposta la presa in carico delle minori e del nucleo famigliare da parte dei servizi sociali e di NPI/Psicologia età evolutiva, demandando altresì agli stessi di prevedere la presenza di un educatore durante gli incontri pomeridiani padre-figlie, affinché vigili sull'andamento degli incontri ed aiuti la minore
Per_ a riavvicinarsi al padre.
Ciascun coniuge deve provvedere alle esigenze delle figlie quando le tiene con sé e, in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione patrimoniale, quali risultano dalle dichiarazioni e dalla documentazione agli atti, tenuto altresì conto dei periodi di permanenza delle minori presso ciascun genitore e degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato, deve essere posto a carico del sig. un assegno mensile di mantenimento. Controparte_1
Pagina 6 Detto contributo, annualmente rivalutabile, deve essere confermato in € 400,00 (euro 200 per ciascuna figlia), oltre alla partecipazione alle spese “extra”.
È pur vero che, rispetto all'epoca dell'assunzione dei provvedimenti provvisori, il sig. CP_1
risulta essere stato licenziato con decorrenza dal 30.09.2025 per riduzione del personale, ma egli percepisce la NASPI (euro 1100 mensili), avrà percepito il TFR ed è dotato di capacità lavorativa.
Non vi è prova della corresponsione di euro 50000 da parte del datore di lavoro, come affermato dalla ricorrente in sede di discussione orale.
Le condizioni economiche della ricorrente non appaiono invece mutate rispetto a quanto già considerato in sede di provvedimenti provvisori e la stessa continua a percepire l'intero assegno unico per le minori.
Alla luce di ciò, il Collegio ritiene di confermare la somma già prevista con ordinanza del
18.12.2024.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della soccombenza reciproca in ordine all'assegno di mantenimento per i minori e considerato il sostanziale accordo sulle ulteriori domande.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
AFFIDA le figlie a entrambi i genitori, disponendo che le minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
DISPONE che il padre possa incontrarle e tenerle con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: - durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera alle ore 21,00 quando le accompagnerà a casa della madre;
- due pomeriggi, indicativamente il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00 quando le accompagnerà a scuola, nella settimana in cui le minori trascorreranno il weekend con l'altro genitore;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno
Pagina 7 del compleanno delle figlie, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive le minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore
(in assenza di accordo le minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
DISPONE la presa in carico delle minori e del nucleo famigliare da parte dei servizi sociali e di età evolutiva, demandando altresì agli stessi di prevedere la presenza di un CP_3
educatore durante gli incontri pomeridiani padre-figlie, affinché vigili sull'andamento degli incontri
Per_ ed aiuti la minore a riavvicinarsi al padre;
ASSEGNA la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla signora . Parte_1
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione delle figlie quando le ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il Controparte_1
mantenimento delle figlie, con decorrenza dal deposito della presente ordinanza, l'assegno periodico di € 400,00 (euro 200,00 per ciascuna figlia), da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Torino saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
7.11.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Relatore
Dott.ssa BE SS
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Pagina 8