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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 954/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TI CO, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore MANCINI ADELMO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2302/2025 depositato il 26/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13660/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 12 e pubblicata il 07/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036501238-2023 IRES-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036501238-2023 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 527/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 srl ha impugnato l' avviso di accertamento n. TK3036501238 relativo a IRES 2017 chiedendone l'annullamento. L'accertamento era effettuato con metodo analitico-induttivo e traeva origine da un PVC della GdF di Ventotene del 22/1/2023 a seguito di una verifica generale per gli anni dal 2016 al 2020 parallela ad un procedimento penale, in quanto società riconducibile ad Nominativo_1. La società ricorrente contestava l'erronea applicazione del regime speciale di cui all'art. 74 ter del dpr n. 633 del 1972 che regolamenta il regime IVA riferita all'organizzazione in proprio di pacchetti turistici acquistati da altri che aveva portato ad una erroneo calcolo della base imponibile IVA come rettificata dall'Ufficio. La società chiedeva altresì chiedeva l'estensione all'anno 2017 del giudicato esterno di cui alla sentenza della CGT di I grado di Roma relativa all'avviso di accertamento per l'anno 2018 in quanto entrambi gli avvisi sono scaturiti dal medesimo PVC. Si costituiva in primo grado l'Ufficio che insisteva per la legittimità dell'accertamento chiedendo il rigetto del ricorso. Con sentenza n. 13660/2024 la CGT di primo grado di Roma, ha respinto il ricorso condannando la ricorrente alle spese. Avverso la sentenza ha proposto appello la società chiedendone la riforma con condanna dell'Ufficio alle spese del doppio grado. Si è costituita in appello l'AdE DP I Roma chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato con condanna della controparte alle spese. All'udienza del 27/1/2026 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta che la sentenza impugnata è affetta da vizio di motivazione apparente in relazione alla domanda di estensione del giudicato di cui alla sentenza n.11178/2024 della CGT di I grado di Roma relativa all'avviso di accertamento per il 2018. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata indica chiaramente che non ha accolto la domanda di estensione del giudicato perché non è stato provato che la sentenza n.11178/2024 della CGT di I grado di Roma relativa all'avviso di accertamento per il 2018 fosse passata in giudicato, presupposto per la richiesta estensione. Parte appellante sostiene poi che il Giudice non avrebbe tenuto conto delle motivazioni che hanno condotto all'accoglimento del ricorso della società per l'anno 2018 che avrebbero potuto orientarlo nella valutazione relativa all'anno 2017. In proposito, fermo restando la necessità che la pronuncia di cui si chiede l'estensione sia definitiva, si rammenta il principio di autonomia di ogni periodo di imposta e che, quindi, il giudicato esterno non opera con meccanismo automatico ma rileva esclusivamente laddove vi siano elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente (Cass. n. 28226/2025). Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado avrebbe confuso la disciplina delle società di comodo con la scelta della sede legale operata dalla società laddove afferma che la Indirizzo_1 Rappresentante_1sede legale della società in Roma presso l'abitazione di , Nominativo_1compagna di , avrebbe “un carattere meramente fittizio e di comodo in quanto il centro amministrativo degli affari si identifica con la sede effettiva di Ventotene”. Detto motivo appare privo di rilevanza ai fini della ricostruzione del reddito operata dall'Ufficio con l'accertamento impugnato atteso che la distinzione tra sede legale in Roma e sede operativa in Ventotene appare menzionata al solo fine di descrivere il contesto dell'attività investigativa nel quale l'accertamento è stato posto in essere. Con il terzo motivo l'appellante censura l'errata applicazione della disciplina di cui all'art. 74 ter del dpr n. 633 del 1972 inerente le operazioni di organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi verso il pagamento di un corrispettivo globale. Sul punto osserva la Corte che dalla documentazione consegnata dalla società in sede di verifica posta a confronto con la dichiarazione IVA, è emerso che la società ha omesso di indicare ai fini delle IIDD nel 2017 elementi positivi di reddito pari ad € 356.405,00 costituiti dalla somma delle fatture emesse e contabilizzate per operazioni non imponibili pari ad € 337.902,00 e del totale delle operazioni imponibili indicate nella dichiarazione IVA per € 18.503,00. A ciò va aggiunto che dalla verifica dei rapporti bancari facenti capo all'Nominativo_1, delegato ad operare sul conto della società appellante, sono emersi flussi di denaro che provengono dal conto della Ricorrente_1 srl con causali generiche come “rimborso spese socio” o “restituzione finanziamento soci” dovendosi precisare che dalle visure risulta che Nominativo_1l' non è socio della società appellante, “ pagamento biglietti” di cui non vi è riscontro documentale. In particolare nel 2017 risultano prelevamenti non giustificati per € 88.447,41 mentre i versamenti non giustificati ammontano ad € 42.898,20 per cui complessivamente i ricavi complessivi sottratti a tassazione sono stati determinati in € 484.750,61. Ai fini Iva poi l'Ufficio ha determinato in rettifica ulteriori operazioni non imponibili ex art. 74 ter dpr 633/72 per € 16.046,00 relative a fatture emesse, contabilizzate e non dichiarate oltre al fatto che all'esito delle indagini finanziarie sono state determinate operazioni attive non imponibili per € 42.898,20. Alla luce di quanto sopra il motivo appare infondato e deve essere rigettato. L'appellante censura altresì la, a suo dire, arbitraria applicazione di una percentuale di redditività del 16,10% in quanto calcolata sulla media di 7 operatori del medesimo settore operanti su Roma, sostenendo la incomparabilità della redditività di un operatore turistico su Roma e quella di un operatore turistico operante su Ventotene.
Il motivo è infondato in considerazione del fatto che la percentuale applicata dall'Ufficio appare in linea con la percentuali di redditività medie del settore di circa il 15% con picchi intorno al 20% nel settore del lusso. Alla luce di quanto sopra l'appello deve essere respinto in quanto infondato con conseguente conferma della sentenza impugnata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio, respinge l'appello del contribuente che condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in €. 2.000,00 Roma 27/1/2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Franco Lunerti
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TI CO, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore MANCINI ADELMO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2302/2025 depositato il 26/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13660/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 12 e pubblicata il 07/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036501238-2023 IRES-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036501238-2023 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 527/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 srl ha impugnato l' avviso di accertamento n. TK3036501238 relativo a IRES 2017 chiedendone l'annullamento. L'accertamento era effettuato con metodo analitico-induttivo e traeva origine da un PVC della GdF di Ventotene del 22/1/2023 a seguito di una verifica generale per gli anni dal 2016 al 2020 parallela ad un procedimento penale, in quanto società riconducibile ad Nominativo_1. La società ricorrente contestava l'erronea applicazione del regime speciale di cui all'art. 74 ter del dpr n. 633 del 1972 che regolamenta il regime IVA riferita all'organizzazione in proprio di pacchetti turistici acquistati da altri che aveva portato ad una erroneo calcolo della base imponibile IVA come rettificata dall'Ufficio. La società chiedeva altresì chiedeva l'estensione all'anno 2017 del giudicato esterno di cui alla sentenza della CGT di I grado di Roma relativa all'avviso di accertamento per l'anno 2018 in quanto entrambi gli avvisi sono scaturiti dal medesimo PVC. Si costituiva in primo grado l'Ufficio che insisteva per la legittimità dell'accertamento chiedendo il rigetto del ricorso. Con sentenza n. 13660/2024 la CGT di primo grado di Roma, ha respinto il ricorso condannando la ricorrente alle spese. Avverso la sentenza ha proposto appello la società chiedendone la riforma con condanna dell'Ufficio alle spese del doppio grado. Si è costituita in appello l'AdE DP I Roma chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato con condanna della controparte alle spese. All'udienza del 27/1/2026 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta che la sentenza impugnata è affetta da vizio di motivazione apparente in relazione alla domanda di estensione del giudicato di cui alla sentenza n.11178/2024 della CGT di I grado di Roma relativa all'avviso di accertamento per il 2018. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata indica chiaramente che non ha accolto la domanda di estensione del giudicato perché non è stato provato che la sentenza n.11178/2024 della CGT di I grado di Roma relativa all'avviso di accertamento per il 2018 fosse passata in giudicato, presupposto per la richiesta estensione. Parte appellante sostiene poi che il Giudice non avrebbe tenuto conto delle motivazioni che hanno condotto all'accoglimento del ricorso della società per l'anno 2018 che avrebbero potuto orientarlo nella valutazione relativa all'anno 2017. In proposito, fermo restando la necessità che la pronuncia di cui si chiede l'estensione sia definitiva, si rammenta il principio di autonomia di ogni periodo di imposta e che, quindi, il giudicato esterno non opera con meccanismo automatico ma rileva esclusivamente laddove vi siano elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente (Cass. n. 28226/2025). Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado avrebbe confuso la disciplina delle società di comodo con la scelta della sede legale operata dalla società laddove afferma che la Indirizzo_1 Rappresentante_1sede legale della società in Roma presso l'abitazione di , Nominativo_1compagna di , avrebbe “un carattere meramente fittizio e di comodo in quanto il centro amministrativo degli affari si identifica con la sede effettiva di Ventotene”. Detto motivo appare privo di rilevanza ai fini della ricostruzione del reddito operata dall'Ufficio con l'accertamento impugnato atteso che la distinzione tra sede legale in Roma e sede operativa in Ventotene appare menzionata al solo fine di descrivere il contesto dell'attività investigativa nel quale l'accertamento è stato posto in essere. Con il terzo motivo l'appellante censura l'errata applicazione della disciplina di cui all'art. 74 ter del dpr n. 633 del 1972 inerente le operazioni di organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi verso il pagamento di un corrispettivo globale. Sul punto osserva la Corte che dalla documentazione consegnata dalla società in sede di verifica posta a confronto con la dichiarazione IVA, è emerso che la società ha omesso di indicare ai fini delle IIDD nel 2017 elementi positivi di reddito pari ad € 356.405,00 costituiti dalla somma delle fatture emesse e contabilizzate per operazioni non imponibili pari ad € 337.902,00 e del totale delle operazioni imponibili indicate nella dichiarazione IVA per € 18.503,00. A ciò va aggiunto che dalla verifica dei rapporti bancari facenti capo all'Nominativo_1, delegato ad operare sul conto della società appellante, sono emersi flussi di denaro che provengono dal conto della Ricorrente_1 srl con causali generiche come “rimborso spese socio” o “restituzione finanziamento soci” dovendosi precisare che dalle visure risulta che Nominativo_1l' non è socio della società appellante, “ pagamento biglietti” di cui non vi è riscontro documentale. In particolare nel 2017 risultano prelevamenti non giustificati per € 88.447,41 mentre i versamenti non giustificati ammontano ad € 42.898,20 per cui complessivamente i ricavi complessivi sottratti a tassazione sono stati determinati in € 484.750,61. Ai fini Iva poi l'Ufficio ha determinato in rettifica ulteriori operazioni non imponibili ex art. 74 ter dpr 633/72 per € 16.046,00 relative a fatture emesse, contabilizzate e non dichiarate oltre al fatto che all'esito delle indagini finanziarie sono state determinate operazioni attive non imponibili per € 42.898,20. Alla luce di quanto sopra il motivo appare infondato e deve essere rigettato. L'appellante censura altresì la, a suo dire, arbitraria applicazione di una percentuale di redditività del 16,10% in quanto calcolata sulla media di 7 operatori del medesimo settore operanti su Roma, sostenendo la incomparabilità della redditività di un operatore turistico su Roma e quella di un operatore turistico operante su Ventotene.
Il motivo è infondato in considerazione del fatto che la percentuale applicata dall'Ufficio appare in linea con la percentuali di redditività medie del settore di circa il 15% con picchi intorno al 20% nel settore del lusso. Alla luce di quanto sopra l'appello deve essere respinto in quanto infondato con conseguente conferma della sentenza impugnata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio, respinge l'appello del contribuente che condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in €. 2.000,00 Roma 27/1/2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Franco Lunerti