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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/11/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. 944/2025 N. R.G. 586/2025 Appello Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente
Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 586/2025, avverso la sentenza n.
938/2025, del Tribunale di Monza, Dott.ssa Elena Greco, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dall'avv. SAURO Michela e dall'avv. CUOCO Marzia presso il cui studio in
IV D'AD (CR), Via Arte e Mestieri n. 7 elettivamente domicilia,
APPELLANTE
C/
Cont
- - Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Il procuratore della parte, come sopra costituito, così precisava le
CONCLUSIONI
pagina 1 di 14 PER L' APPELLANTE
a) Previa dichiarazione di illegittimità e/o disapplicazione, dell'art. 1 commi 121,122,124 della
L. 105/2015 e degli artt. 2 DPCM 23.09.2015 e DPCM 28.11.2016, nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta ai soli docenti a tempo indeterminato, per violazione delle clausole dell'accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/ CE Accertare e dichiarare il diritto della docente alla percezione della c.d. “carta docente” anche in relazione al servizio effettivamente prestato negli a.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023 per l'effetto,
c) condannare il convenuto ad emettere la carta docente nelle forme di legge, con CP_2
accredito sulla stessa della somma complessiva di € 1.500,00
d) Confermare la sentenza per il resto.
e) Rideterminare le spese del primo grado e condannare il al pagamento delle spese CP_2
del giudizio di primo grado da liquidarsi in misura non inferiore ai minimi di legge, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% oltre iva e cpa come per legge, ed oltre rimborso del contributo unificato di € 49,00, da distrarsi in favore degli avvocati antistatari.
f) Confermare la sentenza per il resto.
g) In ogni caso, con condanna del al pagamento delle spese del presente grado di CP_2
giudizio, da liquidarsi in misura non inferiore ai minimi di legge, con rimborso del contributo unificato di € 73,50, con distrazione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 31.03.2023, la IG.ra , docente precaria della scuola secondaria di Parte_1
I grado, oggi appellante, si rivolgeva alla sezione lavoro del Tribunale di Monza, esponendo di aver prestato attività di insegnamento alle dipendenze del , prima, in Controparte_2
qualità di docente di scuola primaria, (a.s. 2019/2020) e poi, quale docente di scuola di I grado pagina 2 di 14 (negli altri anni), in forza di una serie di contratti a tempo determinato, nei seguenti anni scolastici:
-nell'anno scolastico 2019/2020: dal 09.10.2019 al 11.06.2020 (in forza di 17 contratti, quasi senza soluzione di continuità, se si escludono le vacanze natalizie, pasquali) per n. 24 ore settimanali, per un totale di 203 giorni (Doc. 1 Fascicolo 1 grado: contratti a.s. 2019/2020);
- nell'anno scolastico 2020/2021: dal 28.09.2020 al 08.06.2021 (in forza di 6 contratti, senza soluzione di continuità) per n. 18 ore settimanali, per un totale di 252 giorni (Doc. 2 Fascicolo
1 grado: contratti a.s. 2020/2021 e 2021/2022);
- nell'anno scolastico 2021/2022: dal 27.09.2021 al 29.06.2022 (in forza di 5 contratti senza soluzione di continuità per n. 18 ore settimanali), per un totale di 266 giorni (Doc. 2 Fascicolo
1 grado: contratti a.s. 2020/2021 e 2021/2022);
- nell'anno scolastico 2022/2023: in due scuole senza soluzione di continuità se si escludono le festività, in forza di 6 contratti, per n. 18 ore settimanali, per un totale di 227 giorni (Doc. 3
Fascicolo 1 grado e contratto 2023/2024 depositato in corso di causa).
Evidenziava che nel periodo suddetto, le sue prestazioni non erano differenziate, né per natura,
né per caratteristica, dalle mansioni espletate da un docente di ruolo.
Sulla base di dette premesse lamentava, da una parte, il mancato riconoscimento della carta docente di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 per gli a.s. 2019/2020; 2020/2021/2021/2022
e 2023/2024, e dall'altra parte, il mancato pagamento negli a.s. 2019/2020; 2020/2021;
2021/2022 della voce retributiva denominata “Retribuzione Professionale Docenti”, indennità
prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 e riconosciutale per il solo a/s 2022/2023 e chiedeva, pertanto, l'accertamento del suo diritto all'assegnazione della carta elettronica del docente, con riconoscimento della somma complessiva di € 2.000,00 e nel contempo,
l'accertamento del suo diritto alla percezione della Retribuzione Professionale Docenti, in pagina 3 di 14 relazione al servizio effettivamente prestato negli a.s. 2019/2020; 2020/2021 e 2021/2022 (e quantificata nella somma complessiva di € 4.161,24).
Il Giudice di I grado ha accolto parzialmente il ricorso ed ha così disposto: “
1. Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ha diritto a conseguire il Parte_1
beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per l'anno scolastico 2021/2022 ed ha
altresì diritto a conseguire la retribuzione professionale docenti per le attività di supplenza
svolte negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
2. Condanna il a mettere a disposizione della ricorrente Controparte_2
mediante accredito sulla c.d. carta elettronica del docente (o altro equipollente), per consentirle
di fruirne nel rispetto dei vincoli di legge, l'importo di € 500,00 per l'anno scolastico 2021/2022;
3. Condanna altresì il ad erogare in favore della ricorrente Controparte_2
l'importo di € 4.161,24 quale retribuzione professionale del docente relativa agli aa.ss.
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto
al saldo;
4. Rigetta la domanda di attribuzione alla ricorrente della c.d. carta del docente per gli aa.ss.
2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023;
5. Condanna il a rifondere alla ricorrente 2/3 delle spese Controparte_2
di lite, liquidate in misura già ridotta in € 686,67, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese
generali come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi
antistatari;
6. Compensa tra le parti il residuo 1/3 delle spese di lite.”
Dopo aver riportato la normativa in materia ha rilevato che per il docente "interno" al sistema delle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché incaricato di una pagina 4 di 14 supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l'azione di adempimento in forma specifica per la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione del bonus per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, L.
n. 724/1994, dalla data dell'originario diritto di accredito sino alla concreta attribuzione.
Per la diversa ipotesi in cui invece al docente precario non è stato ab origine riconosciuto il beneficio e che, alla data di pronuncia della sentenza, non è da considerarsi "interno" al sistema delle docenze (per cessazione dal servizio di ruolo, per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), compete a costui l'azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ascrivibile all'Amministrazione convenuta.
Ha rilevato che nel caso di specie, risulta documentalmente che parte ricorrente, non ha ricevuto incarichi di supplenza su organico di diritto o su organico di fatto in nessuno degli anni scolastici per i quali la domanda è formulata:
- nell'anno scolastico 2019/2020 la ricorrente ha stipulato 17 contratti di supplenze brevi e saltuarie nel periodo compreso dal 9.10.2019 al 11.6.2020, con due soluzioni di continuità non ricadenti nei periodi di sospensione delle attività didattiche (la prima dal 18.10.2019 al
24.10.2019 e la seconda dal 6.3.2020 al 21.3.2020) e con cessazione del proprio servizio prima del 30 giugno. A tal proposito non ha allegato di aver comunque svolto quelle attività che caratterizzano le attività di un docente in ruolo o assunto almeno fino al 30 giugno, non avendo dedotto di aver partecipato ad eventuali colloqui, riunioni, scrutini (cfr. doc. 1);
- nell'anno scolastico 2020/2021 parte attorea ha svolto il suo servizio dal 28.9.2020 in ragione di sei contratti per supplenze brevi e saltuarie, senza sostanziali interruzioni, ma terminando il proprio servizio in data 8.6.2021, anche in questo caso senza nulla allegare circa lo svolgimento di quelle attività che caratterizzano la prestazione dell'insegnante dopo il termine delle lezioni
(cfr. doc. 2);
pagina 5 di 14 - nell'anno scolastico 2021/2022 la ricorrente ha operato senza soluzione di continuità in ragione di cinque contratti per supplenze brevi e saltuarie durate dal 27.9.2021 al 29.6.2022
(cfr. doc. 2);
- nell'anno scolastico 2022/2023 la ricorrente ha operato in forza di quattro contratti per supplenze brevi e saltuarie dal 23.9.2022 al 3.2.2023 presso un istituto scolastico di Muggiò e dal 10.2.2023 al 30.6.2023 presso un istituto scolastico di Monza (cfr. doc. 3).
Pertanto, ha riconosciuto il diritto della ricorrente a conseguire l'attribuzione della c.d. carta del docente solo per l'a.s. 2021/2022, avendo ella in tale anno operato sì, in ragione di cinque diversi contratti per supplenze brevi e saltuarie, ma sempre presso il medesimo istituto scolastico e sulla medesima cattedra, senza sostanziali interruzioni e fino al giorno precedente il 30 giugno 2022, dovendosi ragionevolmente ritenere che fino al 29.6.2022 la ricorrente abbia preso parte a quelle attività di colloqui, incontri, programmazione, partecipazione agli scrutini che caratterizzano la prestazione del docente anche oltre la data di conclusione delle lezioni.
Inoltre parte ricorrente, mediante la produzione del relativo contratto di assunzione per supplenza breve e saltuaria – depositato con le note di trattazione scritta del 24.10.2020 - ha dimostrato di prestare attualmente servizio a favore dell'amministrazione scolastica e di essere pertanto ancora “interna” al sistema scolastico.
Non ha accolto la domanda di attribuzione della c.d. carta del docente con riferimento agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023.
Ha rilevato che negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 la ricorrente ha prestato servizio solo fino al termine delle attività didattiche e in sede di ricorso non ha svolto alcuna circostanziata allegazione circa le ragioni per cui il suo servizio sarebbe stato del tutto comparabile a quello prestato dai docenti che hanno operato almeno fino 30 giugno, non ha specificato se e quali giorni di soluzione del contratto siano coincisi con giorni di programmata pagina 6 di 14 sospensione delle lezioni, non ha precisato di aver o meno partecipato a riunioni, colloqui,
scrutini, etc.
Nell'a.s. 2022/2023 parte attorea ha sì operato fino al 30.6.2024, ma fino al febbraio 2023
presso un istituto scolastico sito in Muggiò e dal febbraio 2023 presso un diverso istituto scolastico ubicato in Monza;
tale dato è in sé sufficiente a dimostrare la non equiparabilità della prestazione attorea a quella di chi operi a tempo determinato o almeno per supplenze su organico di diritto o di fatto, delineando infatti la discontinuità – in termini educativi e formativi
– della prestazione richiesta alla ricorrente.
ha proposto appello parziale avverso la sentenza. Parte_1
Primo motivo di appello intestato: “1) DISPARITA' DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE
DELL'ART. 4 DELL'ACCORDO QUADRO ALLEGATO ALLA DIRETTIVA 1999/70/CE
NONCHE' DEI PRINCIPI DELLA CGUE- ERRATA INTERPRETAZIONE DI QUANTO
STAUITO DALLA CORTE DI CASSAZIONE NELLA SENTENZA N. 29961/2023- PIENA
COMPARABILITA' DELLA PRESTAZIONE RESA DAI DOCENTI CON CONTRATTO BREVE
CON QUELLA DEI DOCENTI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO.”
Sostiene che il primo Giudice è caduto in errore nel ritenere che il diritto al bonus formativo
(costituito dalla carta docente) sia correlato alla durata annua della prestazione, da intendersi come prestazione unica continuativa, facendo malgoverno di quanto statuito dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 29961/23 che invece ha correlato l'importo del bonus alla durata della didattica annua, senza ricollegare il diritto alla durata annua della supplenza.
La Corte di Giustizia europea ha spiegato che non può costituire di per sé una ragione oggettiva
"il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto",
in quanto "ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a
giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo pagina 7 di 14 indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro
ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori
a tempo determinato".
La medesima Corte, nella pronuncia del 30.11.2023 (c-270/22), relativa alla ricostruzione di carriera, ha affermato che è irrilevante la quantità di lavoro prestata, in quanto ciò che conta è
la durata del rapporto di lavoro, ponendo dunque le premesse per il riconoscimento del bonus anche in caso di supplenza annuale su “spezzone”.
La Corte ha altresì osservato che "per quanto riguarda il carattere breve e discontinuo di taluni
incarichi svolti dai ricorrenti nel procedimento principale in detto contesto, da un lato, non vi è
nulla che indichi che essi siano tali da modificare sostanzialmente le mansioni esercitate o i
posti occupati, o anche la natura o le condizioni del lavoro effettuato.
Dall'altro lato, nessun elemento del fascicolo sottoposto alla Corte tende a dimostrare che il
carattere breve e discontinuo di taluni dei servizi prestati, se del caso, da un docente a tempo
indeterminato avrebbe l'effetto di escludere l'esperienza in tal modo maturata dal calcolo della
sua anzianità. In secondo luogo, per quanto concerne la questione di stabilire se la differenza
di trattamento, di cui al punto 60 della presente sentenza, tra le situazioni comparabili
individuate al punto 67 di tale sentenza, possa essere giustificata da "ragioni oggettive", ai sensi
della clausola 4 dell'accordo quadro, occorre ricordare che tale nozione richiede che la disparità
di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che
contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui essa
si inscrive".
Nel caso di specie è stato documentalmente provato che la docente ha lavorato:
a) nell'anno scolastico 2019/2020 dal 09.10.2019 al 11.06.2020, senza soluzione di continuità,
se si escludono le vacanze natalizie e pasquali, con orario pieno (24 h) e nella stessa scuola, pagina 8 di 14 in forza di 17 contratti stipulati in via continuativa, per un totale di 203 giorni (Doc. 1 Fascicolo
di 1 grado);
b) nell'anno scolastico 2020/2021 dal 28.09.2020 dal 06.06.2021 al 24.11.2021, senza soluzione di continuità, per 18 ore settimanali, in forza di 5 contratti, per un totale di 252 giorni
(Doc. 2 Fascicolo 1 grado);
c) nell'anno scolastico 2022/2023 dal 29.09.2022 al 12.06.2023, in due scuole senza soluzione di continuità se si escludono le festività, in forza di 6 contratti, per un totale di 227 giorni (Doc.
3 Fascicolo 1 grado e contratto 2023/2024 depositato in corso di causa).
E' dunque chiaro che il rapporto di lavoro anche negli a.s. 2019/2020, 2020/2021; 2022/2023
risulta de facto continuo e tale da superare il limite di 180 giorni, essendosi protratto sostanzialmente per tutto l'anno.
Secondo motivo di appello intestato:” VIOLAZIONE DELL'ART. 4 DM 55/2014 COME
MODIFICATO DALL'ART. 1 D.M. 37/2018 NONCHE' DELL'ALLEGATA TABELLA 3 IN
RELAZIONE ALLE TARIFFE PREVISTE PER LE CAUSE DI VALORE DA € 1.101,00 AD €
5.200,00.”
Il Tribunale, dopo aver accolto la domanda volta al riconoscimento della carta docente
Cont limitatamente all'anno scolastico 2021/2022 e condannato il a pagare alla docente la somma di € 4.161,24 a titolo di retribuzione professionale docenti, ha regolato le spese di lite liquidando un importo complessivo € 688,67 oltre accessori di legge.
Nella parte motiva, il primo Giudice ha argomentato la liquidazione degli onorari nella misura dei 2/3 per l'accoglimento solo parziale della domanda sulla carta docente e dopo aver preso come riferimento i parametri minimi relativi allo scaglione tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 li ha ulteriormente ridotti di 1/3.
pagina 9 di 14 Così decidendo il primo Giudice ha riconosciuto importi inferiori (in relazione al valore della domanda come riconosciuta in sentenza pari ad € 4.661,24) a quelli risultanti dalla massima percentuale consentita dal D.M. 55/2014 nel testo novellato dal D.M. 37/2018 e che permane a seguito del D.M. 147/2022.
All'udienza del 18.11.2025, mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art.127bis c.p.c., la
Corte, stante la mancata comparizione del appellato, dopo Controparte_2
la verifica della rituale notifica del ricorso in appello e del Decreto di fissazione dell'udienza, ha dichiarato la contumacia e all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce del quale è stata data lettura.
**********
Le ragioni dell'appello sono fondate e vanno accolte con la parziale riforma della sentenza nel senso chiesto dall'appellante.
Le censure relative al primo motivo di gravame sono state già vagliate da questa Corte, che si
è pronunciata sulla questione con la sentenza n. 130/2025 (Pres. che Persona_1 Per_2
questo Collegio richiama ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., condividendone le argomentazioni, che ha affrontato le medesime problematiche ora devolute alla Corte
territoriale, trattandosi di fattispecie in fatto ed in diritto del tutto sovrapponibile a quella in esame: “Questo Collegio è portato a condividere il concetto per cui la ratio che informa la
disciplina attributiva della cd. Carta Docenti, è quella di rispondere a irrinunciabili esigenze di
aggiornamento professionale dell'insegnante coinvolto in servizi di docenza che presentino una
latitudine e una consistenza non puramente simbolica. Sia quindi che si tratti di personale
coinvolto con contratti a tempo determinato, come pacificamente riconosciuto seguendo la
traccia del ragionamento posto in evidenza anche dalla Corte di Cassazione mediante
pagina 10 di 14 l'orientamento già citato che trae ispirazione dalla normativa comunitaria, sia che si tratti di
docenti coinvolti grazie a contratti in regime di part time.
Trattando della posizione assunta dal personale educativo, con l' Ordinanza n. 9895 del
11/04/2024, la Suprema Corte ha dato sintomatico rilievo centrale (ed espansivo) al fatto che
“In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di
sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per
l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale,
spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione
differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente,
partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri
formativi”.
L'elemento apparentemente limitativo che si impone nel presente processo è dato dal fatto che
l'odierna appellante, particolarmente per l'anno scolastico 2018/2020, era impegnata in un parti
time che la vedeva tenuta a rendere un servizio di sette ore settimanali che, per tale sua
consistenza, si poneva quantitativamente al di sotto della soglia del 50% dei regimi orari di cui
all'art.28, comma 5, del CCNL Scuola 2006/2009 relativo al personale docente a tempo pieno
e per il quale “l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia,
in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti
d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali”.
Seguendo la direttrice di analisi privilegiata dal Tribunale, ne risulta una delimitazione che tende
fortemente a contrastare con la ratio di fondo che anima il beneficio in questione per come
inteso, prima di tutto dalla giurisprudenza di Legittimità orientata senz'altro, come si è visto, a
collegarlo essenzialmente alla natura e alle finalità intrinseche della funzione, piuttosto che
pagina 11 di 14 circoscriverne la portata e l'attribuibilità in base al dato quantitativo del suo modo di esplicarsi,
modo che di per sé è invero lo stesso, sia per il personale a tempo indeterminato e pieno, sia
per quello cooptato mediante attività a tempo definito perché circoscritte nella durata e/o nel
monte orario settimanale nell'ambito di applicazioni part time.
In secondo luogo, specie per quest'ultimo, è stato efficacemente notato dal Tribunale di Milano
con la pronuncia 3465/2023 richiamata dall'appellante, come la misura temporale ora
accreditata dal primo Giudice di questa causa, non possa essere assunta quale criterio guida
discriminante dato che la previsione di Contratto cui ha fatto riferimento il Tribunale non vale a
segnalare una consistenza oraria tale per cui il contratto che si pone al di sotto secondo una
percentuale inferiore al 50% fungerebbe senz'altro da criterio esonerativo rispetto al
riconoscimento del beneficio in questione. Detta previsione ex art. 28 del CCNL Scuola, pure
ad avviso di questa Corte, serve, nell'ambito del diritto controverso, a fornire un semplice
criterio guida o di indirizzo non certo ad assecondare una rigida prescrizione limitativa.
Sempre a proposto di questo punto di indagine, si consideri ora che per l'A.S. 2018/2029 la
aveva reso una intera supplenza annuale cadenzata dall'orario ridotto del suo part time di 7
ore, laddove la complessiva durata annuale della sua applicazione, ai fini del conseguimento
della Carta Docente, avrebbe dovuto rappresentare un dato senz'altro qualificante per
l'insorgenza del diritto rivendicato giacché solo qualche ora in più alla settimana (per arrivare
alla 'fatidica' soglia accreditata dal Tribunale) non avrebbe potuto significativamente incidere
sull'esigenza formativa comunque perseguita dalla docente in termini di accrescimento
professionale quale obiettivo alla base dell'istituto economico di sostegno del suo operato di
insegnante.
Se vale quanto sinora espresso a proposito dell'anno scolastico dominato da detta forma di
part time, per gli altri tre A.S. compresi tra il 2019 e il 2022, si deve aggiuntivamente considerare
pagina 12 di 14 che la in base al corretto prospetto da lei allegato, non solo aveva soddisfatto prestazioni estese
a tutto l'anno sino al termine delle attività didattiche coincidente col mese di giugno, ma aveva
fornito ulteriori apporti da supplenze brevi (si veda quanto sopra riportato alla parte finale della
precedente pag. 4), tali da comportare una lievitazione del suo impegno puramente quantitativo
coincidente coi 281 giorni continuativi dedotti dall'interessata a testimonianza di una sua
applicazione affatto simbolica e densa di esigenze di approfondimento professionale.“
Ritornando al caso oggetto del presente giudizio, risulta documentalmente provato, che Pt_1
ha svolto attività didattica nell'anno scolastico 2019/2020 dal 09.10.2019 al 11.06.2020,
[...]
senza soluzione di continuità, in forza di 17 contratti stipulati in via continuativa, per un totale di 203 giorni;
nell'anno scolastico 2020/2021 dal 28.09.2020 dal 06.06.2021 al 24.11.2021,
senza soluzione di continuità, per 18 ore settimanali, in forza di 5 contratti, per un totale di 252
giorni; nell'anno scolastico 2022/2023 dal 29.09.2022 al 12.06.2023, in due scuole senza soluzione di continuità, in forza di 6 contratti, per un totale di 227 giorni.
Pertanto, sulla base delle motivazioni sopra riportate, va accolto il ricorso in appello con conseguente condanna del a corrispondere all'appellante Controparte_2
la carta docente ex art. 1 c. 121 L. 107/2015 anche per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021
e 2022/2023.
Conferma le ulteriori statuizioni di merito.
Ne consegue che anche le spese di lite del primo grado di giudizio vanno modificate,
accogliendo così il secondo motivo di gravame.
Esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 13
agosto 2022, n. 147, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, della serialità, nonché dell'assenza di attività istruttoria, nella complessiva somma di euro 3.000,00
pagina 13 di 14 di cui euro 2.000,00 per il giudizio di I grado e Euro 1.000,00 per quello di appello, oltre spese generali oneri di legge da distrarre a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 938/2025 del Tribunale di Monza, condanna l'appellato a corrispondere all'appellante la carta docente ex art. 1 c. 121 L. 107/2015 anche per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023.
Conferma le altre statuizioni di merito.
Condanna l'appellato a rifondere le spese del doppio grado, liquidate in complessivi € 3.000,00
oltre spese generali, e accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
Milano 18 Novembre 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) (Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI)
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente
Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 586/2025, avverso la sentenza n.
938/2025, del Tribunale di Monza, Dott.ssa Elena Greco, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dall'avv. SAURO Michela e dall'avv. CUOCO Marzia presso il cui studio in
IV D'AD (CR), Via Arte e Mestieri n. 7 elettivamente domicilia,
APPELLANTE
C/
Cont
- - Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Il procuratore della parte, come sopra costituito, così precisava le
CONCLUSIONI
pagina 1 di 14 PER L' APPELLANTE
a) Previa dichiarazione di illegittimità e/o disapplicazione, dell'art. 1 commi 121,122,124 della
L. 105/2015 e degli artt. 2 DPCM 23.09.2015 e DPCM 28.11.2016, nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta ai soli docenti a tempo indeterminato, per violazione delle clausole dell'accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/ CE Accertare e dichiarare il diritto della docente alla percezione della c.d. “carta docente” anche in relazione al servizio effettivamente prestato negli a.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023 per l'effetto,
c) condannare il convenuto ad emettere la carta docente nelle forme di legge, con CP_2
accredito sulla stessa della somma complessiva di € 1.500,00
d) Confermare la sentenza per il resto.
e) Rideterminare le spese del primo grado e condannare il al pagamento delle spese CP_2
del giudizio di primo grado da liquidarsi in misura non inferiore ai minimi di legge, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% oltre iva e cpa come per legge, ed oltre rimborso del contributo unificato di € 49,00, da distrarsi in favore degli avvocati antistatari.
f) Confermare la sentenza per il resto.
g) In ogni caso, con condanna del al pagamento delle spese del presente grado di CP_2
giudizio, da liquidarsi in misura non inferiore ai minimi di legge, con rimborso del contributo unificato di € 73,50, con distrazione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 31.03.2023, la IG.ra , docente precaria della scuola secondaria di Parte_1
I grado, oggi appellante, si rivolgeva alla sezione lavoro del Tribunale di Monza, esponendo di aver prestato attività di insegnamento alle dipendenze del , prima, in Controparte_2
qualità di docente di scuola primaria, (a.s. 2019/2020) e poi, quale docente di scuola di I grado pagina 2 di 14 (negli altri anni), in forza di una serie di contratti a tempo determinato, nei seguenti anni scolastici:
-nell'anno scolastico 2019/2020: dal 09.10.2019 al 11.06.2020 (in forza di 17 contratti, quasi senza soluzione di continuità, se si escludono le vacanze natalizie, pasquali) per n. 24 ore settimanali, per un totale di 203 giorni (Doc. 1 Fascicolo 1 grado: contratti a.s. 2019/2020);
- nell'anno scolastico 2020/2021: dal 28.09.2020 al 08.06.2021 (in forza di 6 contratti, senza soluzione di continuità) per n. 18 ore settimanali, per un totale di 252 giorni (Doc. 2 Fascicolo
1 grado: contratti a.s. 2020/2021 e 2021/2022);
- nell'anno scolastico 2021/2022: dal 27.09.2021 al 29.06.2022 (in forza di 5 contratti senza soluzione di continuità per n. 18 ore settimanali), per un totale di 266 giorni (Doc. 2 Fascicolo
1 grado: contratti a.s. 2020/2021 e 2021/2022);
- nell'anno scolastico 2022/2023: in due scuole senza soluzione di continuità se si escludono le festività, in forza di 6 contratti, per n. 18 ore settimanali, per un totale di 227 giorni (Doc. 3
Fascicolo 1 grado e contratto 2023/2024 depositato in corso di causa).
Evidenziava che nel periodo suddetto, le sue prestazioni non erano differenziate, né per natura,
né per caratteristica, dalle mansioni espletate da un docente di ruolo.
Sulla base di dette premesse lamentava, da una parte, il mancato riconoscimento della carta docente di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 per gli a.s. 2019/2020; 2020/2021/2021/2022
e 2023/2024, e dall'altra parte, il mancato pagamento negli a.s. 2019/2020; 2020/2021;
2021/2022 della voce retributiva denominata “Retribuzione Professionale Docenti”, indennità
prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 e riconosciutale per il solo a/s 2022/2023 e chiedeva, pertanto, l'accertamento del suo diritto all'assegnazione della carta elettronica del docente, con riconoscimento della somma complessiva di € 2.000,00 e nel contempo,
l'accertamento del suo diritto alla percezione della Retribuzione Professionale Docenti, in pagina 3 di 14 relazione al servizio effettivamente prestato negli a.s. 2019/2020; 2020/2021 e 2021/2022 (e quantificata nella somma complessiva di € 4.161,24).
Il Giudice di I grado ha accolto parzialmente il ricorso ed ha così disposto: “
1. Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ha diritto a conseguire il Parte_1
beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per l'anno scolastico 2021/2022 ed ha
altresì diritto a conseguire la retribuzione professionale docenti per le attività di supplenza
svolte negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
2. Condanna il a mettere a disposizione della ricorrente Controparte_2
mediante accredito sulla c.d. carta elettronica del docente (o altro equipollente), per consentirle
di fruirne nel rispetto dei vincoli di legge, l'importo di € 500,00 per l'anno scolastico 2021/2022;
3. Condanna altresì il ad erogare in favore della ricorrente Controparte_2
l'importo di € 4.161,24 quale retribuzione professionale del docente relativa agli aa.ss.
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto
al saldo;
4. Rigetta la domanda di attribuzione alla ricorrente della c.d. carta del docente per gli aa.ss.
2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023;
5. Condanna il a rifondere alla ricorrente 2/3 delle spese Controparte_2
di lite, liquidate in misura già ridotta in € 686,67, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese
generali come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi
antistatari;
6. Compensa tra le parti il residuo 1/3 delle spese di lite.”
Dopo aver riportato la normativa in materia ha rilevato che per il docente "interno" al sistema delle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché incaricato di una pagina 4 di 14 supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l'azione di adempimento in forma specifica per la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione del bonus per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, L.
n. 724/1994, dalla data dell'originario diritto di accredito sino alla concreta attribuzione.
Per la diversa ipotesi in cui invece al docente precario non è stato ab origine riconosciuto il beneficio e che, alla data di pronuncia della sentenza, non è da considerarsi "interno" al sistema delle docenze (per cessazione dal servizio di ruolo, per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), compete a costui l'azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ascrivibile all'Amministrazione convenuta.
Ha rilevato che nel caso di specie, risulta documentalmente che parte ricorrente, non ha ricevuto incarichi di supplenza su organico di diritto o su organico di fatto in nessuno degli anni scolastici per i quali la domanda è formulata:
- nell'anno scolastico 2019/2020 la ricorrente ha stipulato 17 contratti di supplenze brevi e saltuarie nel periodo compreso dal 9.10.2019 al 11.6.2020, con due soluzioni di continuità non ricadenti nei periodi di sospensione delle attività didattiche (la prima dal 18.10.2019 al
24.10.2019 e la seconda dal 6.3.2020 al 21.3.2020) e con cessazione del proprio servizio prima del 30 giugno. A tal proposito non ha allegato di aver comunque svolto quelle attività che caratterizzano le attività di un docente in ruolo o assunto almeno fino al 30 giugno, non avendo dedotto di aver partecipato ad eventuali colloqui, riunioni, scrutini (cfr. doc. 1);
- nell'anno scolastico 2020/2021 parte attorea ha svolto il suo servizio dal 28.9.2020 in ragione di sei contratti per supplenze brevi e saltuarie, senza sostanziali interruzioni, ma terminando il proprio servizio in data 8.6.2021, anche in questo caso senza nulla allegare circa lo svolgimento di quelle attività che caratterizzano la prestazione dell'insegnante dopo il termine delle lezioni
(cfr. doc. 2);
pagina 5 di 14 - nell'anno scolastico 2021/2022 la ricorrente ha operato senza soluzione di continuità in ragione di cinque contratti per supplenze brevi e saltuarie durate dal 27.9.2021 al 29.6.2022
(cfr. doc. 2);
- nell'anno scolastico 2022/2023 la ricorrente ha operato in forza di quattro contratti per supplenze brevi e saltuarie dal 23.9.2022 al 3.2.2023 presso un istituto scolastico di Muggiò e dal 10.2.2023 al 30.6.2023 presso un istituto scolastico di Monza (cfr. doc. 3).
Pertanto, ha riconosciuto il diritto della ricorrente a conseguire l'attribuzione della c.d. carta del docente solo per l'a.s. 2021/2022, avendo ella in tale anno operato sì, in ragione di cinque diversi contratti per supplenze brevi e saltuarie, ma sempre presso il medesimo istituto scolastico e sulla medesima cattedra, senza sostanziali interruzioni e fino al giorno precedente il 30 giugno 2022, dovendosi ragionevolmente ritenere che fino al 29.6.2022 la ricorrente abbia preso parte a quelle attività di colloqui, incontri, programmazione, partecipazione agli scrutini che caratterizzano la prestazione del docente anche oltre la data di conclusione delle lezioni.
Inoltre parte ricorrente, mediante la produzione del relativo contratto di assunzione per supplenza breve e saltuaria – depositato con le note di trattazione scritta del 24.10.2020 - ha dimostrato di prestare attualmente servizio a favore dell'amministrazione scolastica e di essere pertanto ancora “interna” al sistema scolastico.
Non ha accolto la domanda di attribuzione della c.d. carta del docente con riferimento agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023.
Ha rilevato che negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 la ricorrente ha prestato servizio solo fino al termine delle attività didattiche e in sede di ricorso non ha svolto alcuna circostanziata allegazione circa le ragioni per cui il suo servizio sarebbe stato del tutto comparabile a quello prestato dai docenti che hanno operato almeno fino 30 giugno, non ha specificato se e quali giorni di soluzione del contratto siano coincisi con giorni di programmata pagina 6 di 14 sospensione delle lezioni, non ha precisato di aver o meno partecipato a riunioni, colloqui,
scrutini, etc.
Nell'a.s. 2022/2023 parte attorea ha sì operato fino al 30.6.2024, ma fino al febbraio 2023
presso un istituto scolastico sito in Muggiò e dal febbraio 2023 presso un diverso istituto scolastico ubicato in Monza;
tale dato è in sé sufficiente a dimostrare la non equiparabilità della prestazione attorea a quella di chi operi a tempo determinato o almeno per supplenze su organico di diritto o di fatto, delineando infatti la discontinuità – in termini educativi e formativi
– della prestazione richiesta alla ricorrente.
ha proposto appello parziale avverso la sentenza. Parte_1
Primo motivo di appello intestato: “1) DISPARITA' DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE
DELL'ART. 4 DELL'ACCORDO QUADRO ALLEGATO ALLA DIRETTIVA 1999/70/CE
NONCHE' DEI PRINCIPI DELLA CGUE- ERRATA INTERPRETAZIONE DI QUANTO
STAUITO DALLA CORTE DI CASSAZIONE NELLA SENTENZA N. 29961/2023- PIENA
COMPARABILITA' DELLA PRESTAZIONE RESA DAI DOCENTI CON CONTRATTO BREVE
CON QUELLA DEI DOCENTI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO.”
Sostiene che il primo Giudice è caduto in errore nel ritenere che il diritto al bonus formativo
(costituito dalla carta docente) sia correlato alla durata annua della prestazione, da intendersi come prestazione unica continuativa, facendo malgoverno di quanto statuito dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 29961/23 che invece ha correlato l'importo del bonus alla durata della didattica annua, senza ricollegare il diritto alla durata annua della supplenza.
La Corte di Giustizia europea ha spiegato che non può costituire di per sé una ragione oggettiva
"il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto",
in quanto "ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a
giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo pagina 7 di 14 indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro
ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori
a tempo determinato".
La medesima Corte, nella pronuncia del 30.11.2023 (c-270/22), relativa alla ricostruzione di carriera, ha affermato che è irrilevante la quantità di lavoro prestata, in quanto ciò che conta è
la durata del rapporto di lavoro, ponendo dunque le premesse per il riconoscimento del bonus anche in caso di supplenza annuale su “spezzone”.
La Corte ha altresì osservato che "per quanto riguarda il carattere breve e discontinuo di taluni
incarichi svolti dai ricorrenti nel procedimento principale in detto contesto, da un lato, non vi è
nulla che indichi che essi siano tali da modificare sostanzialmente le mansioni esercitate o i
posti occupati, o anche la natura o le condizioni del lavoro effettuato.
Dall'altro lato, nessun elemento del fascicolo sottoposto alla Corte tende a dimostrare che il
carattere breve e discontinuo di taluni dei servizi prestati, se del caso, da un docente a tempo
indeterminato avrebbe l'effetto di escludere l'esperienza in tal modo maturata dal calcolo della
sua anzianità. In secondo luogo, per quanto concerne la questione di stabilire se la differenza
di trattamento, di cui al punto 60 della presente sentenza, tra le situazioni comparabili
individuate al punto 67 di tale sentenza, possa essere giustificata da "ragioni oggettive", ai sensi
della clausola 4 dell'accordo quadro, occorre ricordare che tale nozione richiede che la disparità
di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che
contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui essa
si inscrive".
Nel caso di specie è stato documentalmente provato che la docente ha lavorato:
a) nell'anno scolastico 2019/2020 dal 09.10.2019 al 11.06.2020, senza soluzione di continuità,
se si escludono le vacanze natalizie e pasquali, con orario pieno (24 h) e nella stessa scuola, pagina 8 di 14 in forza di 17 contratti stipulati in via continuativa, per un totale di 203 giorni (Doc. 1 Fascicolo
di 1 grado);
b) nell'anno scolastico 2020/2021 dal 28.09.2020 dal 06.06.2021 al 24.11.2021, senza soluzione di continuità, per 18 ore settimanali, in forza di 5 contratti, per un totale di 252 giorni
(Doc. 2 Fascicolo 1 grado);
c) nell'anno scolastico 2022/2023 dal 29.09.2022 al 12.06.2023, in due scuole senza soluzione di continuità se si escludono le festività, in forza di 6 contratti, per un totale di 227 giorni (Doc.
3 Fascicolo 1 grado e contratto 2023/2024 depositato in corso di causa).
E' dunque chiaro che il rapporto di lavoro anche negli a.s. 2019/2020, 2020/2021; 2022/2023
risulta de facto continuo e tale da superare il limite di 180 giorni, essendosi protratto sostanzialmente per tutto l'anno.
Secondo motivo di appello intestato:” VIOLAZIONE DELL'ART. 4 DM 55/2014 COME
MODIFICATO DALL'ART. 1 D.M. 37/2018 NONCHE' DELL'ALLEGATA TABELLA 3 IN
RELAZIONE ALLE TARIFFE PREVISTE PER LE CAUSE DI VALORE DA € 1.101,00 AD €
5.200,00.”
Il Tribunale, dopo aver accolto la domanda volta al riconoscimento della carta docente
Cont limitatamente all'anno scolastico 2021/2022 e condannato il a pagare alla docente la somma di € 4.161,24 a titolo di retribuzione professionale docenti, ha regolato le spese di lite liquidando un importo complessivo € 688,67 oltre accessori di legge.
Nella parte motiva, il primo Giudice ha argomentato la liquidazione degli onorari nella misura dei 2/3 per l'accoglimento solo parziale della domanda sulla carta docente e dopo aver preso come riferimento i parametri minimi relativi allo scaglione tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 li ha ulteriormente ridotti di 1/3.
pagina 9 di 14 Così decidendo il primo Giudice ha riconosciuto importi inferiori (in relazione al valore della domanda come riconosciuta in sentenza pari ad € 4.661,24) a quelli risultanti dalla massima percentuale consentita dal D.M. 55/2014 nel testo novellato dal D.M. 37/2018 e che permane a seguito del D.M. 147/2022.
All'udienza del 18.11.2025, mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art.127bis c.p.c., la
Corte, stante la mancata comparizione del appellato, dopo Controparte_2
la verifica della rituale notifica del ricorso in appello e del Decreto di fissazione dell'udienza, ha dichiarato la contumacia e all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce del quale è stata data lettura.
**********
Le ragioni dell'appello sono fondate e vanno accolte con la parziale riforma della sentenza nel senso chiesto dall'appellante.
Le censure relative al primo motivo di gravame sono state già vagliate da questa Corte, che si
è pronunciata sulla questione con la sentenza n. 130/2025 (Pres. che Persona_1 Per_2
questo Collegio richiama ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., condividendone le argomentazioni, che ha affrontato le medesime problematiche ora devolute alla Corte
territoriale, trattandosi di fattispecie in fatto ed in diritto del tutto sovrapponibile a quella in esame: “Questo Collegio è portato a condividere il concetto per cui la ratio che informa la
disciplina attributiva della cd. Carta Docenti, è quella di rispondere a irrinunciabili esigenze di
aggiornamento professionale dell'insegnante coinvolto in servizi di docenza che presentino una
latitudine e una consistenza non puramente simbolica. Sia quindi che si tratti di personale
coinvolto con contratti a tempo determinato, come pacificamente riconosciuto seguendo la
traccia del ragionamento posto in evidenza anche dalla Corte di Cassazione mediante
pagina 10 di 14 l'orientamento già citato che trae ispirazione dalla normativa comunitaria, sia che si tratti di
docenti coinvolti grazie a contratti in regime di part time.
Trattando della posizione assunta dal personale educativo, con l' Ordinanza n. 9895 del
11/04/2024, la Suprema Corte ha dato sintomatico rilievo centrale (ed espansivo) al fatto che
“In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di
sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per
l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale,
spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione
differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente,
partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri
formativi”.
L'elemento apparentemente limitativo che si impone nel presente processo è dato dal fatto che
l'odierna appellante, particolarmente per l'anno scolastico 2018/2020, era impegnata in un parti
time che la vedeva tenuta a rendere un servizio di sette ore settimanali che, per tale sua
consistenza, si poneva quantitativamente al di sotto della soglia del 50% dei regimi orari di cui
all'art.28, comma 5, del CCNL Scuola 2006/2009 relativo al personale docente a tempo pieno
e per il quale “l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia,
in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti
d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali”.
Seguendo la direttrice di analisi privilegiata dal Tribunale, ne risulta una delimitazione che tende
fortemente a contrastare con la ratio di fondo che anima il beneficio in questione per come
inteso, prima di tutto dalla giurisprudenza di Legittimità orientata senz'altro, come si è visto, a
collegarlo essenzialmente alla natura e alle finalità intrinseche della funzione, piuttosto che
pagina 11 di 14 circoscriverne la portata e l'attribuibilità in base al dato quantitativo del suo modo di esplicarsi,
modo che di per sé è invero lo stesso, sia per il personale a tempo indeterminato e pieno, sia
per quello cooptato mediante attività a tempo definito perché circoscritte nella durata e/o nel
monte orario settimanale nell'ambito di applicazioni part time.
In secondo luogo, specie per quest'ultimo, è stato efficacemente notato dal Tribunale di Milano
con la pronuncia 3465/2023 richiamata dall'appellante, come la misura temporale ora
accreditata dal primo Giudice di questa causa, non possa essere assunta quale criterio guida
discriminante dato che la previsione di Contratto cui ha fatto riferimento il Tribunale non vale a
segnalare una consistenza oraria tale per cui il contratto che si pone al di sotto secondo una
percentuale inferiore al 50% fungerebbe senz'altro da criterio esonerativo rispetto al
riconoscimento del beneficio in questione. Detta previsione ex art. 28 del CCNL Scuola, pure
ad avviso di questa Corte, serve, nell'ambito del diritto controverso, a fornire un semplice
criterio guida o di indirizzo non certo ad assecondare una rigida prescrizione limitativa.
Sempre a proposto di questo punto di indagine, si consideri ora che per l'A.S. 2018/2029 la
aveva reso una intera supplenza annuale cadenzata dall'orario ridotto del suo part time di 7
ore, laddove la complessiva durata annuale della sua applicazione, ai fini del conseguimento
della Carta Docente, avrebbe dovuto rappresentare un dato senz'altro qualificante per
l'insorgenza del diritto rivendicato giacché solo qualche ora in più alla settimana (per arrivare
alla 'fatidica' soglia accreditata dal Tribunale) non avrebbe potuto significativamente incidere
sull'esigenza formativa comunque perseguita dalla docente in termini di accrescimento
professionale quale obiettivo alla base dell'istituto economico di sostegno del suo operato di
insegnante.
Se vale quanto sinora espresso a proposito dell'anno scolastico dominato da detta forma di
part time, per gli altri tre A.S. compresi tra il 2019 e il 2022, si deve aggiuntivamente considerare
pagina 12 di 14 che la in base al corretto prospetto da lei allegato, non solo aveva soddisfatto prestazioni estese
a tutto l'anno sino al termine delle attività didattiche coincidente col mese di giugno, ma aveva
fornito ulteriori apporti da supplenze brevi (si veda quanto sopra riportato alla parte finale della
precedente pag. 4), tali da comportare una lievitazione del suo impegno puramente quantitativo
coincidente coi 281 giorni continuativi dedotti dall'interessata a testimonianza di una sua
applicazione affatto simbolica e densa di esigenze di approfondimento professionale.“
Ritornando al caso oggetto del presente giudizio, risulta documentalmente provato, che Pt_1
ha svolto attività didattica nell'anno scolastico 2019/2020 dal 09.10.2019 al 11.06.2020,
[...]
senza soluzione di continuità, in forza di 17 contratti stipulati in via continuativa, per un totale di 203 giorni;
nell'anno scolastico 2020/2021 dal 28.09.2020 dal 06.06.2021 al 24.11.2021,
senza soluzione di continuità, per 18 ore settimanali, in forza di 5 contratti, per un totale di 252
giorni; nell'anno scolastico 2022/2023 dal 29.09.2022 al 12.06.2023, in due scuole senza soluzione di continuità, in forza di 6 contratti, per un totale di 227 giorni.
Pertanto, sulla base delle motivazioni sopra riportate, va accolto il ricorso in appello con conseguente condanna del a corrispondere all'appellante Controparte_2
la carta docente ex art. 1 c. 121 L. 107/2015 anche per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021
e 2022/2023.
Conferma le ulteriori statuizioni di merito.
Ne consegue che anche le spese di lite del primo grado di giudizio vanno modificate,
accogliendo così il secondo motivo di gravame.
Esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 13
agosto 2022, n. 147, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, della serialità, nonché dell'assenza di attività istruttoria, nella complessiva somma di euro 3.000,00
pagina 13 di 14 di cui euro 2.000,00 per il giudizio di I grado e Euro 1.000,00 per quello di appello, oltre spese generali oneri di legge da distrarre a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 938/2025 del Tribunale di Monza, condanna l'appellato a corrispondere all'appellante la carta docente ex art. 1 c. 121 L. 107/2015 anche per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023.
Conferma le altre statuizioni di merito.
Condanna l'appellato a rifondere le spese del doppio grado, liquidate in complessivi € 3.000,00
oltre spese generali, e accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
Milano 18 Novembre 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) (Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI)
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