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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/10/2025, n. 7346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7346 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37210/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RA Matteo RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37210/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARI MARIELLA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA CONTIGLIANO,15 RIETI, presso il difensore parte attrice opponente contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARILE
[...] P.IVA_1
ER e dell'avv. BARILE CORRADO ( ); elettivamente domiciliato in C.F._2
Via P. Sottocorno 52 MILANO, presso il difensore avv. BARILE ER
parte convenuta opposta pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
in accoglimento dell'opposizione proposta - revocare e dichiarare nullo e, comunque, inefficace il
decreto ingiuntivo opposto per essere infondata la pretesa creditoria con esso fatta valere. Con vittoria
delle spese e dei compensi di lite, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge
Per parte opposta:
in via principale
respinga l'opposizione proposta confermando il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso occorrendo in via riconvenzionale
dichiari tenuto e condanni (Cod. Fisc.: ), a pagare alla Parte_1 C.F._1
la somma di € Controparte_1
230.033,94, oltre agli interessi ex D.lgs 231/2002 a far data dall'avvenuta notifica del ricorso per
decreto ingiuntivo (6/9/2024) e sino al soddisfo;
IN VIA ISTRUTTORIA
si insta fin da ora per la verificazione ex art. 216 c.p.c. nei confronti di delle Parte_1
sottoscrizioni apposte in calce alla dichiarazione di coobbligazione alla polizza n. 810/71/03000101
('allegato 01 alla polizza n. 810/71/03000101 all'apendice 01 - dichiarazione di coobbligazione')
chiedendo in via istruttoria ai fini della verificazione l'acquisizione delle scritture di comparazione di
parte disconoscente mediante saggio grafico ai sensi dell'art. 219 c.p.c. di cui si formula specifica
richiesta; l'espletamento di consulenza tecnica grafica da esperirsi sull'originale del 'simplo agenzia'
(prod 4) ed anche, se ritenuto, in via subordinata, sul 'simplo direzione' (prod 14) del documento
pagina 2 di 6 disconosciuto e l'adozione di tutti gli opportuni provvedimenti ai fini della verificazione delle scritture
disconosciute;
autorizzi il deposito dell'originale del 'simplo agenzia' della polizza fideiussoria n.
810/71/03000101, dell'appendice 01 di aumento del massimale e della dichiarazione di coobbligazione
(quest'ultima meglio identificata quale 'allegato 01 alla polizza n. 810/71/03000101 all'apendice 01 -
dichiarazione di coobbligazione'), e disponga la conservazione in cassaforte, come da separata
istanza;
in ogni caso, con vittoria di spese, e compensi comprensivi del rimborso forfettario nella
misura del 15% gravati di I.V.A. e C.P.A..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
proponendo opposizione avverso il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 11464/2024 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Milano.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 230.033,94, era riferita all'azione di regresso esercitata da
, a seguito dell'escussione di una polizza fideiussoria dalla stessa rilasciata in favore di CP_1 [...]
; Pt_2
- che, infatti, l'opposta aveva rilasciata detta polizza fideiussoria nell'interesse di Alasca Società
Cooperativa s.r.l., a garanzia di costi di costruzione di oneri di urbanizzazione;
- che l'opponente avrebbe assunto gli obblighi discendenti dalla polizza fideiussoria in forza di una dichiarazione di coobbligazione;
- che, tuttavia, l'opponente non aveva mai sottoscritto tale dichiarazione di coobbligazione;
pagina 3 di 6 - che, infatti, le sottoscrizioni ivi apposte apparentemente a suo nome erano false e venivano disconosciute.
Si costituiva ritualmente in giudizio Controparte_1
contestando quanto ex adverso dedotto e, in particolare, evidenziando
[...]
come il coobbligato avesse rinunciato a sollevare eccezione alcuna a fronte dell'azione di regresso esercitata dalla compagnia assicuratrice.
Il giudice disponeva consulenza tecnica di ufficio di tipo grafologico e, all'esito, all'udienza del
2.10.2025 la causa era trattenuta in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione preposta dal è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento, con Pt_1
conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
A seguito, infatti, del disconoscimento ad opera dell'opponente delle sottoscrizioni apparentemente a suoi nome apposte in calce alla dichiarazione di coobbligazione, la convenuta opposta ha avanzato istanza di verificazione;
è stata, quindi, disposta consulenza tecnica di tipo grafologico, la quale con assoluta certezza ha concluso per l'apocrifia delle sottoscrizioni a nome dell'opponente poste sul documento in verifica.
Parte opposta ha contestato la consulenza dell'ausiliario del Tribunale, osservando come il perito avesse indebitamente esteso la verifica anche alla sottoscrizione del l'obbligato in via principale.
Sebbene non possa che convenirsi sull'indebita estensione della verifica peritale, ciò non influisce in alcun modo sulla rilevazione tecnica operata sulle firme oggetto di contestazione e sull'esito dell'accertamento tecnico operato sulle stesse.
pagina 4 di 6 Dovendosi, pertanto, fare proprie le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario del Tribunale, risultando il relativo elaborato scevro da palesi errori e/o omissioni, deve concludersi come nel caso di specie non sussista il titolo negoziale in forza del quale parte opposta richieda di estendere la propria pretesa creditoria nei confronti dell'odierno opponente.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, l'opposizione deve trovare accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 8.456,50, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.050,0 per spese generali ed euro 406,50 per rimborso spese.
A carico dell'opposta vanno poste in via definitiva le spese di c.t.u., liquidate in complessivi euro
2.642,40, oltre i.v.a. e previdenza e oltre euro 52,12 per rimborso spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
revoca il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 11464/2024 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Milano;
- condanna l'opposta a rifondere l'opponente delle spese di lite, liquidate in complessivi
8.456,50, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.050,0 per spese generali ed euro 406,50 per rimborso spese;
- pone definitivamente a carico dell'opposta le spese di c.t.u., liquidate in complessivi euro
2.642,40, oltre i.v.a. e previdenza e oltre euro 52,12 per rimborso spese.
Così deciso in Milano il 2 ottobre 2025
Il giudice pagina 5 di 6 RA RI
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RA Matteo RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37210/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARI MARIELLA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA CONTIGLIANO,15 RIETI, presso il difensore parte attrice opponente contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARILE
[...] P.IVA_1
ER e dell'avv. BARILE CORRADO ( ); elettivamente domiciliato in C.F._2
Via P. Sottocorno 52 MILANO, presso il difensore avv. BARILE ER
parte convenuta opposta pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
in accoglimento dell'opposizione proposta - revocare e dichiarare nullo e, comunque, inefficace il
decreto ingiuntivo opposto per essere infondata la pretesa creditoria con esso fatta valere. Con vittoria
delle spese e dei compensi di lite, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge
Per parte opposta:
in via principale
respinga l'opposizione proposta confermando il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso occorrendo in via riconvenzionale
dichiari tenuto e condanni (Cod. Fisc.: ), a pagare alla Parte_1 C.F._1
la somma di € Controparte_1
230.033,94, oltre agli interessi ex D.lgs 231/2002 a far data dall'avvenuta notifica del ricorso per
decreto ingiuntivo (6/9/2024) e sino al soddisfo;
IN VIA ISTRUTTORIA
si insta fin da ora per la verificazione ex art. 216 c.p.c. nei confronti di delle Parte_1
sottoscrizioni apposte in calce alla dichiarazione di coobbligazione alla polizza n. 810/71/03000101
('allegato 01 alla polizza n. 810/71/03000101 all'apendice 01 - dichiarazione di coobbligazione')
chiedendo in via istruttoria ai fini della verificazione l'acquisizione delle scritture di comparazione di
parte disconoscente mediante saggio grafico ai sensi dell'art. 219 c.p.c. di cui si formula specifica
richiesta; l'espletamento di consulenza tecnica grafica da esperirsi sull'originale del 'simplo agenzia'
(prod 4) ed anche, se ritenuto, in via subordinata, sul 'simplo direzione' (prod 14) del documento
pagina 2 di 6 disconosciuto e l'adozione di tutti gli opportuni provvedimenti ai fini della verificazione delle scritture
disconosciute;
autorizzi il deposito dell'originale del 'simplo agenzia' della polizza fideiussoria n.
810/71/03000101, dell'appendice 01 di aumento del massimale e della dichiarazione di coobbligazione
(quest'ultima meglio identificata quale 'allegato 01 alla polizza n. 810/71/03000101 all'apendice 01 -
dichiarazione di coobbligazione'), e disponga la conservazione in cassaforte, come da separata
istanza;
in ogni caso, con vittoria di spese, e compensi comprensivi del rimborso forfettario nella
misura del 15% gravati di I.V.A. e C.P.A..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
proponendo opposizione avverso il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 11464/2024 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Milano.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 230.033,94, era riferita all'azione di regresso esercitata da
, a seguito dell'escussione di una polizza fideiussoria dalla stessa rilasciata in favore di CP_1 [...]
; Pt_2
- che, infatti, l'opposta aveva rilasciata detta polizza fideiussoria nell'interesse di Alasca Società
Cooperativa s.r.l., a garanzia di costi di costruzione di oneri di urbanizzazione;
- che l'opponente avrebbe assunto gli obblighi discendenti dalla polizza fideiussoria in forza di una dichiarazione di coobbligazione;
- che, tuttavia, l'opponente non aveva mai sottoscritto tale dichiarazione di coobbligazione;
pagina 3 di 6 - che, infatti, le sottoscrizioni ivi apposte apparentemente a suo nome erano false e venivano disconosciute.
Si costituiva ritualmente in giudizio Controparte_1
contestando quanto ex adverso dedotto e, in particolare, evidenziando
[...]
come il coobbligato avesse rinunciato a sollevare eccezione alcuna a fronte dell'azione di regresso esercitata dalla compagnia assicuratrice.
Il giudice disponeva consulenza tecnica di ufficio di tipo grafologico e, all'esito, all'udienza del
2.10.2025 la causa era trattenuta in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione preposta dal è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento, con Pt_1
conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
A seguito, infatti, del disconoscimento ad opera dell'opponente delle sottoscrizioni apparentemente a suoi nome apposte in calce alla dichiarazione di coobbligazione, la convenuta opposta ha avanzato istanza di verificazione;
è stata, quindi, disposta consulenza tecnica di tipo grafologico, la quale con assoluta certezza ha concluso per l'apocrifia delle sottoscrizioni a nome dell'opponente poste sul documento in verifica.
Parte opposta ha contestato la consulenza dell'ausiliario del Tribunale, osservando come il perito avesse indebitamente esteso la verifica anche alla sottoscrizione del l'obbligato in via principale.
Sebbene non possa che convenirsi sull'indebita estensione della verifica peritale, ciò non influisce in alcun modo sulla rilevazione tecnica operata sulle firme oggetto di contestazione e sull'esito dell'accertamento tecnico operato sulle stesse.
pagina 4 di 6 Dovendosi, pertanto, fare proprie le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario del Tribunale, risultando il relativo elaborato scevro da palesi errori e/o omissioni, deve concludersi come nel caso di specie non sussista il titolo negoziale in forza del quale parte opposta richieda di estendere la propria pretesa creditoria nei confronti dell'odierno opponente.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, l'opposizione deve trovare accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 8.456,50, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.050,0 per spese generali ed euro 406,50 per rimborso spese.
A carico dell'opposta vanno poste in via definitiva le spese di c.t.u., liquidate in complessivi euro
2.642,40, oltre i.v.a. e previdenza e oltre euro 52,12 per rimborso spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
revoca il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 11464/2024 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Milano;
- condanna l'opposta a rifondere l'opponente delle spese di lite, liquidate in complessivi
8.456,50, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.050,0 per spese generali ed euro 406,50 per rimborso spese;
- pone definitivamente a carico dell'opposta le spese di c.t.u., liquidate in complessivi euro
2.642,40, oltre i.v.a. e previdenza e oltre euro 52,12 per rimborso spese.
Così deciso in Milano il 2 ottobre 2025
Il giudice pagina 5 di 6 RA RI
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