Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 13/04/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 44/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte in composizione monocratica nella persona del Consigliere dr. Cristiano Baldi, ai sensi dell’art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 24501 del Registro di Segreteria,
sul ricorso
promosso da C.B.C., omissis, nato a
omissis, il omissis, residente in omissis, via omissis,
elettivamente domiciliato in Torino, C.so Moncalieri n. 1 presso lo studio dell'Avv. Veronica ROSSO che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, unitamente all'Avv. Filippo TRAVIGLIA per procura in atti, con domicilio digitale alle PEC:
veronicarosso@pec.ordineavvocatitorino.it , avvfilippotraviglia@pec.ordineavvocatinovara.it
contro
INPS – Gestione Dipendenti Pubblici (c.f. 80078750587), con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avv.ti Franca BORLA e Silvia ZECCHINI dell’Avvocatura dell’Istituto, in forza di procura generale ad lites del 22.3.2024 (rep. 37875 / 7313), a rogito dott. Roberto Fantini, Notaio in Roma, elett.te dom.to, ai fini del presente giudizio, in Torino – Via Arcivescovado 9 - presso l’Ufficio Legale Distrettuale dell’Istituto
FATTO
Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto alla pensione anticipata per i lavoratori precoci con decorrenza 01.04.2024.
A tal fine, in punto di fatto, il ricorrente ha esposto:
- di aver versato, quale lavoratore dipendente privato impiegato presso la società B.B. s.p.a., n. 77 settimane di contributi previdenziali nel periodo dal 01.12.1981 al 31.05.1983, ovvero prima di compiere 19 anni di età;
- di aver lavorato, dal 28.05.2001, alle dipendenze della Città Metropolitana di Torino con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time, con mansioni di cantoniere sino al 26.10.2023, quando il rapporto di lavoro è cessato per effetto del licenziamento intimato al lavoratore;
che i contributi versati dal ricorrente alla gestione INPS Dipendenti privati nel periodo compreso tra il 01.12.1981ed il 21.01.2001 sono stati oggetto di ricongiunzione ai sensi della L. n. 29/1979;
- che dall’estratto contributivo INPS si evince che risultano versati contributi solo sino al 25.06.2023, benché il rapporto di lavoro con la Città Metropolitana di Torino sia cessato il 26.10.2023 (in ogni caso, assume parte ricorrente, al 25.06.2023 vantava una contribuzione di 41 anni, 2 mesi, 14 giorni per la misura e 41 anni, 2 mesi, 2 giorni per il diritto;
- che dal 07.11.2023 è iscritto nelle liste del Centro per l’Impiego di Ciriè;
- che in data 06.11.2023 presentava domanda di Naspi, respinta in quanto dipendente iscritto alla gestione pubblico impiego;
- che dal 07.11.2023 ad oggi il ricorrente è in stato di disoccupazione senza soluzione di continuità non essendosi più reimpiegato;
- che in data 20.03.2024 ha presentato domanda di pensione anticipata per lavoratori precoci.
In diritto, richiama l’art. 1, comma 199, della Legge 11.12.2016 n. 232, a mente del quale il requisito contributivo è ridotto a 41 anni per i lavoratori che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in particolari situazioni, tra cui l’essere in stato di disoccupazione avendo concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi.
Secondo la difesa del ricorrente, il fatto che questi non abbia percepito la Naspi, in quanto dipendente iscritto alla Gestione Pubblico Impiego, non può essere considerato motivo ostativo per il conseguimento dei requisiti di cui al comma 199, L. n. 232/2016: cita, a sostegno, giurisprudenza di legittimità.
L’Inps si costituisce ed insiste per il rigetto del ricorso stante l’assenza della condizione di avvenuta fruizione dell’indennità di disoccupazione.
La causa è stata discussa all’udienza del 13 aprile 2026 ed entrambe le parti hanno richiamato le conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.
All’esito della discussione la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell’articolo 167, comma 1, c.g.c.
DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento nei seguenti termini.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 199, legge n. 232/2016, “a decorrere dal 1º maggio 2017, il requisito contributivo…è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età” e che si trovano in alcune determinate condizioni, tra cui, l’essere “in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi”.
Nella fattispecie in esame, pacifici i requisiti contributivi indicati nella prima parte della norma, e documentata l’esistenza di un licenziamento, l’Inps contesta il mancato percepimento della prestazione per la disoccupazione.
La ratio della norma, come anche riconosciuta dall’Istituto nella sua comparsa di risposta, è quella di tutelare “soggetti anziani e particolarmente deboli”, tra cui “gli addetti a lavori particolarmente usuranti (lett. d), gli invalidi in misura ≥ del 74% (lett. c), i caregiver di coniuge/ parente di primo grado portatore di handicap in situazione di gravità (lett. b)”.
Così inquadrata la ratio della disciplina, occorre interpretare in modo coerente il requisito di cui alla sopra riportata lettera a): l’aver concluso la prestazione per la disoccupazione, in questo senso, è una condizione necessaria solo a garantire lo stato di “bisogno” dell’ex lavoratore, evidentemente ad evitare che questi possa beneficiare di due prestazioni, l’indennità di disoccupazione e la pensione anticipata, contemporaneamente o senza soluzione di continuità. Il che, si comprende, ad evitare un intervento di sostegno qualora il soggetto non si trovi in stato di necessità per essere già sorretto da altre prestazioni assistenziali.
Fatta tale considerazione, la norma può essere letteralmente interpretata nel senso di ritenere condizione imprescindibile l’aver concluso la prestazione di disoccupazione ove spettante, ma non che tale prestazione debba essere stata necessariamente fruita. Detto in altri termini, il tenore letterale della norma non osta ad una lettura volta a ritenere soddisfatta la condizione anche in quei casi in cui il soggetto non ha diritto all’indennità di disoccupazione, non avendone, quindi, fruito.
Non vi è motivo alcuno, infatti, per discriminare la posizione di chi abbia fruito ed esaurito la prestazione di disoccupazione rispetto a chi non ne avesse diritto ab origine: una diversa lettura si presterebbe a chiari dubbi di legittimità costituzionale sotto il profilo dell’irragionevole discriminazione tra le due situazioni.
In termini si pone la consolidata giurisprudenza di legittimità sull’analoga norma (comma 179) relativa all’indennità di anticipo pensionistico (c.d. APE), secondo cui il richiamato disposto normativo (di analogo contenuto) “va interpretato nel senso che hanno diritto al godimento del c.d. APE sociale (anticipo pensionistico) non solo coloro che hanno beneficiato in precedenza dell'indennità di disoccupazione, ma anche quelli che, pur trovandosi in condizione di disoccupazione ed in possesso degli ulteriori requisiti anagrafici e di anzianità contributiva descritti dalla norma, non ne hanno usufruito perché non spettante” (Cass. n. 7846/2025).
Ciò posto, va accertata, in capo al ricorrente, l’esistenza di tutte le condizioni per l’accesso alla pensione anticipata.
Non può, invece, allo stato, accogliersi la domanda di pensione anticipata e ciò atteso che tale beneficio è espressamente condizionato dal legislatore all’esistenza della disponibilità finanziaria annuale (cfr. articolo 1, comma 203, legge 232/2016: “…Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati di cui al comma 199, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri…”).
Sarà, quindi, onere dell’Inps comunicare al ricorrente, ai sensi dell’articolo 6 del DPCM 23 maggio 2017, n. 87, la prima decorrenza utile della pensione. Con la precisazione che tale decorrenza andrà valutata tenuto conto della domanda presentata in data 8 aprile 2024 e che, pertanto, l’Inps avrebbe dovuto rispondere entro il 30 giugno dello stesso anno.
Sulla pensione riconosciuta andranno poi riconosciuti gli accessori di legge.
Spese compensate stante l’assenza di precedenti, l’esistenza di un dettato normativo oggettivamente equivoco ed il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica, Accerta in capo a C.B.C. le condizioni di cui all’articolo 1, comma 199, legge n. 232/2016, lett. A), per la fruizione della pensione anticipata tenuto conto della domanda dell’8 aprile 2024;
Dispone che l’Inps provveda immediatamente a comunicare al ricorrente la prima decorrenza utile per la pensione anticipata.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Torino, il 13 aprile 2026.
Il Giudice Dott. Cristiano Baldi
F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 13/04/2026
per Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina SCRUGLI Il Funzionario Dott.ssa Francesca CAMPANA
F.to digitalmente
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, data della firma digitale
Il Giudice Dott. Cristiano Baldi
F.to digitalmente
In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, 13/04/2026
per Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina SCRUGLI Il Funzionario Dott.ssa Francesca CAMPANA
F.to digitalmente
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