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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/12/2025, n. 1841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1841 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 363 R.G.A.C. dell'anno 2025, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Cristian Bilotta, presso il cui studio, in Parte_1
Cosenza, via Popilia II Lotto (Pal. Bilotta – Plesso B), è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opponente
contro
avv. , difesa da sé medesima ai sensi dell'art. 86 c.p.c., ed elettivamente CP_1 CP_2 domiciliata presso il suo studio, in Cosenza, via Gerolamo De Rada n. 7; opposta
avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1069/2024 R.D.I. (n. 3163/2024 R.G.A.C.), emesso in data 10.12.2024 – onorario professionale - cessata materia del contendere;
conclusioni delle parti: all'udienza del 2 dicembre 2025 entrambe hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta transazione della lite, con compensazione delle spese.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava il decreto Parte_1 ingiuntivo in oggetto, accordato all'avv. per parcelle relative ad attività Controparte_3 giudiziale e stragiudiziale asseritamente espletata in suo favore, per complessivi € 19.426,07, oltre accessori e spese, deducendo a motivi, nell'ordine, l'intervenuta prescrizione del credito, l'inesistenza di preventivo spese sottoscritto o comunicato, l'eccessività dell'onorario in relazione all'attività effettivamente espletata, e concludendo quindi per la declaratoria di nullità, ovvero per la revoca del provvedimento monitorio, vinte le spese di lite. Costituitasi in giudizio, l'avv. specificava ogni sua attività professionale, CP_1 contestando l'ammissibilità dell'eccezione, ed il compimento della prescrizione breve, nonché, sotto diverso profilo, l'insussistenza di alcun obbligo di preventivo scritto;
assumeva di aver applicato, nella formazione delle parcelle, la tariffa media, come suo diritto, ed instava
1 conclusivamente per il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio, previa concessione della sua provvisoria esecuzione e vinte le spese di lite. Munito il decreto della clausola di provvisoria esecuzione, con nota congiunta del 17 novembre 2025, le parti allegavano la transazione nelle more stipulata, chiedendo l'estinzione del giudizio;
all'udienza del 2 dicembre 2025 entrambe hanno quindi ribadito la richiesta di declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite, ed il Tribunale ha assegnato la causa a sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. Ciò posto, deve senz'altro accedersi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, siccome invocata da entrambe le parti, che hanno espressamente dichiarato di non aver più alcun interesse ad una pronuncia giudiziale sulla controversia, per intervenuta transazione della lite. Trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, nondimeno, siffatta statuizione deve essere adottata con sentenza che, contestualmente, provveda comunque alla necessaria revoca del provvedimento monitorio, al fine di impedirne il passaggio in giudicato. Spese compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1069/2024 R.D.I. (n. 3163/2024 R.G.A.C.), emesso in data 10.12.2024;
- compensa integralmente tra le parti spese e competenze di lite.
Così deciso in Cosenza il 7 dicembre 2025
Il giudice Gino Bloise
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Tribunale ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 363 R.G.A.C. dell'anno 2025, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Cristian Bilotta, presso il cui studio, in Parte_1
Cosenza, via Popilia II Lotto (Pal. Bilotta – Plesso B), è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opponente
contro
avv. , difesa da sé medesima ai sensi dell'art. 86 c.p.c., ed elettivamente CP_1 CP_2 domiciliata presso il suo studio, in Cosenza, via Gerolamo De Rada n. 7; opposta
avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1069/2024 R.D.I. (n. 3163/2024 R.G.A.C.), emesso in data 10.12.2024 – onorario professionale - cessata materia del contendere;
conclusioni delle parti: all'udienza del 2 dicembre 2025 entrambe hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta transazione della lite, con compensazione delle spese.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava il decreto Parte_1 ingiuntivo in oggetto, accordato all'avv. per parcelle relative ad attività Controparte_3 giudiziale e stragiudiziale asseritamente espletata in suo favore, per complessivi € 19.426,07, oltre accessori e spese, deducendo a motivi, nell'ordine, l'intervenuta prescrizione del credito, l'inesistenza di preventivo spese sottoscritto o comunicato, l'eccessività dell'onorario in relazione all'attività effettivamente espletata, e concludendo quindi per la declaratoria di nullità, ovvero per la revoca del provvedimento monitorio, vinte le spese di lite. Costituitasi in giudizio, l'avv. specificava ogni sua attività professionale, CP_1 contestando l'ammissibilità dell'eccezione, ed il compimento della prescrizione breve, nonché, sotto diverso profilo, l'insussistenza di alcun obbligo di preventivo scritto;
assumeva di aver applicato, nella formazione delle parcelle, la tariffa media, come suo diritto, ed instava
1 conclusivamente per il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio, previa concessione della sua provvisoria esecuzione e vinte le spese di lite. Munito il decreto della clausola di provvisoria esecuzione, con nota congiunta del 17 novembre 2025, le parti allegavano la transazione nelle more stipulata, chiedendo l'estinzione del giudizio;
all'udienza del 2 dicembre 2025 entrambe hanno quindi ribadito la richiesta di declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite, ed il Tribunale ha assegnato la causa a sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. Ciò posto, deve senz'altro accedersi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, siccome invocata da entrambe le parti, che hanno espressamente dichiarato di non aver più alcun interesse ad una pronuncia giudiziale sulla controversia, per intervenuta transazione della lite. Trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, nondimeno, siffatta statuizione deve essere adottata con sentenza che, contestualmente, provveda comunque alla necessaria revoca del provvedimento monitorio, al fine di impedirne il passaggio in giudicato. Spese compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1069/2024 R.D.I. (n. 3163/2024 R.G.A.C.), emesso in data 10.12.2024;
- compensa integralmente tra le parti spese e competenze di lite.
Così deciso in Cosenza il 7 dicembre 2025
Il giudice Gino Bloise
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