Articolo 5 della Legge 3 luglio 1989, n. 257
Articolo 4Articolo 6
Versione
20 luglio 1989
Art. 5. 1. L'esecuzione all'estero di una sentenza di condanna non e' ammessa se non vi e' stata deliberazione favorevole della corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna. A tale scopo il Ministro di grazia e giustizia trasmette gli atti al procuratore generale affinche' promuova il procedimento davanti alla corte di appello.
2. Il consenso del condannato e' prestato davanti al magistrato di sorveglianza o al pretore del luogo ove il condannato si trova, ovvero davanti alla corte di appello che procede. L'autorita' giudiziaria accerta che il consenso sia prestato volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano.
3. Si applicano le disposizioni stabilite nel secondo comma dell'articolo 674 del codice di procedura penale .
Nota all'art. 5:
Per il testo del secondo comma dell'art. 674 c.p.p. si veda nelle note all'art. 1.
Entrata in vigore il 20 luglio 1989
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