2. Il consenso del condannato e' prestato davanti al magistrato di sorveglianza o al pretore del luogo ove il condannato si trova, ovvero davanti alla corte di appello che procede. L'autorita' giudiziaria accerta che il consenso sia prestato volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano.
3. Si applicano le disposizioni stabilite nel secondo comma dell'articolo 674 del codice di procedura penale .
Nota all'art. 5:
Per il testo del secondo comma dell'art. 674 c.p.p. si veda nelle note all'art. 1.