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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/04/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 15.04.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 24.04.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2612 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa da
1. AR
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliata in Selargius, via Piero della Francesca n. 1, presso l'Ufficio legale dell'Ente, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola TRUDU in forza di procura speciale in calce al ricorso in opposizione;
opponente
contro
pagina 1 2. nata a [...], il [...], residente in Parte_2
Sestu (CA), via Giulio Cesare n. 68, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico
DE ANGELIS;
opposta
CONCLUSIONI
Nell'interesse della opponente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione
respinta, in accoglimento dei motivi su esposti In via principale e nel merito -
revocare l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 447/23 del 22.06.2023, R.G. n.
1525/2023, emesso dal Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro e notificato alla
Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di in data 23.06.23, in AR
quanto ingiusto, illegittimo e infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto
dichiarare non dovuta la somma di € 1.832,94;
- dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale di parte del credito
rivendicato in forza di quanto sopra esposto;
in ogni caso
- con vittoria di spese, onorari del giudizio e accessori di legge come dovuti in
favore dell'Avvocatura pubblica (oneri riflessi al 24,305% di cui CPDEL 23,80%
e Inail 0,505% in luogo di IVA e CPA)”.
Nell'interesse della opposta:
“l'Ill.mo Tribunale di Cagliari Voglia rigettare integralmente l'opposizione
proposta, confermare il decreto ingiuntivo opposto, munendo quest'ultimo di
efficacia esecutiva;
il tutto con vittoria di spese di lite da liquidarsi in favore del
sottoscritto procuratore antistatario”.
pagina 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La AR
ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale, al fine di opporsi al
[...]
decreto ingiuntivo n. 447/2023 del 22.06.2023 (R.G. 1525/2023), del Tribunale di
Cagliari, in funzione di Giudice del Lavoro, emesso su ricorso di Parte_2
, che l'ha condannata a pagare, in favore dell'istante, la somma
[...]
complessiva di euro 1.832,94, oltre al maggiore importo tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, nonché le spese della fase monitoria, liquidate in complessivi euro 571,00, di cui 49,00 per spese e 522,00 per compensi di
Avvocato, oltre accessori.
In specie, essa ha rappresentato:
− che, per un turnista, il fatto che all'interno del turno vi sia un festivo infrasettimanale o un qualsiasi altro giorno festivo è ininfluente, venendo il medesimo ristorato dall'indennità di turno per il disagio derivante dall'avvicendarsi su turni, con la conseguenza che la corresponsione della predetta maggiorazione comporterebbe, da un lato, una duplicazione nel pagamento del medesimo disagio patito nonché, dall'altro, una disparità di trattamento con chi turnista non è e che, in quanto tale, non percepisce l'indennità di turno quanto,
legittimamente, la maggiorazione derivante dall'eccezionale espletamento di attività lavorativa in un giorno festivo infrasettimanale;
− che, in forza di ciò, nonché degli indirizzi forniti dall' CP_1
l'Amministrazione sanitaria provvedeva a corrispondere ai lavoratori turnisti, tra cui il ricorrente per il periodo considerato, la sola indennità di turno prevista contrattualmente (la circostanza non pare contestata);
pagina 3 − che, anche a voler, per scrupolo difensivo, interpretare la norma contrattuale secondo quanto dedotto dalla opposta, nell'ambito della fattispecie de
qua la ricorrente in sede monitoria, come risulta dai cartellini in atti, usufruiva di riposi settimanali durante i mesi in cui ebbe a lavorare il festivo infrasettimanale;
− che dall'esame dei cartellini, infatti, risulta che successivamente alla giornata di lavoro infrasettimanale ricorrevano, in periodi successivi ovvero a volte anche immediatamente antecedenti, giornate in cui non compare alcuna timbratura, segno inconfutabile di un recupero giornaliero.
2. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto Parte_2
del ricorso.
Ella ha esposto:
− di avere chiesto la condanna della al pagamento della AR
complessiva somma di euro 1.832,94 a titolo di straordinario festivo infrasettimanale, avendo prestato, dal 2018 al 2021, la propria attività lavorativa in 20 giorni coincidenti con festività infrasettimanali, come specificati nel ricorso per decreto ingiuntivo;
− che la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
− che la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, C.C.N.L.
01.09.1995, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la
pagina 4 prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo, mentre l'art. 9
C.C.N.L. 20.09.2001, che riconosce il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti,
nelle settimane in cui ricadano festività;
− che è pacifico (perché non contestato col sufficiente grado di specificità,
e comunque comprovato dalla documentazione prodotta dalla stessa dipendente)
che la lavoratrice abbia, nel periodo di tempo considerato, prestato attività
lavorativa in eccedenza rispetto all'orario settimanale, e che ciò sia avvenuto offrendo il suo servizio in giornate festive infrasettimanali, come precisate in ricorso per decreto ingiuntivo e che, infatti, altrettanto infondato è il rilievo relativo al presunto e in nessun modo provato riconoscimento del riposo compensativo alla dipendente.
3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. L'opposizione proposta dalla
[...]
è fondata e deve essere accolta, nei AR
limiti di seguito indicati.
La ricorrente in sede monitoria, odierna opposta, ha documentalmente provato di essere stata dipendente, dal 2018 al dicembre 2021, della con la AR
qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere, inquadrata nella categoria D, posizione economica D1 del CCNL Comparto Sanità Pubblica e di avere prestato servizio presso il pronto soccorso del P.O. Marino di Cagliari con
pagina 5 l'articolazione di orario 07:00/14:00, 14:00/21:00 e 21:00/07.00 (doc. 5 e 6,
prodotti col ricorso per decreto ingiuntivo).
Premesso, dunque, di avere lavorato, dal 2018 al 2021, in 20 giorni coincidenti con le festività infrasettimanali, come emerge dai cartellini presenze prodotti, e di non avere mai usufruito del riposo compensativo, la ha Parte_2
rappresentato di avere diritto alla monetizzazione delle ore lavorative prestate durante le festività infrasettimanali dal 2018 a 2021, da retribuire in regime di straordinario festivo e/o festivo notturno, essendosi limitata l'azienda a corrispondere esclusivamente l'identità di disagio per turno festivo ex art. 25,
C.C.N.L. Sanità Pubblica 2002/2005, di euro 17,82.
In specie, ella ha invocato l'applicazione dell'art. 9, comma 1°, C.C.N.L.
20.09.2001, che dispone che “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del
CCNL 01/09/1995 e 34 del CCNL 07/04/1999, l'attività prestata in giorno festivo
infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, da effettuarsi entro 30
giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso
per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro
straordinario festivo”, con la precisazione che tale disposizione è stata richiamata anche dal nuovo C.C.N.L. 2016-2018 che, nell'art. 29, comma 6°, stabilisce che
“l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del
dipendente, da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o
alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione
prevista per il lavoro straordinario festivo” e, nell'art. 31, rubricato “Lavoro
straordinario”, al comma 8°, quantifica tale la maggiorazione, prevedendo espressamente che “la maggiorazione di cui al comma 7 (compensi per lavoro
straordinario) è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro
pagina 6 straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle 22 alle ore 6
del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo”.
Osserva questo Tribunale che, in fattispecie analoghe, la giurisprudenza della
Suprema Corte ha espresso, con orientamento congruamente motivato e da cui questo Giudice non ha motivo per discostarsi, il principio secondo cui
“L'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il
personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del
lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in
cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al
lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo
compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in
alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la
maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo” (Cass. civ., Sez. L.,
25.01.2021, ord. n. 1505; Cass. civ., Sez. L.,10.03.2021, n. 6716; Cass. civ., Sez.
L., 10.11.2021, n. 33126).
In specie, detto orientamento trova fondamento, anzitutto, in un argomento storico-sistematico.
Invero, dall'esame della disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali,
emerge che, da una parte, nel settore privato, la l. 27.05.1949, n. 260, recante
“Disposizioni in materia di ricorrenze festive”, modificata dalla l. 31.03.1954, n.
90, stabilisce che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi
“è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso
ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente
pagina 7 prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo” (art. 5, comma 1°, II
periodo).
Dall'altra, nel settore pubblico, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie,
pubbliche e private, il legislatore, nel prevedere il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali, ha stabilito, con la l. 23.04.1952, n. 520, recante
“Estensione delle feste infrasettimanali a tutto il personale dipendente dalle
istituzioni sanitarie pubbliche e private”, nell'art. unico, che, in ragione delle peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, per un verso, i lavoratori devono la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore e, per altro verso, che i lavoratori medesimi hanno “diritto ad un corrispondente
riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni
dalla data della festa infrasettimanale non fruita”, o, in alternativa, a ricevere il
“pagamento doppio della giornata festiva”.
Anche a livello di disciplina di fonte contrattuale collettiva, il C.C.N.L.
01.09.1995, negli artt. 18, 19 e 20 (capo III, rubricato “Struttura del rapporto”),
ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie,
dei riposi e, nell'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3°),
importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12°, secondo cui “per il
servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000
lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di
pagina 8 turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore
alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore”.
Il C.C.N.L. 07.04.1999, nell'art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7°, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per
156 gli elementi retributivi, costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, e, al successivo comma 8°, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è “pari al 15% per lavoro
straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o
in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per
quello prestato in orario notturno festivo”.
Infine, con il C.C.N.L. 20.09.2001, integrativo del C.C.N.L. 07.04.1999, le parti con l'art. 9, hanno completato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che “Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995,
art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo
infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta
giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso
per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro
straordinario festivo”.
La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale, quindi, ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore alla contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego e ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della
pagina 9 retribuzione oraria, determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale e il rateo di tredicesima mensilità.
Ancora, il contratto del 21.05.2018 relativo al personale del comparto sanità, per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la stessa collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi e allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, nell'art. 29,
comma 6°, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo e ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, rubricato
“Indennità per particolari condizioni di lavoro”, comma 13°, che prevede che
“Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di
Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà
dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari
o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore”).
A ciò si aggiunga che, in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal C.C.N.L. 07.04.1999, hanno previsto, nell'art. 27,
la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Come rilevato da diversi arresti della giurisprudenza di merito (cfr., ex multis,
Trib. Cassino, Sez. L., 07.11.2022, n. 860; Trib. Nuoro, 22.03.2022, n. 45; Trib.
Napoli, Sez. L., 25.05.2023, n. 3546; Trib. Caltagirone, 30.01.2024, nn. 68, 69,
71, 72 e 81), l'argomento addotto dalla , odierna AR
opponente, secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44, C.C.N.L. 01.09.1995, non
pagina 10 sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dal C.C.N.L. 20.09.2001, art. 9, si pone in contrasto con i criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362, rubricato “Intenzione dei
contraenti” (“Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la
comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per
determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro
comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”), e
1363, rubricato “Interpretazione complessiva delle clausole” (“Le clausole del
contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che
risulta dal complesso dell'atto”), c.c.
E, invero, il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è agganciato ad alcun elemento testuale della disposizione ed è, anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive, nella disposizione in parola, quando hanno inteso le indennità
previste come non cumulabili con altri emolumenti, l'hanno espressamente dichiarato (ad esempio, si veda il divieto di cumulo di cui al comma 7°: “
7. Al
personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali di V, VI e VII,
operanti su un solo turno, nelle terapie intensive e nelle sale operatorie compete
un'indennità mensile, lorda di lire 55.000, non cumulabile con le indennità di cui
ai commi 3 e 4 ma solo con l'indennità del comma 6”).
Inoltre, la clausola contrattuale della quale il ricorrente invoca l'applicazione è
collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro e il regime dei riposi, mentre l'art. 44, si riferisce al solo trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro”, che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non
pagina 11 orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili,
gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario l'art. 9, che riconosce il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività e, solo in alternativa, il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Non assume rilevanza di segno contrario alla tesi qui sostenuta, peraltro,
l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, espresso in relazione all'interpretazione del C.C.N.L. 14.09.2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (Cass. civ., Sez. L., 14.08.2019, n. 21412), atteso che la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (“al personale turnista è corrisposta un'indennità che
compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione
pagina 12 dell'orario di lavoro”) ed è calcolata su diversi parametri (sul punto, si veda anche
Trib. Cagliari, Sez. L., 26.02.2024, n. 280, Giudice Dott. CARTA1).
La disposizione contrattuale prevista per il personale del comparto sanità, invece,
oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità,
la stabilisce in misura fissa e a prescindere dai criteri fissati dal C.C.N.L.
07.04.1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, con ciò
confermando la cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Né, infine, coglie nel segno l'argomento di parte opponente che poggia sul parere espresso dall' in relazione alla disciplina dettata dal C.C.N.L. CP_1
21.05.2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta Agenzia e le OO.SS. firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (d.lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale, non è idoneo a chiarire
pagina 13 la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. civ., Sez.
L., 11.03.2015, n. 4878).
Nella vicenda scrutinata, non coglie nel segno l'ulteriore argomento della opponente, per cui comunque la odierna opposta, AR
in ogni caso, anche lavorando nel giorno festivo infrasettimanale, aveva goduto di riposi.
Infatti, è rimasto indimostrato, nel presente giudizio, che il godimento del riposo,
da parte della lavoratrice, fosse dipeso dall'aver lavorato durante la festività e non dall'ordinaria articolazione oraria.
Né appare conferente l'ulteriore argomento di parte opponente secondo cui il compenso rivendicato non spetterebbe, in quanto non richiesto nel termine di 30
previsto dall'art. 29, comma 6°, C.C.N.L. 2016- 2018, non contenendo la disposizione in esame alcuna sanzione di decadenza nel caso di mancata proposizione della relativa istanza (“L'attività prestata in giorno festivo
infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta
giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso
per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro
straordinario festivo”).
La tardiva proposizione della richiesta rileva ai soli fini della decorrenza degli interessi legali nel caso di inadempienza dell'Amministrazione, la cui decorrenza,
pertanto, deve essere fatta risalire al primo atto di messa in mora, da identificarsi,
nel caso che ci occupa nel presente giudizio, con la notifica del decreto ingiuntivo opposto (23.06.2023).
pagina 14 Come detto, l'attività lavorativa della odierna opposta e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati nei cartellini agli atti, che non hanno formato oggetto di specifica contestazione.
Inoltre, corretti appaiono i conteggi elaborati nel ricorso introduttivo anche considerata l'omessa contestazione specifica relativamente alle modalità di calcolo degli stessi da parte della opponente. AR
Infine, è infondato l'ulteriore argomento di parte opponente incentrato sul difetto di formale autorizzazione, da parte del datore di lavoro, all'espletamento dello straordinario.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte, da cui, ancora una volta, questo Giudice non ha ragione di discostarsi, in quanto congruamente motivato, l'autorizzazione allo straordinario – anche ammesso che la doglianza di parte opponente abbia davvero rilevanza ai fini che ci interessano nel presente giudizio – deve ritenersi implicita nella turnazione prefissata dall'Amministrazione (da ultimo, Cass. civ., Sez. L., 28.06.2024, n. 17912).
Al contempo, è fondata e deve essere accolta, nei limiti di seguito precisati,
l'eccezione di prescrizione quinquennale tempestivamente sollevata dalla odierna opponente con il ricorso in opposizione (cfr. Cass. civ., S.U., 28.12.2023, n.
36197: “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego
contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo
determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i
crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro
insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data,
perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica
amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo
pagina 15 del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto,
non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”).
Pertanto, poiché si deve ritenere prescritto il credito maturato fino ai cinque anni anteriori al 23.06.2023 e dunque non prescritto il credito maturato successivamente a tale data, l'eccezione di prescrizione, nella vicenda scrutinata, è
parzialmente fondata e deve ritenersi non prescritto il credito maturato a partire dal 23.06.2018 e così per l'ammontare di euro 456,40 (764,55-308,15) per il 2018,
euro 499,98 per il 2019, euro 317,56 per il 2020 ed euro 300,84 per il 2021, per complessivi euro 1.524,79 lordi, oltre interessi al saggio legale dalle singole scadenze al saldo e la rivalutazione monetaria che concorre nei limiti di legge.
Dal totale così calcolato deve essere sottratta, in difetto di ulteriori deduzioni di parte opposta, la somma di euro 83,57, calcolata per la festività (Lunedì
dell'Angelo) del 05.04.2021, essendo stata la remunerata, in Parte_2
quella data, con il cod. 527 per “prestazione aggiuntiva Covid 19”, residuando,
dunque, un importo complessivo dovuto di euro 1.441,22.
Per tutto quanto sopra esposto, deve essere accolta, per quanto di ragione,
l'opposizione proposta dalla
[...]
e, per l'effetto, deve essere AR
integralmente revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 447/2023 del 22.06.2023
(R.G. 1525/2023), del Tribunale di Cagliari, in funzione di Giudice del Lavoro,
emesso su ricorso di Parte_2
Trova qui applicazione il principio secondo cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è
al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della
pagina 16 sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore.
Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito residuo dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità
di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato.
Al contempo, la AR
, in persona del legale rappresentante pro tempore, deve
[...]
essere condannata a pagare, a la somma lorda di euro Parte_2
1.441,22, oltre gli interessi al saggio legale dalle singole scadenze al saldo e la rivalutazione monetaria nei limiti di legge
5. In forza del principio di prevalente soccombenza ex art. 91 c.p.c., la
AR
, in persona del legale rappresentante pro tempore, deve essere
[...]
condannato a rifondere delle spese di lite, liquidate Parte_2
come in dispositivo, calcolate, per tutte le fasi secondo i minimi tariffari, nello scaglione di valore corrispondente, con esclusione della fase istruttoria, in ragione dell'attività difensiva effettivamente espletata.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accoglie, per quanto di ragione, il ricorso proposto dalla
[...]
, in AR
persona del legale rappresentante pro tempore;
pagina 17 2. revoca il decreto ingiuntivo n. 447/2023 del 22.06.2023 (R.G.
1525/2023), del Tribunale di Cagliari, in funzione di Giudice del Lavoro, emesso su ricorso di Parte_2
3. condanna la AR
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in
[...]
persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare, a Parte_2
, la somma lorda di euro 1.441,22, oltre gli interessi al saggio legale dalle
[...]
singole scadenze al saldo e la rivalutazione monetaria nei limiti di legge;
4. condanna la AR
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a
[...]
rifondere delle spese del presente giudizio, che liquida Parte_2
in complessivi euro 1.030,00 per compensi di Avvocato, oltre a spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv.
Domenico DE ANGELIS, dichiaratosi antistatario.
Cagliari, 24.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 18
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In specie, l'art. 22, rubricato “Turnazioni”, C.C.N.L. PER IL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI 14.9.2000, dispone che “
1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'ente.
3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.
4. I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali
o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino.
5. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue: - turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00)”.