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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/11/2025, n. 15239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15239 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE SEDICESIMA
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al NRG: 70151 per l'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza dell'01 luglio 2025, vertente
TRA
con sede a VE (VE), Sestiere San Marco 1757, CF/P.IVA Parte_1
ed iscrizione nel registro delle imprese di VE IG n. , in persona del Sig. P.IVA_1 [...]
in qualità di Amministratore Unico, munito di idonei poteri, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Diego Bolognini del Foro di Ravenna, CF: , C.F._1
PEC: ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Email_1
Padova, Corso Milano n. 19, tel. 8364392, fax 049/8786414, giusta delega in calce all'atto di citazione;
PEC: Email_2
ATTRICE
E
con sede a Roma, in Viale Carso n. 56, Controparte_2
P.IVA E CF: , in persona del Sig. , in qualità P.IVA_2 Controparte_3
di amministratore p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Polini (CF: ); PEC: ed elettivamente domiciliato C.F._2 Email_3
presso il suo studio a Roma, Piazzale Clodio 1, giusta procura, in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PEC: e, successivamente alla revoca del mandato Email_3 conferito, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Algieri, con elezione di domicilio digitale presso l'indirizzo
PEC: Email_4
CONVENUTA
Ruolo: Generale degli Affari Civili Contenziosi.
Materia: Persone giuridiche e diritto societario( Persone giuridiche).
Codice: 150002.
Oggetto: Associazione in partecipazione.
Rito: Nuovo Ordinario Trib. Primo Grado( post 01/03/2006).
All'udienza dell'01 luglio 2025 compariva per la società attrice l'Avv. Luca Zonetti, in sostituzione dell'Avvocato Diego Bolognini, il quale precisava le conclusioni riportandosi a quelle formulate nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183, n. 1) cpc, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva dinanzi all'intestato ufficio la Parte_1
( d'ora in poi breviter la ) esponendo che: Controparte_2 CP_2
- essa attrice aveva concluso con la un contratto di associazione CP_2
in partecipazione, ai sensi dell'art. 2549 c.c., in qualità di associata, avente ad oggetto la realizzazione di un'applicazione per dispositivo mobile (“App”) dell'opera
“Videocatechismo”, realizzata in collaborazione e in favore della Chiesa Universale;
- In particolare essa istante , in data 24.01.2019, aveva sottoscritto in favore della apposita “scheda privacy”, cui era seguito uno scambio di e.mail, CP_2 contenente la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del rapporto in oggetto;
- Il 28.01.2019 essa esponente aveva inviato alla , a mezzo e.mail, CP_2
la bozza del contratto di associazione in partecipazione, che prevedeva una compartecipazione agli utili dell'attività imprenditoriale, pari al 49 %, a favore dell'associato;
- per effetto del perfezionamento del contratto de quo, in data 19.03.2019, era stata costituita la società “Cross in app”, con sede in Padova, Piazza Zanellato n. 5,
P.IVA: la cui compagine sociale era così composta: 51 %; P.IVA_3 Controparte_3
49%; Controparte_4
- l'amministrazione della società era stata affidata ai Sigg.ri Persona_1
ed Controparte_1
- a partire dal mese di Gennaio 2019, sino al mese di Giugno 2019, in esecuzione del contratto di AIP, essa attrice aveva versato, in favore dell'associante, la somma complessiva di € 80.357,90, come da documentazione bancaria versata in atti;
- tuttavia la si era resa inadempiente agli obblighi contrattuali CP_2
per non aver provveduto alla conduzione dell'attività imprenditoriale oggetto dell'accordo e, in particolare, per non aver realizzato la App dell'opera;
- inoltre la associante non aveva mai fornito il rendiconto dell'attività imprenditoriale svolta, impedendo ad essa istante di avere contezza in ordine all'andamento dell'operazione;
- in data 5.07.2021 essa esponente aveva inviato, per il tramite del proprio legale di fiducia, alla diffida al pagamento della somma di € 80.357,90, a titolo CP_2
di restituzione delle somme apportate, quale conseguenza della risoluzione per inadempimento del contratto di AIP de quo;
- tale diffida era stata riscontrata in data 12.07.2021 dalla , CP_2
per il tramite del legale di fiducia, che, pur riconoscendo il perfezionamento e la vigenza del contratto di AIP, aveva contestato le pretese di essa attrice, replicando di essere creditrice della somma di € 207.000,00, senza, tuttavia, specificarne la causale;
- in riscontro a quest'ultima comunicazione, il 19.08.2021, essa istante aveva richiesto nuovamente il pagamento e la restituzione delle somme apportate;
- ed infatti ,secondo la tesi di essa esponente, avrebbe avuto diritto alla restituzione dell' apporto in denaro effettuato a favore dall'associante, pari ad € 80.357,90, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria, previa risoluzione del rapporto contrattuale de quo, per grave inadempimento della , che CP_2
quale non aveva portato a compimento l'affare entro un termine ragionevole, violando il principio di buona fede e di correttezza contrattuale.;
- tanto premesso, la formulava le seguenti conclusioni: Parte_1
“nel merito, in via di principalità: accertarsi e dichiararsi l'inadempimento della società alle obbligazioni di cui al contratto Controparte_2
di associazione in partecipazione perfezionatosi con la società associata Parte_1
conseguentemente dichiararsi la risoluzione del contratto di associazione
[...]
in partecipazione di cui è causa e, conseguentemente, condannarsi la società alla restituzione in favore della società associata Controparte_2
dell'apporto in denaro effettuato in costanza del rapporto Parte_1
di associazione in partecipazione e pari ad € 80.357,90
(ottantamilatrecentocinquantasette/90), maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria.
In subordine accertarsi e dichiararsi l'inadempimento della società Controparte_2
alle obbligazioni di cui al contratto di associazione in partecipazione, perfezionatosi
[...]
con la società associata conseguentemente, condannarsi la società Parte_1 Controparte_2
al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patendi, subiti dalla società associata
In ogni caso condannare la parte convenuta al pagamento delle spese, delle competenze Parte_1
e degli onorari della presente procedura, oltre al rimborso spese generali 15 % ed oneri di legge.”
Si costituiva la che eccepiva, in via preliminare, il difetto Controparte_2
di legittimazione dell'attrice, essendo, eventualmente, legittimata ad agire la Controparte_5
costituita in data 25.03.2019, unica titolare dei diritti asseritamente violati.
Ad opinare di essa convenuta, invero, l'accordo di fatto, condiviso ed attivato da entrambe le società era stato perfezionato mediante la costituzione della in app, nella quale avrebbe dovuto essere CP_5
conferito tutto il lavoro svolto da entrambe le società, unitamente agli apporti economici. In particolare nel caso oggetto di indagine la titolarità del diritto e la conseguente legittimazione ad agire non sarebbe stata ricostruibile in base alle allegazioni della parte attrice, in quanto tra le parti in giudizio non si sarebbe instaurato alcun contratto di associazione in partecipazione.
Non poteva pertanto attribuirsi alcuna rilevanza giuridica alla bozza contrattuale, prodotta da parte attrice, cui non sarebbe seguita la conclusione di un contratto inter partes, in ogni caso superato dalla costituzione della per il conseguimento dei fini societari dedotti in sede CP_5
precontrattuale.
Sempre in via preliminare essa convenuta eccepiva il proprio difetto di legittimazione in quanto si era limitata, come da accordi intercorsi con l'attrice, a dare corso alla costituzione della
[...]
Controparte_5
Nel merito essa convenuta deduceva la nullità della bozza del contratto di associazione in partecipazione in quanto privo degli elementi essenziali, quali: i riferimenti dell'amministratore della Controparte_2
gli importi, le sottoscrizioni delle parti e la data.
[...]
Il contratto perfezionatosi tra le parti era, invece, quello, inviato da essa deducente, in cui era previsto quale scopo la costituzione di una New-co per la sola gestione dell'App. Segnatamente essa convenuta, sia nell'accordo preliminare del 21.01.2019, che, nella successiva scrittura privata del 14.02.2019, si era accordata con la al fine di costituire la , entro il mese di Marzo 2019 (art. 6 della Parte_1 CP_5 scrittura del 14.02.2019).
A fronte di tale impegno la aveva bonificato ad essa convenuta Parte_1
la somma di € 35.000,00.
Erano seguiti ulteriori bonifici di acconti da parte dell'attrice ed in data 19.03.2019 si era pervenuti alla costituzione della . CP_5
Conseguentemente tutti gli ulteriori impegni assunti dalla controparte( versamento delle ulteriori somme, sino al raggiungimento dell'importo di € 280.000,00, la realizzazione della App, la messa a disposizione dello studio..) non erano mai stati portati a termine dalla stessa.
Tale inadempimento aveva causato ingenti danni dapprima ad essa convenuta e successivamente alla in App.. CP_5
Tanto premesso la rassegnava le seguenti conclusioni: CP_2
“voglia L'Ill. mo Giudice Adito, contrariis reiectiis: in via preliminare si eccepisce: l'inammissibilità
e/o l'improcedibilità e/o la nullità dell'avversa azione per carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti;
nel merito: si chiede il rigetto di ogni avversa domanda in quanto infondata, inammissibile ed illegittima per le motivazioni già esposte in premessa. Condanna sia ex art. 96, comma 1 cpc, sia ex art. 96, comma 3 c.p.c.
In ogni caso condannare la parte convenuta al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura, oltre al rimborso spese generali al 15 % ed oneri di legge”.
La causa veniva istruita mediante il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c. e della documentazione allegata alle stesse, nonché mediante il deferimento dell'interrogatorio formale al legale rappresentante della società attrice e l'assunzione della prova testimoniale.
All'esito dell'escussione di tutti i testi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 01.07.2025, nel corso della quale solamente la parte attrice precisava le proprie domande, come da atto di citazione e da memoria ex art. 183, comma VI cpc. n. 1.
Nelle more del presente giudizio la in data 19.01.2022, notificava a mezzo PEC alla società Parte_1
convenuta un ricorso per sequestro conservativo in corso di causa ex art. 669 quater e 671 cpc, chiedendo al Tribunale di Roma di autorizzare l'immediato sequestro conservativo dei beni di proprietà della società
fino alla concorrenza della somma di € 90.000,00 (novantamila/00), a titolo di credito vantato CP_2 dalla società ( pari ad € 80.357,90) nei confronti Parte_1
della oltre interessi e spese della procedura cautelare, Controparte_2
con decreto emesso inaudita altera parte.
Il Giudice istruttore designato, non ravvisando i presupposti per la concessione del decreto inaudita altera parte, fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 31 Gennaio 2022, concedendo termine alla parte istante per la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto alla controparte processuale entro il 24
Gennaio 2022.
Successivamente, all'udienza del 16.01.2023, la rinunciava Parte_1 alla procedura cautelare, chiedendo compensarsi le spese di procedura.
La accettava la rinuncia, chiedendo, tuttavia, liquidarsi le spese CP_2
di procedura secondo il principio di soccombenza virtuale.
Il Giudice, dato atto della cessata materia del contendere, esplicitava che il profilo del riparto delle spese di lite sarebbe stato regolamentato secondo il principio della soccombenza virtuale, all'atto della definizione in prima cure del giudizio di merito. Motivi della decisione
Ritiene il giudicante che la domanda attorea sia meritevole di accoglimento per l'ordine di ragioni di seguito compendiate:
in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità/ improcedibilità
e/o nullità dell'azione promossa dalla per carenza di legittimazione attiva. Parte_2
Al riguardo giova rilevare che siffatta eccezione muove dall'erroneo assunto secondo cui unico soggetto legittimato ad agire e titolare dei diritti eventualmente violati sarebbe la costituita il 25.03.2019, non essendosi perfezionato tra le parti in causa- Controparte_5
ad argomentare di alcun contratto di associazione CP_2
in partecipazione.
Al contrario, al fine di stabilire se la sia titolare della legittimazione Parte_1
ad agire, occorre prescindere dall'analisi della titolarità effettiva dei diritti, rivendicati dalla stessa, non potendosi sovrapporre l'istituto della “legittimatio ad processum” all'accertamento della titolarità della posizione sostanziale dedotta dal soggetto agente.
Al riguardo, l' (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 15088 Parte_3
del 05.06.25) ha chiarito che “la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio”.
Muovendo, invero, dal disposto di cui all'art. 81 cpc, a tenore del quale “fuori dei casi espressamente previsti dalle legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, la legittimazione ad agire spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare.
Secondo un tradizionale e condivisibile orientamento interpretativo, del resto, la parte
è il soggetto che, in nome proprio, propone la domanda in giudizio, o il soggetto contro il quale la stessa è proposta, sempre in proprio nome.
Conseguentemente, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, occorre esaminare la domanda, nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio, rilevando, a tal uopo, la prospettazione del deducente.
La legittimazione ad agire, dal lato attivo o passivo, risulta, quindi, insussistente, qualora, dalla prospettazione della domanda o delle difese della convenuta o interveniente, emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore, al convenuto o all'interveniente. Nello stesso senso, depongono le statuizioni rese dalla Suprema Corte, con sentenza delle Sezioni Unite n. 2951 del 2016, per cui:
“la questione relativa alla possibilità di far valere il difetto di legittimazione di una parte in giudizio va esaminata alla luce di quanto chiarito, nel contesto di una valutazione complessiva dei profili attinenti alla legittimazione al giudizio ed alla titolarità attiva e passiva del rapporto”.
In linea con i principi di diritto affermati dal giudice di legittimità dall'esame della domanda attorea si evince che la si assume titolare del diritto alla risoluzione Parte_1
del contratto di associazione in partecipazione, stipulato con la società convenuta con ogni conseguenziale effetto restitutorio.
Sussiste, pertanto, la legittimazione in capo all'attrice, nonché la legittimazione passiva in capo alla convenuta, salvo esaminare, nel merito, la fondatezza della domanda attorea e l'eventuale titolarità del diritto di intervenire da parte di terzi soggetti, tra cui la CP_5 Controparte_5
Nel merito ritiene il decidente che il contratto di associazione in partecipazione si sia perfezionato tra le parti, come comprovato dalle risultanze dell' istruttoria e dalla documentazione acquisita in giudizio.
Al riguardo non può attribuirsi alcuna valenza all'eccezione sollevata dalla parte convenuta secondo cui la bozza contrattuale (Allegato 7/8 del fascicolo di parte attrice) sarebbe nulla, difettando degli elementi essenziali di cui all'art. 1325 c.c.
Tale documento, invero, deve essere esaminato unitamente agli altri, prodotti dalle parti, nel novero dei quali assume rilevanza dirimente la stessa scrittura privata richiamata dalla parte convenuta, ancorchè sottoscritta in data 02.02.2019 soltanto dall'amministratore unico della
, Sig. CP_2 CP_3
Dall'esame sistematico delle disposizioni contenute nella richiamata scrittura privata appare evidente che la volontà delle parti fosse quella di costituire una NewCo, al fine di distribuire la versione App dell'opera Videocatechismo della Chiesa Cattolica, di cui il Sig. era il produttore, l'ideatore, il regista ed il proprietario dei diritti di autore. CP_3
La funzione economico-sociale, ovvero lo scopo sotteso alla conclusione del contratto era, quindi, la distribuzione della versione App dell'opera, da parte della costituenda Newco, poi costituita entro il termine previsto nel contratto, nel mese di marzo dell'anno 2019. Tuttavia nell'accordo de quo non era previsto il trasferimento delle obbligazioni assunte dalle parti in capo alla né tale circostanza risulta desumibile sulla scorta dell'interpretazione della comune intenzione CP_5 dei contraenti, né e' emersa in esito all'escussione dei testi o all'interrogatorio formale del legale rappresentante della Parte_1
Segnatamente il combinato disposto delle clausole di cui alla citata scrittura privata delinea il contenuto delle obbligazioni rispettivamente poste in capo all'associato ed all'associante.
Quanto al primo, ai sensi dell'art. 3, la avrebbe dovuto apportare Parte_1
un contributo finanziario di € 280.000.000, in riferimento alla versione App di lingua italiana, oltre a garantire uffici operativi a Roma, auto di società, supporto tecnico-grafico per la realizzazione dello strumento, sponsor per gli eventi e per la promozione.
Secondo la lettera del successivo articolo 4 la era tenuta CP_2
ad apportare la versione APP dell'opera , oltre ad intrattenere i rapporti con la Santa Controparte_6
Sede, con il mondo ecclesiale in generale, a provvedere alla comunicazione ed alla promozione della App.
Una clausola apposita( art. 5) disciplinava le spese relative all'edizione di lingue straniere mentre agli articoli 7 e 8 erano disciplinate le obbligazioni delle parti, in previsione della costituzione della CP_5
Non era indicato il termine entro il quale la avrebbe dovuto apportare la App, né quello entro CP_2 il quale la avrebbe dovuto erogare il contributo finanziario. Ove- in via denegata- Parte_1
si intendesse eludere il dettato della richiamata scrittura privata del 02.02.2019, la conclusione di un contratto di associazione in partecipazione tra le parti risulta inequivocabile, per fatti concludenti, nonché in ragione della condotta tenuta dalle stesse ( versamento della somma complessiva di € 80.357,90 da parte dell'associata a favore dell'associante; molteplici incontri tenuti dalle parti per l'esecuzione e per lo sviluppo del progetto, alla base del contratto di AIP;
costituzione della . CP_5
In particolare, applicando i principi di diritto di cui agli art. 1366 e ss. c.c. e 1322 c.c., appare evidente che la comune intenzione delle parti fosse quella di distribuire l'opera multimediale e multilingue
“Videocatechismo della Chiesa Cattolica” prodotta da ed il cui valore economico era stato CP_2
stimato in € 10.920.000,00 dal dott. giornalista e critico cinematografico. Persona_2
Al fine di realizzare tale obiettivo, in data 19.03.2019, tra il Sig. e la società CP_3 Controparte_4
controllata dalla era stata costituita la Parte_1 Controparte_5
incaricata di realizzare il portale web per la diffusione dell'opera.
[...] Il Sig. deteneva il 51 % delle quote sociali e la il 49 %, mentre CP_3 Controparte_4
l'amministrazione della società era stata affidata alla Sig.ra (convivente del Sig. Persona_3
ed al Sig. CP_3 Controparte_1
Al fine di diffondere l'opera multimediale e multilingue “Videocatechismo della Chiesa Cattolica”, ovvero di realizzare la funzione economico-sociale alla base del contratto di AIP in oggetto, peraltro, erano state costituite in pari data (19.03.2019) altre società, quali: Controparte_7
a partecipazione paritaria;
la della quale il Sig. deteneva
[...] Controparte_8 CP_3
il 51 % delle quote e la il 49 %, con i medesimi Amministratori della;
la CP_4 CP_5 [...]
con la medesima distribuzione delle quote e la stessa struttura amministrativa Controparte_9 della precedente.
Pertanto una valutazione complessiva del contegno delle parti conduceva alla conclusione per cui la , costituita a Padova dal Notaio non era stata Controparte_5 Per_4
incaricata della realizzazione della App, ma della distribuzione della versione App dell'opera, circostanza confermata dalla lettera delle disposizioni di cui alla scrittura privata del 2.02.2019, a tenore delle quali la
App avrebbe dovuto essere apportata, giova ribadire, dalla ( associante). CP_2
Al riguardo, occorre precisare che, secondo la Suprema Corte ( Cass. Civ. Sez. VI,
Ord. 4 Giugno 2021 n. 15707), in tema di interpretazione del contratto, il principio
“in claris non fit interpretatio” rende superfluo qualsiasi approfondimento interpretativo del testo contrattuale, quando la comune intenzione dei contraenti sia chiara, ad eccezione dell'ipotesi, non ricorrente nel caso in oggetto, in cui il testo negoziale, pur intrinsecamente chiaro, non risulti coerente con ulteriori ed estrinseci indici rivelatori della volontà dei contraenti.
In tale ipotesi invero gli elementi letterali devono essere integrati dagli altri criteri d'interpretazione, quali la buona fede e la correttezza ex art. 1366 c.c., avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti, con la stipulazione del contratto, ovvero alla relativa causa concreta ( Cass. Civ. Sez. III, Sent. n° 6675 del 19.03.2018 e Cass. Civ. Sent. n° 11295 del 23.05.2011).
Peraltro, ove si ritenesse che il testo della scrittura privata richiamata non sia coerente con il contegno, contestuale e successivo delle parti e, quindi, volendo ricorrere ai criteri interpretativi citati, si perverrebbe alle medesime conclusioni in ordine al giudizio di riparto delle obbligazioni tra i contraenti.
L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza, di cui all'art. 1366 c.c., quale criterio di interpretazione del contratto, fondato sull'esigenza, definita in dottrina, di solidarietà contrattuale, si concreta, invero, nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti, ingenerati nella controparte.
In relazione a tale profilo destituite di giuridico pregio risultano le deduzioni della , secondo cui l'inadempimento ex adverso contestato sarebbe imputabile alla CP_2 CP_5
costituita, non essendo previsto nella scrittura privata del 02.02.2019, né emerso in esito all'escussione dei testi, alcun accollo di obbligazioni assunte dai contraenti in capo alla società di nuova costituzione.
Sussiste, al contrario, l'inadempimento della all'obbligazione di cui all'art. 4 della citata CP_2
scrittura, di apportare la App, a fronte dei versamenti effettuati dalla e non rendicontati Parte_1
dalla Associante.
L'inadempimento de quo risulta comprovato da una disamina della disciplina del contratto di associazione in partecipazione di cui all'art. 2549 c.c. e dell'elaborazione giurisprudenziale venutasi a formare in materia.
Segnatamente tale tipologia di contratto è sussumibile nel novero dei contratti di scambio a prestazioni corrispettive, in cui elemento essenziale è lo scambio tra l'apporto fornito dall'associato e la quota di utili attribuita dall'associante.
Sotto il profilo formale il contratto non richiede requisiti specifici di validità, essendo
“a forma libera” e potendo, quindi, essere stipulato per iscritto o verbalmente, salve restando alcune eccezioni legate alla natura dell'apporto (art. 1350 n°1 e n°9 c.c. e 2556 c.c.) o a fini fiscali. In ordine alla durata, può essere sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, con previsione del diritto di recesso delle parti entro un congruo arco temporale di preavviso.
Si caratterizza per:
- consensualità, perfezionandosi con il semplice accordo tra le parti, senza necessità di formalità specifiche;
- onerosità e corrispettività tra le prestazioni, essendo l'apporto ( denaro, beni o servizi) fornito dall'associato, a fronte della partecipazione agli utili dell'impresa o di uno o più affari dell'associante;
- aleatorietà in quanto l'associato si assume il rischio d'impresa essendo il corrispettivo correlato ai risultati dell'impresa o di uno o più affari specifici.
Il contratto può, inoltre, prevedere la possibilità per l'associato di esercitare poteri di controllo sulla gestione dell'impresa o dell'affare, sebbene l'effettiva gestione rimanga di spettanza dell'associante. Quest'ultimo resta l'unico titolare dell'impresa o dell'affare oggetto del contratto e del relativo patrimonio, rispondendo con tutti i suoi beni per le obbligazioni assunte
(ai sensi dell'art. 2740 c.c.), essendo l'unico soggetto che può assumere diritti ed obblighi nei confronti dei terzi.
A fronte dell'obbligo dell'associato di fornire un apporto patrimoniale di qualsiasi natura, purchè trasferibile, valutabile economicamente, strumentale al fine economico dell'impresa o dell'affare oggetto del contratto e di entità determinata o determinabile, questi ha diritto di ricevere una quota degli utili determinata dal rendiconto.
Pur essendo un elemento naturale del contratto, la partecipazione alle perdite, in misura non superiore all'importo dell'apporto iniziale, può essere esclusa o determinata in proporzione diversa, mediante un'apposita pattuizione derogativa.
La perdita, se prevista, viene contabilizzata all'atto della restituzione dell'apporto. L'associato ha sempre diritto, anche quando non esplicitato, ad esaminare i documenti relativi all' amministrazione e a ricevere un rendiconto dettagliato dell'affare compiuto e della gestione annuale se la stessa si protrae per più di un anno.
Eventuali clausole contrattuali possono stabilire che i rendiconti siano forniti con una periodicità più ravvicinata, mensile o trimestrale, salva la previsione di un rendiconto finale al termine del rapporto.
Per l'assolvimento del diritto al rendiconto è sufficiente che l'associante ponga la documentazione di rendiconto a disposizione dell'associato nella sede dell'impresa,
o in altro domicilio concordato, oppure che l'obbligo di controllo sia stato comunque esercitato, pur in assenza di documentazione e comunicazione formale.
Quanto alla cessazione del rapporto contrattuale la stessa si verifica alla naturale scadenza del termine in esso previsto o, in caso di contratto a tempo indeterminato, al compimento dell'affare o alla realizzazione dell'oggetto dell'impresa.
Oltre all'impossibilità sopravvenuta, totale o parziale, di eseguire la prestazione, l'estinzione del contratto può conseguire alla risoluzione per inadempimento ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 1453 cc, 1455 e 1458 c.c.
Al riguardo consolidato è l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'istituto della risoluzione per inadempimento è applicabile al contratto di associazione in partecipazione, in ragione del nesso funzionale che collega le prestazioni a carico delle parti, tale da rendere legittimo il ricorso alle norme generali dettate per i contratti sinallagmatici, tra cui quella sulla risolubilità del contratto per inadempimento
Tale orientamento ermeneutico, risale all'anno 1992, quando, con pronuncia della Suprema Corte ( Cass. Civ. Sent. n. 6701 del 1992), è stato affermato il seguente principio di diritto: “
l'inerzia totale o comunque il mancato perseguimento dei fini, cui è preordinata l'attività di gestione dell'impresa o dell'affare, costituente oggetto del contratto sinallagmatico ' di associazione in partecipazione, può legittimare l'azione di risoluzione per inadempimento, secondo le regole di cui agli art. 1453 -1454 c.c., anche nel caso in cui il contratto medesimo non preveda particolari controlli dell'associato o termini per l'inadempimento dell'obbligo assunto dalla controparte, qualora secondo l'insindacabile apprezzamento del Giudice di merito il suddetto comportamento omissivo si protragga oltre ogni ragionevole tolleranza”.
Tali principi sono stati fatti propri dall'elaborazione giurisprudenziale successiva, nell'ambito della quale si segnala Cass. Civ. Sent. n. 22521/2011, in tema di effetti della risoluzione ex art. 1458 c.c., primo comma, che ne ha stabilito l'inapplicabilità al contratto di cui all'art. 2549 c.c., con il quale si crei un singolo scambio tra l'apporto e la partecipazione agli utili.
L'applicabilità dell'istituto della risoluzione contrattuale al contratto di associazione in partecipazione è stata recentemente confermata in diversi arresti (cfr. ex multis, Cass. Civ. Sent.
n. 10496 del 3/06/2020, indicata dalla parte attrice), anche in ambito fallimentare.
In particolare, con la pronuncia n. 23608/2019, la Suprema Corte ha disposto l'applicazione analogica della disposizione di cui all'art. 77, primo comma, LF, anche al di fuori dell'ambito concorsuale.
Stante la natura sinallagmatica del contratto in oggetto, quindi, l'interpretazione giurisprudenziale ha ritenuto la compatibilità dello stesso con la tutela accordata dalle disposizioni di cui agli art. 1453 - 1458
c.c., salva la valutazione della gravità dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c., riservata al giudice del merito. Segnatamente, nell'ipotesi in cui, come in quella oggetto del presente giudizio, non sia previsto un termine per l'adempimento dell'associante, né l'esercizio di poteri di controllo da parte dell'associato,
l'inerzia o il mancato raggiungimento dei fini per i quali è stato stipulato il contratto può legittimare l'azione ex art. 1453-1454 c.c., qualora l'inadempimento, secondo l'insindacabile apprezzamento del giudice di merito, si protragga “oltre ogni ragionevole tolleranza”.
In caso di risoluzione del contratto di associazione in partecipazione per inadempimento dell'associante, quest'ultimo è tenuto a restituire all'associato il valore dell'apporto iniziale, diminuito delle eventuali perdite alle quali l'associato debba concorrere o aumentato degli utili ai quali l'associato abbia diritto.
Alla pronuncia di risoluzione del contratto associativo consegue, invero, sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni da eseguire, sia un effetto restitutorio, in relazione a quelle già eseguite, rispetto alle quali sorge per l'accipiens un obbligo di restituzione.
Qualora l'obbligo restitutorio abbia ad oggetto prestazioni pecuniarie il ricevente è tenuto a restituire le somme percepite, maggiorate degli interessi, calcolati dal giorno della domanda di risoluzione (Cass. Civ. Sent. n. 18518/2004 e Sent. n° 7470/2001).
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame occorre rilevare che:
la circostanza della costituzione della entro il termine previsto nella scrittura privata del 2.02.2019 CP_5 non elide l'inadempimento della società convenuta all'obbligazione di apportare la app, entro un termine ragionevole, per tale dovendosi intendere un termine antecedente a quello della costituzione della società, incaricata della distribuzione e della divulgazione della CP_5
La infatti, era stata fondata allo scopo di realizzare la causa concreta del contratto di AIP, ossia la CP_5
Con divulgazione dell'opera videocatechismo della chiesa cattolica, cui la realizzazione della era preordinata.
Il mancato apporto della App da parte della , in violazione dell'art. 4 CP_2
della scrittura privata del 02.02.2019, quindi, ha impedito la realizzazione della funzione economico-sociale del contratto stipulato tra le parti.
In relazione ad ulteriore ma connesso profilo l'associante non ha rendicontato le somme ricevute dall'associata, per cui non è dato conoscere se tali importi siano stati destinati alla concretizzazione dell'affare, id est alla realizzazione della App.
Pur prescindendo dalla valutazione in ordine alla violazione dell'obbligo di rendicontazione connaturato al contratto di associazione in partecipazione, si ribadisce che la omessa realizzazione della APP entro un termine ragionevole( per tale intendendosi quello entro il quale avrebbe dovuto essere costituita la , risulta “grave” ai sensi CP_5
e per gli effetti di cui all'art. 1455 c.c., con conseguente diritto della parte attrice alla risoluzione del rapporto contrattuale e a vedersi restituita la somma di € 80.357,90, oltre interessi dalla proposizione della domanda. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della società convenuta nei termini di cui al dispositivo( con contenimento di quanto riconoscibile atteso l'abbandono della procedura cautelare e tenuto conto, ai fini della delibazione del canone della soccombenza virtuale, che difettava ab origine il presupposto del periculum in mora onde invocare tutela urgente).
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
accerta l'inadempimento contrattuale della società Controparte_2 alle obbligazioni assunte e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di associazione in partecipazione stipulato tra le parti;
conseguentemente, condanna la alla restituzione, in favore della dell'apporto di denaro Controparte_2 Parte_1
effettuato in costanza di rapporto contrattuale in misura pari ad € 80.357,90; il tutto oltre interessi legali a decorrere dalla data di ricezione di copia notificata dell'atto introduttivo del presente giudizio sino all'effettivo soddisfo..
Condanna la società convenuta a rifondere, in favore della , le spese Parte_1 del presente giudizio che si liquidano, tenuto conto del segmento cautelare, nell'importo complessivo di €
11.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, CPA ed IVA come per legge.
Roma, 01.11.2025
Il Giudice
Dott. IZ NZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE SEDICESIMA
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al NRG: 70151 per l'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza dell'01 luglio 2025, vertente
TRA
con sede a VE (VE), Sestiere San Marco 1757, CF/P.IVA Parte_1
ed iscrizione nel registro delle imprese di VE IG n. , in persona del Sig. P.IVA_1 [...]
in qualità di Amministratore Unico, munito di idonei poteri, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Diego Bolognini del Foro di Ravenna, CF: , C.F._1
PEC: ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Email_1
Padova, Corso Milano n. 19, tel. 8364392, fax 049/8786414, giusta delega in calce all'atto di citazione;
PEC: Email_2
ATTRICE
E
con sede a Roma, in Viale Carso n. 56, Controparte_2
P.IVA E CF: , in persona del Sig. , in qualità P.IVA_2 Controparte_3
di amministratore p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Polini (CF: ); PEC: ed elettivamente domiciliato C.F._2 Email_3
presso il suo studio a Roma, Piazzale Clodio 1, giusta procura, in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PEC: e, successivamente alla revoca del mandato Email_3 conferito, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Algieri, con elezione di domicilio digitale presso l'indirizzo
PEC: Email_4
CONVENUTA
Ruolo: Generale degli Affari Civili Contenziosi.
Materia: Persone giuridiche e diritto societario( Persone giuridiche).
Codice: 150002.
Oggetto: Associazione in partecipazione.
Rito: Nuovo Ordinario Trib. Primo Grado( post 01/03/2006).
All'udienza dell'01 luglio 2025 compariva per la società attrice l'Avv. Luca Zonetti, in sostituzione dell'Avvocato Diego Bolognini, il quale precisava le conclusioni riportandosi a quelle formulate nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183, n. 1) cpc, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva dinanzi all'intestato ufficio la Parte_1
( d'ora in poi breviter la ) esponendo che: Controparte_2 CP_2
- essa attrice aveva concluso con la un contratto di associazione CP_2
in partecipazione, ai sensi dell'art. 2549 c.c., in qualità di associata, avente ad oggetto la realizzazione di un'applicazione per dispositivo mobile (“App”) dell'opera
“Videocatechismo”, realizzata in collaborazione e in favore della Chiesa Universale;
- In particolare essa istante , in data 24.01.2019, aveva sottoscritto in favore della apposita “scheda privacy”, cui era seguito uno scambio di e.mail, CP_2 contenente la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del rapporto in oggetto;
- Il 28.01.2019 essa esponente aveva inviato alla , a mezzo e.mail, CP_2
la bozza del contratto di associazione in partecipazione, che prevedeva una compartecipazione agli utili dell'attività imprenditoriale, pari al 49 %, a favore dell'associato;
- per effetto del perfezionamento del contratto de quo, in data 19.03.2019, era stata costituita la società “Cross in app”, con sede in Padova, Piazza Zanellato n. 5,
P.IVA: la cui compagine sociale era così composta: 51 %; P.IVA_3 Controparte_3
49%; Controparte_4
- l'amministrazione della società era stata affidata ai Sigg.ri Persona_1
ed Controparte_1
- a partire dal mese di Gennaio 2019, sino al mese di Giugno 2019, in esecuzione del contratto di AIP, essa attrice aveva versato, in favore dell'associante, la somma complessiva di € 80.357,90, come da documentazione bancaria versata in atti;
- tuttavia la si era resa inadempiente agli obblighi contrattuali CP_2
per non aver provveduto alla conduzione dell'attività imprenditoriale oggetto dell'accordo e, in particolare, per non aver realizzato la App dell'opera;
- inoltre la associante non aveva mai fornito il rendiconto dell'attività imprenditoriale svolta, impedendo ad essa istante di avere contezza in ordine all'andamento dell'operazione;
- in data 5.07.2021 essa esponente aveva inviato, per il tramite del proprio legale di fiducia, alla diffida al pagamento della somma di € 80.357,90, a titolo CP_2
di restituzione delle somme apportate, quale conseguenza della risoluzione per inadempimento del contratto di AIP de quo;
- tale diffida era stata riscontrata in data 12.07.2021 dalla , CP_2
per il tramite del legale di fiducia, che, pur riconoscendo il perfezionamento e la vigenza del contratto di AIP, aveva contestato le pretese di essa attrice, replicando di essere creditrice della somma di € 207.000,00, senza, tuttavia, specificarne la causale;
- in riscontro a quest'ultima comunicazione, il 19.08.2021, essa istante aveva richiesto nuovamente il pagamento e la restituzione delle somme apportate;
- ed infatti ,secondo la tesi di essa esponente, avrebbe avuto diritto alla restituzione dell' apporto in denaro effettuato a favore dall'associante, pari ad € 80.357,90, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria, previa risoluzione del rapporto contrattuale de quo, per grave inadempimento della , che CP_2
quale non aveva portato a compimento l'affare entro un termine ragionevole, violando il principio di buona fede e di correttezza contrattuale.;
- tanto premesso, la formulava le seguenti conclusioni: Parte_1
“nel merito, in via di principalità: accertarsi e dichiararsi l'inadempimento della società alle obbligazioni di cui al contratto Controparte_2
di associazione in partecipazione perfezionatosi con la società associata Parte_1
conseguentemente dichiararsi la risoluzione del contratto di associazione
[...]
in partecipazione di cui è causa e, conseguentemente, condannarsi la società alla restituzione in favore della società associata Controparte_2
dell'apporto in denaro effettuato in costanza del rapporto Parte_1
di associazione in partecipazione e pari ad € 80.357,90
(ottantamilatrecentocinquantasette/90), maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria.
In subordine accertarsi e dichiararsi l'inadempimento della società Controparte_2
alle obbligazioni di cui al contratto di associazione in partecipazione, perfezionatosi
[...]
con la società associata conseguentemente, condannarsi la società Parte_1 Controparte_2
al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patendi, subiti dalla società associata
In ogni caso condannare la parte convenuta al pagamento delle spese, delle competenze Parte_1
e degli onorari della presente procedura, oltre al rimborso spese generali 15 % ed oneri di legge.”
Si costituiva la che eccepiva, in via preliminare, il difetto Controparte_2
di legittimazione dell'attrice, essendo, eventualmente, legittimata ad agire la Controparte_5
costituita in data 25.03.2019, unica titolare dei diritti asseritamente violati.
Ad opinare di essa convenuta, invero, l'accordo di fatto, condiviso ed attivato da entrambe le società era stato perfezionato mediante la costituzione della in app, nella quale avrebbe dovuto essere CP_5
conferito tutto il lavoro svolto da entrambe le società, unitamente agli apporti economici. In particolare nel caso oggetto di indagine la titolarità del diritto e la conseguente legittimazione ad agire non sarebbe stata ricostruibile in base alle allegazioni della parte attrice, in quanto tra le parti in giudizio non si sarebbe instaurato alcun contratto di associazione in partecipazione.
Non poteva pertanto attribuirsi alcuna rilevanza giuridica alla bozza contrattuale, prodotta da parte attrice, cui non sarebbe seguita la conclusione di un contratto inter partes, in ogni caso superato dalla costituzione della per il conseguimento dei fini societari dedotti in sede CP_5
precontrattuale.
Sempre in via preliminare essa convenuta eccepiva il proprio difetto di legittimazione in quanto si era limitata, come da accordi intercorsi con l'attrice, a dare corso alla costituzione della
[...]
Controparte_5
Nel merito essa convenuta deduceva la nullità della bozza del contratto di associazione in partecipazione in quanto privo degli elementi essenziali, quali: i riferimenti dell'amministratore della Controparte_2
gli importi, le sottoscrizioni delle parti e la data.
[...]
Il contratto perfezionatosi tra le parti era, invece, quello, inviato da essa deducente, in cui era previsto quale scopo la costituzione di una New-co per la sola gestione dell'App. Segnatamente essa convenuta, sia nell'accordo preliminare del 21.01.2019, che, nella successiva scrittura privata del 14.02.2019, si era accordata con la al fine di costituire la , entro il mese di Marzo 2019 (art. 6 della Parte_1 CP_5 scrittura del 14.02.2019).
A fronte di tale impegno la aveva bonificato ad essa convenuta Parte_1
la somma di € 35.000,00.
Erano seguiti ulteriori bonifici di acconti da parte dell'attrice ed in data 19.03.2019 si era pervenuti alla costituzione della . CP_5
Conseguentemente tutti gli ulteriori impegni assunti dalla controparte( versamento delle ulteriori somme, sino al raggiungimento dell'importo di € 280.000,00, la realizzazione della App, la messa a disposizione dello studio..) non erano mai stati portati a termine dalla stessa.
Tale inadempimento aveva causato ingenti danni dapprima ad essa convenuta e successivamente alla in App.. CP_5
Tanto premesso la rassegnava le seguenti conclusioni: CP_2
“voglia L'Ill. mo Giudice Adito, contrariis reiectiis: in via preliminare si eccepisce: l'inammissibilità
e/o l'improcedibilità e/o la nullità dell'avversa azione per carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti;
nel merito: si chiede il rigetto di ogni avversa domanda in quanto infondata, inammissibile ed illegittima per le motivazioni già esposte in premessa. Condanna sia ex art. 96, comma 1 cpc, sia ex art. 96, comma 3 c.p.c.
In ogni caso condannare la parte convenuta al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura, oltre al rimborso spese generali al 15 % ed oneri di legge”.
La causa veniva istruita mediante il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c. e della documentazione allegata alle stesse, nonché mediante il deferimento dell'interrogatorio formale al legale rappresentante della società attrice e l'assunzione della prova testimoniale.
All'esito dell'escussione di tutti i testi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 01.07.2025, nel corso della quale solamente la parte attrice precisava le proprie domande, come da atto di citazione e da memoria ex art. 183, comma VI cpc. n. 1.
Nelle more del presente giudizio la in data 19.01.2022, notificava a mezzo PEC alla società Parte_1
convenuta un ricorso per sequestro conservativo in corso di causa ex art. 669 quater e 671 cpc, chiedendo al Tribunale di Roma di autorizzare l'immediato sequestro conservativo dei beni di proprietà della società
fino alla concorrenza della somma di € 90.000,00 (novantamila/00), a titolo di credito vantato CP_2 dalla società ( pari ad € 80.357,90) nei confronti Parte_1
della oltre interessi e spese della procedura cautelare, Controparte_2
con decreto emesso inaudita altera parte.
Il Giudice istruttore designato, non ravvisando i presupposti per la concessione del decreto inaudita altera parte, fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 31 Gennaio 2022, concedendo termine alla parte istante per la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto alla controparte processuale entro il 24
Gennaio 2022.
Successivamente, all'udienza del 16.01.2023, la rinunciava Parte_1 alla procedura cautelare, chiedendo compensarsi le spese di procedura.
La accettava la rinuncia, chiedendo, tuttavia, liquidarsi le spese CP_2
di procedura secondo il principio di soccombenza virtuale.
Il Giudice, dato atto della cessata materia del contendere, esplicitava che il profilo del riparto delle spese di lite sarebbe stato regolamentato secondo il principio della soccombenza virtuale, all'atto della definizione in prima cure del giudizio di merito. Motivi della decisione
Ritiene il giudicante che la domanda attorea sia meritevole di accoglimento per l'ordine di ragioni di seguito compendiate:
in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità/ improcedibilità
e/o nullità dell'azione promossa dalla per carenza di legittimazione attiva. Parte_2
Al riguardo giova rilevare che siffatta eccezione muove dall'erroneo assunto secondo cui unico soggetto legittimato ad agire e titolare dei diritti eventualmente violati sarebbe la costituita il 25.03.2019, non essendosi perfezionato tra le parti in causa- Controparte_5
ad argomentare di alcun contratto di associazione CP_2
in partecipazione.
Al contrario, al fine di stabilire se la sia titolare della legittimazione Parte_1
ad agire, occorre prescindere dall'analisi della titolarità effettiva dei diritti, rivendicati dalla stessa, non potendosi sovrapporre l'istituto della “legittimatio ad processum” all'accertamento della titolarità della posizione sostanziale dedotta dal soggetto agente.
Al riguardo, l' (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 15088 Parte_3
del 05.06.25) ha chiarito che “la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio”.
Muovendo, invero, dal disposto di cui all'art. 81 cpc, a tenore del quale “fuori dei casi espressamente previsti dalle legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, la legittimazione ad agire spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare.
Secondo un tradizionale e condivisibile orientamento interpretativo, del resto, la parte
è il soggetto che, in nome proprio, propone la domanda in giudizio, o il soggetto contro il quale la stessa è proposta, sempre in proprio nome.
Conseguentemente, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, occorre esaminare la domanda, nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio, rilevando, a tal uopo, la prospettazione del deducente.
La legittimazione ad agire, dal lato attivo o passivo, risulta, quindi, insussistente, qualora, dalla prospettazione della domanda o delle difese della convenuta o interveniente, emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore, al convenuto o all'interveniente. Nello stesso senso, depongono le statuizioni rese dalla Suprema Corte, con sentenza delle Sezioni Unite n. 2951 del 2016, per cui:
“la questione relativa alla possibilità di far valere il difetto di legittimazione di una parte in giudizio va esaminata alla luce di quanto chiarito, nel contesto di una valutazione complessiva dei profili attinenti alla legittimazione al giudizio ed alla titolarità attiva e passiva del rapporto”.
In linea con i principi di diritto affermati dal giudice di legittimità dall'esame della domanda attorea si evince che la si assume titolare del diritto alla risoluzione Parte_1
del contratto di associazione in partecipazione, stipulato con la società convenuta con ogni conseguenziale effetto restitutorio.
Sussiste, pertanto, la legittimazione in capo all'attrice, nonché la legittimazione passiva in capo alla convenuta, salvo esaminare, nel merito, la fondatezza della domanda attorea e l'eventuale titolarità del diritto di intervenire da parte di terzi soggetti, tra cui la CP_5 Controparte_5
Nel merito ritiene il decidente che il contratto di associazione in partecipazione si sia perfezionato tra le parti, come comprovato dalle risultanze dell' istruttoria e dalla documentazione acquisita in giudizio.
Al riguardo non può attribuirsi alcuna valenza all'eccezione sollevata dalla parte convenuta secondo cui la bozza contrattuale (Allegato 7/8 del fascicolo di parte attrice) sarebbe nulla, difettando degli elementi essenziali di cui all'art. 1325 c.c.
Tale documento, invero, deve essere esaminato unitamente agli altri, prodotti dalle parti, nel novero dei quali assume rilevanza dirimente la stessa scrittura privata richiamata dalla parte convenuta, ancorchè sottoscritta in data 02.02.2019 soltanto dall'amministratore unico della
, Sig. CP_2 CP_3
Dall'esame sistematico delle disposizioni contenute nella richiamata scrittura privata appare evidente che la volontà delle parti fosse quella di costituire una NewCo, al fine di distribuire la versione App dell'opera Videocatechismo della Chiesa Cattolica, di cui il Sig. era il produttore, l'ideatore, il regista ed il proprietario dei diritti di autore. CP_3
La funzione economico-sociale, ovvero lo scopo sotteso alla conclusione del contratto era, quindi, la distribuzione della versione App dell'opera, da parte della costituenda Newco, poi costituita entro il termine previsto nel contratto, nel mese di marzo dell'anno 2019. Tuttavia nell'accordo de quo non era previsto il trasferimento delle obbligazioni assunte dalle parti in capo alla né tale circostanza risulta desumibile sulla scorta dell'interpretazione della comune intenzione CP_5 dei contraenti, né e' emersa in esito all'escussione dei testi o all'interrogatorio formale del legale rappresentante della Parte_1
Segnatamente il combinato disposto delle clausole di cui alla citata scrittura privata delinea il contenuto delle obbligazioni rispettivamente poste in capo all'associato ed all'associante.
Quanto al primo, ai sensi dell'art. 3, la avrebbe dovuto apportare Parte_1
un contributo finanziario di € 280.000.000, in riferimento alla versione App di lingua italiana, oltre a garantire uffici operativi a Roma, auto di società, supporto tecnico-grafico per la realizzazione dello strumento, sponsor per gli eventi e per la promozione.
Secondo la lettera del successivo articolo 4 la era tenuta CP_2
ad apportare la versione APP dell'opera , oltre ad intrattenere i rapporti con la Santa Controparte_6
Sede, con il mondo ecclesiale in generale, a provvedere alla comunicazione ed alla promozione della App.
Una clausola apposita( art. 5) disciplinava le spese relative all'edizione di lingue straniere mentre agli articoli 7 e 8 erano disciplinate le obbligazioni delle parti, in previsione della costituzione della CP_5
Non era indicato il termine entro il quale la avrebbe dovuto apportare la App, né quello entro CP_2 il quale la avrebbe dovuto erogare il contributo finanziario. Ove- in via denegata- Parte_1
si intendesse eludere il dettato della richiamata scrittura privata del 02.02.2019, la conclusione di un contratto di associazione in partecipazione tra le parti risulta inequivocabile, per fatti concludenti, nonché in ragione della condotta tenuta dalle stesse ( versamento della somma complessiva di € 80.357,90 da parte dell'associata a favore dell'associante; molteplici incontri tenuti dalle parti per l'esecuzione e per lo sviluppo del progetto, alla base del contratto di AIP;
costituzione della . CP_5
In particolare, applicando i principi di diritto di cui agli art. 1366 e ss. c.c. e 1322 c.c., appare evidente che la comune intenzione delle parti fosse quella di distribuire l'opera multimediale e multilingue
“Videocatechismo della Chiesa Cattolica” prodotta da ed il cui valore economico era stato CP_2
stimato in € 10.920.000,00 dal dott. giornalista e critico cinematografico. Persona_2
Al fine di realizzare tale obiettivo, in data 19.03.2019, tra il Sig. e la società CP_3 Controparte_4
controllata dalla era stata costituita la Parte_1 Controparte_5
incaricata di realizzare il portale web per la diffusione dell'opera.
[...] Il Sig. deteneva il 51 % delle quote sociali e la il 49 %, mentre CP_3 Controparte_4
l'amministrazione della società era stata affidata alla Sig.ra (convivente del Sig. Persona_3
ed al Sig. CP_3 Controparte_1
Al fine di diffondere l'opera multimediale e multilingue “Videocatechismo della Chiesa Cattolica”, ovvero di realizzare la funzione economico-sociale alla base del contratto di AIP in oggetto, peraltro, erano state costituite in pari data (19.03.2019) altre società, quali: Controparte_7
a partecipazione paritaria;
la della quale il Sig. deteneva
[...] Controparte_8 CP_3
il 51 % delle quote e la il 49 %, con i medesimi Amministratori della;
la CP_4 CP_5 [...]
con la medesima distribuzione delle quote e la stessa struttura amministrativa Controparte_9 della precedente.
Pertanto una valutazione complessiva del contegno delle parti conduceva alla conclusione per cui la , costituita a Padova dal Notaio non era stata Controparte_5 Per_4
incaricata della realizzazione della App, ma della distribuzione della versione App dell'opera, circostanza confermata dalla lettera delle disposizioni di cui alla scrittura privata del 2.02.2019, a tenore delle quali la
App avrebbe dovuto essere apportata, giova ribadire, dalla ( associante). CP_2
Al riguardo, occorre precisare che, secondo la Suprema Corte ( Cass. Civ. Sez. VI,
Ord. 4 Giugno 2021 n. 15707), in tema di interpretazione del contratto, il principio
“in claris non fit interpretatio” rende superfluo qualsiasi approfondimento interpretativo del testo contrattuale, quando la comune intenzione dei contraenti sia chiara, ad eccezione dell'ipotesi, non ricorrente nel caso in oggetto, in cui il testo negoziale, pur intrinsecamente chiaro, non risulti coerente con ulteriori ed estrinseci indici rivelatori della volontà dei contraenti.
In tale ipotesi invero gli elementi letterali devono essere integrati dagli altri criteri d'interpretazione, quali la buona fede e la correttezza ex art. 1366 c.c., avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti, con la stipulazione del contratto, ovvero alla relativa causa concreta ( Cass. Civ. Sez. III, Sent. n° 6675 del 19.03.2018 e Cass. Civ. Sent. n° 11295 del 23.05.2011).
Peraltro, ove si ritenesse che il testo della scrittura privata richiamata non sia coerente con il contegno, contestuale e successivo delle parti e, quindi, volendo ricorrere ai criteri interpretativi citati, si perverrebbe alle medesime conclusioni in ordine al giudizio di riparto delle obbligazioni tra i contraenti.
L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza, di cui all'art. 1366 c.c., quale criterio di interpretazione del contratto, fondato sull'esigenza, definita in dottrina, di solidarietà contrattuale, si concreta, invero, nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti, ingenerati nella controparte.
In relazione a tale profilo destituite di giuridico pregio risultano le deduzioni della , secondo cui l'inadempimento ex adverso contestato sarebbe imputabile alla CP_2 CP_5
costituita, non essendo previsto nella scrittura privata del 02.02.2019, né emerso in esito all'escussione dei testi, alcun accollo di obbligazioni assunte dai contraenti in capo alla società di nuova costituzione.
Sussiste, al contrario, l'inadempimento della all'obbligazione di cui all'art. 4 della citata CP_2
scrittura, di apportare la App, a fronte dei versamenti effettuati dalla e non rendicontati Parte_1
dalla Associante.
L'inadempimento de quo risulta comprovato da una disamina della disciplina del contratto di associazione in partecipazione di cui all'art. 2549 c.c. e dell'elaborazione giurisprudenziale venutasi a formare in materia.
Segnatamente tale tipologia di contratto è sussumibile nel novero dei contratti di scambio a prestazioni corrispettive, in cui elemento essenziale è lo scambio tra l'apporto fornito dall'associato e la quota di utili attribuita dall'associante.
Sotto il profilo formale il contratto non richiede requisiti specifici di validità, essendo
“a forma libera” e potendo, quindi, essere stipulato per iscritto o verbalmente, salve restando alcune eccezioni legate alla natura dell'apporto (art. 1350 n°1 e n°9 c.c. e 2556 c.c.) o a fini fiscali. In ordine alla durata, può essere sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, con previsione del diritto di recesso delle parti entro un congruo arco temporale di preavviso.
Si caratterizza per:
- consensualità, perfezionandosi con il semplice accordo tra le parti, senza necessità di formalità specifiche;
- onerosità e corrispettività tra le prestazioni, essendo l'apporto ( denaro, beni o servizi) fornito dall'associato, a fronte della partecipazione agli utili dell'impresa o di uno o più affari dell'associante;
- aleatorietà in quanto l'associato si assume il rischio d'impresa essendo il corrispettivo correlato ai risultati dell'impresa o di uno o più affari specifici.
Il contratto può, inoltre, prevedere la possibilità per l'associato di esercitare poteri di controllo sulla gestione dell'impresa o dell'affare, sebbene l'effettiva gestione rimanga di spettanza dell'associante. Quest'ultimo resta l'unico titolare dell'impresa o dell'affare oggetto del contratto e del relativo patrimonio, rispondendo con tutti i suoi beni per le obbligazioni assunte
(ai sensi dell'art. 2740 c.c.), essendo l'unico soggetto che può assumere diritti ed obblighi nei confronti dei terzi.
A fronte dell'obbligo dell'associato di fornire un apporto patrimoniale di qualsiasi natura, purchè trasferibile, valutabile economicamente, strumentale al fine economico dell'impresa o dell'affare oggetto del contratto e di entità determinata o determinabile, questi ha diritto di ricevere una quota degli utili determinata dal rendiconto.
Pur essendo un elemento naturale del contratto, la partecipazione alle perdite, in misura non superiore all'importo dell'apporto iniziale, può essere esclusa o determinata in proporzione diversa, mediante un'apposita pattuizione derogativa.
La perdita, se prevista, viene contabilizzata all'atto della restituzione dell'apporto. L'associato ha sempre diritto, anche quando non esplicitato, ad esaminare i documenti relativi all' amministrazione e a ricevere un rendiconto dettagliato dell'affare compiuto e della gestione annuale se la stessa si protrae per più di un anno.
Eventuali clausole contrattuali possono stabilire che i rendiconti siano forniti con una periodicità più ravvicinata, mensile o trimestrale, salva la previsione di un rendiconto finale al termine del rapporto.
Per l'assolvimento del diritto al rendiconto è sufficiente che l'associante ponga la documentazione di rendiconto a disposizione dell'associato nella sede dell'impresa,
o in altro domicilio concordato, oppure che l'obbligo di controllo sia stato comunque esercitato, pur in assenza di documentazione e comunicazione formale.
Quanto alla cessazione del rapporto contrattuale la stessa si verifica alla naturale scadenza del termine in esso previsto o, in caso di contratto a tempo indeterminato, al compimento dell'affare o alla realizzazione dell'oggetto dell'impresa.
Oltre all'impossibilità sopravvenuta, totale o parziale, di eseguire la prestazione, l'estinzione del contratto può conseguire alla risoluzione per inadempimento ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 1453 cc, 1455 e 1458 c.c.
Al riguardo consolidato è l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'istituto della risoluzione per inadempimento è applicabile al contratto di associazione in partecipazione, in ragione del nesso funzionale che collega le prestazioni a carico delle parti, tale da rendere legittimo il ricorso alle norme generali dettate per i contratti sinallagmatici, tra cui quella sulla risolubilità del contratto per inadempimento
Tale orientamento ermeneutico, risale all'anno 1992, quando, con pronuncia della Suprema Corte ( Cass. Civ. Sent. n. 6701 del 1992), è stato affermato il seguente principio di diritto: “
l'inerzia totale o comunque il mancato perseguimento dei fini, cui è preordinata l'attività di gestione dell'impresa o dell'affare, costituente oggetto del contratto sinallagmatico ' di associazione in partecipazione, può legittimare l'azione di risoluzione per inadempimento, secondo le regole di cui agli art. 1453 -1454 c.c., anche nel caso in cui il contratto medesimo non preveda particolari controlli dell'associato o termini per l'inadempimento dell'obbligo assunto dalla controparte, qualora secondo l'insindacabile apprezzamento del Giudice di merito il suddetto comportamento omissivo si protragga oltre ogni ragionevole tolleranza”.
Tali principi sono stati fatti propri dall'elaborazione giurisprudenziale successiva, nell'ambito della quale si segnala Cass. Civ. Sent. n. 22521/2011, in tema di effetti della risoluzione ex art. 1458 c.c., primo comma, che ne ha stabilito l'inapplicabilità al contratto di cui all'art. 2549 c.c., con il quale si crei un singolo scambio tra l'apporto e la partecipazione agli utili.
L'applicabilità dell'istituto della risoluzione contrattuale al contratto di associazione in partecipazione è stata recentemente confermata in diversi arresti (cfr. ex multis, Cass. Civ. Sent.
n. 10496 del 3/06/2020, indicata dalla parte attrice), anche in ambito fallimentare.
In particolare, con la pronuncia n. 23608/2019, la Suprema Corte ha disposto l'applicazione analogica della disposizione di cui all'art. 77, primo comma, LF, anche al di fuori dell'ambito concorsuale.
Stante la natura sinallagmatica del contratto in oggetto, quindi, l'interpretazione giurisprudenziale ha ritenuto la compatibilità dello stesso con la tutela accordata dalle disposizioni di cui agli art. 1453 - 1458
c.c., salva la valutazione della gravità dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c., riservata al giudice del merito. Segnatamente, nell'ipotesi in cui, come in quella oggetto del presente giudizio, non sia previsto un termine per l'adempimento dell'associante, né l'esercizio di poteri di controllo da parte dell'associato,
l'inerzia o il mancato raggiungimento dei fini per i quali è stato stipulato il contratto può legittimare l'azione ex art. 1453-1454 c.c., qualora l'inadempimento, secondo l'insindacabile apprezzamento del giudice di merito, si protragga “oltre ogni ragionevole tolleranza”.
In caso di risoluzione del contratto di associazione in partecipazione per inadempimento dell'associante, quest'ultimo è tenuto a restituire all'associato il valore dell'apporto iniziale, diminuito delle eventuali perdite alle quali l'associato debba concorrere o aumentato degli utili ai quali l'associato abbia diritto.
Alla pronuncia di risoluzione del contratto associativo consegue, invero, sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni da eseguire, sia un effetto restitutorio, in relazione a quelle già eseguite, rispetto alle quali sorge per l'accipiens un obbligo di restituzione.
Qualora l'obbligo restitutorio abbia ad oggetto prestazioni pecuniarie il ricevente è tenuto a restituire le somme percepite, maggiorate degli interessi, calcolati dal giorno della domanda di risoluzione (Cass. Civ. Sent. n. 18518/2004 e Sent. n° 7470/2001).
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame occorre rilevare che:
la circostanza della costituzione della entro il termine previsto nella scrittura privata del 2.02.2019 CP_5 non elide l'inadempimento della società convenuta all'obbligazione di apportare la app, entro un termine ragionevole, per tale dovendosi intendere un termine antecedente a quello della costituzione della società, incaricata della distribuzione e della divulgazione della CP_5
La infatti, era stata fondata allo scopo di realizzare la causa concreta del contratto di AIP, ossia la CP_5
Con divulgazione dell'opera videocatechismo della chiesa cattolica, cui la realizzazione della era preordinata.
Il mancato apporto della App da parte della , in violazione dell'art. 4 CP_2
della scrittura privata del 02.02.2019, quindi, ha impedito la realizzazione della funzione economico-sociale del contratto stipulato tra le parti.
In relazione ad ulteriore ma connesso profilo l'associante non ha rendicontato le somme ricevute dall'associata, per cui non è dato conoscere se tali importi siano stati destinati alla concretizzazione dell'affare, id est alla realizzazione della App.
Pur prescindendo dalla valutazione in ordine alla violazione dell'obbligo di rendicontazione connaturato al contratto di associazione in partecipazione, si ribadisce che la omessa realizzazione della APP entro un termine ragionevole( per tale intendendosi quello entro il quale avrebbe dovuto essere costituita la , risulta “grave” ai sensi CP_5
e per gli effetti di cui all'art. 1455 c.c., con conseguente diritto della parte attrice alla risoluzione del rapporto contrattuale e a vedersi restituita la somma di € 80.357,90, oltre interessi dalla proposizione della domanda. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della società convenuta nei termini di cui al dispositivo( con contenimento di quanto riconoscibile atteso l'abbandono della procedura cautelare e tenuto conto, ai fini della delibazione del canone della soccombenza virtuale, che difettava ab origine il presupposto del periculum in mora onde invocare tutela urgente).
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
accerta l'inadempimento contrattuale della società Controparte_2 alle obbligazioni assunte e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di associazione in partecipazione stipulato tra le parti;
conseguentemente, condanna la alla restituzione, in favore della dell'apporto di denaro Controparte_2 Parte_1
effettuato in costanza di rapporto contrattuale in misura pari ad € 80.357,90; il tutto oltre interessi legali a decorrere dalla data di ricezione di copia notificata dell'atto introduttivo del presente giudizio sino all'effettivo soddisfo..
Condanna la società convenuta a rifondere, in favore della , le spese Parte_1 del presente giudizio che si liquidano, tenuto conto del segmento cautelare, nell'importo complessivo di €
11.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, CPA ed IVA come per legge.
Roma, 01.11.2025
Il Giudice
Dott. IZ NZ