TRIB
Sentenza 7 febbraio 2024
Sentenza 7 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/02/2024, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2024 |
Testo completo
Proc. n. 1083 /2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto I Sezione Civile, composto dai Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott. ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott. ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1083/2022 R.G.A.C. introitata per la decisione all'udienza del
17.01.2024 senza concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali
TRA
, nato a [...] il [...], CF: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Clarissa Anna Scazzi (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il domicilio digitale del difensore pec: come da Email_1
mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], CF: , Controparte_1 C.F._3
rappresentata e difesa dall'Avv. Cosimo Prudenzano (CF: ) ed elettivamente C.F._4
domiciliata presso lo studio della stessa sito in Sava (TA) alla via Ischia n. 23, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Taranto Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 17/01/2024 e con visto del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio tra le parti iniziato in forma contenziosa, dopo l'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi, esperito invano il tentativo di conciliazione e adottati i provvedimenti provvisori, veniva rimesso dinanzi al G.I. per il prosieguo.
Successivamente le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della separazione, riportato nel verbale di udienza del 17.01.2024. Le condizioni della separazione concordate tra le parti e riportate nel suddetto accordo, possano essere integralmente recepite, non contrastando con alcuna disposizione di legge e corrispondendo all'interesse superiore della prole.
Possono dichiararsi compensate tra le parti le spese del giudizio coma da ridetto accordo.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, nel giudizio in epigrafe, così provvede:
Dichiara la separazione personale fra i coniugi , nato a [...] il Parte_1
13/06/1976 e , nata a [...] il [...], i quali hanno Controparte_1
contratto matrimonio in Manduria (TA) il 28/02/2004 , con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Manduria dell'anno 2004, n. 2, p. I, e, per l'effetto, ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
Dispone che i rapporti tra le parti conseguenti alla separazione siano regolati secondo le condizioni analiticamente riportate nell'accordo di cui al verbale di udienza del 17.01.2024, da intendersi nel presente atto integralmente recepito e trascritto.
Dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, il 02/02/2024
Il Giudice est. Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto I Sezione Civile, composto dai Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott. ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott. ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1083/2022 R.G.A.C. introitata per la decisione all'udienza del
17.01.2024 senza concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali
TRA
, nato a [...] il [...], CF: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Clarissa Anna Scazzi (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il domicilio digitale del difensore pec: come da Email_1
mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], CF: , Controparte_1 C.F._3
rappresentata e difesa dall'Avv. Cosimo Prudenzano (CF: ) ed elettivamente C.F._4
domiciliata presso lo studio della stessa sito in Sava (TA) alla via Ischia n. 23, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Taranto Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 17/01/2024 e con visto del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio tra le parti iniziato in forma contenziosa, dopo l'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi, esperito invano il tentativo di conciliazione e adottati i provvedimenti provvisori, veniva rimesso dinanzi al G.I. per il prosieguo.
Successivamente le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della separazione, riportato nel verbale di udienza del 17.01.2024. Le condizioni della separazione concordate tra le parti e riportate nel suddetto accordo, possano essere integralmente recepite, non contrastando con alcuna disposizione di legge e corrispondendo all'interesse superiore della prole.
Possono dichiararsi compensate tra le parti le spese del giudizio coma da ridetto accordo.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, nel giudizio in epigrafe, così provvede:
Dichiara la separazione personale fra i coniugi , nato a [...] il Parte_1
13/06/1976 e , nata a [...] il [...], i quali hanno Controparte_1
contratto matrimonio in Manduria (TA) il 28/02/2004 , con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Manduria dell'anno 2004, n. 2, p. I, e, per l'effetto, ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
Dispone che i rapporti tra le parti conseguenti alla separazione siano regolati secondo le condizioni analiticamente riportate nell'accordo di cui al verbale di udienza del 17.01.2024, da intendersi nel presente atto integralmente recepito e trascritto.
Dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, il 02/02/2024
Il Giudice est. Il Presidente