TAR Genova, sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 293
TAR
Decreto presidenziale 24 ottobre 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 12 gennaio 2026
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TAR
Sentenza 13 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione/elusione del giudicato e mancata corretta ottemperanza

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, accertando la violazione del giudicato e la conseguente nullità degli atti per elusione. Ha inoltre constatato la consumazione del potere discrezionale dell'Università e ha deciso di sostituirsi all'amministrazione, dichiarando il ricorrente vincitore.

  • Accolto
    Difetto di motivazione nel giudizio comparativo

    La Corte ha ritenuto il motivo fondato, riscontrando l'assenza di una chiara motivazione per la prevalenza del controinteressato.

  • Improcedibile
    Difetto di istruttoria e mancata valutazione della natura non veritiera delle dichiarazioni rese dal Prof. -OMISSIS-

    La Corte ha dichiarato improcedibile questa azione di annullamento, avendo accolto la domanda di ottemperanza.

  • Improcedibile
    Travestimento del curriculum dei candidati ed omessa verifica delle attività didattiche, istituzionali e di servizio riferite al prof. -OMISSIS- ed errata valutazione di elementi inesistenti in favore del candidato vincitore

    La Corte ha dichiarato improcedibile questa azione di annullamento, avendo accolto la domanda di ottemperanza.

  • Rigettato
    Nullità degli atti di valutazione per elusione del giudicato

    La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché il controinteressato non ha impugnato le sentenze precedenti che stabilivano il riesame di tutti i sub-criteri. In ogni caso, il motivo è infondato poiché il giudicato imponeva la rivalutazione di tutti i sub-criteri della produzione scientifica.

  • Rigettato
    Invalidità della valutazione relativa al subcriterio d) (collocazione editoriale delle pubblicazioni)

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, poiché la quarta Commissione era tenuta ad applicare il canone conformativo della 'chiara preponderanza' del ricorrente principale. Inoltre, i dati curriculari non rendono i candidati equiparabili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 293
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 293
    Data del deposito : 13 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo