Decreto presidenziale 24 ottobre 2025
Ordinanza collegiale 12 gennaio 2026
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00293/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01208/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1208 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Stallone, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Antonio Veneziano n. 69;
contro
Università degli -OMISSIS- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaella Rubino, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Carducci 3/6;
per l'annullamento e/o l'annullamento
A) Per quanto riguarda il RICORSO PRINCIPALE:
A.1) per l'ottemperanza e/o l’esatta ottemperanza alla sentenza di esecuzione del giudicato n. -OMISSIS- del TAR Liguria e occorrendo alle sentenze di esecuzione del giudicato di questo T.A.R. n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, nonché la condanna, ai sensi dell'art. 112 comma 3, Cod. proc. amm., al risarcimento del danno conseguente alla reiterata elusione del giudicato da commisurarsi in una somma di denaro a titolo risarcitorio parametrata al minor trattamento economico fruito dal ricorrente a causa della mancata nomina a professore ordinario, calcolata dal 1° novembre 2021 data di decorrenza degli effetti del decreto rettorale 5 ottobre 2021 n. -OMISSIS-, con cui il controinteressato è stato nominato professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria oggetto dell'indetta procedura selettiva e sino al momento in cui il ricorrente inizierà a ricevere lo stipendio da docente di prima fascia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
A.2) in via subordinata, per la declaratoria di nullità o l’annullamento, previa sospensione:
- del Decreto rettorale n. -OMISSIS- del 17/7/2025 Prot. -OMISSIS- del 17/7/2025 con cui "Art. 1 - E' accertata la regolarità degli atti relativi alla procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria civile, chimica e ambientale (-OMISSIS-), per il settore scientifico disciplinare ICAR/02 Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia (Cod. SSD - Denominazione nuovo SSD CEAR-01/B Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia), settore concorsuale 08/A1 Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime (Cod. GSD - Denominazione nuovo GSD 08/CEAR-01 Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime); Art. 2 - E' dichiarato vincitore della procedura il Prof. -OMISSIS-, studioso in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010”;
- di ogni atto antecedente, preparatorio, presupposto, consequenziale e comunque connesso richiamato e non nel superiore decreto anche se non conosciuto, tra cui:
-- la nota n. -OMISSIS- del 03/07/2025, il cui esatto contenuto è sconosciuto al ricorrente, richiamata nel sopra impugnato Decreto Rettorale in cui si legge "avente ad oggetto Procedura selettiva volta alla copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia, mediante chiamata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 30.12.2010, n. 240, per il settore concorsuale 08/A1 - IDRAULICA, IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME - settore scientifico-disciplinare ICAR/02 - COSTRUZIONE IDRAULICHE E MARITTIME E IDROLOGIA, - presso il Dipartimento di Ingegneria civile, chimica e ambientale (-OMISSIS-) - Sentenza TAR Liguria n.-OMISSIS- annunciata con il citato decreto di nomina, con la quale sono state fornite alla Commissione “alcune indicazioni operative finalizzate a dare corretta esecuzione alla decisione in parola, che tengono conto del parere reso dall'Avvocatura Distrettuale di Genova in riscontro a specifici quesiti formulati dall'Ateneo in merito alle statuizioni del Giudice Amministrativo";
-- di tutti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto del Rettore dell'Università degli Studi di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 20.6.2025 e decreto n. -OMISSIS- del 16.7.2025 di rettifica, ivi compresi tutti i giudizi espressi e gli allegati tra cui il verbale del 8/07/2025 della prima seduta;
-- del verbale dell'11/07/2025 della seconda seduta; della relazione riassuntiva dei lavori svolti della Commissione giudicatrice nominata con D.R. dell'Università di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 20.6.2025 e del Decreto n. -OMISSIS- del 16.7.2025 di rettifica, ivi compresi tutti i giudizi espressi e gli allegati; della sconosciuta, se esistente, “proposta di chiamata” dell'Università degli Studi di -OMISSIS- ex art. 10 del “Regolamento in materia di chiamate dei professori di prima e seconda fascia di cui all'art. 18 della legge 30.12.2010 n. 240” del Prof. -OMISSIS-; del non conosciuto decreto rettorale dell'Università degli Studi di -OMISSIS- con cui il controinteressato sia già stato formalmente nominato Professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria oggetto dell'indetta procedura selettiva; dei non conosciuti atti con cui sia stata disposta la presa di servizio del Prof. -OMISSIS- presso il Dipartimento di Ingegneria oggetto della procedura tra cui il Verbale del Consiglio di Dipartimento riunione del 16 settembre 2025 del -OMISSIS- dell'Università degli -OMISSIS- -OMISSIS- (all. G) con cui il Consiglio di Dipartimento, a maggioranza (14 voti favorevoli e 1 astenuto) con il solo voto dei Professori di I fascia, delibera la proposta di chiamata del Prof. -OMISSIS- con presa di servizio alla prima data disponibile;
B) Per quanto riguarda il RICORSO INCIDENTALE presentato dal controinteressato:
- l’esatta ottemperanza della sentenza n° -OMISSIS- del TAR Liguria e/o occorrendo delle sentenze nn. -OMISSIS- e -OMISSIS- del Tar Liguria e per la declaratoria di nullità e/o di inefficacia e/o per l’annullamento in parte qua del verbale della seconda seduta in data 11/7/25 laddove la quarta Commissione ha rivalutato, quanto alla macrocategoria Produzioni Scientifiche, anche il subcriterio d) o, comunque, quanto al suddetto subcriterio d), per la parte in cui ha attribuito al controinteressato il giudizio “buono” in luogo di “ottimo”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del prof. -OMISSIS- e dell’Università degli Studi -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 il dott. CE BO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
1) Il ricorrente prof. -OMISSIS- ha gravato gli atti relativi all’ennesima edizione della selezione (la quarta) disposta dall’Università degli studi di -OMISSIS- (d’ora in poi: Università o -OMISSIS-) per la copertura di un posto di professore di prima fascia mediante chiamata ex art. 18, comma 1, della L. n. 240/2010 presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale (DICCA), in esito ai quali è stato individuato come vincitore il prof. -OMISSIS-, mentre il ricorrente è stato collocato al secondo posto in graduatoria.
2) La selezione originaria è stata indetta con decreto del Rettore -OMISSIS- e i candidati (tra cui l’odierno ricorrente prof. -OMISSIS- e il controinteressato e ricorrente incidentale prof. -OMISSIS-), sono stati valutati in relazione alle seguenti 4 macrocategorie: i) produzione scientifica, ii) pubblicazioni, iii) attività didattica, iv) titoli.
3) La Commissione giudicatrice della selezione originaria del 2021 (la prima selezione) ha stabilito i criteri di valutazione, poi ha approvato i giudizi collegiali per ciascun candidato e, infine, ha effettuato la valutazione comparativa dei giudizi collegiali, concludendo che:
- la produzione scientifica per -OMISSIS- è “ottima” mentre per -OMISSIS- è “quasi ottima”;
- le pubblicazioni sono ottime per entrambi;
- l’attività didattica è “ottima” per il prof. -OMISSIS- e “fra buona ed ottima” per il prof. -OMISSIS-;
- i titoli sono “eccellenti” per -OMISSIS- e “ottimi” per -OMISSIS-.
4) Sulla base di tale valutazione comparativa finale la prima Commissione ha stabilito che “ globalmente … scaturisce un giudizio più che ottimo per -OMISSIS- e quasi ottimo per -OMISSIS- …”, indicando pertanto il prof. -OMISSIS- quale candidato selezionato per la chiamata.
Il Rettore, con decreto -OMISSIS- ha approvato tale valutazione.
5) Il prof. -OMISSIS- con il PRIMO RICORSO (Rg. n. 743/2001) ha impugnato l’esito di tale prima selezione del 2021, deducendo plurime censure tra cui quella (dedotta con il primo motivo) della “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 L. 240/2010. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 comma 3 del bando di concorso. Macroscopici vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria. Palese travisamento dei fatti. Carenza assoluta di motivazione. Illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifeste. Erroneità dei presupposti. Sviamento di potere. Disparità di trattamento ” atteso che la Commissione avrebbe erroneamente sminuito la rilevanza degli elementi a lui riferiti, specie con riguardo alla produzione scientifica.
6) Questo Tribunale, con sentenza (di cognizione)-OMISSIS-, passata in giudicato, ha accolto il ricorso ritenendo fondato il primo motivo ed assorbendo gli altri.
Con tale pronuncia è stato ritenuto che “ Orbene, una visione sinottica delle due schede consente di appurare serenamente che tutti i dati relativi della produzione scientifica sono favorevoli al ricorrente, sia per quanto riguarda la sua consistenza complessiva, sia per quanto riguarda la qualità, quantomeno nei limiti in cui essa risulta desumibile dalle due banche dati cui la commissione ha inteso fare espresso riferimento, cioè PU (81 documenti contro 69; 1596 citazioni contro 1065; indice di -OMISSIS-: 23 contro 19) e -OMISSIS- (65 prodotti contro 64; 1543 citazioni contro 1017; indice di -OMISSIS-: 21 contro 18) ”.
La pronuncia -OMISSIS- in questione, pertanto, ha censurato l’operato della prima Commissione che, pur a fronte di tale conclamata superiorità del prof. -OMISSIS-, ne ha sminuito la portata nel giudizio collegiale, limitando indebitamente la valutazione della produzione scientifica.
Tale modus operandi è stato ritenuto illegittimo perché:
- sono stati applicati criteri diversi da quelli stabiliti dalla stessa Commissione;
- è stato violato l’art. 9 del Regolamento di Ateneo che postula la valutazione della “ consistenza complessiva ” della produzione scientifica senza limitazioni temporali o ponderali;
- contrasta con le valutazioni collegiali operate dalla stessa Commissione che, per entrambi i candidati, hanno valorizzato la “ continuità temporale ” dell’attività di ricerca (dal 1992 ad oggi per -OMISSIS-, dal 1994 ad oggi per -OMISSIS-).
In conclusione la sentenza -OMISSIS-, lungi dall’annullare i “criteri” coniati dalla prima Commissione, ha lamentato che essi non fossero stati correttamente applicati, quindi ha annullato gli atti della prima selezione a partire dal segmento procedimentale (posteriore alla determinazione dei criteri valutativi suddetti) relativo alla formulazione del “giudizio collegiale”, con conseguente necessità di riedizione del potere unicamente da tale momento e rivalutazione della produzione scientifica dei due candidati.
7) In asserita esecuzione del dictum contenuto nella citata sentenza -OMISSIS-, l’Università con decreto del Rettore-OMISSIS-ha disposto la rinnovazione della procedura selettiva, nominando una nuova Commissione giudicatrice (la seconda) che, tuttavia, anziché rivalutare i concorrenti limitatamente alla parte di procedimento annullato e sulla base dei criteri di valutazione stabiliti nell’ambito della selezione precedente:
- ha elaborato nuovi criteri;
- ha previsto l’attribuzione ex novo di punteggi specifici (minimi e massimi) per ogni criterio e subcriterio;
- ha stabilito alcuni nuovi subcriteri nel corso della terza seduta, quando erano già noti i nomi dei candidati.
8) In esito a tale seconda valutazione la Commissione ha nuovamente proposto come vincitore il controinteressato prof. -OMISSIS-, collocando il ricorrente al secondo posto e il Rettore, con Decreto-OMISSIS-ha approvato tale giudizio.
9) Con il SECONDO RICORSO Rg. n. 617/2023 il prof. -OMISSIS- ha impugnato anche tale seconda valutazione deducendo vizi di natura composita in applicazione dei principi di effettività della tutela e di concentrazione dei giudizi (Ad. Plen. n. 2/2013), esercitando due azioni: quella principale di ottemperanza per la corretta esecuzione della sentenza passata in giudicato n. 501/2022 e quella subordinata di annullamento degli atti impugnati.
10) Con sentenza n-OMISSIS-questo Tribunale ha accolto l’ actio judicati , dichiarando nulli gli atti gravati.
11) In particolare la citata sentenza -OMISSIS- ha così disposto: “ … 14) Con il PRIMO MOTIVO, per quanto concerne l’actio judicati, è stata dedotta la nullità degli atti della seconda procedura valutativa per violazione o elusione del giudicato formatosi sulla citata sentenza -OMISSIS- in quanto la nuova commissione avrebbe dovuto limitarsi ad attribuire correttamente i punteggi ai prof. -OMISSIS- e -OMISSIS- sulla base dei medesimi criteri stabiliti nella precedente selezione e senza limitare i periodi valutabili o attribuire indebite premialità per talune pubblicazioni, mentre nel caso di specie l’Università ha determinato nuovi criteri e subcriteri di valutazione, attribuendo ad ognuno di essi un punteggio non previsto per la precedente valutazione. Il motivo è fondato nei limiti di seguito precisati. 14.1) Preliminarmente si devono specificare i termini della portata conformativa della citata sentenza n-OMISSIS- che ha annullato la prima selezione. Tale pronuncia, per quanto concerne la valutazione della produzione scientifica, ha rilevato che: 14.1.a) le valutazioni collegiali dei due candidati, sulla cui base è stata effettuata la valutazione comparativa finale, evidenziano la chiara preponderanza del ricorrente atteso che: - per il controinteressato prof. -OMISSIS- al “30 giugno 2021, PU riporta 69 documenti di cui 38 articoli, 29 conference paper, I review ed 1 erratum. Le citazioni sono 1175, che diventano 1065 escludendo le autocitazioni. L'indice di -OMISSIS- è 19 … La base dati OS riporta 64 prodotti, 1017 citazioni e H=18. Valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca sulla base dell'originalità e del rigore metodologico, assumendo un contributo paritetico per le pubblicazioni per le quali non è specificato l'apporto individuale, la produzione scientifica del candidato presenta consistenza complessiva e qualità ottime”; - per il ricorrente prof. -OMISSIS- “La produzione scientifica del candidato, come desumibile dal curriculum presentato, è costituita da 66 articoli su rivista internazionale peer-reviewed, 37 capitoli di libro, 22 articoli su riviste nazionali, 83 memorie in atti di convegni internazionali, 49 per convegni nazionali e 133 comunicazioni a convegni e abstracts. Al 30 giugno 2021, PU riporta 81 documenti di cui 61 articoli, 13 conference paper, 3 editorial, 2 capitoli di libro, una nota e una review. Le citazioni sono 1800, che diventano 1596 escludendo le autocitazioni. L'indice di -OMISSIS- è 23. La base dati OS riporta 65 prodotti, 1543 citazioni e H=21. Valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca sulla base dell'originalità e del rigore metodologico, assumendo un contributo paritetico per le pubblicazioni per le quali non è specificato l'apporto individuale, la produzione scientifica del candidato presenta consistenza complessiva ottima e qualità della produzione tra buono ed ottimo”. 14.1.b) pertanto la citata sentenza -OMISSIS- ha statuito che “… una visione sinottica delle due schede consente di appurare serenamente che tutti i dati relativi della produzione scientifica sono favorevoli al ricorrente, sia per quanto riguarda la sua consistenza complessiva, sia per quanto riguarda la qualità, quantomeno nei limiti in cui essa risulta desumibile dalle due banche dati cui la commissione ha inteso fare espresso riferimento, cioè PU (81 documenti contro 69; 1596 citazioni contro 1065; indice di -OMISSIS-: 23 contro 19) e WO (65 prodotti contro 64; 1543 citazioni contro 1017; indice di -OMISSIS-: 21 contro 18)”. 14.1.c) In tale contesto la sentenza in questione ha censurato la valutazione operata dalla commissione perché, pur in presenza di punteggi maggiori delle pubblicazioni dal prof. -OMISSIS-, ha attribuito una valutazione deteriore a quest’ultimo avendo indebitamente limitato la valutazione della produzione scientifica al solo periodo più recente (2016-2020), così falsando il giudizio, come si evince dalla motivazione resa dalla commissione su tali punti secondo cui: - il prof. -OMISSIS- ha “La produzione recente (24 prodotti nel periodo 2016-2020) presenta un Topic Field-Weighted Citation Impact medio pesato pari a 1,20. Per i quattro argomenti di ricerca per i quali sono presenti almeno due lavori, il TFWCI medio pesato sale a 1,33”; - mentre per il Prof. -OMISSIS- “La produzione recente (15 prodotti nel periodo 2016- 2020) presenta un Topic Field-Weighted Citation Impact medio pesato inferiore all'unità (0,76). Per l'argomento di ricerca per il quale sono presenti almeno due lavori il TFWCI è pari a 0,80”. Tale modus operandi è stato ritenuto illegittimo dalla sentenza -OMISSIS- perché: - applicativo di criteri diversi da quelli stabiliti dalla stessa commissione; - in contrasto con l’art. 9 del Regolamento di Ateneo che postula la valutazione della “consistenza complessiva” della produzione scientifica e non limitata a singoli periodi; - in contrasto anche con le stesse valutazioni della commissione che, per entrambi i candidati, hanno dato rilievo alla “continuità temporale” dell’attività di ricerca (dal 1992 ad oggi per -OMISSIS-, dal 1994 ad oggi per -OMISSIS-). La sentenza n.-OMISSIS-ha pertanto statuito che “Alla luce di tale rilievi, appare allora evidente come la valutazione comparativa contenuta nella relazione conclusiva – secondo la quale la produzione scientifica è ottima per -OMISSIS-, e quasi ottima (dunque, inferiore) per -OMISSIS- - sia contraddittoria e sviata rispetto agli esiti dell’istruttoria ed ai criteri dettati dal bando ed a quelli cui la commissione si era autovincolata: dunque, a sua volta, inattendibile ed illegittima”. 14.1.d) In conclusione la sentenza n. 501/2022: - non ha annullato i criteri della prima selezione ma, al contrario, ha accertato che essi dovessero essere correttamente applicati ed ha, pertanto, ritenuto illegittima la valutazione effettuata dalla commissione della prima selezione perché non ha applicato detti criteri ma ne ha utilizzato altri; - ha invece annullato la prima selezione a partire dal segmento procedimentale (posteriore alla determinazione dei criteri che restano efficaci) relativo alla formulazione del “giudizio collegiale”, con conseguente necessità di riedizione del potere unicamente da tale momento rivalutazione della produzione scientifica dei due candidati in linea con quanto precisato sopra ai punti 14.1.a), 14.1.b) e 14.1.c) della presente pronuncia, sulla base delle stesse banche dati PU e OS consultate nella prima selezione e per lo stesso periodo ivi considerato (produzione fino al 30.6.2021), senza porre ulteriori o diverse limitazioni ai periodi valutabili o attribuire indebite premialità per talune pubblicazioni. 14.2) Chiarita la portata conformativa della sentenza n-OMISSIS-, si rileva che l’Università, in sede di riesercizio del potere, ha violato il dictum della sentenza n. 501/2022 di questo Tribunale perché: - in primo luogo ha rinnovato un segmento procedimentale più ampio di quello annullato dalla sentenz-OMISSIS- (che era limitato alla sola rivalutazione corretta del giudizio collegiale relativo alla produzione scientifica sulla base dei preesistenti criteri e alla conseguente valutazione comparativa finale tra il ricorrente e il controinteressato); - inoltre ha predisposto criteri e subcriteri in parte diversi da quelli precedenti ed ha attribuito ad essi un punteggio minimo e massimo non previsto per la precedente valutazione, operazione di per sé comportante una sostanziale determinazione di criteri nuovi, così violando/eludendo il giudicato che ha ritenuto legittimi gli originari criteri e ne ha imposto la corretta applicazione. 14.3) Ne consegue che il motivo è fondato per le ragioni sopra illustrate con conseguente nullità degli atti indicati in epigrafe per violazione/elusione del giudicato di cui alla citata sentenza n.-OMISSIS- L’accoglimento del primo motivo, anche se limitatamente all’actio judicati, risulta pienamente satisfattivo dell’interesse fatto valere dal ricorrente, con conseguente assorbimento sia della parte impugnatoria del primo motivo sia dei motivi secondo e terzo. 16) Per le sopra esposte ragioni il Collegio, ai sensi degli artt. 112 e 114 C.p.a.: a) dichiara la nullità ex art. 114, comma 4, lett. b) di tutti gli atti impugnati di cui in epigrafe (ad eccezione del Regolamento di Ateneo approvato con decreto del Rettore n-OMISSIS-) per elusione/violazione del giudicato formatosi sulla pronuncia di questo Tribunale -OMISSIS-; b) ordina all’Università resistente di ottemperare alla citata sentenza passata in giudicato n-OMISSIS- riesercitando il potere valutativo dei candidati (ricorrente e controinteressato) secondo le seguenti modalità: b.1) nominare nuova Commissione giudicatrice per la rivalutazione dei titoli erroneamente esaminati nel corso della prima selezione; b.2) mantenere fermi i criteri valutativi previsti dalla commissione giudicatrice della prima selezione indetta con decreto del Rettore n.-OMISSIS- senza apportarvi alcuna modifica, né attribuirvi punteggi o fattori ponderali; b.3) in applicazione di tali criteri effettuare la valutazione dei candidati prof. -OMISSIS- e -OMISSIS-: - limitata al segmento procedimentale che inizia dalla formulazione del “giudizio collegiale” ed approda formulazione un nuovo giudizio comparativo finale; - con effettuazione di nuovi giudizi collegiali per il ricorrente e il controinteressato in cui la produzione scientifica dei due candidati sia valutata nel rispetto di quanto precisato ai punti 14.1.a), 14.1.b) e 14.1.c) della presente pronuncia ed utilizzando le stesse banche dati PU e OS consultate nella prima selezione per lo stesso periodo ivi considerato (ossia la produzione fino al 30.6.2021), senza porre ulteriori o diverse limitazioni ai periodi valutabili o attribuire indebite premialità per talune pubblicazioni; b.4) concludere il procedimento con l’adozione del decreto del Rettore da adottare entro 75 giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza… ”.
12) In asserita esecuzione della citata sentenza n-OMISSIS- l’Università ha indetto un’ulteriore selezione, nominando la terza Commissione giudicatrice con decreto del Rettore n. -OMISSIS- che ha effettuato la valutazione e, come si evince dalla relazione riassuntiva dei lavori della Commissione, ha ritenuto che:
- in merito alle venti pubblicazioni presentate, prevale il candidato -OMISSIS- con un giudizio tra ottimo ed eccellente, rispetto al candidato -OMISSIS- che raggiunge una valutazione più che ottima;
- per quanto riguarda la valutazione della produzione scientifica complessiva, i candidati si equivalgono con un giudizio quasi-ottimo per entrambi;
- nell’attività di didattica prevale il candidato -OMISSIS-, con un giudizio ottimo, rispetto al candidato -OMISSIS- che raggiunge un giudizio più che buono;
- per quanto riguarda i titoli, il giudizio dei due candidati è il medesimo, pari ad eccellente.
Il candidato -OMISSIS- è stato ritenuto prevalente nella valutazione delle venti pubblicazioni presentate e nella attività didattica.
13) Con successivo Decreto rettorale -OMISSIS- è stato nuovamente dichiarato idoneo il controinteressato prof. -OMISSIS-.
14) Il ricorrente, con il TERZO RICORSO (Rg 617/23), ha impugnato gli atti relativi alla terza selezione anche in questo caso esercitando due azioni: quella di esecuzione del giudicato e, in subordine, quella di annullamento.
Con riguardo all’ actio judicati sono state dedotte le seguenti censure:
i) con il primo motivo è stata dedotta la nullità degli atti della terza selezione per violazione o elusione del giudicato di cui alle sentenze -OMISSIS- perché: a) è stata rinnovata l’intera procedura; b) sono stati predisposti nuovi criteri con previsione di gradazioni aggettivali di “sufficiente – discreto – buono – ottimo – eccellente”, in contrasto con l’obbligo di mantenere fermi i criteri, i punteggi e i fattori ponderali; c) in relazione alla produzione scientifica è stato dato un giudizio quasi ottimo per entrambi i candidati in violazione di entrambe le sentenze di questo Tribunale -OMISSIS-che hanno rilevato “ la chiara preponderanza del ricorrente ”; in subordine, sempre con il primo motivo, è stata dedotta l’illegittimità degli atti per violazione dei principi di trasparenza e imparzialità;
ii) con il secondo motivo è stata dedotta l’illegittimità degli atti della terza selezione per travisamento dei curricula dei due candidati a detrimento del ricorrente;
iii) con il terzo motivo è stata dedotta l’illegittimità degli atti suddetti per violazione del regolamento di Ateneo in quanto le valutazioni sono state effettuate sulla base di quanto dichiarato nei verbali della prima commissione e non sulla base delle dichiarazioni contenute nel curriculum dei candidati e delle pubblicazioni presentate e allegate alla domanda di partecipazione; è stata dedotta altresì la nullità per violazione del giudicato di quei verbali aventi contenuto identico – errori compresi - a quelli della prima e della seconda valutazione;
iv) con il quarto motivo è stata dedotta la violazione delle quote di “genere” tra i componenti della commissione e la non imparzialità della commissione.
15) Con motivi aggiunti al terzo ricorso le censure dedotte con il ricorso sono state estese al Decreto rettorale n. -OMISSIS--OMISSIS-di nomina del controinteressato.
16) Con sentenza di ottemperanza n. -OMISSIS- questo Tribunale, in ragione della gerarchia tra le due tipologie di vizi dedotti (nullità per elusione del giudicato prevalente sui vizi di legittimità), ha accolto l’ actio judicati dichiarando nulli gli atti gravati, ribadendo la prevalenza del prof. -OMISSIS- in relazione al settore valutativo della produzione scientifica, come già statuito sia dalla sentenza di cognizione -OMISSIS- che da quella di ottemperanza n. -OMISSIS-
17) L’Università, in asserita esecuzione della sentenza n. -OMISSIS-, ha indetto l’ulteriore selezione, nominando la quarta Commissione giudicatrice la quale, come risulta dalla Relazione riassuntiva dei lavori svolti redatta il 18.7.2925, nella prima seduta ha precisato di voler applicare i dicta espressi nelle sentenze di questo Tribunale n.ri -OMISSIS-, mantenendo fermi i criteri valutativi individuati dalla prima Commissione e limitando la riedizione del potere al solo segmento procedimentale che inizia dalla formulazione del “giudizio collegiale” ed approda alla formulazione di un nuovo giudizio comparativo finale, stabilendo in particolare di:
“ a) conservare e mantenere le valutazioni già espresse – mediante giudizi - dalla prima Commissione giudicatrice con riguardo alle macro-categorie delle pubblicazioni, dell’attività didattica e dei titoli;
b) per quanto concerne la produzione scientifica dei due candidati dare atto della chiara preponderanza del ricorrente;
c) riformulare il giudizio collegiale, tenuto conto delle valutazioni inalterate di cui sub punto a) e del giudizio rinnovato di cui sub punto b), effettuando la ponderazione dei distinti giudizi sulle diverse macro-categorie ai fini della valutazione complessiva e comparativa dei due candidati ”.
La quarta Commissione, pertanto, ha effettuato la nuova valutazione dei candidati (gli odierni ricorrente principale e controinteressato) limitatamente all’ambito della macro-categoria della produzione scientifica.
18) Nel corso della seconda seduta sono stati formulati i seguenti giudizi sulla produzione scientifica dei candidati, contenuti nell’All. A al verbale della seduta.
18.1) Con riguardo al prof. -OMISSIS- è stato formulato il seguente giudizio collegiale: “… La produzione scientifica del candidato è congruente con le tematiche del settore scientifico disciplinare-OMISSIS- e incentrata su temi propri dell’idrologia, con particolare attenzione ai sistemi di drenaggio urbano, alla osservazione e alla modellazione dei processi di precipitazione, ed alla previsione degli eventi meteo-idrologici estremi e dei loro effetti sul territorio. Ciò comporta la piena valutazione positiva con riferimento al criterio a) della macro-categoria in esame.
Con riferimento all’apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione (criterio b nella
macro-categoria), questo è stato assunto come paritetico a meno di esplicita dichiarazione agli atti
di questa procedura.
Con riferimento al criterio c) il presente giudizio viene espresso sulla base della documentazione
presentata dal candidato e degli indicatori della banca dati PU, come deducibili dalle ricerche - oggi non riproducibili - condotte dalla prima Commissione (non sanzionate dalle sentenze che hanno condotto alla riedizione della procedura). Si precisa che anche l’originalità e il rigore metodologico relativi all’intera produzione scientifica vengono valutati solo indirettamente sulla base di detti indici, in quanto il bando non ha richiesto la sottomissione di tutti i lavori scientifici che ne fanno parte.
La produzione scientifica del candidato, desumibile dal curriculum, è costituita da 66 articoli su riviste internazionali con revisori, 7 Capitoli di libri a diffusione internazionale (di cui 2 accepted), 8 Rapporti finali di progetti o studi internazionali, 15 Contributi a volumi a diffusione internazionale, 22 Articoli su riviste italiane, 4 Capitoli di libri a diffusione nazionale, 6 Curatele, 15 Contributi a volumi a diffusione nazionale, 83 articoli su Atti di Convegni Internazionali, 49 Articoli su atti di Convegni Nazionali, 133 Comunicazioni a convegni e abstract”.
Dal verbale n. 2 dei lavori di detta Commissione si evince: “La produzione scientifica del candidato, come desumibile dal curriculum presentato, è costituita da 66 articoli su rivista internazionale peer-reviewed, 37 capitoli di libro, 22 articoli su riviste nazionali, 83 memorie in atti di convegni internazionali, 49 per convegni nazionali e 133 comunicazioni a convegni e abstracts. Al 30 giugno 2021, PU riporta 81 documenti di cui 61 articoli, 13 conference paper, 3 editorial, 2 capitoli di libro, una nota e una review. Le citazioni sono 1800 che diventano 1596 escludendo le autocitazioni. L’indice di -OMISSIS- è 23”.
La produzione scientifica indicizzata su PU, pertanto, mostra una consistenza complessiva di 81 prodotti che tra l’altro si traduce in circa 3,2 prodotti per anno (il primo lavoro è indicizzato in data 1996) e una qualità – stimata attraverso l’impatto – misurata dall’indice di -OMISSIS- pari a 23 e dalle 1800 citazioni (circa 72 citazioni per anno).
Per aggettivare in termini qualitativi, come richiesto dalla sentenza del TAR -OMISSIS-, occorre tener presente che il livello minimo di sufficienza di questi indicatori è certamente segnato dai valori soglia di ammissibilità all’Abilitazione Scientifica Nazionale mentre il limite superiore dell’eccellenza è dato da quanto noto nel panorama internazionale, al quale il criterio c) rimanda esplicitamente, laddove il riferimento va fatto ai relativi valori dei parametri al tempo dell’avvio della procedura. Tanto premesso la produzione del candidato mostra consistenza e qualità ben superiore alla sufficienza, ma distante dall’eccellenza internazionale che è segnata in tanti casi da indici di -OMISSIS- e numero di citazioni più elevati (semmai maturati in tempi più brevi) e da una significativamente più elevata produzione di lavori. Tutto ciò premesso con riferimento al criterio c) la produzione scientifica del candidato è giudicata di livello ottimo.
Con riferimento al criterio d) si esprime il seguente giudizio: la collocazione editoriale dei prodotti
scientifici, che include prevalentemente riviste scientifiche di riconosciuto prestigio, è ottima.
Complessivamente la produzione scientifica è valutata di livello ottimo ”.
18.2) Con riguardo al prof. -OMISSIS- è stato formulato il seguente giudizio collegiale: “ … La produzione scientifica del candidato è congruente con le tematiche del settore scientifico disciplinare ICAR/02 (oggi CEAR/01-B) e incentrata su temi propri dell’idrologia, con particolare attenzione alla previsione delle piene e delle inondazioni, alla analisi di frequenza degli eventi estremi, al monitoraggio da satellite delle variabili idrologiche e all’utilizzo di tali osservazioni nella modellazione dei processi al suolo. Ciò comporta la piena valutazione positiva con riferimento al criterio a) della macro-categoria in esame.
Con riferimento all’apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione (criterio b nella
macro-categoria), questo è stato assunto come paritetico a meno di esplicita dichiarazione agli atti
di questa procedura.
Con riferimento al criterio c) il presente giudizio viene espresso sulla base della documentazione
presentata dal candidato e degli indicatori della banca dati PU, come deducibili dalle ricerche - oggi non riproducibili - condotte dalla prima Commissione (non sanzionate dalle sentenze che hanno condotto alla riedizione della procedura). Si precisa che anche l’originalità e il rigore metodologico relativi all’intera produzione scientifica vengono valutati solo indirettamente sulla base di detti indici, in quanto il bando non ha richiesto la sottomissione di tu` i lavori scientifici che ne fanno parte.
La produzione scientifica del candidato, desumibile dal curriculum, è costituita da 41 articoli su
riviste internazionali con revisori, 1 Capitolo di libri a diffusione internazionale, 56 articoli su atti di Convegni Internazionali.
Dal verbale n. 2 dei lavori della prima commissione si evince: “La produzione scientifica del candidato, come desumibile dal curriculum presentato, è costituita da 41 articoli su rivista internazionale peer-reviewed, 56 articoli su riviste nazionali e 1 capitolo di libro.
Al 30 giugno 2021, PU riporta 69 documenti di cui 38 articoli, 29 conference paper, 1 review ed 1 erratum. Le citazioni sono 1175, che diventano 1065 escludendo le autocitazioni. L’indice di -OMISSIS- è 19”.
La produzione scientifica indicizzata su PU pertanto mostra una consistenza complessiva di 69
lavori che tra l’altro si traduce in circa 2,8 prodotti per anno (il primo lavoro è indicizzato in data
1996), e una qualità – stimata attraverso l’impatto – misurata dall’indice di -OMISSIS- pari a 19 e dalle 1175 citazioni totali (circa 47 citazioni per anno).
Per aggettivare in termini qualitativi, come richiesto dalla sentenza del TAR -OMISSIS-, occorre tener presente che il livello minimo di sufficienza di questi indicatori è certamente segnato dai valori soglia di ammissibilità all’Abilitazione Scientifica Nazionale mentre il limite superiore dell’eccellenza è dato da quanto noto nel panorama internazionale, al quale il criterio c) rimanda esplicitamente, laddove il riferimento va fatto ai relativi valori dei parametri al tempo dell’avvio della procedura.
Tanto premesso la produzione del candidato mostra consistenza e qualità superiore alla sufficienza, ma distante dall’eccellenza internazionale che è segnata in tanti casi da indici di -OMISSIS- e numero di citazioni più elevati (semmai maturati in tempi più brevi) e da una significativamente più elevata produzione di lavori. Tutto ciò premesso con riferimento al criterio c) la produzione scientifica del candidato è giudicata di livello buono.
Con riferimento al criterio d) si esprime il seguente giudizio: la collocazione editoriale dei prodotti
scientifici, che include riviste scientifiche di riconosciuto prestigio, è buona.
Complessivamente la produzione scientifica è valutata di livello buono ”.
19) Nel verbale della terza seduta del 15.7.2025 si afferma che “ La Commissione procede alla comparazione dei giudizi collegiali tenuto conto delle valutazioni inalterate di cui alle macro-categorie delle Pubblicazioni, dell’Attività didattica e dei Titoli, già espresse dalla prima Commissione giudicatrice … e del giudizio rinnovato di cui alla macro-categoria della Produzione scientifica riportato nel Verbale della seconda riunione tenutasi in data 11/07/2025, ai fini della valutazione complessiva e comparativa dei due candidati:
- per quanto riguarda la macro-categoria della Produzione scientifica emerge una chiara preponderanza del candidato -OMISSIS- che ottiene un giudizio “ottimo” a fronte del giudizio “buono” ottenuto dal candidato -OMISSIS-;
- per quanto riguarda la macro-categoria delle Pubblicazioni emerge una parità tra i due candidati in quanto le pubblicazioni presentate sia dal candidato -OMISSIS- che dal candidato -OMISSIS- sono giudicate “ottime”;
- per quanto riguarda la macro-categoria della Attività didattica emerge una preponderanza del candidato -OMISSIS- la cui attività didattica è giudicata “ottima” a fronte di una attività didattica del candidato -OMISSIS- giudicata “tra buona e ottima”;
- per quanto riguarda la macro-categoria dei Titoli emerge una chiara preponderanza del candidato -OMISSIS- i cui titoli sono giudicati “eccellenti” a fronte di quelli del candidato -OMISSIS- giudicati “ottimi”. Nella valutazione ponderale complessiva la Commissione, ottemperando alla richiesta della Sentenza -OMISSIS-del TAR Liguria, mantiene pari peso ponderale alle quattro macro-categorie di valutazione individuate dalla commissione giudicatrice della prima selezione: Produzione scientifica, Pubblicazioni, Attività didattica e Titoli, e rileva che su due delle quattro macro-categorie (Attività didattica e Titoli) si ha una preponderanza del candidato -OMISSIS-, a fronte della preponderanza del candidato -OMISSIS- nella macro-categoria Produzione scientifica. In particolare, nella macro-categoria delle Pubblicazioni i candidati ottengono pari giudizio; nelle macro-categorie Produzione scientifica e Titoli i candidati prevalgono alternativamente con pari distanza di giudizio; nella macro-categoria dell’Attività didattica prevale il candidato -OMISSIS-. La Commissione, pertanto, sulla base di quanto sopra espresso, con deliberazione assunta all’unanimità, indica il Prof. -OMISSIS- quale candidato selezionato per il proseguimento della procedura ”.
20) Il Rettore dell’Ateneo, con il Decreto in data-OMISSIS- in esito agli atti della procedura comparativa sopra tratteggiata, ha dichiarato vincitore il controinteressato prof. -OMISSIS-.
21) Il prof. -OMISSIS- ha gravato tale Decreto n-OMISSIS-e gli atti della procedura comparativa con il QUARTO RICORSO oggetto del presente giudizio, deducendo anche in questo caso vizi di natura composita (nullità per violazione del giudicato e annullamento), instando:
- in principalità (primi tre motivi) per l’ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS- e/o l’esatta ottemperanza alle sentenze n.ri-OMISSIS- oltre al risarcimento ai sensi dell'art. 112, comma 3, C.p.a. dei danni derivanti dalla ritardata ottemperanza, sia per danno curriculare da quantificare equitativamente, sia da mancata percezione delle differenze stipendiali, da commisurare alla somma corrispondente al minor trattamento economico fruito dal prof. -OMISSIS- a causa della mancata nomina a professore ordinario, a partire dalla data di decorrenza degli effetti del decreto rettorale -OMISSIS- n. -OMISSIS- con cui il controinteressato è stato nominato professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria, sino al momento in cui il Prof. -OMISSIS- inizierà a ricevere lo stipendio da docente di prima fascia, oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- in subordine (motivi 4 e 5) per l’annullamento, previa sospensione interinale, degli atti della quarta selezione perché illegittimi.
22) In particolare con il RICORSO PRINCIPALE sono stati dedotti i seguenti motivi:
a) in ordine all’ actio judicati :
- motivo 1): sono stati censurati gli atti della procedura per violazione/elusione del giudicato atteso che la quarta Commissione, da un lato, si è limitata a modificare il precedente giudizio da quasi ottimo ad ottimo (insufficiente a determinare la vittoria del ricorrente) e, dall’altro lato, ha limitato la rivalutazione della produzione scientifica a soli 2 dei suoi 4 sub-criteri, così riducendo artificiosamente il differenziale esistente tra i due concorrenti a favore del ricorrente, così eludendo il parametro conformativo della "chiara preponderanza" del ricorrente che non può che avere portata tale da far propendere il giudizio finale a favore dello stesso giacché, in caso contrario, si dovrebbe ritenere che le pronunce rese da questo Tribunale abbiano reso una statuizione inutile e in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, essendosi limitate a stabilire un principio conformativo sulla macro-categoria della produzione scientifica inidonea a consentire la prevalenza del ricorrente; l’elusione del giudicato nei termini suddetti ne impone la correzione da parte di questo Tribunale con una pronuncia di merito che, previa declaratoria di nullità degli atti impugnati, proceda direttamente a dichiarare la vittoria del prof. -OMISSIS-;
- motivo 2): sono stati censurati gli atti della procedura per violazione/elusione del giudicato perché la quarta Commissione ha rivalutato la produzione scientifica ma non le altre 3 macro-categorie (pubblicazioni, attività didattica e titoli);
- motivo 3): è stato dedotto il difetto di motivazione in quanto il giudizio comparativo non ha illustrato le ragioni della ritenuta prevalenza del controinteressato;
b) in ordine alla subordinata azione di annullamento degli atti della procedura sono stati dedotti le seguenti censure:
- motivo 4): difetto di istruttoria e mancata valutazione della natura ritenuta non veritiera delle dichiarazioni rese dal Prof. -OMISSIS-;
- motivo 5): travisamento del curriculum dei candidati ed omessa verifica delle attività didattiche, istituzionali e di servizio riferite al prof. -OMISSIS- ed errata valutazione di elementi inesistenti in favore del candidato vincitore.
23) Si sono costituiti in giudizio l’Università e il controinteressato, con richiesta di rigetto del gravame.
In vista dell’udienza del 19.12.2025 il controinteressato, in data 2.12.2025, ha presentato ricorso incidentale finalizzato a rendere inammissibile per difetto di interesse il ricorso relativo all’ actio judicati .
L’Amministrazione resistente ha invocato la concessione dei termini al fine di poter replicare alla suddetta impugnazione incidentale del 2.12.2025 e la causa è stata trattenuta in decisione con riserva d’esame della citata istanza.
Il Collegio, con ordinanza collegiale-OMISSIS- ha concesso all’Università i termini a difesa, rinviando la trattazione dell’ottemperanza alla camera di consiglio del 27.2.2026.
Sebbene il rinvio sia stato disposto su richiesta dell’Università, quest’ultima, nelle more della nuova udienza, sulla base della selezione impugnata, in esecuzione del Decreto rettorale n-OMISSIS-mpugnato con il ricorso di cui in epigrafe, con Decreto rettorale in data 28.1.2026 ha disposto la nomina e presa in servizio del controinteressato a partire dall’1.2.2026, quale professore di prima fascia.
In vista della camera di consiglio del 27.2.2026 le parti hanno depositato ulteriori atti difensivi e all’udienza camerale suddetta vi è stata ampia discussione con la precisazione da parte ricorrente che l’auspicata dichiarazione di nullità degli atti impugnati relativi all’approvazione della selezione, avrebbe dispiegato effetto caducante nei confronti del sopravvenuto Decreto rettorale del 27.2.2026 di nomina e presa in servizio del controinteressato, con conseguente inutilità una sua impugnazione con motivi aggiunti.
24) In ragione della gerarchia tra le due forme di patologia dedotte con il ricorso, si procede prioritariamente allo scrutinio dall’azione di ottemperanza intesa a rilevare il più grave vizio della nullità, che risulta meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati.
Il Collegio procederà secondo tale percorso valutativo:
- in primo luogo preciserà la portata conformativa della citata sentenza di cognizione n. -OMISSIS-che ha annullato la prima selezione, unitamente alle precisazioni e specificazioni apportate dalle sentenze di ottemperanza n.ri-OMISSIS-;
- successivamente effettuerà lo scrutinio del ricorso incidentale;
- infine esaminerà il ricorso principale con riguardo all’ actio judicati .
25) Preliminarmente il Collegio precisa di condividere la consolidata giurisprudenza per cui " L'impugnazione ad opera del ricorrente del Decreto rettorale con il quale sono stati approvati gli atti della procedura concorsuale e, per l'effetto, dichiarato vincitore della procedura il controinteressato, rappresenta di per sé stessa condizione necessaria e sufficiente per ottenere una pronuncia sul merito della fondatezza delle censure dedotte, poiché l'atto di nomina e la presa di servizio, pur se provvedimento distinto rispetto a quello di approvazione dell'esito della procedura, si fonda per l'appunto su di esso. L'interesse è, infatti, connesso agli esiti della procedura selettiva indipendentemente dal successivo provvedimento di nomina, atto autonomo rispetto al quale l'esito della procedura selettiva costituisce un presupposto che non viene messo in discussione (Cons. di Stato, sez. VII, n. 8800/2022). Si tratta di un nesso di presupposizione immediato, diretto e necessario, per cui l'annullamento del provvedimento di approvazione dell'esito della procedura esplica sugli atti successivi un'efficacia caducante in ossequio al principio simul stabunt simul cadent ( ex multis cfr.: Cons. Stato, VII, n. 2175/2024; n. 4068/2023; 4675/2024; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. V, 3.10.2024, n. 2544 ” (Tar Calabria – Reggio Calabria, sez. I, 31/1/2025, n. 76).
Ne consegue che il ricorso è procedibile e può essere deciso nel merito.
26) In ordine alla portata conformativa delle sentenze n.-OMISSIS-di cognizione e n.ri -OMISSIS- di ottemperanza, si precisa quanto segue.
26.1) La sentenza n. -OMISSIS- ha stabilito che una visione sinottica delle due schede valutative dei prof. -OMISSIS- e -OMISSIS- “ consente di appurare serenamente che tutti i dati relativi della produzione scientifica sono favorevoli al ricorrente, sia per quanto riguarda la sua consistenza complessiva, sia per quanto riguarda la qualità, quantomeno nei limiti in cui essa risulta desumibile dalle due banche dati cui la commissione ha inteso fare espresso riferimento ”.
La citata sentenza, pertanto, diversamente da quanto affermato dalle parti resistenti, ha fatto riferimento a “ tutti ” i dati relativi alla produzione scientifica ed ha accertato che tutti gli elementi relativi a tale macro-categoria (e non solo quelli relativi alla consistenza e alla qualità) risultano favorevoli al ricorrente, con conseguente obbligo per l’Università di rivalutazione di tutti i quattro subcriteri previsti la produzione scientifica.
Il fatto che detta sentenza abbia menzionato la consistenza e la qualità della produzione scientifica ha unicamente una prospettiva descrittiva e specificativa di alcuni dei profili da riesaminare, senza per questo avere limitato ad essi l’ambito della riedizione del potere che deve riguardare letteralmente - e inequivocabilmente - “ tutti ” i profili della produzione scientifica da rivalutare in senso favorevole al ricorrente.
26.2) La successiva pronuncia-OMISSIS- resa in sede di ottemperanza, ha:
a) precisato che “ 14.1.a) le valutazioni collegiali dei due candidati, sulla cui base è stata effettuata la valutazione comparativa finale, evidenziano la chiara preponderanza del ricorrente ”, così formulando il canone conformativo della chiara preponderanza del ricorrente relativamente a tutti i profili della produzione scientifica;
b) stabilito la necessità di applicare correttamente tutti i subcriteri relativi alla produzione scientifica (punto 14.1.d);
c) annullato la selezione a partire dal segmento procedimentale relativo alla formulazione del “giudizio collegiale”, con conseguente necessità di riedizione del potere da tale momento con rivalutazione della produzione scientifica dei due candidati in linea con i criteri conformativi precisati dalla stessa pronuncia-OMISSIS-(punto 14.1.d);
d) precisato che il segmento procedimentale oggetto di rivalutazione è quello relativo alla “ produzione scientifica ” nella sua interezza, senza limitazione della riedizione del potere ad alcuni soltanto dei 4 subcriteri previsti (punto 14.2).
26.3) La successiva sentenza di ottemperanza n-OMISSIS-al punto 22-b.3, ha ribadito l’obbligo di rivalutazione della produzione scientifica dando atto della “ chiara preponderanza del ricorrente ”.
26.4) Infine anche le due citate sentenze di ottemperanza n.-OMISSIS-(al punto 14.2) -OMISSIS- (ai punti 6.1 e 20.iii) hanno ribadito l’obbligo dell’Università di rivalutare la macro-categoria della produzione scientifica:
- scrutinando tutti i quattro subcriteri previsti per essa, non limitandosi a vagliare quelli relativi a consistenza e qualità (cfr. sopra al punto 26.1);
- esaminando ciascun subcriterio secondo il parametro conformativo della “ chiara preponderanza del ricorrente sul contro interessato ”.
27) La corretta ottemperanza di tali dicta avrebbe dovuto evidenziare la chiara preponderanza del ricorrente consentendogli di ottenere la nomina a professore ordinario.
Si consideri che la sentenza di cognizione -OMISSIS- ha limitato l’annullamento alla sola fase della valutazione della produzione scientifica, con assorbimento delle censure relative ad altri profili, proprio perché ha ritenuto che l’annullamento di tale segmento procedimentale fosse satisfattivo dell’interesse del ricorrente al conseguimento del bene della vita costituito dalla nomina a professore ordinario.
Se, invece, avesse ritenuto ( quid non ) che tale limitata riedizione del potere non fosse sufficiente per la nomina del ricorrente a professore ordinario, avrebbe ordinato il rifacimento dell’intera procedura, con rivalutazione di tutte le 4 macro-categorie.
A ciò si aggiunga, in ogni caso, che le due pronunce di ottemperanza, avendo preso atto della pervicacia degli organi amministrativi a reiterare l’adozione di atti elusivi del giudicato, hanno dato atto della progressiva consumazione del potere discrezionale e tecnico-discrezionale dell’Ateneo, imponendo che la rivalutazione avvenisse secondo il canone conformativo specifico della “ chiara preponderanza del ricorrente ” per tutti i profili della produzione scientifica, cosicché la Commissione avrebbe dovuto congruamente valorizzare la produzione scientifica del ricorrente e, conseguente, riconoscere il congruo differenziale tra il giudizio conseguito dal ricorrente e quello attribuito al controinteressato (a titolo esemplificativo con attribuzione di eccellente al ricorrente e di buono al controinteressato), non potendo certamente suggellare tale netta prevalenza il mero passaggio del ricorrente da quasi ottimo ad ottimo e la retrocessione di un punto del controinteressato (da ottimo a buono), atteso che la differenza di un solo punto (ottimo/buono) non può certamente rappresentare la “chiara preponderanza” stabilita dalle sentenze citate.
28) Così precisata la portata delle sentenze-OMISSIS- si può passare all’esame degli atti del giudizio.
29) L’esame deve partire dal RICORSO INCIDENTALE proposto in prospettiva “paralizzante” in quanto il suo accoglimento comporterebbe la dichiarazione di nullità di alcuni atti della procedura selettiva sfavorevoli al controinteressato il quale, pertanto, manterrebbe la posizione di vincitore anche in caso di fondatezza del primo motivo del ricorso principale.
29.1) Con il PRIMO MOTIVO (del ricorso incidentale) il controinteressato, per contrastare l’ipotesi in cui, in applicazione del canone conformativo della “chiara preponderanza”, dovessero essere attribuiti al ricorrente due punti di differenza rispetto al giudizio attribuito al prof. -OMISSIS- (ossia eccellente per -OMISSIS- e buono per -OMISSIS-), ha dedotto la nullità degli atti di valutazione per elusione del giudicato in quanto l’Università, anziché limitarsi a rivalutare il solo subcriterio c), avrebbe erroneamente rivalutato anche gli altri subcriteri, tra cui anche il subcriterio d) (collocazione editoriale delle pubblicazioni), formulando per esso un giudizio sul controinteressato inferiore rispetto a quello della valutazione originaria e quindi modificando a svantaggio del controinteressato una precedente valutazione positiva, fuori dal tratto di azione amministrativa per il quale è stata ritenuta la illegittimità.
Il motivo, in primo luogo, come eccepito all’udienza del 19.12.2025 dal ricorrente principale, è inammissibile perché il controinteressato, in sede di terzo giudizio di ottemperanza, non può contestare il criterio conformativo del riesame di “tutti” i subcriteri della produzione scientifica stabilito già con la sentenza di cognizione n. -OMISSIS- né il canone conformativo della “ chiara preponderanza ” stabilito dalla sentenza n. -OMISSIS- e ribadito dalla sentenza n. -OMISSIS-, trattandosi di pronunce non impugnate dal controinteressato pur debitamente notificato (e neppure dall’Università).
In ogni caso il motivo è infondato.
Come si è detto sopra (cfr. in particolare i punti 26.1, 26.2.d e 26.4) con le citate sentenze è stato stabilito il canone conformativo della chiara preponderanza del ricorrente operante non solo rispetto al subcriterio c) relativo alla consistenza e alla qualità della produzione scientifica , ma con riferimento a “ tutti ” i dati relativi alla produzione scientifica, con obbligo dell’Università di rivalutazione dei quattro subcriteri previsti per tale macro-categoria e conseguente legittimità della procedura valutativa per la parte in cui ha riesaminato tutti i subcriteri, compreso quello d).
Per completezza si rileva che, siccome le citate sentenze di questo T.A.R. hanno stabilito l’obbligo di rivalutazione di “ tutti ” i profili attinenti alla produzione scientifica, non risulta pertinente la pronuncia del Consiglio di Stato n.-OMISSIS-nvocata dal controinteressato, in quanto è relativa ad un caso in cui la sentenza (di cognizione) non aveva previsto la rivalutazione di tutti i profili, mentre, nel caso in esame, la sentenza di cognizione di questo T.A.R. n-OMISSIS- è riferita a “ tutti ” i dati della produzione scientifica e in tal senso hanno statuito anche le successive sentenze di ottemperanza.
29.2) Con il SECONDO MOTIVO (del ricorso incidentale) è stata dedotta l’invalidità della valutazione relativa al subcriterio d) (collocazione editoriale delle pubblicazioni) con giudizio di ottimo per il prof. -OMISSIS- e di buono del prof. -OMISSIS-, in quanto quest’ultimo – secondo una relazione dallo redatta da esso stesso – vanterebbe “ percentuale di lavori su riviste della classe più elevata (Q1) del 75,6 %, laddove tale percentuale per il -OMISSIS- è del 60,3 % ”, circostanza che avrebbe dovuto imporre l’attribuzione del giudizio di ottimo ad entrambi.
Anche tale motivo è infondato perché oblitera che la quarta Commissione era tenuta ad applicare il canone conformativo della chiara preponderanza del ricorrente principale, avente carattere decisivo ed assorbente (cfr. infra punti 31 e seguenti).
Inoltre - e in ogni caso - le pubblicazioni del prof. -OMISSIS- sulle riviste del primo e secondo quartile (Q1 e Q2) sono 44 a fronte di 31 del prof. -OMISSIS-, circostanza che non consente di ritenere equiparabili i requisiti dei due candidati, ma che impone una valutazione superiore per il Prof. -OMISSIS-.
30) Si può quindi passare all’esame del RICORSO PRINCIPALE, relativamente ai primi tre motivi relativi all’ actio judicati .
31) Con il PRIMO MOTIVO (del ricorso principale) è stata dedotta la violazione e/o l’elusione del giudicato sulla sentenza n. -OMISSIS- e la non corretta ottemperanza rispetto ai dicta contenuti nelle sentenze n.ri -OMISSIS- perché la quarta Commissione:
i) non ha debitamente riconosciuto la chiara preponderanza del ricorrente sul controinteressato che avrebbe comportato il passaggio dal giudizio di quasi ottimo della prima Commissione a quello di eccellente (e non solo di ottimo); l’Università avrebbe, quindi, ottemperato al giudicato solo formalmente, mentre nei fatti lo avrebbe eluso, non riconoscendo in concreto alcuna chiara preponderanza del ricorrente che, pertanto, non è risultato vincitore neppure in esito alla quarta valutazione e in seguito a tre sentenze ad esso favorevoli;
ii) ha di fatto limitato la rivalutazione ai soli due subcriteri c) e d), omettendo di scrutinare ex novo ed effettivamente anche i subcriteri a) e b) come previsto dal giudicato, limitando ulteriormente di dare atto della chiara preponderanza del ricorrente rispetto a detti profili;
iii) anche i subcriteri c) e d) sono stati oggetto di uno scrutinio approssimativo e non rispettoso del criterio della chiara preponderanza del prof. -OMISSIS-.
Il motivo è fondato.
Preliminarmente si rileva che le citate sentenze n.ri -OMISSIS-, avendo rilevato la pervicace reiterazione di atti elusivi del giudicato, in applicazione degli approdi della consolidata giurisprudenza (cfr. ex multis : Cons. Stato sez. VI, 21.2.2019 n. 1321), hanno dato atto della progressiva consumazione del potere discrezionale e tecnico-discrezionale dell’Università nella procedura valutativa in questione, imponendo che la rivalutazione dovesse avvenire secondo lo specifico canone conformativo della “ chiara preponderanza del ricorrente ” da applicare a tutti i profili della produzione scientifica.
31.1) Ebbene sotto il primo profilo si osserva che la quarta Commissione avrebbe dovuto debitamente valorizzare la produzione scientifica del ricorrente e, in applicazione del canone conformativo della chiara preponderanza , riconoscere un congruo differenziale tra il giudizio conseguito dal prof. -OMISSIS- e quello attribuito al prof. -OMISSIS- (a titolo esemplificativo con attribuzione di eccellente al ricorrente e di buono al controinteressato).
Ne consegue che la modesta elevazione del giudizio del ricorrente da quasi ottimo ad ottimo e la retrocessione di un punto del controinteressato (da ottimo a buono), con differenza di un solo punto tra i due candidati (da ottimo a buono), non può ritenersi correttamente attuativa del suddetto criterio conformativo perché:
- si è limitata a riconoscere in due dei 4 subcriteri una mera prevalenza del prof. -OMISSIS-, ma non la richiesta chiara preponderanza che ha una portata semantica - sia dell’aggettivo che del sostantivo – che evoca una differenza di valore notevole e certamente superiore alla semplice prevalenza;
- per gli altri subcriteri è stata stabilita la parità, con evidenti riflessi negativi sul giudizio comparativo.
Ne consegue che la quarta Commissione abbia palesemente eluso il giudicato effettuando un’operazione meramente cosmetica che ha riconosciuto la mera prevalenza del ricorrente (peraltro insufficiente a fargli conseguire l’idoneità), ma non la chiara preponderanza imposta dal giudicato per tutti i 4 subcriteri che avrebbe certamente determinato la vittoria del prof. -OMISSIS-.
31.2) Sotto il secondo profilo il ricorrente lamenta che la quarta Commissione, pur avendo formalmente rivalutato tutti i subcriteri, in concreto si è limitata a scrutinare nuovamente i soli subcriteri c) e d) delle produzioni scientifiche, mentre per i rimanenti a) e b) ha acriticamente assegnato un pareggio ai due candidati, in violazione del canone della chiara preponderanza.
Anche tale censura è fondata.
Con riguardo al subcriterio a) (congruenza con le tematiche del settore scientifico disciplinare e con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti) la quarta Commissione si è limitata a dare atto della “ piena valutazione positiva ” di entrambi, omettendo di attuare il parametro conformativo della chiara preponderanza del ricorrente, con riflessi negativi sul giudizio complessivo sulla macro-categoria della produzione scientifica e, conseguentemente, anche sul giudizio finale di idoneità.
Allo stesso modo con riguardo al subcriterio b) (apporto individuale nei lavori in collaborazione), la Commissione si è limitata ad affermare di avere “ assunto come paritetico ” il giudizio, ossia di avere effettuato acriticamente una valutazione di parità tra i due candidati, in spregio ai citati obblighi conformativi al canone della chiara preponderanza del ricorrente e alle evidenze curriculari che sono favorevoli a quest’ultimo e, inoltre, contengono la precisazione, del tutto obliterata dalla Commissione, dell’apporto individuale del ricorrente in relazione alle varie opere collettive, anche in questo caso con ripercussioni negative per il prof. -OMISSIS- sul giudizio finale.
31.3) Anche il terzo profilo censorio è fondato.
In relazione al subcriterio c) (consistenza complessiva e qualità della produzione stessa, valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità e del rigore metodologico) al ricorrente è stato assegnato il giudizio di ottimo, a fronte di quello buono del controinteressato, differenziale che non assicura né la chiara preponderanza (ma le mera prevalenza) al ricorrente, né valorizza il suo curriculum caratterizzato da una consistenza nettamente superiore, determinata da un numero totale di pubblicazioni pari a 2,4 volte quelle del Prof. -OMISSIS- ed una qualità superiore, derivante dal numero di citazioni doppie rispetto al prof. -OMISSIS- e dall’H-index superiore di circa il 16% a quello dell’altro candidato, ossia come affermato in ricorso con una consistenza pari a 2,5 volte quella del prof. -OMISSIS-.
Tale netto differenziale a favore del ricorrente ne imponeva l’adeguato riconoscimento sia in assoluto che comparativamente, con riconoscimento di un differenziale di giudizio maggiore di quello in concreto attribuito di ottimo al -OMISSIS- e buono a -OMISSIS-.
La quarta Commissione ha giustificato la mancata attribuzione del giudizio di eccellente con riferimento al fatto che la produzione scientifica del ricorrente risulterebbe “ distante dall’eccellenza internazionale che è segnata in tanti casi da indici di -OMISSIS- e numero di citazioni più elevate (semmai maturati in tempi più brevi) e da una significativamente più elevata produzione di lavori ”.
Senonché anche tale motivazione è errata in quanto ignora ancora una volta il canone conformativo della chiara preponderanza del ricorrente, di cui si è detto ai punti che precedono.
Tale profilo ha carattere decisivo.
Ad abundantiam si rileva comunque che la suddetta motivazione è viziata anche perché:
- il ricorrente ha dimostrato che, utilizzando alcuni indici internazionalmente riconosciuti sarebbe risultato nettamente prevalente (utilizzando l’AD Scientific Index, basato sull’H-Index che è utilizzato dalla stessa quarta Commissione, ed assumendo la base di 2.626.457 ricercatori operanti in tutto il mondo in 13 settori e 221 discipline, il -OMISSIS- si colloca nel primo 10% dei ricercatori a livello internazionale (173.936 ÷ 2.626.457 = 6,62%), certamente compatibile con la valutazione di “eccellente”);
- in ogni caso pretende di utilizzare dei parametri di raffronto che sono riferiti a soggetti estranei alla procedura selettiva che, invece, avendo natura comparativa (cfr. gli artt. 1 e 7 del Bando di Concorso, DR 31 del 8/1/2021) deve riguardare unicamente i due candidati.
Anche con riguardo al subcriterio d) (collocazione editoriale) il giudizio di ottimo del -OMISSIS-, rispetto al buono del controinteressato, non valorizza adeguatamente il canone conformativo della chiara preponderanza del ricorrente rispetto al controinteressato e, inoltre, risulta anche in contrasto con le risultanze curriculari del ricorrente che vanta 44 pubblicazioni sulle riviste del primo e secondo quartile (Q1 e Q2) a fronte delle 31 del prof. -OMISSIS-.
31.4) Per completezza di rileva che le due eccezioni di inammissibilità del primo motivo formulate dal controinteressato sono infondate:
- la prima perché è basata sull’assunto errato secondo cui il giudicato avrebbe imposto l’esame unitamente dei subcriteri c) e d) della produzione scientifica, laddove si è ampiamente precisato che questo T.A.R. ha sempre imposto la rivalutazione di “tutti” i subcriteri relativi alla citata macro-categoria alla luce del canone conformativo della chiara preponderanza del ricorrente (cfr. sopra i punti 26.1 e 26.4);
- la seconda perché assume che la Commissione avrebbe rivalutato tutti i quattro subcriteri relativi alla produzione scientifica laddove tale attività in concreto non è stata effettuata, per le ragioni ampiamente illustrate nei punti che precedono.
31.5) Ne consegue che il primo motivo è fondato.
32) Con il SECONDO MOTIVO (del ricorso principale) è stata dedotta la nullità per elusione del giudicato degli atti della procedura in quanto la quarta Commissione avrebbe dovuto rivalutare tutte le quattro macro-categorie oggetto della selezione e non limitarsi a rivalutare solo la produzione scientifica.
Il motivo è infondato in quanto, come chiarito (cfr. punti 26 e 27), il giudicato ha imposto la riedizione del procedimento valutativo limitatamente alla produzione scientifica , senza coinvolgere le altre macro-categorie, atteso che la rivalutazione di tale profilo è stata ritenuta sufficiente a far conseguire al ricorrente il bene della vita perseguito.
33) E’ invece fondato il TERZO MOTIVO (del ricorso principale) con cui è stato dedotto il difetto di motivazione in quanto il giudizio comparativo non ha illustrato le ragioni della ritenuta prevalenza del controinteressato.
La censura è fondata perché dagli atti della procedura non si comprende quali siano state le concrete ragioni che hanno indotto a ritenere prevalente il controinteressato, specie in considerazione del fatto che il ricorrente, per quanto non debitamente valorizzato, ha comunque ottenuto ottime valutazioni.
34) Alla luce delle suddette considerazioni emerge che l’ actio judicati merita accoglimento in ragione della fondatezza dei motivi 1 e 3 del ricorso.
34.1) Conseguentemente, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), si deve dichiarare la nullità degli atti impugnati di cui in epigrafe per elusione e/o violazione del giudicato e per la non corretta ottemperanza in ordine alle pronunce di questo Tribunale n-OMISSIS-.
34.2) In ordine alle conseguenze processuali ulteriori alla dichiarazione di nullità degli atti gravati, si rileva quanto segue.
Il Consiglio di Stato ha affermato che " in sede di ottemperanza il Giudice amministrativo può sostituirsi all’amministrazione pubblica inottemperante, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione, esercitando piena e sostitutiva giurisdizione estesa al merito, come previsto dall’art. 134, comma 1, lett. a), c.p.a. . In sede di giudizio di ottemperanza il Giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito e può, quindi, anche attribuire direttamente il bene della vita, determinando il contenuto del provvedimento o emanando lo stesso in luogo dell’amministrazione ” (Cons. Stato, sez. VII, 10.2.2025 n. 1092, punto 5.1.1).
Inoltre il Consiglio di Stato ha precisato che l'attribuzione in sede di ottemperanza del bene della vita perseguito dal ricorrente costituisce l'esito dell'attività sostitutiva che il Giudice può svolgere in luogo dell'Amministrazione ai sensi di quanto stabilito dall’art. 114 C.p.a. e tale potere giudiziale sostitutivo non incontra:
- né il limite di cui all'art. 31, comma 3, c.p.a., il quale (nel circoscrivere la possibilità di pronunciare sulla fondatezza della pretesa sostanziale alle sole ipotesi di discrezionalità mancante o esaurita) riguarda unicamente il giudizio di cognizione;
- né quello di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a. che vieta di pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati, mentre nell’ipotesi oggetto del presente giudizio, il potere è stato esercitato in plurime occasioni, ma ogni volta con elusione del giudicato (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 21/11/2024, n. 9365; Cons. Stato, n. 1321/2019 cit.).
Calando tali principi nella vicenda in esame, si rileva l’avvenuta consumazione di ogni residua discrezionalità (anche tecnica) in capo all’Università.
Se, infatti, la quarta Commissione avesse scrutinato effettivamente tutti i quattro subcriteri previsti per la produzione scientifica correttamente applicando il canone della chiara preponderanza del ricorrente, il prof. -OMISSIS- avrebbe ottenuto un giudizio di eccellente o, comunque, una valutazione positiva caratterizzata da una preponderanza tale da farlo prevalere sul controinteressato in sede di comparazione finale, con conseguimento da parte del prof. -OMISSIS- dell’idoneità a professore di prima fascia.
Invece la quarta Commissione ha effettuato la rivalutazione in violazione delle prescrizioni contenute nelle citate pronunce emanate da questo Tribunale e, per l’ennesima volta, ha confermato il risultato finale in danno del ricorrente, così eludendo il giudicato e violando le puntuali prescrizioni emanate in ordine alla corretta ottemperanza.
Tale comportamento elusivo e reiterato (per ben tre volte), sulla base della consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato e di questo Tribunale, determina l’“ insanabile frattura del rapporto di fiducia tra l’amministrazione e il cittadino ” con ” l’effetto di svuotare l’amministrazione del proprio potere discrezionale. Con la precisazione che il giudicato costituisce in tali ipotesi un vincolo alla discrezionalità amministrativa operante come “fatto” e non come “atto” ” con conseguente esaurimento della discrezionalità (anche quella tecnica) dell’Ateneo (cfr. ex aliis : Cons. Stato, sez. VI, n. 1321/2019 cit.; Cons. Stato, sez. VII 21.11.2024 n. 9635; T.A.R. Liguria 10.6.2024 n. 264).
In tale quadro di discrezionalità amministrativa e tecnica esaurita per le suddette ragioni, questo Giudice può sostituirsi all’Amministrazione (reiteratamente inottemperante) mediante determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo e/o emanazione dello stesso in forza del combinato degli artt. 114, comma 4-a) C.p.a. e dell’art. 134, comma 1, lett. a), c.p.a., anche al fine di assicurare la tutela piena dell’interesse pretensivo del ricorrente che non consente più di affidare per la quinta volta la riedizione del potere all’Università resistente.
35) Sulla base di tali considerazioni questo Tribunale, nell’esercizio del potere sostitutivo di cui all’art. 114, comma 4-a) C.p.a., come sopra declinato, con la presente pronuncia procede direttamente - e in via sostitutiva dell’Ateneo - ad attribuire il bene della vita richiesto, dichiarando il ricorrente vincitore della procedura oggetto del presente giudizio, ordinando all’Università di prenderne atto adottando gli atti necessari entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente pronuncia.
Si precisa, comunque, che tale accertamento non costituisce una conseguenza del mero contrasto tra il giudicato e il riesercizio del potere amministrativo, ma costituisce l'effetto della coesistenza di tale contrasto con l'accertamento in giudizio della prevalenza del ricorrente nella procedura comparativa in questione, per le ragioni sopra indicate, in particolare nella parte in cui è stato scrutinato il primo motivo del ricorso (cfr. punti 31 e seguenti).
36) La domanda risarcitoria, formulata ai sensi dell’art. 112, comma 3, C.p.a. in relazione ai danni subiti dal ricorrente in conseguenza dell’omessa o tardata esecuzione del giudicato, è fondata e deve essere accolta in quanto ne sussistono i presupposti costituiti:
- dall’antigiuridicità del comportamento tenuto dall’Amministrazione dimostrato dalla nullità degli atti impugnati;
- dall’esistenza del danno economico e curriculare subito dal ricorrente;
- dalla sua riconducibilità eziologica agli atti nulli della selezione impugnata;
- dalla colpa dell’Amministrazione ravvisabile nel comportamento reiteratamente e patentemente elusivo del giudicato e violativo dei puntuali canoni conformativi contenuti nelle sentenze di ottemperanza n.ri -OMISSIS-, come evidenziato sopra ai punti 31 e seguenti.
Conseguentemente l'Università deve essere condannata al risarcimento per equivalente:
a) del danno economico subito dal ricorrente per mancato percepimento della retribuzione da professore di prima fascia, da commisurare alla differenza di trattamento economico non fruito dal ricorrente a causa della mancata nomina a professore ordinario a partire dalla data di adozione del primo Decreto rettorale in data 5.10.2021 -OMISSIS- di nomina del controinteressato a professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria, fino alla data in cui il prof. -OMISSIS- prenderà servizio come docente di prima fascia, oltre interessi dal dovuto al saldo;
b) del danno curriculare per mancata tempestiva nomina a professore di prima fascia, che si liquida equitativamente in complessivi euro 6.000, oltre agli interessi fino al saldo.
37) Conclusivamente il Collegio:
a) rigetta il ricorso incidentale;
b) accoglie il ricorso principale nella parte relativa all’ actio judicati e pertanto:
- dichiara la nullità degli atti impugnati di cui in epigrafe, con conseguente caducazione del Decreto rettorale in data 28.1.2026 che, sulla base dell’esito della procedura selettiva impugnata, ha disposto la nomina e la presa in servizio del controinteressato a partire dall’1.2.2026, quale professore di prima fascia;
- dichiara il ricorrente vincitore della selezione oggetto di impugnazione di cui in epigrafe, ordinando all’Università di prenderne atto con adozione di tutti gli atti necessari entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente pronuncia, dando atto della caducazione del Decreto rettorale in data 28.1.2026 di cui al punto precedente;
- condanna l’Amministrazione resistente al risarcimento in favore del ricorrente dei danni da esso subiti come indicati e quantificati al punto 36;
c) dichiara improcedibile l’azione impugnatoria per l’annullamento degli atti gravati, proposta con il medesimo ricorso.
38) Le spese del giudizio sono così regolate:
- sono compensate nei confronti del controinteressato;
- sono imputate alla soccombente Università degli Studi di -OMISSIS- e sono liquidate nel dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i. secondo i seguenti parametri: competenza dei Tribunali amministrativi regionali, valore della causa “ indeterminabile di complessità alta ”, fasi del giudizio: studio, introduttiva, trattazione e decisionale, valore tariffario “medio”.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale di cui in epigrafe:
a) rigetta il ricorso incidentale;
b) accoglie il ricorso principale limitatamente all’ actio judicati , mentre lo dichiara improcedibile con riguardo all’azione impugnatoria e, pertanto:
- dichiara la nullità degli atti impugnati ai sensi dell’art. 114, comma 4-b) C.p.a. e la caducazione del Decreto rettorale in data 28.1.2026;
- dichiara, ai sensi dell’art. 114, comma 4-a) C.p.a., il ricorrente vincitore della selezione oggetto di impugnazione con il ricorso di cui in epigrafe, ordinando all’Università di prenderne atto con adozione degli atti necessari entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente pronuncia;
- condanna l’Amministrazione resistente al risarcimento del danno in favore del ricorrente di cui in parte motiva, con interessi dal dovuto al saldo;
- compensa le spese del giudizio nei confronti del controinteressato, mentre condanna l’Università degli Studi di -OMISSIS- alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente quantificate nella somma complessiva di euro di euro 12.993 secondo i criteri di cui in parte motiva, con maggiorazione per spese generali (15%), Cassa forense e IVA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI CA, Presidente
CE BO, Primo Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE BO | GI CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.