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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 23/02/2026, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1514/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 16/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2449/2024 depositato il 19/05/2024
proposto da
Ag.entrate - OS - Catania - Via Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7124/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
9 e pubblicata il 20/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320189017537134 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 846/2025 depositato il 23/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Assente
Resistente/Appellato: Assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 7124/2023 del 09.11.2023, depositata il 20.11.2023, la C.G.T. di primo grado di Catania, su ricorso proposto da Resistente_1, annullava la intimazione di pagamento di € 19.108,39, notificata il 24.05.2019, per imposta ipotecaria e catastale Anno 2001, per non aver dato prova, OS Sicilia
s.p.a., della notifica della cartella di pagamento, sottesa alla cennata intimazione di pagamento e per trattarsi di pretesa, in ogni caso, prescritta , con conseguente condanna della società di riscossione alle spese di giudizio come liquidate.
Con il proposto appello, l'Agenzia delle Entrate OS ha documentato che la cartella di pagamento in questione si era notificata il 02.02.2009 e che non poteva farsi questione di prescrizione dell'azionata pretesa, atteso che, alla data del 24/05/2019, di notifica della impugnata intimazione di pagamento, non era maturato il termine decennale di prescrizione , dovendosi tener conto del periodo di sospensione dei termini di riscossione, dal 01.01.2014 al 15.06.2014, come disposta con l'art.1, c.623, Lg.23.12.2013 n.147, per consentire ai contribuenti/debitori la eventuale definizione agevolata dei carichi inclusi nei ruoli ed affidati in riscossione sino al 31.10.2013, ha chiesto, pertanto, in accoglimento del proposto appello ed in riforma della impugnata sentenza, di dichiarare legittimo l'operato della società di riscossione , con la condanna dell' appellato alle spese del doppio grado di giudizio.
In sede di controdeduzioni, parte appellata, ha eccepito in via pregiudiziale la inammissibilità della produzione documentale effettuata da ADER in violazione dell'art. 58 D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dal D.Lgs.
n.222 del 2023 ed ha insistito, nel merito, nella eccepita prescrizione della azionata pretesa, per essere decorsi, alla data del 24.05.2019, di notifica della intimazione di pagamento, oltre dieci anni dalla data del
02.02.2009 di notifica della cartella di pagamento in questione, ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con la condanna dell'appellante alle spese di giudizio.
La causa si è posta in decisione nella adunanza in camera di consiglio del 16.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale va ritenuta ammissibile la produzione documentale operata da ADER in questo grado di appello, non operando, nella specie, il D.Lgs. 22/2023, applicabile, a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n.36 del 30/01/2025, pubblicata il 27/03/2025, ai soli giudizi intrapresi in primo grado dopo il
04.01.2024, ipotesi cui non rientra quella in esame.
Nel merito l'appello è fondato.
La cartella di pagamento sottesa alla impugnata intimazione di pagamento, si è notificata, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., dandosene notizia al Resistente_1 a mezzo raccomandata che, spedita il 02/02/2009, si è da questi ricevuta il 13/02/2009, come comprova il relativo avviso di ricevimento a firma dello stesso, depositato agli atti dall'appellante ADER.
La pretesa azionata non è, poi, prescritta, considerato che il termine decennale di prescrizione decorrente dalla sopradetta data di notifica della cartella di pagamento, come documentata in atti, si è sospeso dal
01.01.2014 al 15.06.2014 per effetto dell'art. 1, c.623, Lg. n. 147/2013 (c.d. legge di stabilità anno 2014) ed
è venuto a scadere, pertanto, il 17 Luglio 2019, con la conseguenza che è tempestiva la impugnata intimazione di pagamento notificata il 24.05.2019, prima del decorso del sopradetto termine decennale di prescrizione.
L'appello va, pertanto, accolto ed, in riforma della impugnata sentenza, va rigettato il ricorso del contribuente.
Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico del ricorrente Resistente_1, liquidandole in € 1.000,00 per il giudizio di primo grado ed, in 1.300,00, per il giudizio di appello, oltre accessori, se dovuti.
La Corte di Giustizia Tributaria di II° grado della Sicilia , Sezione 17,
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate OS ed, in riforma della impugnata sentenza, rigetta il ricorso del contribuente. Condanna l'appellato alle spese del doppio grado di giudizio, come liquidate.
Catania lì 16.05.2025 Il Presidente relatore
ST NÀ
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 16/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2449/2024 depositato il 19/05/2024
proposto da
Ag.entrate - OS - Catania - Via Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7124/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
9 e pubblicata il 20/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320189017537134 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 846/2025 depositato il 23/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Assente
Resistente/Appellato: Assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 7124/2023 del 09.11.2023, depositata il 20.11.2023, la C.G.T. di primo grado di Catania, su ricorso proposto da Resistente_1, annullava la intimazione di pagamento di € 19.108,39, notificata il 24.05.2019, per imposta ipotecaria e catastale Anno 2001, per non aver dato prova, OS Sicilia
s.p.a., della notifica della cartella di pagamento, sottesa alla cennata intimazione di pagamento e per trattarsi di pretesa, in ogni caso, prescritta , con conseguente condanna della società di riscossione alle spese di giudizio come liquidate.
Con il proposto appello, l'Agenzia delle Entrate OS ha documentato che la cartella di pagamento in questione si era notificata il 02.02.2009 e che non poteva farsi questione di prescrizione dell'azionata pretesa, atteso che, alla data del 24/05/2019, di notifica della impugnata intimazione di pagamento, non era maturato il termine decennale di prescrizione , dovendosi tener conto del periodo di sospensione dei termini di riscossione, dal 01.01.2014 al 15.06.2014, come disposta con l'art.1, c.623, Lg.23.12.2013 n.147, per consentire ai contribuenti/debitori la eventuale definizione agevolata dei carichi inclusi nei ruoli ed affidati in riscossione sino al 31.10.2013, ha chiesto, pertanto, in accoglimento del proposto appello ed in riforma della impugnata sentenza, di dichiarare legittimo l'operato della società di riscossione , con la condanna dell' appellato alle spese del doppio grado di giudizio.
In sede di controdeduzioni, parte appellata, ha eccepito in via pregiudiziale la inammissibilità della produzione documentale effettuata da ADER in violazione dell'art. 58 D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dal D.Lgs.
n.222 del 2023 ed ha insistito, nel merito, nella eccepita prescrizione della azionata pretesa, per essere decorsi, alla data del 24.05.2019, di notifica della intimazione di pagamento, oltre dieci anni dalla data del
02.02.2009 di notifica della cartella di pagamento in questione, ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con la condanna dell'appellante alle spese di giudizio.
La causa si è posta in decisione nella adunanza in camera di consiglio del 16.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale va ritenuta ammissibile la produzione documentale operata da ADER in questo grado di appello, non operando, nella specie, il D.Lgs. 22/2023, applicabile, a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n.36 del 30/01/2025, pubblicata il 27/03/2025, ai soli giudizi intrapresi in primo grado dopo il
04.01.2024, ipotesi cui non rientra quella in esame.
Nel merito l'appello è fondato.
La cartella di pagamento sottesa alla impugnata intimazione di pagamento, si è notificata, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., dandosene notizia al Resistente_1 a mezzo raccomandata che, spedita il 02/02/2009, si è da questi ricevuta il 13/02/2009, come comprova il relativo avviso di ricevimento a firma dello stesso, depositato agli atti dall'appellante ADER.
La pretesa azionata non è, poi, prescritta, considerato che il termine decennale di prescrizione decorrente dalla sopradetta data di notifica della cartella di pagamento, come documentata in atti, si è sospeso dal
01.01.2014 al 15.06.2014 per effetto dell'art. 1, c.623, Lg. n. 147/2013 (c.d. legge di stabilità anno 2014) ed
è venuto a scadere, pertanto, il 17 Luglio 2019, con la conseguenza che è tempestiva la impugnata intimazione di pagamento notificata il 24.05.2019, prima del decorso del sopradetto termine decennale di prescrizione.
L'appello va, pertanto, accolto ed, in riforma della impugnata sentenza, va rigettato il ricorso del contribuente.
Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico del ricorrente Resistente_1, liquidandole in € 1.000,00 per il giudizio di primo grado ed, in 1.300,00, per il giudizio di appello, oltre accessori, se dovuti.
La Corte di Giustizia Tributaria di II° grado della Sicilia , Sezione 17,
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate OS ed, in riforma della impugnata sentenza, rigetta il ricorso del contribuente. Condanna l'appellato alle spese del doppio grado di giudizio, come liquidate.
Catania lì 16.05.2025 Il Presidente relatore
ST NÀ