Articolo 20 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289
Articolo 19Articolo 21
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1 gennaio 2003
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23 febbraio 2003
Art. 20. (( (Norme in materia di redditi di fonte estera
e di trasferimenti da e per l'estero) ))

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 DICEMBRE 2002, N. 282, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 FEBBRAIO 2003, N. 27))
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 DICEMBRE 2002, N. 282, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 FEBBRAIO 2003, N. 27))
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 DICEMBRE 2002, N. 282, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 FEBBRAIO 2003, N. 27))
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 DICEMBRE 2002, N. 282, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 FEBBRAIO 2003, N. 27))
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 DICEMBRE 2002, N. 282, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 FEBBRAIO 2003, N. 27))
6. La definizione degli imponibili secondo le disposizioni dell'articolo 7 non ha effetto relativamente ai redditi di fonte estera e alle violazioni riguardanti le disposizioni di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 .
Entrata in vigore il 23 febbraio 2003
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