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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/11/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella GE Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 37/2025 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Forlì sezione lavoro n. 218/2024 pubblicata in data 29 ottobre 2024 promossa con ricorso depositato in data 21 gennaio 2025 da:
Parte_1 elettivamente domiciliato a Forlì viale Matteotti n. 97 presso e nello studio dell'avv. Pietro Plachesi che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Treviso viale Monte Grappa n.6 presso e nello studio dell'avv. Stefania
AZ che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: CP_2
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 2.10.2025 udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Forlì in funzione di giudice del
1 lavoro, in parziale accoglimento del ricorso proposto da , Parte_1 accertava e dichiarava che quest'ultimo aveva diritto di ricevere da Latteria di
Soligo s.c.a.r.l. l'indennità di fine rapporto che quantificava in € 55.673,41 a titolo di indennità sostitutiva di clientela oltre accessori e condannava tale società
a pagare a detta somma e rigettava le altre domande. Parte_1
In particolare nel ricorso di primo grado conveniva in Parte_1 giudizio Latteria di Soligo s.c.a.r.l. per ottenere il riconoscimento e la condanna al pagamento a suo favore delle indennità asseritamente spettanti in ragione della cessazione del rapporto di agenzia intercorso tra le parti per risoluzione del contratto da parte della Latteria, sua preponente.
In particolare deduceva di aver collaborato con la società quale suo agente di commercio in modo continuativo a far data dal 1990 e fino all'autunno del 2020, cioè fino al momento in cui questa gli aveva comunicato con preavviso contrattuale di sei mesi di voler cessare il rapporto di agenzia in essere di durata pressoché trentennale giustificando la cessazione del rapporto in base all'asserita esigenza di “organizzare diversamente la rete di vendita”.
Dal momento che a seguito della cessazione del rapporto di agenzia la preponente non gli aveva corrisposto alcuna indennità chiedeva l'accertamento del suo diritto di ricevere euro 55.984,71 a titolo di indennità di fine rapporto ex
AEC 30 luglio 2014, euro 45.062,69 a titolo di indennità per il patto di non concorrenza post contrattuale ex art. 1751 bis c.c., euro 213,64 a titolo di indennità di fine rapporto (FIRR) ex art. 10 capo I AEC 30 luglio 2014 relativa al 2021.
Si costituiva la società chiedendo il rigetto del ricorso.
Sosteneva, nello specifico, che la pretesa del ricorrente in riferimento all'indennità di fine rapporto era del tutto generica oltre che infondata in quanto priva dei requisiti di cui all' art. 1751 c.c.
In relazione all'indennità per il patto di non concorrenza post contrattuale ex art. 1751 bis c.c. eccepiva che lo stesso era stato pattuito sin dal 1990 come non oneroso e che, pertanto, non poteva essere divenuto oneroso ex lege a seguito dell'introduzione, nel 2000, del comma 2 dell'art. 1751 bis, posto che tale norma, in assenza di una specifica disciplina transitoria, poteva applicarsi solo ai rapporti sorti successivamente alla sua entrata in vigore, con l'ulteriore precisazione che l'accordo integrativo intercorso fra le parti nell'aprile del 2002
2 non si era tradotto in una novazione del rapporto contrattuale.
Il Tribunale di Forlì sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2. Proponeva appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello censurava la sentenza nella Parte_1 parte in cui non aveva riconosciuto l'indennità per il patto di non concorrenza.
Sosteneva che erroneamente il giudice avesse ritenuto che il contratto di agenzia sottoscritto in data 1 aprile 2002 non costituisse novazione contrattuale rispetto al mandato di agenzia senza deposito sottoscritto in data 30.09.1990 e che, comunque, non aveva tenuto conto del fatto che il contratto del 1 aprile 2002 era stato perfezionato in epoca successiva all'introduzione dell'art. 1751 bis c.c.
Con il secondo motivo di appello censurava il mancato riconoscimento degli interessi moratori contrattuali.
Con il terzo motivo di appello chiedeva che, in conseguenza dell'accoglimento del gravame proposto, la società appellata venisse condannata all'integrale rifusione delle spese.
Concludeva chiedendo che parziale riforma della sentenza appellata la Corte
d'appello accertasse l'esistenza del suo diritto ad ottenere la liquidazione dell' indennità relativa al patto di non concorrenza pari ad euro 45.062,69 con conseguente condanna al suo pagamento oltre interessi moratori dal momento della cessazione del rapporto di agenzia, 12.04.2021, al saldo e la condanna della medesima al pagamento della somma pari ad €uro 17.848,34 a titolo di interessi moratori calcolati sulla somma di €. 55.673,41 riconosciuta quale indennità economica per indennità suppletiva di clientela dal momento della cessazione sostanziale del rapporto di agenzia, 12.04.2021, al saldo avvenuto in data
25.07.2024.
Domandava infine la condanna della società appellata alla rifusione integrale delle spese di primo e secondo grado oltre ctu e ctp.
Si costituiva con memoria depositata in data 22 settembre 2025
[...]
chiedendo il rigetto dell'appello e formulando Controparte_3 appello incidentale subordinato chiedendo la riduzione dell'indennità supplettiva di clientela ad una somma non superiore a euro 37.152,06 in caso di ritenuta natura novativa del contratto del 1.4.2002.
La causa istruita con la produzione di documenti e consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado veniva discussa e decisa all'udienza del 2 ottobre 2025
3 mediante lettura del dispositivo.
3. In relazione al primo motivo di appello relativo al mancato riconoscimento dell'indennità del patto di non concorrenza si osserva quanto segue.
Occorre, innanzitutto, richiamare la sentenza del giudice di primo grado.
Nella stessa si legge: “La domanda di parte ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento dell'indennità del patto di non concorrenza ai sensi dell'art. 1751 bis c.c., comma 2, non può invece trovare accoglimento per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
Dal contratto di agenzia prodotto in atti (doc. 1 di parte ricorrente) si evince che le parti stabilirono sin dall'origine del rapporto contrattuale, tramite apposite clausole, un patto di non concorrenza sia durante la vigenza del rapporto di agenzia (art. 3) sia in fase di cessazione dello stesso (art. 8). In particolare, l'art. 8 dell'originario contratto sottoscritto tra le parti il
30.09.1990 prevedeva il divieto per l'agente di collaborazione con ditte concorrenti della preponente per un periodo di quattro mesi dalla data di cessazione del rapporto.
Tale pattuizione non prevedeva una specifica remunerazione, né le parti hanno formulato al riguardo allegazioni di segno contrario.
Risulta poi documentalmente che nell'anno 2002 le parti hanno siglato un accordo scritto modificativo del contratto di agenzia del 1990 (doc. 2 di parte ricorrente), con il quale sono state introdotte alcune modifiche all'originaria disciplina del rapporto contrattuale in corso su plurimi aspetti, tra i quali la disciplina del patto di non concorrenza post contrattuale, del quale è stata aumentata la durata (cfr. art. 24), dagli originari 4 mesi a 2 anni dalla data di cessazione del rapporto.
Come nell'originaria previsione, per tale pattuizione non risulta essere stata stabilita una esplicita e specifica remunerazione in favore dell'agente.
Parte ricorrente ha affermato in ricorso che nel caso di specie dovrebbe trovare applicazione l'art. 1751 bis c.c., norma genericamente richiamata espressamente dalla clausola contrattuale ( “…l'Agente si obbliga, ex art. 1751 bis c.c., a non svolgere attività in concorrenza…”), ed in particolare il comma
2 di tale norma, con conseguente diritto dell'agente a ricevere la corresponsione di un'indennità di natura non provvigionale. In tesi di parte ricorrente, poiché il comma 2 dell'articolo in discorso era stato introdotto con la l. n. 422/2000 in
4 vigore dal 1° giugno 2001 - quindi in epoca antecedente alla integrazione contrattuale appena richiamata – tale patto era divenuto ex lege oneroso.
Parte resistente ha contestato la ricostruzione avversaria, affermando che, poiché nel caso di specie si sarebbe in presenza di una pattuizione ab origine non onerosa, il disposto di cui al comma 2 dell'art. 1751 bis c.c. non poteva applicarsi retroattivamente al caso di specie. La modifica contrattuale del 2002, infatti, avrebbe modificato unicamente la durata del patto di non concorrenza,
e non avrebbe introdotto un nuovo patto, che quindi continuava ad essere non oneroso, come originariamente voluto dalle parti.
Al riguardo, parte resistente ha richiamato il principio di diritto affermato dalla sentenza sez. lav. n. 12127/2015 secondo il quale: “L'art. 1751 bis c.c., comma
2, introdotto dalla L. 29 dicembre 2000, n. 422, art. 23, secondo cui l'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale, non si applica ai patti stipulati prima della sua entrata in vigore, ancorché i contratti di agenzia cui si riferiscano siano cessati successivamente" .
Tale principio, al quale questo Tribunale intende dare continuità, non ravvisando ragioni per discostarsene, è stato affermato dalla Corte sulla scorta delle seguenti considerazioni, che si recepiscono integralmente: “....in assenza di una specifica disciplina transitoria predisposta dal legislatore, il Collegio ritiene che tale disposizione non possa trovare applicazione ai patti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, sebbene rispetto ad un rapporto di agenzia cessato successivamente e ad un patto di non concorrenza che non ha ancora avuto esecuzione. Tanto in ragione dell'art. 11 disp. gen., premesse al codice civile, secondo cui: "La legge non dispone che per l'avvenire; essa non ha effetto retroattivo".
Sebbene la regola dell'irretroattività della legge assuma rango costituzionale in riferimento alle norme penali incriminatici, in ambito civile solo al legislatore compete di derogarvi, peraltro non senza limiti, per cui, in mancanza di difforme previsione legislativa, opera il principio generale dell'assoggettamento della disciplina di ciascun fatto alla normativa del tempo in cui esso si verifica.
Coerentemente per questa Corte, in assenza di diverse previsioni, le condizioni di validità di un contratto devono essere vagliate sulla base della normativa in
5 vigore al momento in cui esso è stato concluso, secondo il principio tempus regit actum. Lo ius superveniens non può essere applicato, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, se in tal modo si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future dello stesso (Cass. S.U. n. 2926 del 1967, Cass. n. 3231 del 1987,
Cass. n. 4462 del 1999, Cass. n. 2433 del 2000; Cass. n. 14073 del 2002; più in generale, sull'operatività del principio tempus regit actum ai contratti, cfr. Cass.
n. 9551 del 1994; Cass. n. 17906 del 2004; Cass. n. 24330 del 2009).
Ove non si applicasse la regola descritta della naturale irretroattività della legge al caso che ci occupa, si altererebbe in modo determinante l'originario programma contrattuale che le parti si erano liberamente date, producendo effetti iniqui.
La preponente sarebbe obbligata a pagare - come ritenuto nella specie dalla
Corte torinese - un corrispettivo non pattuito neanche nell'ammontare, esponendosi ad un costo imprevisto di cui non ha potuto valutare la convenienza, in palese violazione del legittimo affidamento di chi tale accordo aveva siglato sul presupposto che fosse privo di conseguenze economiche.
L'agente, dal suo canto, che aveva originariamente acconsentito ad obbligarsi senza corrispettivo, evidentemente valutando il sacrificio come adeguatamente compensato nell'ambito del più ampio equilibrio contrattuale derivante dal rapporto di agenzia nel suo insieme, si troverebbe gratificato di un beneficio economico non previsto e ab imo non dovuto”.
La circostanza che, nel caso di specie, fra le parti sia intervenuta una modifica del patto di non concorrenza in epoca successiva all'introduzione del comma 2 dell'art. 1751 bis c.c., e quindi successivamente all'introduzione del principio di “naturale onerosità” del patto di non concorrenza, non rileva nel senso invocato dal ricorrente, e quindi non è di per sé sola sufficiente a trasformare il patto originariamente non oneroso in patto oneroso.
In tal senso depone anzitutto il dato letterale del contratto. Il patto di non concorrenza era sin dal principio non oneroso per volontà di entrambe le parti;
una sua eventuale modifica nel senso di renderlo oneroso avrebbe dovuto essere esplicitata dalle parti, consistendo essa in una essenziale modifica dell'accordo stesso e quindi come tale in grado di incidere sull'economia generale
6 dell'accordo.
L'unica modifica introdotta dalle parti sul punto attiene alla durata del divieto di non concorrenza dopo la cessazione del rapporto, portata al termine massimo consentito dalla norma di legge.
Occorre però precisare che, come rilevato da parte resistente, con l'accordo del
2002 le parti hanno espressamente dato atto di non volere modificare il rapporto contrattuale nel suo complesso, motivo per il quale lo stesso è proseguito senza alcuna soluzione di continuità. E ciò lo si evince tanto dalla previsione di cui all'art. 1 dell'integrazione contrattuale, nella quale è dichiarato espressamente che l'accordo non costituisce in alcun modo una novazione contrattuale, quanto dal contegno delle parti sia in vigenza del rapporto quanto dopo la sua cessazione.
Risulta in termini inequivocabili, infatti, che entrambe le parti hanno considerato il rapporto come unico sin dal 1990.
Ciò, in particolare, lo si evince anche dalle allegazioni e dalle istanze formulate dall'agente nel presente giudizio: lo stesso ricorrente deduce in ricorso (cfr. punti da 1 a 4 del ricorso) l'esistenza di un unico rapporto di durata trentennale, senza dare conto di soluzione di continuità, in cui l'unico evento degno di nota viene indicato nel recesso unilaterale da parte della preponente, comunicato nel
2020.
Del resto, è lo stesso ricorrente a ritenere che si verta in ipotesi di unico rapporto di agenzia risalente all'anno 1990 nella misura in cui le spettanze a titolo di indennità di cessazione del rapporto vengono richieste considerando il rapporto come risalente al 1990.
Parte ricorrente, a fronte dell'eccezione della preponente in ordine alla gratuità del patto di non concorrenza, ha richiamato, in sede di prima udienza e poi nelle sue successive difese, il disposto della clausola contenuta all'art. 19 dell'integrazione contrattuale 2002, la quale prevede testualmente, all'ultimo comma che “il presente contratto annulla e sostituisce ogni altro accordo eventualmente in vigore alla data odierna”.
Tale clausola si pone apparentemente in contrasto con la previsione generale contenuta all'art. 1 del medesimo accordo, secondo la quale l'accordo integrativo non costituisce novazione del contratto.
Occorre tuttavia rilevare come la clausola di cui all'art. 1 costituisca una
7 premessa generale a tutto l'accordo, laddove la clausola di cui all'art. 19 è stata posta a chiusura di una specifica previsione contrattuale, cioè quella relativa alla durata del contratto, e pertanto, nella ricerca della volontà delle parti ed alla luce della lettura complessiva della scrittura all'interno della quale è inserita, deve essere letta solo con riferimento a tale statuizione.
Del resto nell'accordo integrativo del 2002 il patto di non concorrenza costituisce oggetto di un separato articolo, l'art. 24, rispetto al quale non vi sono motivi per ritenere che debba trovare applicazione la speciale disposizione inserita nel diverso art. 19 piuttosto che la previsione generale di cui all'art. 1 in apertura dell'accordo medesimo.
Occorre poi considerare che le parti con l'accordo del 2002 hanno apportato minuziose e dettagliate modifiche al rapporto già in essere, onde non risulta credibile che un aspetto così significativo dal punto di vista delle conseguenze economiche del rapporto e degli equilibri contrattuali già in essere possa essere stato affidato ad un richiamo generico, senza alcuna specifica monetizzazione, laddove al momento della sottoscrizione del suddetto accordo, la norma di legge che prevede l'onerosità del patto era già in vigore da oltre un anno e quindi tale significativa modifica legislativa era ragionevolmente – o doveva essere – nota alle parti .
Né può attribuirsi rilevanza alla intervenuta modifica del termine di durata del divieto di concorrenza per giungere ad affermare che si verta in ipotesi di stipula di un nuovo patto.
La giurisprudenza della Suprema Corte, ed in particolare Cass. Civ. n.
27028/2022, richiamata da parte resistente nella propria nota conclusiva, ha infatti affermato in punto di conservazione della regolamentazione pregressa in difetto di assenza di animus novandi che: “... La novazione oggettiva richiede, per definizione, sia l'inequivoca intenzione delle parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, sia il mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto giuridico intercorso tra le stesse (cfr., ex plurimis, Cass. 17 agosto 2004, n. 16038; Cass. 21 gennaio
2008, n. 1218; Cass. 6 luglio 2010, n. 15980). Essa si configura come un contratto al contempo estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con distinte ed autonome situazioni giuridiche, sicché ne
8 costituiscono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l'animus novandi, consistente nell'univoca e comune intenzione delle parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, non potendosi, invece, attribuire alcuna rilevanza alle mere modificazioni accessorie di cui all'art. 1231 c.c..”.
Nel caso di specie, l'esame dell'accordo integrativo e dello svolgimento del rapporto per come rappresentato dalle parti (un rapporto durato per oltre un trentennio senza particolari vicende né rivendicazioni in pendenza del rapporto stesso), porta ad escludere che il patto di non concorrenza sia stato oggetto di novazione, e quindi che sia divenuto oneroso, poichè la modifica contenuta nell'accordo del 2002 ha riguardato esclusivamente il termine di durata ma non l'oggetto della prestazione né il titolo del rapporto giuridico.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra richiamate, la richiesta del ricorrente di condanna della preponente al pagamento dell'indennità per il patto di non concorrenza post contrattuale deve essere integralmente rigettata.”
Si ritiene che la motivazione del giudice di prime cure sia condivisibile.
Si reputa, infatti, infondata la censura dell'appellante secondo cui il contratto del
1aprile 2002 ha natura novativa.
La circostanza che le parti, di comune accordo, abbiano apportato delle modifiche al precedente contratto non implica la novazione dello stesso e questo risulta chiaramente dalla prima clausola del medesimo intitolata “continuazione del rapporto” in cui le parti dichiarano espressamente che l'accordo del 1 aprile
2002 non ha valore novativo.
Del resto, ove detto contratto avesse avuto valore novativo, si sarebbe dovuto considerare cessato il primo contratto di agenzia al 1 aprile 2002 con quanto ne consegue anche in relazione alle indennità di fine rapporto spettanti all'agente.
La stessa parte appellante, invece, ha calcolato l'indennità supplettiva di clientela considerando un rapporto unitario dal 30/09/1990.
Peraltro nel ricorso introduttivo parte appellante non ha neppure dedotto la natura novativa del contratto del 1aprile 2002 che ha definito come modificativo, ma ha fondato il suo assunto sull'erroneo presupposto della mancanza di un precedente patto di non concorrenza.
Si legge, infatti, nel ricorso introduttivo: “Il contratto modificativo sottoscritto
9 in data 01/04/2002 prevede, in aggiunta al precedente contratto tra le parti, anche un patto di non concorrenza. Tale clausola non attesta la non onerosità, che quindi è dovuta”.
Non è, poi, possibile ritenere, considerato complessivamente il contratto, che le modifiche attinenti alla zona nello stesso contenute costituiscano novazione, ma si deve, invece, reputare che rientrano tra le modificazioni del contratto.
Non è dirimente al fine di ritenere che vi sia stata una novazione contrattuale neppure la deduzione di parte appellante relativa alla clausola dello “star del credere” in quanto dagli atti e dai documenti di causa non risulta che la stessa sia mai stata applicata durante tutto il corso del rapporto di agenzia.
Orbene come asserito dalla Suprema Corte ( Cass. civ. n. 9347/2023) “Affinché si abbia novazione oggettiva dell'obbligazione è necessario che siano espressamente previste, o comunque siano desumibili in modo inequivocabile, la volontà e l'effetto di estinzione dell'obbligazione pregressa, in ragione della sostituzione con un'obbligazione nuova ed incompatibile, non essendo sufficienti le indicazioni meramente esemplificative, a fronte del richiamo a tutti gli altri patti che consentono la coesistenza di plurime obbligazioni “ e (Cass. civ n.
27028/2022) “La novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche, caratterizzato dall' "animus novandi", consistente nella inequivoca intenzione delle parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e dall' "aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, dovendosi invece escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente prestazione produca novazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, senza accertare l'effettiva presenza di un "animus novandi", aveva ritenuto estinta un'obbligazione del soggetto preponente verso uno dei suoi coagenti solo perché il rapporto di agenzia, già facente capo a questi, era continuato con un soggetto costituito in forma societaria).
La natura novativa dell'accordo del 1aprile 2002 non può neppure trarsi dall'ultima frase dell'art. 19 del medesimo intitolato “Durata”.
Tale frase, infatti, considerato il suo inserimento nell'ambito di tale articolo,
10 deve essere interpretata come riferita allo stesso e, quindi, alla regolamentazione della durata del contratto.
Priva di fondamento è, poi, la tesi dell'appellante secondo cui l'articolo 1 intitolato “Continuazione del rapporto” dell'accordo del 1 aprile 2002 avrebbe dovuto essere specificamente sottoscritto ex art. 1341 e 1342 c.c. non rientrando il suo contenuto nell'ambito di tali norme e trattandosi di dichiarazione delle parti.
Stante la natura non novativa del secondo contratto e considerato che era già presente un patto di non concorrenza seppure di minor durata non trova, poi, applicazione l'art. 1751 bis co 2 cpc, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, in quanto il successivo accordo ha modificato soltanto la durata del patto di non concorrenza non oneroso già previsto dal precedente contratto.
Si osserva, inoltre, che, comunque, come asserito dalla Suprema Corte ( Cass. lav n. 23331/2024) la naturale onerosità del patto di non concorrenza di cui all'art. 1751-bis c.c. è derogabile dalle parti.
Da quanto sopra esposto deriva che il primo motivo di appello è infondato
Stante il rigetto del primo motivo di appello non deve essere esaminato l'appello incidentale subordinato.
Risulta parimenti infondato il secondo motivo di appello relativo al riconoscimento degli interessi moratori ex art. 1284 co 4 cpc richiesti in primo grado.
Si rileva, infatti, innanzitutto, che, secondo quanto opinato dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte, nell'ambito dei crediti da lavoro soggetti al regime di cui all'art. 429 cpc in materia di rivalutazione ed interessi rientrano tutti crediti derivanti dai rapporti enumerati dall'art. 409 cpc inclusi quelli di agenzia ( Cass lav n. 4957/2002, n. 7846/2006).
Orbene la Suprema Corte ha escluso che in tale caso trovi applicazione l'art. 1284 co 4 cpc.
In particolare si legge nella pronuncia della Suprema Corte (Cass. lav n.
11343/2025): “ Questa Sezione, molto di recente, in relazione a motivo di ricorso analogo a quello ora in esame, in cui pure veniva dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 1284, comma quarto, c.c. novellato, ha considerato che le
Sezioni unite della Corte “(sentenza n. 12449 del 2024) hanno recentemente chiarito che il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale
11 della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale;
entro tali limiti, viene a stabilirsi una soluzione di continuità fra la fattispecie costitutiva dell'effetto della spettanza degli interessi legali in generale e quella degli interessi legali contemplati dal quarto comma dell'art. 1284; la relativa autonomia della fattispecie produttiva dei c.d. superinteressi (relativa perché contenente ulteriori elementi di specificazione), rispetto a quella produttiva degli ordinari effetti legali, fa sì che uno dei diversi profili oggetto di accertamento giurisdizionale, a seguito della introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, sia anche quello della ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 1284, comma 4; con la domanda giudiziale insorge una controversia ed è parte di questa controversia anche la spettanza, dopo la domanda giudiziale, del saggio degli interessi legali previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
da quanto precede deriva che, in forza del fondamentale principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'articolo 112 c.p.c., gli interessi maggiorati devono costituire oggetto di una espressa domanda che ne evidenzi gli ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale, …” (così nel § 5.2. di Cass., sez. lav., 21.11.2024,
n. 30087).
21. Nel caso in esame (diversamente rispetto a quello considerato in Cass. n.
30087/2014 ora cit.) la ricorrente incidentale ha dedotto che, sin dal ricorso introduttivo del giudizio (poi, in sede di opposizione e, quindi, in sede di reclamo) aveva chiesto, in relazione alle sue domande principali e subordinate, la condanna delle controparti “al pagamento a favore dell'odierna ricorrente degli interessi legali anche ex art. 1284 IV comma c.c., moratori e compensativi, oltre rivalutazione monetaria dal sorgere del credito al saldo” (cfr. pag. 27 del controricorso).
22. Nota, ora, il Collegio che nella già cit. sent. n. 12449/2024 le Sezioni unite,
12 dopo aver riferito di un primo indirizzo emerso in sede di legittimità, in presenza di esecuzione forzata su titolo esecutivo giudiziale, avevano considerato: “Vi è tuttavia un altro indirizzo, soggiacente una serie di pronunce della Corte
(essenzialmente della Sezione lavoro), non emerso a livello di principio di diritto, secondo cui la formula dei commi 4 e 5 dell'art. 1284 è chiara nel predeterminare la misura degli interessi legali, nel caso in cui il credito venga riconosciuto da una sentenza a seguito di un giudizio anche arbitrale, senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza (Cass. 20 gennaio
2021, n. 943; 23 settembre 2020, n. 19906; 12 novembre 2019, n. 9212; 25 marzo 2019, n. 8289; 7 novembre 2018, n. 28409). In relazione ad impugnazioni che denunciavano l'omesso riconoscimento, da parte del giudice del merito, degli interessi legali di cui al quarto comma, si è risposto che il provvedimento doveva ritenersi integrato da quest'ultima previsione” (così alla facciata quinta di detta sentenza nell'ambito del § 1. della motivazione). 22.1. Sempre le Sezioni unite di questa Corte, nell'ambito dei presupposti applicativi che possono emergere, secondo i vari casi, in relazione alla natura della fonte dell'obbligazione, avevano posto in luce “l'area dei crediti di lavoro” (con la specifica disciplina di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c.) (cfr. il seguito del § 3 di
Sez. un. n. 12449/2024).
23. Occorre, infine, sottolineare che il principio di diritto espresso dalle Sezioni unite è esplicitamente riferito al titolo esecutivo di formazione giudiziale.
Invero, il principio enunciato è il seguente: “ove ilgiudice disponga il pagamento degli <> senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
23.1. Tanto del resto in perfetta conformità alla questione di diritto di cui erano state investite le Sezioni unite in base a rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. da un tribunale in causa di opposizione a precetto, fondato su titolo esecutivo appunto di formazione giudiziale (costituito da una sentenza).
13 24. E tale specifico ambito di operatività del riferito principio di diritto induce a riflessioni ulteriori anche in base al piano rilievo che la controversia che ci occupa, non verte affatto su un titolo esecutivo di formazione giudiziale, ma riguarda caso nel quale, come già notato, la richiesta di applicazione dell'art. 1284, comma quarto, c.c. era contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio, e, come già riportato in narrativa, è stata disattesa anche in secondo grado.
25. Osserva il Collegio che, sul piano strettamente letterale, il rinvio che si legge agli interessi legati nel terzo comma dell'art. 429 c.p.c. potrebbe riferirsi anche al quarto comma dell'art. 1284 c.c., sia pure con qualche evidente difficoltà di coordinamento tra le due previsioni.
In particolare, il terzo comma dell'art. 429 c.p.c. menziona gli interessi legali solo nell'inciso “oltre gli interessi nella misura legale”; e attualmente nell'art. 1284 c.c. troviamo due saggi degli interessi, sempre legali, quello, per così dire, ordinario, ma “variabile”, di cui al primo comma, e quello sancito dal comma quarto, alle condizioni ivi stabilite.
Inoltre, il comma quarto dell'art. 1284 c.c., soprattutto dopo l'intervento chiarificatore delle Sezioni unite sopra riassunto, è in sintesi “norma sulla domanda giudiziale di parte”; mentre la disposizione di cui all'art. 429, comma terzo, c.p.c. è “norma sulla sentenza del giudice del lavoro”, e non a caso chiude un articolo rubricato “Pronuncia della sentenza”.
Per rendere compatibili le due previsioni dovrebbe, quindi, ipotizzarsi che il giudice, “quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro”, debba determinare gli interessi, prima, nella misura legale ex art. 1284, comma primo, c.c., “con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto” (maturazione, di regola, anteriore all'inizio del giudizio), e, poi, “dal momento in cui è proposta domanda giudiziale”, nella diversa misura legale ex art. 1284, comma quarto, c.c., salvo comunque dover determinare “il maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione del suo credito”.
26. Dunque, il non certo intuitivo coordinamento tra le due disposizioni, introdotte in tempi alquanto distanziati e per ragioni del tutto differenti, rende dovute considerazioni di ordine sistematico.
26.1. Deve allora rilevarsi che nella Relazione illustrativa all'art. 17 d.l. n.
132/2014 (poi convertito in legge), che introdusse il comma quarto dell'art. 14 1284 c.c. (oltre che il quinto comma), è dichiarata l'esigenza di “evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso (in ragione dell'applicazione del tasso di interesse) e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato”. Del resto, parecchie voci dottrinali hanno concluso che con tale novella si sia voluto introdurre una vera e propria pena privata a carico del debitore, sull'assunto che la misura prevedibile del risarcimento, essendo prima ancorata al (solo) saggio d'interesse legale, non costituisse una ragione sufficiente per indurlo ad astenersi dall'inadempimento, in quanto -per ipotesi – inferiore al lucro ritraibile dall'inadempimento stesso.
27. Tale ratio dell'intervento normativo del 2014 porta a riconsiderare come esso si possa collocare rispetto al disposto dell'art. 429, comma terzo, c.p.c., secondo l'assetto interpretativo dello stesso ormai da tempo raggiunto in base a diversi interventi sia della Corte costituzionale (sent. n. 13/1977; n. 207/1994;
n. 459/2000) che di questa Corte di legittimità, anche a Sezioni unite.
28. Senza pretesa di completezza, allora, giova ricordare che le Sezioni unite, chiamate a dirimere un contrasto nuovamente insorto nella Sezione lavoro della stessa Corte di legittimità sulle modalità di calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi, in Cass., sez. un., 29.1.2001, n. 38, pur non mancando di rilevare che il debito di valore costituisce “categoria non legale, comunemente accettata per decenni nella pratica del foro ma ultimamente da qualcuno contestata”, hanno deciso di comporre detto contrasto affermando che gli interessi debbono calcolarsi sulla somma via via rivalutata;
il che (come le stesse Sezioni unite non hanno mancato di ricordare, richiamando il loro precedente e noto intervento di cui a Cass., sez. un., n. 1712/1995) è la modalità tipica con cui si procede al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale.
Inoltre, nella stessa decisione le Sezioni unite avevano espressamente affermato che già il calcolo degli interessi sul capitale via via rivalutato impone al datore di lavoro un aggravio rispetto alla mera ricostituzione del “valore” della retribuzione non corrisposta, che può giustificarsi solo in relazione a quella funzione di “remora” (ossia di pena privata), tipica del terzo comma dell'art.429 c.p.c.
Pertanto, se il cumulo di rivalutazione monetaria e interessi assolve ex se al compito di coprire integralmente il danno emergente e il lucro cessante derivante dall'inadempimento, la disposizione di cui all'art. 1284, comma
15 quarto, c.c. appare praticamente estranea alla materia dei crediti di lavoro.
28.1. E, a quest'ultimo proposito, si deve sottolineare che, secondo un orientamento assolutamente consolidato di questa Sezione, anche di recente confermato, l'art. 429, comma terzo, c.p.c., nell'utilizzare l'ampia locuzione
“crediti di lavoro”, ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro (compresi quelli risarcitori) e non soltanto a quelli strettamente retributivi (Cass. n. 13624/2020 ed ivi in motivazione i precedenti in senso conforme;
e in termini, ex multis, tra le più recenti Cass. n. 9855/2024; n.
6265/2024; n. 419/2024; n.32408/2023). E nella specie viene appunto in considerazione un credito di natura risarcitoria (ex art. 18, comma secondo, l.
n. 300/1970 novellato) in relazione a rapporto lavorativo tra privati.
29. In questa sede l'analisi è stata limitata appunto ai crediti di lavoro “privati” in relazione all'oggetto precipuo del giudizio. Noto è, difatti, che per i crediti previdenziali (v. art. 16 d.lgs. n. 412/1991) e per i crediti da lavoro pubblico (v. art. 22 l. n. 724/1994) valgono regole differenti da quelle dettate dall'art. 429, comma terzo, c.p.c.
30. Ritiene in definitiva il Collegio che, se il cumulo di interessi legali, per così dire, a regime (vale a dire, ex art. 1284, comma primo, c.c.) e rivalutazione - cumulo già “penalizzante” per il debitore per come previsto ab origine dall'art. 429, comma terzo, c.p.c., vieppiù perché da calcolarsi come confermato dalle
Sezioni unite nel 2001 - andasse ad includere, sia pure dal momento di proposizione della domanda giudiziale, anche gli interessi “punitivi” (cd. superinteressi) ex art. 1284, comma quarto, c.c., il risultato di siffatto, più che combinato, macchinoso disposto integrerebbe uno sproporzionato cumulo di c.d. pene private, e per questo sospettabile d'illegittimità costituzionale per irrazionalità manifesta ex art. 3 Cost. Dunque, anche un'interpretazione costituzionalmente orientata di tali previsioni conduce ad escludere il su descritto esito esegetico.”
Anche tale motivo di appello va, quindi, rigettato.
Il terzo motivo di appello nella parte relativa alla richiesta di diversa regolamentazione delle spese con condanna della società appellata all'integrale rifusione delle stesse per accoglimento dei suddetti due motivi di appello, considerato che gli stessi sono stati rigettati, è infondato.
Parimenti è infondato il suddetto motivo di appello nella parte in cui censura
16 l'esclusione della rifusione delle spese di CTP.
Si condividono, infatti, in merito le motivazioni del giudice di primo grado in cui si legge: “Quanto alle spese di CTP – peraltro documentate da una mera fattura pro – forma, quindi in difetto di prova dell'effettività della spesa che, anche alla luce degli importi liquidati al CTU sulla base delle tariffe vigenti appaiono eccessive (€ 4.000,00 a fronte di un compenso al CTU di € 450,00) -
l'esito della lite e il parziale accoglimento della domanda ne escludono il diritto alla ripetizione.”.
Si osserva, peraltro, che neppure nel presente giudizio di appello è stata prodotta la fattura emessa all'esito del pagamento, né il pagamento della suddetta fattura pro forma.
Va, quindi, rigettato anche il terzo motivo di appello. Stante il rigetto di tutti i motivi di appello deve essere rigettato integralmente l'appello.
Stante la controvertibilità anche giuridica della fattispecie devono essere integralmente compensate le spese del presenta grado di giudizio tra le parti.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002 se dovuto.
P.Q.M
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.37/2025 R.G.A. così provvede:
1) Rigetta l'appello
2) Compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell' appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, 02/10/2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott.Marcella GE
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella GE Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 37/2025 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Forlì sezione lavoro n. 218/2024 pubblicata in data 29 ottobre 2024 promossa con ricorso depositato in data 21 gennaio 2025 da:
Parte_1 elettivamente domiciliato a Forlì viale Matteotti n. 97 presso e nello studio dell'avv. Pietro Plachesi che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Treviso viale Monte Grappa n.6 presso e nello studio dell'avv. Stefania
AZ che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: CP_2
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 2.10.2025 udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Forlì in funzione di giudice del
1 lavoro, in parziale accoglimento del ricorso proposto da , Parte_1 accertava e dichiarava che quest'ultimo aveva diritto di ricevere da Latteria di
Soligo s.c.a.r.l. l'indennità di fine rapporto che quantificava in € 55.673,41 a titolo di indennità sostitutiva di clientela oltre accessori e condannava tale società
a pagare a detta somma e rigettava le altre domande. Parte_1
In particolare nel ricorso di primo grado conveniva in Parte_1 giudizio Latteria di Soligo s.c.a.r.l. per ottenere il riconoscimento e la condanna al pagamento a suo favore delle indennità asseritamente spettanti in ragione della cessazione del rapporto di agenzia intercorso tra le parti per risoluzione del contratto da parte della Latteria, sua preponente.
In particolare deduceva di aver collaborato con la società quale suo agente di commercio in modo continuativo a far data dal 1990 e fino all'autunno del 2020, cioè fino al momento in cui questa gli aveva comunicato con preavviso contrattuale di sei mesi di voler cessare il rapporto di agenzia in essere di durata pressoché trentennale giustificando la cessazione del rapporto in base all'asserita esigenza di “organizzare diversamente la rete di vendita”.
Dal momento che a seguito della cessazione del rapporto di agenzia la preponente non gli aveva corrisposto alcuna indennità chiedeva l'accertamento del suo diritto di ricevere euro 55.984,71 a titolo di indennità di fine rapporto ex
AEC 30 luglio 2014, euro 45.062,69 a titolo di indennità per il patto di non concorrenza post contrattuale ex art. 1751 bis c.c., euro 213,64 a titolo di indennità di fine rapporto (FIRR) ex art. 10 capo I AEC 30 luglio 2014 relativa al 2021.
Si costituiva la società chiedendo il rigetto del ricorso.
Sosteneva, nello specifico, che la pretesa del ricorrente in riferimento all'indennità di fine rapporto era del tutto generica oltre che infondata in quanto priva dei requisiti di cui all' art. 1751 c.c.
In relazione all'indennità per il patto di non concorrenza post contrattuale ex art. 1751 bis c.c. eccepiva che lo stesso era stato pattuito sin dal 1990 come non oneroso e che, pertanto, non poteva essere divenuto oneroso ex lege a seguito dell'introduzione, nel 2000, del comma 2 dell'art. 1751 bis, posto che tale norma, in assenza di una specifica disciplina transitoria, poteva applicarsi solo ai rapporti sorti successivamente alla sua entrata in vigore, con l'ulteriore precisazione che l'accordo integrativo intercorso fra le parti nell'aprile del 2002
2 non si era tradotto in una novazione del rapporto contrattuale.
Il Tribunale di Forlì sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2. Proponeva appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello censurava la sentenza nella Parte_1 parte in cui non aveva riconosciuto l'indennità per il patto di non concorrenza.
Sosteneva che erroneamente il giudice avesse ritenuto che il contratto di agenzia sottoscritto in data 1 aprile 2002 non costituisse novazione contrattuale rispetto al mandato di agenzia senza deposito sottoscritto in data 30.09.1990 e che, comunque, non aveva tenuto conto del fatto che il contratto del 1 aprile 2002 era stato perfezionato in epoca successiva all'introduzione dell'art. 1751 bis c.c.
Con il secondo motivo di appello censurava il mancato riconoscimento degli interessi moratori contrattuali.
Con il terzo motivo di appello chiedeva che, in conseguenza dell'accoglimento del gravame proposto, la società appellata venisse condannata all'integrale rifusione delle spese.
Concludeva chiedendo che parziale riforma della sentenza appellata la Corte
d'appello accertasse l'esistenza del suo diritto ad ottenere la liquidazione dell' indennità relativa al patto di non concorrenza pari ad euro 45.062,69 con conseguente condanna al suo pagamento oltre interessi moratori dal momento della cessazione del rapporto di agenzia, 12.04.2021, al saldo e la condanna della medesima al pagamento della somma pari ad €uro 17.848,34 a titolo di interessi moratori calcolati sulla somma di €. 55.673,41 riconosciuta quale indennità economica per indennità suppletiva di clientela dal momento della cessazione sostanziale del rapporto di agenzia, 12.04.2021, al saldo avvenuto in data
25.07.2024.
Domandava infine la condanna della società appellata alla rifusione integrale delle spese di primo e secondo grado oltre ctu e ctp.
Si costituiva con memoria depositata in data 22 settembre 2025
[...]
chiedendo il rigetto dell'appello e formulando Controparte_3 appello incidentale subordinato chiedendo la riduzione dell'indennità supplettiva di clientela ad una somma non superiore a euro 37.152,06 in caso di ritenuta natura novativa del contratto del 1.4.2002.
La causa istruita con la produzione di documenti e consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado veniva discussa e decisa all'udienza del 2 ottobre 2025
3 mediante lettura del dispositivo.
3. In relazione al primo motivo di appello relativo al mancato riconoscimento dell'indennità del patto di non concorrenza si osserva quanto segue.
Occorre, innanzitutto, richiamare la sentenza del giudice di primo grado.
Nella stessa si legge: “La domanda di parte ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento dell'indennità del patto di non concorrenza ai sensi dell'art. 1751 bis c.c., comma 2, non può invece trovare accoglimento per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
Dal contratto di agenzia prodotto in atti (doc. 1 di parte ricorrente) si evince che le parti stabilirono sin dall'origine del rapporto contrattuale, tramite apposite clausole, un patto di non concorrenza sia durante la vigenza del rapporto di agenzia (art. 3) sia in fase di cessazione dello stesso (art. 8). In particolare, l'art. 8 dell'originario contratto sottoscritto tra le parti il
30.09.1990 prevedeva il divieto per l'agente di collaborazione con ditte concorrenti della preponente per un periodo di quattro mesi dalla data di cessazione del rapporto.
Tale pattuizione non prevedeva una specifica remunerazione, né le parti hanno formulato al riguardo allegazioni di segno contrario.
Risulta poi documentalmente che nell'anno 2002 le parti hanno siglato un accordo scritto modificativo del contratto di agenzia del 1990 (doc. 2 di parte ricorrente), con il quale sono state introdotte alcune modifiche all'originaria disciplina del rapporto contrattuale in corso su plurimi aspetti, tra i quali la disciplina del patto di non concorrenza post contrattuale, del quale è stata aumentata la durata (cfr. art. 24), dagli originari 4 mesi a 2 anni dalla data di cessazione del rapporto.
Come nell'originaria previsione, per tale pattuizione non risulta essere stata stabilita una esplicita e specifica remunerazione in favore dell'agente.
Parte ricorrente ha affermato in ricorso che nel caso di specie dovrebbe trovare applicazione l'art. 1751 bis c.c., norma genericamente richiamata espressamente dalla clausola contrattuale ( “…l'Agente si obbliga, ex art. 1751 bis c.c., a non svolgere attività in concorrenza…”), ed in particolare il comma
2 di tale norma, con conseguente diritto dell'agente a ricevere la corresponsione di un'indennità di natura non provvigionale. In tesi di parte ricorrente, poiché il comma 2 dell'articolo in discorso era stato introdotto con la l. n. 422/2000 in
4 vigore dal 1° giugno 2001 - quindi in epoca antecedente alla integrazione contrattuale appena richiamata – tale patto era divenuto ex lege oneroso.
Parte resistente ha contestato la ricostruzione avversaria, affermando che, poiché nel caso di specie si sarebbe in presenza di una pattuizione ab origine non onerosa, il disposto di cui al comma 2 dell'art. 1751 bis c.c. non poteva applicarsi retroattivamente al caso di specie. La modifica contrattuale del 2002, infatti, avrebbe modificato unicamente la durata del patto di non concorrenza,
e non avrebbe introdotto un nuovo patto, che quindi continuava ad essere non oneroso, come originariamente voluto dalle parti.
Al riguardo, parte resistente ha richiamato il principio di diritto affermato dalla sentenza sez. lav. n. 12127/2015 secondo il quale: “L'art. 1751 bis c.c., comma
2, introdotto dalla L. 29 dicembre 2000, n. 422, art. 23, secondo cui l'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale, non si applica ai patti stipulati prima della sua entrata in vigore, ancorché i contratti di agenzia cui si riferiscano siano cessati successivamente" .
Tale principio, al quale questo Tribunale intende dare continuità, non ravvisando ragioni per discostarsene, è stato affermato dalla Corte sulla scorta delle seguenti considerazioni, che si recepiscono integralmente: “....in assenza di una specifica disciplina transitoria predisposta dal legislatore, il Collegio ritiene che tale disposizione non possa trovare applicazione ai patti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, sebbene rispetto ad un rapporto di agenzia cessato successivamente e ad un patto di non concorrenza che non ha ancora avuto esecuzione. Tanto in ragione dell'art. 11 disp. gen., premesse al codice civile, secondo cui: "La legge non dispone che per l'avvenire; essa non ha effetto retroattivo".
Sebbene la regola dell'irretroattività della legge assuma rango costituzionale in riferimento alle norme penali incriminatici, in ambito civile solo al legislatore compete di derogarvi, peraltro non senza limiti, per cui, in mancanza di difforme previsione legislativa, opera il principio generale dell'assoggettamento della disciplina di ciascun fatto alla normativa del tempo in cui esso si verifica.
Coerentemente per questa Corte, in assenza di diverse previsioni, le condizioni di validità di un contratto devono essere vagliate sulla base della normativa in
5 vigore al momento in cui esso è stato concluso, secondo il principio tempus regit actum. Lo ius superveniens non può essere applicato, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, se in tal modo si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future dello stesso (Cass. S.U. n. 2926 del 1967, Cass. n. 3231 del 1987,
Cass. n. 4462 del 1999, Cass. n. 2433 del 2000; Cass. n. 14073 del 2002; più in generale, sull'operatività del principio tempus regit actum ai contratti, cfr. Cass.
n. 9551 del 1994; Cass. n. 17906 del 2004; Cass. n. 24330 del 2009).
Ove non si applicasse la regola descritta della naturale irretroattività della legge al caso che ci occupa, si altererebbe in modo determinante l'originario programma contrattuale che le parti si erano liberamente date, producendo effetti iniqui.
La preponente sarebbe obbligata a pagare - come ritenuto nella specie dalla
Corte torinese - un corrispettivo non pattuito neanche nell'ammontare, esponendosi ad un costo imprevisto di cui non ha potuto valutare la convenienza, in palese violazione del legittimo affidamento di chi tale accordo aveva siglato sul presupposto che fosse privo di conseguenze economiche.
L'agente, dal suo canto, che aveva originariamente acconsentito ad obbligarsi senza corrispettivo, evidentemente valutando il sacrificio come adeguatamente compensato nell'ambito del più ampio equilibrio contrattuale derivante dal rapporto di agenzia nel suo insieme, si troverebbe gratificato di un beneficio economico non previsto e ab imo non dovuto”.
La circostanza che, nel caso di specie, fra le parti sia intervenuta una modifica del patto di non concorrenza in epoca successiva all'introduzione del comma 2 dell'art. 1751 bis c.c., e quindi successivamente all'introduzione del principio di “naturale onerosità” del patto di non concorrenza, non rileva nel senso invocato dal ricorrente, e quindi non è di per sé sola sufficiente a trasformare il patto originariamente non oneroso in patto oneroso.
In tal senso depone anzitutto il dato letterale del contratto. Il patto di non concorrenza era sin dal principio non oneroso per volontà di entrambe le parti;
una sua eventuale modifica nel senso di renderlo oneroso avrebbe dovuto essere esplicitata dalle parti, consistendo essa in una essenziale modifica dell'accordo stesso e quindi come tale in grado di incidere sull'economia generale
6 dell'accordo.
L'unica modifica introdotta dalle parti sul punto attiene alla durata del divieto di non concorrenza dopo la cessazione del rapporto, portata al termine massimo consentito dalla norma di legge.
Occorre però precisare che, come rilevato da parte resistente, con l'accordo del
2002 le parti hanno espressamente dato atto di non volere modificare il rapporto contrattuale nel suo complesso, motivo per il quale lo stesso è proseguito senza alcuna soluzione di continuità. E ciò lo si evince tanto dalla previsione di cui all'art. 1 dell'integrazione contrattuale, nella quale è dichiarato espressamente che l'accordo non costituisce in alcun modo una novazione contrattuale, quanto dal contegno delle parti sia in vigenza del rapporto quanto dopo la sua cessazione.
Risulta in termini inequivocabili, infatti, che entrambe le parti hanno considerato il rapporto come unico sin dal 1990.
Ciò, in particolare, lo si evince anche dalle allegazioni e dalle istanze formulate dall'agente nel presente giudizio: lo stesso ricorrente deduce in ricorso (cfr. punti da 1 a 4 del ricorso) l'esistenza di un unico rapporto di durata trentennale, senza dare conto di soluzione di continuità, in cui l'unico evento degno di nota viene indicato nel recesso unilaterale da parte della preponente, comunicato nel
2020.
Del resto, è lo stesso ricorrente a ritenere che si verta in ipotesi di unico rapporto di agenzia risalente all'anno 1990 nella misura in cui le spettanze a titolo di indennità di cessazione del rapporto vengono richieste considerando il rapporto come risalente al 1990.
Parte ricorrente, a fronte dell'eccezione della preponente in ordine alla gratuità del patto di non concorrenza, ha richiamato, in sede di prima udienza e poi nelle sue successive difese, il disposto della clausola contenuta all'art. 19 dell'integrazione contrattuale 2002, la quale prevede testualmente, all'ultimo comma che “il presente contratto annulla e sostituisce ogni altro accordo eventualmente in vigore alla data odierna”.
Tale clausola si pone apparentemente in contrasto con la previsione generale contenuta all'art. 1 del medesimo accordo, secondo la quale l'accordo integrativo non costituisce novazione del contratto.
Occorre tuttavia rilevare come la clausola di cui all'art. 1 costituisca una
7 premessa generale a tutto l'accordo, laddove la clausola di cui all'art. 19 è stata posta a chiusura di una specifica previsione contrattuale, cioè quella relativa alla durata del contratto, e pertanto, nella ricerca della volontà delle parti ed alla luce della lettura complessiva della scrittura all'interno della quale è inserita, deve essere letta solo con riferimento a tale statuizione.
Del resto nell'accordo integrativo del 2002 il patto di non concorrenza costituisce oggetto di un separato articolo, l'art. 24, rispetto al quale non vi sono motivi per ritenere che debba trovare applicazione la speciale disposizione inserita nel diverso art. 19 piuttosto che la previsione generale di cui all'art. 1 in apertura dell'accordo medesimo.
Occorre poi considerare che le parti con l'accordo del 2002 hanno apportato minuziose e dettagliate modifiche al rapporto già in essere, onde non risulta credibile che un aspetto così significativo dal punto di vista delle conseguenze economiche del rapporto e degli equilibri contrattuali già in essere possa essere stato affidato ad un richiamo generico, senza alcuna specifica monetizzazione, laddove al momento della sottoscrizione del suddetto accordo, la norma di legge che prevede l'onerosità del patto era già in vigore da oltre un anno e quindi tale significativa modifica legislativa era ragionevolmente – o doveva essere – nota alle parti .
Né può attribuirsi rilevanza alla intervenuta modifica del termine di durata del divieto di concorrenza per giungere ad affermare che si verta in ipotesi di stipula di un nuovo patto.
La giurisprudenza della Suprema Corte, ed in particolare Cass. Civ. n.
27028/2022, richiamata da parte resistente nella propria nota conclusiva, ha infatti affermato in punto di conservazione della regolamentazione pregressa in difetto di assenza di animus novandi che: “... La novazione oggettiva richiede, per definizione, sia l'inequivoca intenzione delle parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, sia il mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto giuridico intercorso tra le stesse (cfr., ex plurimis, Cass. 17 agosto 2004, n. 16038; Cass. 21 gennaio
2008, n. 1218; Cass. 6 luglio 2010, n. 15980). Essa si configura come un contratto al contempo estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con distinte ed autonome situazioni giuridiche, sicché ne
8 costituiscono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l'animus novandi, consistente nell'univoca e comune intenzione delle parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, non potendosi, invece, attribuire alcuna rilevanza alle mere modificazioni accessorie di cui all'art. 1231 c.c..”.
Nel caso di specie, l'esame dell'accordo integrativo e dello svolgimento del rapporto per come rappresentato dalle parti (un rapporto durato per oltre un trentennio senza particolari vicende né rivendicazioni in pendenza del rapporto stesso), porta ad escludere che il patto di non concorrenza sia stato oggetto di novazione, e quindi che sia divenuto oneroso, poichè la modifica contenuta nell'accordo del 2002 ha riguardato esclusivamente il termine di durata ma non l'oggetto della prestazione né il titolo del rapporto giuridico.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra richiamate, la richiesta del ricorrente di condanna della preponente al pagamento dell'indennità per il patto di non concorrenza post contrattuale deve essere integralmente rigettata.”
Si ritiene che la motivazione del giudice di prime cure sia condivisibile.
Si reputa, infatti, infondata la censura dell'appellante secondo cui il contratto del
1aprile 2002 ha natura novativa.
La circostanza che le parti, di comune accordo, abbiano apportato delle modifiche al precedente contratto non implica la novazione dello stesso e questo risulta chiaramente dalla prima clausola del medesimo intitolata “continuazione del rapporto” in cui le parti dichiarano espressamente che l'accordo del 1 aprile
2002 non ha valore novativo.
Del resto, ove detto contratto avesse avuto valore novativo, si sarebbe dovuto considerare cessato il primo contratto di agenzia al 1 aprile 2002 con quanto ne consegue anche in relazione alle indennità di fine rapporto spettanti all'agente.
La stessa parte appellante, invece, ha calcolato l'indennità supplettiva di clientela considerando un rapporto unitario dal 30/09/1990.
Peraltro nel ricorso introduttivo parte appellante non ha neppure dedotto la natura novativa del contratto del 1aprile 2002 che ha definito come modificativo, ma ha fondato il suo assunto sull'erroneo presupposto della mancanza di un precedente patto di non concorrenza.
Si legge, infatti, nel ricorso introduttivo: “Il contratto modificativo sottoscritto
9 in data 01/04/2002 prevede, in aggiunta al precedente contratto tra le parti, anche un patto di non concorrenza. Tale clausola non attesta la non onerosità, che quindi è dovuta”.
Non è, poi, possibile ritenere, considerato complessivamente il contratto, che le modifiche attinenti alla zona nello stesso contenute costituiscano novazione, ma si deve, invece, reputare che rientrano tra le modificazioni del contratto.
Non è dirimente al fine di ritenere che vi sia stata una novazione contrattuale neppure la deduzione di parte appellante relativa alla clausola dello “star del credere” in quanto dagli atti e dai documenti di causa non risulta che la stessa sia mai stata applicata durante tutto il corso del rapporto di agenzia.
Orbene come asserito dalla Suprema Corte ( Cass. civ. n. 9347/2023) “Affinché si abbia novazione oggettiva dell'obbligazione è necessario che siano espressamente previste, o comunque siano desumibili in modo inequivocabile, la volontà e l'effetto di estinzione dell'obbligazione pregressa, in ragione della sostituzione con un'obbligazione nuova ed incompatibile, non essendo sufficienti le indicazioni meramente esemplificative, a fronte del richiamo a tutti gli altri patti che consentono la coesistenza di plurime obbligazioni “ e (Cass. civ n.
27028/2022) “La novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche, caratterizzato dall' "animus novandi", consistente nella inequivoca intenzione delle parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e dall' "aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, dovendosi invece escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente prestazione produca novazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, senza accertare l'effettiva presenza di un "animus novandi", aveva ritenuto estinta un'obbligazione del soggetto preponente verso uno dei suoi coagenti solo perché il rapporto di agenzia, già facente capo a questi, era continuato con un soggetto costituito in forma societaria).
La natura novativa dell'accordo del 1aprile 2002 non può neppure trarsi dall'ultima frase dell'art. 19 del medesimo intitolato “Durata”.
Tale frase, infatti, considerato il suo inserimento nell'ambito di tale articolo,
10 deve essere interpretata come riferita allo stesso e, quindi, alla regolamentazione della durata del contratto.
Priva di fondamento è, poi, la tesi dell'appellante secondo cui l'articolo 1 intitolato “Continuazione del rapporto” dell'accordo del 1 aprile 2002 avrebbe dovuto essere specificamente sottoscritto ex art. 1341 e 1342 c.c. non rientrando il suo contenuto nell'ambito di tali norme e trattandosi di dichiarazione delle parti.
Stante la natura non novativa del secondo contratto e considerato che era già presente un patto di non concorrenza seppure di minor durata non trova, poi, applicazione l'art. 1751 bis co 2 cpc, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, in quanto il successivo accordo ha modificato soltanto la durata del patto di non concorrenza non oneroso già previsto dal precedente contratto.
Si osserva, inoltre, che, comunque, come asserito dalla Suprema Corte ( Cass. lav n. 23331/2024) la naturale onerosità del patto di non concorrenza di cui all'art. 1751-bis c.c. è derogabile dalle parti.
Da quanto sopra esposto deriva che il primo motivo di appello è infondato
Stante il rigetto del primo motivo di appello non deve essere esaminato l'appello incidentale subordinato.
Risulta parimenti infondato il secondo motivo di appello relativo al riconoscimento degli interessi moratori ex art. 1284 co 4 cpc richiesti in primo grado.
Si rileva, infatti, innanzitutto, che, secondo quanto opinato dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte, nell'ambito dei crediti da lavoro soggetti al regime di cui all'art. 429 cpc in materia di rivalutazione ed interessi rientrano tutti crediti derivanti dai rapporti enumerati dall'art. 409 cpc inclusi quelli di agenzia ( Cass lav n. 4957/2002, n. 7846/2006).
Orbene la Suprema Corte ha escluso che in tale caso trovi applicazione l'art. 1284 co 4 cpc.
In particolare si legge nella pronuncia della Suprema Corte (Cass. lav n.
11343/2025): “ Questa Sezione, molto di recente, in relazione a motivo di ricorso analogo a quello ora in esame, in cui pure veniva dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 1284, comma quarto, c.c. novellato, ha considerato che le
Sezioni unite della Corte “(sentenza n. 12449 del 2024) hanno recentemente chiarito che il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale
11 della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale;
entro tali limiti, viene a stabilirsi una soluzione di continuità fra la fattispecie costitutiva dell'effetto della spettanza degli interessi legali in generale e quella degli interessi legali contemplati dal quarto comma dell'art. 1284; la relativa autonomia della fattispecie produttiva dei c.d. superinteressi (relativa perché contenente ulteriori elementi di specificazione), rispetto a quella produttiva degli ordinari effetti legali, fa sì che uno dei diversi profili oggetto di accertamento giurisdizionale, a seguito della introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, sia anche quello della ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 1284, comma 4; con la domanda giudiziale insorge una controversia ed è parte di questa controversia anche la spettanza, dopo la domanda giudiziale, del saggio degli interessi legali previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
da quanto precede deriva che, in forza del fondamentale principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'articolo 112 c.p.c., gli interessi maggiorati devono costituire oggetto di una espressa domanda che ne evidenzi gli ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale, …” (così nel § 5.2. di Cass., sez. lav., 21.11.2024,
n. 30087).
21. Nel caso in esame (diversamente rispetto a quello considerato in Cass. n.
30087/2014 ora cit.) la ricorrente incidentale ha dedotto che, sin dal ricorso introduttivo del giudizio (poi, in sede di opposizione e, quindi, in sede di reclamo) aveva chiesto, in relazione alle sue domande principali e subordinate, la condanna delle controparti “al pagamento a favore dell'odierna ricorrente degli interessi legali anche ex art. 1284 IV comma c.c., moratori e compensativi, oltre rivalutazione monetaria dal sorgere del credito al saldo” (cfr. pag. 27 del controricorso).
22. Nota, ora, il Collegio che nella già cit. sent. n. 12449/2024 le Sezioni unite,
12 dopo aver riferito di un primo indirizzo emerso in sede di legittimità, in presenza di esecuzione forzata su titolo esecutivo giudiziale, avevano considerato: “Vi è tuttavia un altro indirizzo, soggiacente una serie di pronunce della Corte
(essenzialmente della Sezione lavoro), non emerso a livello di principio di diritto, secondo cui la formula dei commi 4 e 5 dell'art. 1284 è chiara nel predeterminare la misura degli interessi legali, nel caso in cui il credito venga riconosciuto da una sentenza a seguito di un giudizio anche arbitrale, senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza (Cass. 20 gennaio
2021, n. 943; 23 settembre 2020, n. 19906; 12 novembre 2019, n. 9212; 25 marzo 2019, n. 8289; 7 novembre 2018, n. 28409). In relazione ad impugnazioni che denunciavano l'omesso riconoscimento, da parte del giudice del merito, degli interessi legali di cui al quarto comma, si è risposto che il provvedimento doveva ritenersi integrato da quest'ultima previsione” (così alla facciata quinta di detta sentenza nell'ambito del § 1. della motivazione). 22.1. Sempre le Sezioni unite di questa Corte, nell'ambito dei presupposti applicativi che possono emergere, secondo i vari casi, in relazione alla natura della fonte dell'obbligazione, avevano posto in luce “l'area dei crediti di lavoro” (con la specifica disciplina di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c.) (cfr. il seguito del § 3 di
Sez. un. n. 12449/2024).
23. Occorre, infine, sottolineare che il principio di diritto espresso dalle Sezioni unite è esplicitamente riferito al titolo esecutivo di formazione giudiziale.
Invero, il principio enunciato è il seguente: “ove ilgiudice disponga il pagamento degli <
23.1. Tanto del resto in perfetta conformità alla questione di diritto di cui erano state investite le Sezioni unite in base a rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. da un tribunale in causa di opposizione a precetto, fondato su titolo esecutivo appunto di formazione giudiziale (costituito da una sentenza).
13 24. E tale specifico ambito di operatività del riferito principio di diritto induce a riflessioni ulteriori anche in base al piano rilievo che la controversia che ci occupa, non verte affatto su un titolo esecutivo di formazione giudiziale, ma riguarda caso nel quale, come già notato, la richiesta di applicazione dell'art. 1284, comma quarto, c.c. era contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio, e, come già riportato in narrativa, è stata disattesa anche in secondo grado.
25. Osserva il Collegio che, sul piano strettamente letterale, il rinvio che si legge agli interessi legati nel terzo comma dell'art. 429 c.p.c. potrebbe riferirsi anche al quarto comma dell'art. 1284 c.c., sia pure con qualche evidente difficoltà di coordinamento tra le due previsioni.
In particolare, il terzo comma dell'art. 429 c.p.c. menziona gli interessi legali solo nell'inciso “oltre gli interessi nella misura legale”; e attualmente nell'art. 1284 c.c. troviamo due saggi degli interessi, sempre legali, quello, per così dire, ordinario, ma “variabile”, di cui al primo comma, e quello sancito dal comma quarto, alle condizioni ivi stabilite.
Inoltre, il comma quarto dell'art. 1284 c.c., soprattutto dopo l'intervento chiarificatore delle Sezioni unite sopra riassunto, è in sintesi “norma sulla domanda giudiziale di parte”; mentre la disposizione di cui all'art. 429, comma terzo, c.p.c. è “norma sulla sentenza del giudice del lavoro”, e non a caso chiude un articolo rubricato “Pronuncia della sentenza”.
Per rendere compatibili le due previsioni dovrebbe, quindi, ipotizzarsi che il giudice, “quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro”, debba determinare gli interessi, prima, nella misura legale ex art. 1284, comma primo, c.c., “con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto” (maturazione, di regola, anteriore all'inizio del giudizio), e, poi, “dal momento in cui è proposta domanda giudiziale”, nella diversa misura legale ex art. 1284, comma quarto, c.c., salvo comunque dover determinare “il maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione del suo credito”.
26. Dunque, il non certo intuitivo coordinamento tra le due disposizioni, introdotte in tempi alquanto distanziati e per ragioni del tutto differenti, rende dovute considerazioni di ordine sistematico.
26.1. Deve allora rilevarsi che nella Relazione illustrativa all'art. 17 d.l. n.
132/2014 (poi convertito in legge), che introdusse il comma quarto dell'art. 14 1284 c.c. (oltre che il quinto comma), è dichiarata l'esigenza di “evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso (in ragione dell'applicazione del tasso di interesse) e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato”. Del resto, parecchie voci dottrinali hanno concluso che con tale novella si sia voluto introdurre una vera e propria pena privata a carico del debitore, sull'assunto che la misura prevedibile del risarcimento, essendo prima ancorata al (solo) saggio d'interesse legale, non costituisse una ragione sufficiente per indurlo ad astenersi dall'inadempimento, in quanto -per ipotesi – inferiore al lucro ritraibile dall'inadempimento stesso.
27. Tale ratio dell'intervento normativo del 2014 porta a riconsiderare come esso si possa collocare rispetto al disposto dell'art. 429, comma terzo, c.p.c., secondo l'assetto interpretativo dello stesso ormai da tempo raggiunto in base a diversi interventi sia della Corte costituzionale (sent. n. 13/1977; n. 207/1994;
n. 459/2000) che di questa Corte di legittimità, anche a Sezioni unite.
28. Senza pretesa di completezza, allora, giova ricordare che le Sezioni unite, chiamate a dirimere un contrasto nuovamente insorto nella Sezione lavoro della stessa Corte di legittimità sulle modalità di calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi, in Cass., sez. un., 29.1.2001, n. 38, pur non mancando di rilevare che il debito di valore costituisce “categoria non legale, comunemente accettata per decenni nella pratica del foro ma ultimamente da qualcuno contestata”, hanno deciso di comporre detto contrasto affermando che gli interessi debbono calcolarsi sulla somma via via rivalutata;
il che (come le stesse Sezioni unite non hanno mancato di ricordare, richiamando il loro precedente e noto intervento di cui a Cass., sez. un., n. 1712/1995) è la modalità tipica con cui si procede al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale.
Inoltre, nella stessa decisione le Sezioni unite avevano espressamente affermato che già il calcolo degli interessi sul capitale via via rivalutato impone al datore di lavoro un aggravio rispetto alla mera ricostituzione del “valore” della retribuzione non corrisposta, che può giustificarsi solo in relazione a quella funzione di “remora” (ossia di pena privata), tipica del terzo comma dell'art.429 c.p.c.
Pertanto, se il cumulo di rivalutazione monetaria e interessi assolve ex se al compito di coprire integralmente il danno emergente e il lucro cessante derivante dall'inadempimento, la disposizione di cui all'art. 1284, comma
15 quarto, c.c. appare praticamente estranea alla materia dei crediti di lavoro.
28.1. E, a quest'ultimo proposito, si deve sottolineare che, secondo un orientamento assolutamente consolidato di questa Sezione, anche di recente confermato, l'art. 429, comma terzo, c.p.c., nell'utilizzare l'ampia locuzione
“crediti di lavoro”, ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro (compresi quelli risarcitori) e non soltanto a quelli strettamente retributivi (Cass. n. 13624/2020 ed ivi in motivazione i precedenti in senso conforme;
e in termini, ex multis, tra le più recenti Cass. n. 9855/2024; n.
6265/2024; n. 419/2024; n.32408/2023). E nella specie viene appunto in considerazione un credito di natura risarcitoria (ex art. 18, comma secondo, l.
n. 300/1970 novellato) in relazione a rapporto lavorativo tra privati.
29. In questa sede l'analisi è stata limitata appunto ai crediti di lavoro “privati” in relazione all'oggetto precipuo del giudizio. Noto è, difatti, che per i crediti previdenziali (v. art. 16 d.lgs. n. 412/1991) e per i crediti da lavoro pubblico (v. art. 22 l. n. 724/1994) valgono regole differenti da quelle dettate dall'art. 429, comma terzo, c.p.c.
30. Ritiene in definitiva il Collegio che, se il cumulo di interessi legali, per così dire, a regime (vale a dire, ex art. 1284, comma primo, c.c.) e rivalutazione - cumulo già “penalizzante” per il debitore per come previsto ab origine dall'art. 429, comma terzo, c.p.c., vieppiù perché da calcolarsi come confermato dalle
Sezioni unite nel 2001 - andasse ad includere, sia pure dal momento di proposizione della domanda giudiziale, anche gli interessi “punitivi” (cd. superinteressi) ex art. 1284, comma quarto, c.c., il risultato di siffatto, più che combinato, macchinoso disposto integrerebbe uno sproporzionato cumulo di c.d. pene private, e per questo sospettabile d'illegittimità costituzionale per irrazionalità manifesta ex art. 3 Cost. Dunque, anche un'interpretazione costituzionalmente orientata di tali previsioni conduce ad escludere il su descritto esito esegetico.”
Anche tale motivo di appello va, quindi, rigettato.
Il terzo motivo di appello nella parte relativa alla richiesta di diversa regolamentazione delle spese con condanna della società appellata all'integrale rifusione delle stesse per accoglimento dei suddetti due motivi di appello, considerato che gli stessi sono stati rigettati, è infondato.
Parimenti è infondato il suddetto motivo di appello nella parte in cui censura
16 l'esclusione della rifusione delle spese di CTP.
Si condividono, infatti, in merito le motivazioni del giudice di primo grado in cui si legge: “Quanto alle spese di CTP – peraltro documentate da una mera fattura pro – forma, quindi in difetto di prova dell'effettività della spesa che, anche alla luce degli importi liquidati al CTU sulla base delle tariffe vigenti appaiono eccessive (€ 4.000,00 a fronte di un compenso al CTU di € 450,00) -
l'esito della lite e il parziale accoglimento della domanda ne escludono il diritto alla ripetizione.”.
Si osserva, peraltro, che neppure nel presente giudizio di appello è stata prodotta la fattura emessa all'esito del pagamento, né il pagamento della suddetta fattura pro forma.
Va, quindi, rigettato anche il terzo motivo di appello. Stante il rigetto di tutti i motivi di appello deve essere rigettato integralmente l'appello.
Stante la controvertibilità anche giuridica della fattispecie devono essere integralmente compensate le spese del presenta grado di giudizio tra le parti.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002 se dovuto.
P.Q.M
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.37/2025 R.G.A. così provvede:
1) Rigetta l'appello
2) Compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell' appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, 02/10/2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott.Marcella GE
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