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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 28/10/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2737/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2737/2025 V.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso in originale, dall'Avv. Maria Teresa Peri, presso il cui studio in Siena, Via
Banchi di Sopra n. 48, è elettivamente domiciliata e
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato Parte_2 C.F._2 allegato al ricorso in originale, dall'Avv. ZI OR, presso il cui studio in Siena, Strada di Pescaia n. 543, è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 22.10.2025, per l'Avv. Maria Teresa Peri e per l'Avv. Parte_1 Parte_2
ZI OR concludevano chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate di seguito riprodotte: 2 / 9
1) residenza e assegnazione della casa familiare - Le parti, continueranno a vivere separate, libere di stabilire ove ritenuto più opportuno la loro residenza/domicilio, con reciproco obbligo di comunicarsi ogni eventuale cambiamento di residenza;
mentre la sig.ra continuerà Pt_1 ad abitare la casa coniugale, in Taverne D'Arbia (SI), Strada delle Ropole n. 4/c , unitamente al figlio, di proprietà dei sigg.ri e concessale in comodato gratuito, il Controparte_1 CP_2 sig. continuerà ad abitare presso l'immobile di proprietà dello stesso, (in ragione di Parte_2
¼) e del proprio padre (in ragione di ¾), sito in Monteroni D'Arbia (SI), Via Persona_1
BR UO n. 249;
2) tenuta del figlio – Il figlio maggiorenne continuerà ad avere la propria residenza presso la madre, ma potrà recarsi secondo le proprie esigenze, dall'uno o dall'altro genitore, concordandone i tempi e le modalità, alternando i periodi fra i due genitori.
In linea di massima, allorquando il padre avrà realizzato una autonoma camera per il figlio, quest'ultimo potrà recarsi dallo stesso:
Al momento attuale il figlio - a settimane alterne, potrà trascorre un giorno a Persona_2 settimana, orientativamente indicato nel mercoledì con relativo pernottamento e il conseguente fine settimana, o dal venerdì sera con relativi pernottamenti del venerdì, del sabato e della domenica o dal sabato dall'ora di pranzo con relativi pernottamenti del sabato e della domenica;
- inoltre, sempre a settimane alterne e precisamente nelle settimane in cui il figlio non trascorrerà con il padre il fine settimana, potrà trascorrervi due giorni a settimana, orientativamente indicati nel mercoledì e giovedì, con relativi pernottamenti;
- nelle giornate di tenuta del figlio, il padre si renderà disponibile, ove ve ne fosse necessità, ad accompagnarlo eventualmente nei luoghi ove andrà a svolgere le attività sportive e/o ricreative;
- ove i giorni dovessero variare di settimana in settimana, dovrà essere dato tempestivo preavviso all'altro genitore.
Ove possibile, i genitori stabiliscono sin da ora, indicativamente che:
- per le vacanze estive ogni genitore starà con il figlio per 2 settimane, anche non consecutive,
(impegnandosi a comunicare e concordare con l'altro genitore entro la fine del mese di aprile le date per evitare che tali periodi possano coincidere con le date delle ferie dell'altro);
- per le Festività Natalizie: concordano che il figlio possa trascorrere con ciascuno di loro identico periodo nelle vacanze scolastiche, e quindi alternativamente di anno in anno con l'uno o 3 / 9
l'altro genitore, il periodo che va dall'inizio delle vacanze natalizie fino al 30 dicembre e con l'altro genitore il periodo successivo fino al termine delle vacanze.
- per le Festività Pasquali: sempre per il principio alternanza, il figlio potrà stare con un genitore dall'inizio delle vacanze scolastiche fino alla sera del giorno di Pasqua e con l'altro genitore dal giorno di 'Pasquetta' fino al rientro a scuola;
i genitori alterneranno tali periodi ogni anno e comunque potranno di comune accordo, decidere di trascorre ad anni alterni,
l'intero periodo pasquale.
In linea di massima, allorquando il padre avrà realizzato una autonoma camera per il figlio, quest'ultimo potrà recarsi dal padre e modificare a suo piacimento le modalità di frequentazione sopra indicate
3) contributo al mantenimento del figlio - Stante la prevalente attuale convivenza del figlio con la madre, presso l'abitazione della quale ha la residenza, il sig. corrisponderà a far Parte_2 data dal prossimo mese di agosto 2025 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, un assegno mensile nella misura di € 300,00 (trecento/oo), per 12 mensilità annue, da versarsi, improrogabilmente con valuta entro il 15 di ogni mese, mediante RID sul cc bancario già noto, comunicato e intestato alla medesima sig.ra il contributo di cui sopra sarà rivalutato annualmente, nella Parte_1 misura della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
detto contributo cesserà al momento del raggiungimento dell'indipendenza economica. La madre, provvederà comunque, alla contribuzione del mantenimento del figlio, anche in misura diretta, considerando sia i tempi di permanenza presso la di lei abitazione nonché l'accudimento e la cura nei compiti domestici;
ovviamente anche il padre provvederà alle spese ordinarie durante eventuali periodi di convivenza con lo stesso.
4) spese straordinarie - Le spese di natura straordinaria relative al figlio, ovverosia quelle che trascendono le sue prevedibili e normali esigenze di vita quotidiana, indicate a mero titolo esemplificativo e non esaustivo come da protocollo adottato dall'ecc.mo Tribunale con le modalità di comunicazione ivi previste, saranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, e a mero titolo esemplificativo e non esaustivo vengono indicate come segue: mediche che NON richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche presso strutture pubbliche, le spese mediche coperte dal S.S.N. ed i relativi ticket sanitari;
visite specialistiche prescritte dal medico curante;
trattamenti sanitari prescritti dal 4 / 9
medico di base/specialista ed erogati dal SSN, spese oftalmiche, occhiali o lenti a contatto di uso non estetico, ove prescritti dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico di base/specialista anche se non coperti dal SSN;
esami, cure, visite specialistiche non coperti dal S.S.N, solo in caso di urgenza e solo in caso in cui il servizio pubblico territoriale non eroghi i servizi richiesti o non sia presente la figura specialistica richiesta. spese mediche che richiedono il preventivo accordo: sanitarie non urgenti presso strutture private od intra moenia;
cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari non erogati dal SSN o previsti dal SSN, ma effettuati privatamente, farmaci omeopatici. mediche sanitarie non urgenti presso strutture private o intra moenia, spese scolastiche che NON richiedono il preventivo accordo, tasse ed assicurazioni scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti statali;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e riferiti al corso di studi seguiti, anche nel caso di scuola privata comprensivo della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche di durata pari od inferiore ad un giorno, senza pernottamento;
abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico;
mensa scolastica, il cui costo è da ricomprendersi tra le spese straordinarie solo laddove l'importo della stessa superi mensilmente il 25% dell'importo di quanto corrisposto a titolo di contributo al mantenimento;
spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico. spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitari, rette ed assicurazioni per la eventuale frequentazione di istituti privati, nonché le spese universitarie presso università statali in caso di fuori corso, corsi di specializzazione/master e corsi pre e post universitari in Italia e all'estero, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e/o lezioni private, alloggio e relative utenze presso la sede universitaria, sia essa istituto privato o statale;
spese extrascolastiche che NON richiedono il preventivo accordo, un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo estivo, spese per il conseguimento della patente di guida automobilistica;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo, 5 / 9
corsi di lingue, corsi di musica e strumenti musicali e spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro), attività sportive e pertinente abbigliamento ed attrezzature (comprese le spese per iscrizione a gare e tornei), viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli;
dotazione informatica (pc/tablet), spese per ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati al figlio;
eventuali acquisti di auto o altri mezzi di trasporto per il figlio;
manutenzione delle auto, bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra i genitori per essere utilizzati dalla prole.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(entro e non oltre 10 giorni) ed in difetto, il silenzio, sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà presentare (a mezzo di raccomandata a mano o altro mezzo comprovante l'avvenuta ricezione, ivi compresa la trasmissione mediante messaggistica
WA o altra idonea dimostrativa della ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto, entro giorni 30 (trenta) dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro giorni 15 (quindici) dalla richiesta.
Tutte le spese dovranno essere documentate ed i singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute, nonché al minore per il quale sono state effettuate, per cui le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio e, ove sussistente e necessaria (ad exemplum per visite private urgenti e per l'acquisto di farmaci o per esami clinici) dalla relativa prescrizione medica.
I conteggi di dare – avere verranno effettuati con cadenza preferibilmente mensile, salvo il termine di prescrizione, come per legge.
Per ogni singolo capitolo di spesa superiore ad € 300,00 euro, al fine di non onerare uno dei genitori ad anticipare integralmente tale importo, almeno cinque giorni prima del pagamento i genitori dovranno mettere a disposizione per la propria spettanza la somma necessaria.
Si intende che qualora il figlio dovesse trascorrere periodi maggiori, rispetto a quelli Per_2 sopra indicati, presso l'abitazione del padre, il contributo al mantenimento sopra indicato potrà essere rivisto in virtù dell'effettiva permanenza presso entrambi i genitori.
5) assegno universale ed altro beneficio - Le parti convengono che l'importo eventualmente e mensilmente riconosciuto, a titolo di assegno universale familiare per n. 12 mensilità all'anno, 6 / 9
sia di spettanza della sig.ra in ragione del 100%, così come ogni altro incentivo e/o Pt_1 indennizzo e/o bonus statale, eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato o da altro ente pubblico o privato per le spese scolastiche e/o sanitarie relative al figlio.
6) riconoscimento da parte del sig. del debito pregresso a titolo di mantenimento del Parte_2 figlio e rinunzia della sig.ra al credito per spese straordinarie pregresse – Il sig. Pt_1
a fronte della richiesta formulata dalla sig.ra di cui in premessa si Parte_2 Pt_1 riconosce debitore del debito pregresso soltanto a far dal 1.01.2023 fino ad oggi, detratte le somme di euro 350,00 (versata il 23.12.2024) ed € 150,00 (versata il 14.2.2025) il tutto maggiorato degli interessi di legge (ad eccezione degli interessi dai mesi mancanti da gennaio
2025 ad oggi) e per le spese straordinarie anticipate dalla moglie relative allo stesso periodo per un totale di € 17.000,00 (diciassettemila/00) e contestualmente la sig.ra rinunzia a Pt_1 pretendere il 50% delle somme non corrisposte dal sig. per le spese straordinarie in Parte_2 favore del figlio dal 2017 fino al 31.7.2025.
7) modalità di pagamento del debito - La sig.ra concede al sig. una Pt_1 Parte_2 dilazione nel pagamento della somma di € 17.000,00 senza alcuna maggiorazione per gli ulteriori interessi, purché il sig. che si impegna in tal senso, provveda al detto Parte_2 pagamento entro e non oltre il 31.7.2028, e sia perfettamente adempiente con il contributo mensile al mantenimento del figlio nei termini di cui sotto.
- ove il sig. non provvedesse ad onorare il detto pagamento, entro la data del Parte_2
31.7.2028, la sig.ra potrà legittimamente richiedere rivalutazione ed interessi sulla Pt_1 somma di € 17.000,00 dalla data odierna di sottoscrizione del presente atto.
- ove il sig. non riesca a ottemperare per qualsiasi titolo o ragione al pagamento, di n. Parte_2
3 rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi, dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio, la sig.ra potrà legittimamente richiedere Pt_1 immediatamente e quindi anticipatamente rispetto alla data del 31.7.2028, la rivalutazione ed interessi sulla somma di € 17.000,00, con maggiorazione di interessi legali dall'ultima rata per la quale il sig. si è reso inadempiente;
Parte_2
-ove per qualsiasi ragione si provvedesse alla vendita volontaria dell'immobile di cui il sig. possiede una quota di 1/4 in comproprietà con il proprio padre, si obbliga ad Parte_2 effettuare il pagamento della somma di € 17.000,00 in favore della contestualmente alla Pt_1 data di vendita davanti al Notaio, con ulteriore obbligo del sig. di comunicare, con Parte_2 7 / 9
congruo anticipo la data di vendita;
ove ciò non avvenga spontaneamente, la sig.ra Pt_1 potrà legittimamente richiedere anticipatamente rispetto alla data del 31.7.2028, la rivalutazione ed interessi sulla somma di € 17.000,00 dal di del dovuto, ossia dalla data odierna;
-ove per qualsiasi ragione il sig. dovesse subire un trasferimento coattivo Parte_2 dell'immobile di cui possiede una quota di 1/4 in comproprietà con il proprio padre, con obbligo di comunicare alla sig.ra l'avvenuta trascrizione del pignoramento immobiliare nei 15 Pt_1 giorni successivi, la sig.ra potrà legittimamente richiedere anticipatamente rispetto alla Pt_1 data del 31.7.2028, la rivalutazione ed interessi sulla somma di € 17.000,00 dal di del dovuto, potendo anche agire esecutivamente ai fini del recupero nell'eventuale procedura esecutiva immobiliare prima della scadenza pattuito;
-il sig. si impegna altresì a liberare la Sig.ra dagli obblighi derivanti quale Parte_2 Pt_1 garante, dal finanziamento Compass contratto dal marito,
8) detrazioni fiscali - Le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie tutte sopra elencate saranno operate da entrambi nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse e pertanto dovranno essere rigorosamente intestate alfigliostesso. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si obbligano tempestivamente a richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore, documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
9) patrimonio comune - I coniugi, dichiarando altresì di aver già concordato separatamente la relativa divisione del complessivo patrimonio comune e, pertanto, di non aver reciprocamente null'altro a pretendere a nessun titolo o ragione, così come agli altri rapporti di dare-avere e rinunziano, altresì, espressamente a qualsivoglia pretesa reciproca di natura economica, dandosi atto reciprocamente, con la sottoscrizione del presente ricorso, di aver concordemente risolto ogni questione inerente alla divisione dei risparmi e dei beni mobili, regali di matrimonio, effetti personali, bollette relative alle utenze e quant'altro, ad eccezione delle pattuizioni economiche di cui ai punti n. 3, 4, 5, 6, 7, 8,del presente ricorso.
10) autosufficienza economica reddituale-Stante l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi questi, fermi gli accordi di cui ai punti precedenti, rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento e/o di assegno divorzile e/o di alimenti e dichiarano altresì di non aver reciprocamente null'altro a pretendere a tal titolo. 8 / 9
11) espatrio - Le parti, qualora fosse necessario, si prestano reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto e/o di documentazione equipollente e per gli eventuali successivi rinnovi.
12) spese legali - Le spese del procedimento sono interamente compensate fra le parti.
PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi in data 8.8.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.7.2025, e Parte_1 Parte_2 esponevano che avevano contratto matrimonio concordatario in Castelnuovo Berardenga (SI), in data 7.9.2002, matrimonio trascritto nel registro degli atti relativi di detto Comune per l'anno
2002 atto n. 16, Parte II Serie A, e che dal matrimonio era nato, in data 8.8.2006 in Siena, il figlio che il rapporto coniugale si era deteriorato, tanto che avevano richiesto la Persona_2 separazione e il Tribunale di Siena con decreto del 4.4.2017 aveva omologato la separazione consensuale;
concludevano chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate supra riportate.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 22.10.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia del Divorzio congiunto - Pt_1 Parte_2
Cessazione effetti civili.
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dal decreto del 04.04.2017 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle esigenze affettive ed evolutive del figlio.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti. 9 / 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F. ) celebrato C.F._1 Parte_2 C.F._2
Castelnuovo Berardenga (SI), in data 7.9.2002, trascritto nel registro degli atti relativi del
Comune di Castelnuovo Berardenga per l'anno 2002 atto n. 16, Parte II Serie A, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Presidente Relatore Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2737/2025 V.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso in originale, dall'Avv. Maria Teresa Peri, presso il cui studio in Siena, Via
Banchi di Sopra n. 48, è elettivamente domiciliata e
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato Parte_2 C.F._2 allegato al ricorso in originale, dall'Avv. ZI OR, presso il cui studio in Siena, Strada di Pescaia n. 543, è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 22.10.2025, per l'Avv. Maria Teresa Peri e per l'Avv. Parte_1 Parte_2
ZI OR concludevano chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate di seguito riprodotte: 2 / 9
1) residenza e assegnazione della casa familiare - Le parti, continueranno a vivere separate, libere di stabilire ove ritenuto più opportuno la loro residenza/domicilio, con reciproco obbligo di comunicarsi ogni eventuale cambiamento di residenza;
mentre la sig.ra continuerà Pt_1 ad abitare la casa coniugale, in Taverne D'Arbia (SI), Strada delle Ropole n. 4/c , unitamente al figlio, di proprietà dei sigg.ri e concessale in comodato gratuito, il Controparte_1 CP_2 sig. continuerà ad abitare presso l'immobile di proprietà dello stesso, (in ragione di Parte_2
¼) e del proprio padre (in ragione di ¾), sito in Monteroni D'Arbia (SI), Via Persona_1
BR UO n. 249;
2) tenuta del figlio – Il figlio maggiorenne continuerà ad avere la propria residenza presso la madre, ma potrà recarsi secondo le proprie esigenze, dall'uno o dall'altro genitore, concordandone i tempi e le modalità, alternando i periodi fra i due genitori.
In linea di massima, allorquando il padre avrà realizzato una autonoma camera per il figlio, quest'ultimo potrà recarsi dallo stesso:
Al momento attuale il figlio - a settimane alterne, potrà trascorre un giorno a Persona_2 settimana, orientativamente indicato nel mercoledì con relativo pernottamento e il conseguente fine settimana, o dal venerdì sera con relativi pernottamenti del venerdì, del sabato e della domenica o dal sabato dall'ora di pranzo con relativi pernottamenti del sabato e della domenica;
- inoltre, sempre a settimane alterne e precisamente nelle settimane in cui il figlio non trascorrerà con il padre il fine settimana, potrà trascorrervi due giorni a settimana, orientativamente indicati nel mercoledì e giovedì, con relativi pernottamenti;
- nelle giornate di tenuta del figlio, il padre si renderà disponibile, ove ve ne fosse necessità, ad accompagnarlo eventualmente nei luoghi ove andrà a svolgere le attività sportive e/o ricreative;
- ove i giorni dovessero variare di settimana in settimana, dovrà essere dato tempestivo preavviso all'altro genitore.
Ove possibile, i genitori stabiliscono sin da ora, indicativamente che:
- per le vacanze estive ogni genitore starà con il figlio per 2 settimane, anche non consecutive,
(impegnandosi a comunicare e concordare con l'altro genitore entro la fine del mese di aprile le date per evitare che tali periodi possano coincidere con le date delle ferie dell'altro);
- per le Festività Natalizie: concordano che il figlio possa trascorrere con ciascuno di loro identico periodo nelle vacanze scolastiche, e quindi alternativamente di anno in anno con l'uno o 3 / 9
l'altro genitore, il periodo che va dall'inizio delle vacanze natalizie fino al 30 dicembre e con l'altro genitore il periodo successivo fino al termine delle vacanze.
- per le Festività Pasquali: sempre per il principio alternanza, il figlio potrà stare con un genitore dall'inizio delle vacanze scolastiche fino alla sera del giorno di Pasqua e con l'altro genitore dal giorno di 'Pasquetta' fino al rientro a scuola;
i genitori alterneranno tali periodi ogni anno e comunque potranno di comune accordo, decidere di trascorre ad anni alterni,
l'intero periodo pasquale.
In linea di massima, allorquando il padre avrà realizzato una autonoma camera per il figlio, quest'ultimo potrà recarsi dal padre e modificare a suo piacimento le modalità di frequentazione sopra indicate
3) contributo al mantenimento del figlio - Stante la prevalente attuale convivenza del figlio con la madre, presso l'abitazione della quale ha la residenza, il sig. corrisponderà a far Parte_2 data dal prossimo mese di agosto 2025 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, un assegno mensile nella misura di € 300,00 (trecento/oo), per 12 mensilità annue, da versarsi, improrogabilmente con valuta entro il 15 di ogni mese, mediante RID sul cc bancario già noto, comunicato e intestato alla medesima sig.ra il contributo di cui sopra sarà rivalutato annualmente, nella Parte_1 misura della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
detto contributo cesserà al momento del raggiungimento dell'indipendenza economica. La madre, provvederà comunque, alla contribuzione del mantenimento del figlio, anche in misura diretta, considerando sia i tempi di permanenza presso la di lei abitazione nonché l'accudimento e la cura nei compiti domestici;
ovviamente anche il padre provvederà alle spese ordinarie durante eventuali periodi di convivenza con lo stesso.
4) spese straordinarie - Le spese di natura straordinaria relative al figlio, ovverosia quelle che trascendono le sue prevedibili e normali esigenze di vita quotidiana, indicate a mero titolo esemplificativo e non esaustivo come da protocollo adottato dall'ecc.mo Tribunale con le modalità di comunicazione ivi previste, saranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, e a mero titolo esemplificativo e non esaustivo vengono indicate come segue: mediche che NON richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche presso strutture pubbliche, le spese mediche coperte dal S.S.N. ed i relativi ticket sanitari;
visite specialistiche prescritte dal medico curante;
trattamenti sanitari prescritti dal 4 / 9
medico di base/specialista ed erogati dal SSN, spese oftalmiche, occhiali o lenti a contatto di uso non estetico, ove prescritti dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico di base/specialista anche se non coperti dal SSN;
esami, cure, visite specialistiche non coperti dal S.S.N, solo in caso di urgenza e solo in caso in cui il servizio pubblico territoriale non eroghi i servizi richiesti o non sia presente la figura specialistica richiesta. spese mediche che richiedono il preventivo accordo: sanitarie non urgenti presso strutture private od intra moenia;
cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari non erogati dal SSN o previsti dal SSN, ma effettuati privatamente, farmaci omeopatici. mediche sanitarie non urgenti presso strutture private o intra moenia, spese scolastiche che NON richiedono il preventivo accordo, tasse ed assicurazioni scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti statali;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e riferiti al corso di studi seguiti, anche nel caso di scuola privata comprensivo della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche di durata pari od inferiore ad un giorno, senza pernottamento;
abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico;
mensa scolastica, il cui costo è da ricomprendersi tra le spese straordinarie solo laddove l'importo della stessa superi mensilmente il 25% dell'importo di quanto corrisposto a titolo di contributo al mantenimento;
spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico. spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitari, rette ed assicurazioni per la eventuale frequentazione di istituti privati, nonché le spese universitarie presso università statali in caso di fuori corso, corsi di specializzazione/master e corsi pre e post universitari in Italia e all'estero, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e/o lezioni private, alloggio e relative utenze presso la sede universitaria, sia essa istituto privato o statale;
spese extrascolastiche che NON richiedono il preventivo accordo, un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo estivo, spese per il conseguimento della patente di guida automobilistica;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo, 5 / 9
corsi di lingue, corsi di musica e strumenti musicali e spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro), attività sportive e pertinente abbigliamento ed attrezzature (comprese le spese per iscrizione a gare e tornei), viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli;
dotazione informatica (pc/tablet), spese per ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati al figlio;
eventuali acquisti di auto o altri mezzi di trasporto per il figlio;
manutenzione delle auto, bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra i genitori per essere utilizzati dalla prole.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(entro e non oltre 10 giorni) ed in difetto, il silenzio, sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà presentare (a mezzo di raccomandata a mano o altro mezzo comprovante l'avvenuta ricezione, ivi compresa la trasmissione mediante messaggistica
WA o altra idonea dimostrativa della ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto, entro giorni 30 (trenta) dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro giorni 15 (quindici) dalla richiesta.
Tutte le spese dovranno essere documentate ed i singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute, nonché al minore per il quale sono state effettuate, per cui le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio e, ove sussistente e necessaria (ad exemplum per visite private urgenti e per l'acquisto di farmaci o per esami clinici) dalla relativa prescrizione medica.
I conteggi di dare – avere verranno effettuati con cadenza preferibilmente mensile, salvo il termine di prescrizione, come per legge.
Per ogni singolo capitolo di spesa superiore ad € 300,00 euro, al fine di non onerare uno dei genitori ad anticipare integralmente tale importo, almeno cinque giorni prima del pagamento i genitori dovranno mettere a disposizione per la propria spettanza la somma necessaria.
Si intende che qualora il figlio dovesse trascorrere periodi maggiori, rispetto a quelli Per_2 sopra indicati, presso l'abitazione del padre, il contributo al mantenimento sopra indicato potrà essere rivisto in virtù dell'effettiva permanenza presso entrambi i genitori.
5) assegno universale ed altro beneficio - Le parti convengono che l'importo eventualmente e mensilmente riconosciuto, a titolo di assegno universale familiare per n. 12 mensilità all'anno, 6 / 9
sia di spettanza della sig.ra in ragione del 100%, così come ogni altro incentivo e/o Pt_1 indennizzo e/o bonus statale, eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato o da altro ente pubblico o privato per le spese scolastiche e/o sanitarie relative al figlio.
6) riconoscimento da parte del sig. del debito pregresso a titolo di mantenimento del Parte_2 figlio e rinunzia della sig.ra al credito per spese straordinarie pregresse – Il sig. Pt_1
a fronte della richiesta formulata dalla sig.ra di cui in premessa si Parte_2 Pt_1 riconosce debitore del debito pregresso soltanto a far dal 1.01.2023 fino ad oggi, detratte le somme di euro 350,00 (versata il 23.12.2024) ed € 150,00 (versata il 14.2.2025) il tutto maggiorato degli interessi di legge (ad eccezione degli interessi dai mesi mancanti da gennaio
2025 ad oggi) e per le spese straordinarie anticipate dalla moglie relative allo stesso periodo per un totale di € 17.000,00 (diciassettemila/00) e contestualmente la sig.ra rinunzia a Pt_1 pretendere il 50% delle somme non corrisposte dal sig. per le spese straordinarie in Parte_2 favore del figlio dal 2017 fino al 31.7.2025.
7) modalità di pagamento del debito - La sig.ra concede al sig. una Pt_1 Parte_2 dilazione nel pagamento della somma di € 17.000,00 senza alcuna maggiorazione per gli ulteriori interessi, purché il sig. che si impegna in tal senso, provveda al detto Parte_2 pagamento entro e non oltre il 31.7.2028, e sia perfettamente adempiente con il contributo mensile al mantenimento del figlio nei termini di cui sotto.
- ove il sig. non provvedesse ad onorare il detto pagamento, entro la data del Parte_2
31.7.2028, la sig.ra potrà legittimamente richiedere rivalutazione ed interessi sulla Pt_1 somma di € 17.000,00 dalla data odierna di sottoscrizione del presente atto.
- ove il sig. non riesca a ottemperare per qualsiasi titolo o ragione al pagamento, di n. Parte_2
3 rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi, dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio, la sig.ra potrà legittimamente richiedere Pt_1 immediatamente e quindi anticipatamente rispetto alla data del 31.7.2028, la rivalutazione ed interessi sulla somma di € 17.000,00, con maggiorazione di interessi legali dall'ultima rata per la quale il sig. si è reso inadempiente;
Parte_2
-ove per qualsiasi ragione si provvedesse alla vendita volontaria dell'immobile di cui il sig. possiede una quota di 1/4 in comproprietà con il proprio padre, si obbliga ad Parte_2 effettuare il pagamento della somma di € 17.000,00 in favore della contestualmente alla Pt_1 data di vendita davanti al Notaio, con ulteriore obbligo del sig. di comunicare, con Parte_2 7 / 9
congruo anticipo la data di vendita;
ove ciò non avvenga spontaneamente, la sig.ra Pt_1 potrà legittimamente richiedere anticipatamente rispetto alla data del 31.7.2028, la rivalutazione ed interessi sulla somma di € 17.000,00 dal di del dovuto, ossia dalla data odierna;
-ove per qualsiasi ragione il sig. dovesse subire un trasferimento coattivo Parte_2 dell'immobile di cui possiede una quota di 1/4 in comproprietà con il proprio padre, con obbligo di comunicare alla sig.ra l'avvenuta trascrizione del pignoramento immobiliare nei 15 Pt_1 giorni successivi, la sig.ra potrà legittimamente richiedere anticipatamente rispetto alla Pt_1 data del 31.7.2028, la rivalutazione ed interessi sulla somma di € 17.000,00 dal di del dovuto, potendo anche agire esecutivamente ai fini del recupero nell'eventuale procedura esecutiva immobiliare prima della scadenza pattuito;
-il sig. si impegna altresì a liberare la Sig.ra dagli obblighi derivanti quale Parte_2 Pt_1 garante, dal finanziamento Compass contratto dal marito,
8) detrazioni fiscali - Le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie tutte sopra elencate saranno operate da entrambi nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse e pertanto dovranno essere rigorosamente intestate alfigliostesso. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si obbligano tempestivamente a richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore, documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
9) patrimonio comune - I coniugi, dichiarando altresì di aver già concordato separatamente la relativa divisione del complessivo patrimonio comune e, pertanto, di non aver reciprocamente null'altro a pretendere a nessun titolo o ragione, così come agli altri rapporti di dare-avere e rinunziano, altresì, espressamente a qualsivoglia pretesa reciproca di natura economica, dandosi atto reciprocamente, con la sottoscrizione del presente ricorso, di aver concordemente risolto ogni questione inerente alla divisione dei risparmi e dei beni mobili, regali di matrimonio, effetti personali, bollette relative alle utenze e quant'altro, ad eccezione delle pattuizioni economiche di cui ai punti n. 3, 4, 5, 6, 7, 8,del presente ricorso.
10) autosufficienza economica reddituale-Stante l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi questi, fermi gli accordi di cui ai punti precedenti, rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento e/o di assegno divorzile e/o di alimenti e dichiarano altresì di non aver reciprocamente null'altro a pretendere a tal titolo. 8 / 9
11) espatrio - Le parti, qualora fosse necessario, si prestano reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto e/o di documentazione equipollente e per gli eventuali successivi rinnovi.
12) spese legali - Le spese del procedimento sono interamente compensate fra le parti.
PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi in data 8.8.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.7.2025, e Parte_1 Parte_2 esponevano che avevano contratto matrimonio concordatario in Castelnuovo Berardenga (SI), in data 7.9.2002, matrimonio trascritto nel registro degli atti relativi di detto Comune per l'anno
2002 atto n. 16, Parte II Serie A, e che dal matrimonio era nato, in data 8.8.2006 in Siena, il figlio che il rapporto coniugale si era deteriorato, tanto che avevano richiesto la Persona_2 separazione e il Tribunale di Siena con decreto del 4.4.2017 aveva omologato la separazione consensuale;
concludevano chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate supra riportate.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 22.10.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia del Divorzio congiunto - Pt_1 Parte_2
Cessazione effetti civili.
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dal decreto del 04.04.2017 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle esigenze affettive ed evolutive del figlio.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti. 9 / 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F. ) celebrato C.F._1 Parte_2 C.F._2
Castelnuovo Berardenga (SI), in data 7.9.2002, trascritto nel registro degli atti relativi del
Comune di Castelnuovo Berardenga per l'anno 2002 atto n. 16, Parte II Serie A, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Presidente Relatore Dott. Michele Moggi