Articolo 346 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 345Articolo 347
Versione
6 maggio 1952
Art. 346.
(Commissione per le riparazioni e per le demolizioni)


La Commissioni prevista dall'articolo 161 del codice e' composta da un ufficiale di porto, da Un capitano di lungo corso e da un ingegnere o costruttore navale designati dal capo del compartimento.
Quando si tratta di navi minori o galleggianti, possono essere chiamati a far parte della commissione un padrone marittimo e un maestro d'ascia.
Il giudizio della commissione deve constare da processo verbale.
Le spese per il funzionamento della commissione sono a carico dei proprietari delle navi e dei galleggianti visitati.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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