Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 3514
CS
Parere definitivo 16 luglio 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 5 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccesso di potere: difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione dell’art. 3 Legge 241/90. Genericità contraddittorietà ingiustizia manifesta.

    Il Collegio richiama precedenti giurisprudenziali che escludono la necessità di controbattere ad ogni singola argomentazione difensiva, potendo l'amministrazione valutare globalmente le deduzioni dell'incolpato. La relazione dell'ufficiale inquirente è ritenuta analitica e sufficiente a fondare la decisione.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 e 97 della Costituzione, eccesso di potere difetto di presupposto e di istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità.

    Le censure relative al mancato accertamento della gravità dei fatti e all'insufficienza del richiamo agli atti del procedimento penale archiviato sono respinte. L'amministrazione può valutare autonomamente i fatti, e gli elementi istruttori penali sono idonei a sostenere l'azione disciplinare. La valutazione della gravità dei fatti è discrezionalità amministrativa non sindacabile salvo eccesso di potere.

  • Rigettato
    Violazione di legge art. 1370 D.lgs 66/2010. Eccesso di potere per omessa valutazione degli elementi a difesa indicati dal ricorrente nelle memorie difensive. Violazione del diritto di difesa art. 24 Costituzione.

    Il provvedimento impugnato richiama le discolpe fornite dall'interessato, ritenendole inidonee a esimerlo dalle responsabilità. L'amministrazione non è tenuta a controbattere ad ogni argomentazione difensiva, potendo valutare globalmente le deduzioni.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art 1355 D.Lgs. n. 66 del 2010; eccesso di potere per illogicità della motivazione ed irragionevolezza: la sanzione disciplinare irrogata non sarebbe proporzionata rispetto alla gravità dei fatti contestati; in ogni caso il provvedimento gravato non motiverebbe in ordine alla possibilità di irrogare una sanzione meno grave.

    La condotta del militare è ritenuta integrare una grave violazione degli obblighi di servizio, lesiva del prestigio del Corpo e tale da incrinare il rapporto di fiducia. L'inflizione della massima sanzione espulsiva (perdita del grado per rimozione) è considerata coerente e proporzionata, in quanto i comportamenti ledono l'interesse generale e il prestigio dell'istituzione.

  • Rigettato
    Il provvedimento impugnato è stato emesso in evidente violazione del disposto di cui all’art. 1355 comma 2 del D.lgs 66/2010 che impone di considerare, nel determinare la specie e la durata della sanzione, i precedenti di servizi disciplinari, il grado, l’età, l’anzianità di servizio del militare che ha mancato.

    Non sono stati impugnati i capi della sentenza di primo grado che hanno respinto le censure relative all'omessa valutazione dei precedenti di carriera e alla disparità di trattamento. Pertanto, su tali punti si è formato il giudicato.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per disparità di trattamento.

    Non sono stati impugnati i capi della sentenza di primo grado che hanno respinto le censure relative all'omessa valutazione dei precedenti di carriera e alla disparità di trattamento. Pertanto, su tali punti si è formato il giudicato.

  • Inammissibile
    Eccesso di Potere. Violazione di legge articolo 1393 del D.Lgs. 15 marzo 2010 “Codice dell’Ordinamento Militare”. Omessa pronuncia.

    L'eccezione di inammissibilità del motivo di appello relativa alla violazione dell'art. 1393 c.m. e del ne bis in idem è accolta, trattandosi di censure non formulate nel ricorso di primo grado. Il deferimento alla seconda commissione di disciplina non costituisce avvio di un nuovo procedimento.

  • Rigettato
    Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza TAR impugnata in relazione alla valutazione del materiale istruttorio. Omessa pronuncia relativamente al denunciato difetto di istruzione del procedimento disciplinare.

    Le censure relative al mancato accertamento della gravità dei fatti e all'insufficienza del richiamo agli atti del procedimento penale archiviato sono respinte. L'amministrazione può valutare autonomamente i fatti, e gli elementi istruttori penali sono idonei a sostenere l'azione disciplinare. La valutazione della gravità dei fatti è discrezionalità amministrativa non sindacabile salvo eccesso di potere.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione in merito alla contestata violazione e falsa applicazione degli artt. 1355 e 1370 D.Lgs. 66/2010.

    La condotta del militare è ritenuta integrare una grave violazione degli obblighi di servizio, lesiva del prestigio del Corpo e tale da incrinare il rapporto di fiducia. L'inflizione della massima sanzione espulsiva è considerata coerente e proporzionata. Non vi sono vizi motivazionali o di violazione del principio di proporzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 3514
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3514
    Data del deposito : 5 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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