Parere definitivo 16 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 3514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3514 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03514/2026REG.PROV.COLL.
N. 01318/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1318 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Salvagni e Isabella Rago, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'economia e delle finanze- Comando generale della Guardia di finanza, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (sezione quarta) n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze- Comando generale della Guardia di finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il consigliere RM SO e udito per l’appellante l’avvocato Claudio Salvagni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
1. L’oggetto del giudizio è la determina del Comando generale della Guardia di Finanza del 22 settembre 2020 con cui è stata irrogata all’App. Sc. in congedo -OMISSIS-la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione.
2. Al militare venivano addebitate una serie di condotte, consistenti nell’aver percepito con cadenza mensile notevoli somme di denaro da contrabbandieri che operavano nell’area varesina al fine di agevolare il passaggio fraudolento della merce attraverso il confine di Stato.
2.1. Per i fatti sopra indicati era stato in precedenza avviato il procedimento penale r.g.n. 651/2006 (stralcio del p.p. r.g.n. 3457/01), poi concluso con la richiesta di archiviazione del P.M. del 21 agosto 2015 ed il decreto di archiviazione del G.I.P. di Varese del-OMISSIS- perché i fatti erano prescritti e perché non erano, comunque, emersi elementi utili per esercitare l’azione penale.
2.2. A seguito dell’acquisizione del provvedimento di archiviazione e degli atti dell’indagine penale, veniva avviata l’azione disciplinare con atto di contestazione degli addebiti del 10 ottobre 2019.
2.3. Sulla base del rapporto finale dell’ufficiale inquirente che riteneva fondati gli addebiti, il militare veniva deferito al giudizio di una Commissione di disciplina che, in data 26 maggio 2020, lo giudicava “ meritevole di conservare il grado ”.
2.4. L’Autorità disciplinare, ritenendo sussistenti “ gravi ragioni di opportunità ”, procedeva, ai sensi dell’art. 1389, lett. b), d.lgs 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell’ordinamento militare, c.m.) alla nomina di una nuova Commissione di disciplina che, in data 10 agosto 2020, giudicava il militare “ non meritevole di conservare il grado ”.
2.5. Con determina del 22 settembre 2020 il Comandante generale irrogava all’interessato la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione, evidenziando che le condotte ascritte integravano << gravissime carenze delle qualità morali e di carattere in ragione dello stato di appartenenza al Corpo della Guardia di finanza nonché delle qualifiche di agente di p.g., p.t. e p.s. rivestite dal medesimo all’epoca dei fatti >> nonché la violazione << dei superiori doveri di correttezza, fedeltà, lealtà e rettitudine assunti con il giuramento prestato >>.
3. L’interessato impugnava il sopra indicato provvedimento con ricorso al T.a.r., articolando i seguenti motivi di gravame:
I) Eccesso di potere: Difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione dell’art. 3 Legge 241/90. Genericità contraddittorietà ingiustizia manifesta.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 e 97 della Costituzione, eccesso di potere difetto di presupposto e di istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità.
III) Violazione di legge art. 1370 D.lgs 66/2010. Eccesso di potere per omessa valutazione degli elementi a difesa indicati dal ricorrente nelle memorie difensive. Violazione del diritto di difesa art. 24 Costituzione.
IV) Violazione e falsa applicazione dell'art 1355 D.Lgs. n. 66 del 2010; eccesso di potere per illogicità della motivazione ed irragionevolezza: la sanzione disciplinare irrogata non sarebbe proporzionata rispetto alla gravità dei fatti contestati; in ogni caso il provvedimento gravato non motiverebbe in ordine alla possibilità di irrogare una sanzione meno grave.
V) Il provvedimento impugnato è stato emesso in evidente violazione del disposto di cui all’art. 1355 comma 2 del D.lgs 66/2010 che impone di considerare, nel determinare la specie e la durata della sanzione, i precedenti di servizi disciplinari, il grado, l’età, l’anzianità di servizio del militare che ha mancato.
VI) Eccesso di potere per disparità di trattamento.
4. Il T.a.r. per la Lombardia, sezione quarta, con sentenza-OMISSIS-respingeva il ricorso, rilevando, in sintesi, che l’amministrazione << ha tratto dalla documentazione penale la prova dei comportamenti contestati al ricorrente, che non hanno formato oggetto di esercizio dell’azione penale in sostanza per prescrizione >> e che << la relazione finale dell’Ufficiale Inquirente, evidenzia in maniera chiara e compiuta come i ricorrente abbia potuto prendere posizione su tutti gli addebiti rivoltigli, senza alcuna concreta menomazione del suo diritto di difesa >>. Respingeva, inoltre, anche le censure relative al difetto di proporzionalità della sanzione, all’omessa valutazione dei precedenti ed alla disparità di trattamento
5. Il ricorrente ha interposto appello, articolando i seguenti motivi di gravame:
I MOTIVO: Eccesso di Potere. Violazione di legge articolo 1393 del D.Lgs 15 marzo 2010 “Codice dell’Ordinamento Militare”. Omessa pronuncia . Ad avviso dell’appellante, il procedimento disciplinare, inizialmente avviato, non è stato proseguito dopo l’archiviazione del procedimento penale ed è stato successivamente riaperto in assenza delle condizioni tassativamente previste dall’art. 1393 c. m., ma solo per gravi ragioni di opportunità, con violazione del principio di ne bis in idem .
II MOTIVO. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza TAR impugnata in relazione alla valutazione del materiale istruttorio. Omessa pronuncia relativamente al denunciato difetto di istruzione del procedimento disciplinare . La condotta contestata al militare avrebbe dovuto essere accertata in sede disciplinare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli atti del giudizio penale, concluso con l’archiviazione per insufficienza di elementi probatori.
III MOTIVO. Difetto di motivazione in merito alla contestata violazione e falsa applicazione degli artt. 1355 e 1370 D.Lgs 66/2010 . Il provvedimento impugnato richiamerebbe in maniera generica le giustificazioni del militare e la sanzione sarebbe irragionevole e sproporzionata, tenuto conto che la gravità dei fatti non risulta provata in sede penale.
6. Si è costituito in resistenza il Ministero della difesa che ha eccepito l’inammissibilità per divieto dei c.d. nova del motivo di appello relativo alla violazione del ne bis in idem , insistendo per il rigetto del gravame.
7. In vista dell’udienza di trattazione l’appellante ha depositato memoria, richiamando le sentenze di questa sezione nn. 4843 del 2023, 3415 del 2024 e 1141 del 2022 che hanno annullato i provvedimenti disciplinari inflitti agli altri militari coinvolti nella medesima vicenda.
8. All’udienza pubblica del 28 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. In via preliminare, osserva il Collegio che non sono stati impugnati i capi della sentenza di primo grado con cui sono state respinte le censure relative all’omessa valutazione dei precedenti di carriera e alla disparità di trattamento rispetto altri commilitoni coinvolti nella medesima vicenda. Su tali capi si è, quindi, formato il giudicato.
10. Sempre in via preliminare, deve essere accolta l’eccezione del Ministero di inammissibilità del primo motivo di appello nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 1393 c.m. e del ne bis in idem , trattandosi di censure non formulate con il ricorso di primo grado, come emerge dai motivi di ricorso sopra richiamati al § 3. Lo stesso ricorrente, peraltro, evidenzia che la violazione dell’art. 1393 c.m. è stata “ribadita” ( rectius , inammissibilmente prospettata per la prima volta) solo nella memoria conclusiva del 24 febbraio 2022.
11. Ѐ evidente, pertanto, il tentativo di ampliare il thema decidendum del giudizio di appello in violazione dell’art. 104 c.p.a.
12. Fermo quanto appena rilevato, il Collegio osserva ancora che il deferimento alla seconda Commissione di disciplina, che può essere disposto per una sola volta e per gravi ragioni di opportunità dall’Autorità titolare del potere disciplinare ai sensi dell’art. 1389 lett. b) c.m., non costituisce avvio di un nuovo procedimento disciplinare (come afferma l’appellante: cfr. memoria del 20 marzo 2026), bensì una fase eventuale dell’unico procedimento che è già stato avviato con l’atto di contestazione degli addebiti e che deve essere concluso nel termine perentorio di 90 giorni dal medesimo, come statuito dalla citata disposizione.
13. Premesso quanto sopra, l’appello è infondato.
14. Il Collegio richiama, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d) c.p.a., il precedente di questa Sezione n. 8948 del 14 novembre 2025 che ha accolto, in via rescindente, il ricorso per revocazione proposto dal Ministero avverso la sentenza 15 aprile 2024 n. 3415 e ha respinto, in via rescissoria, l’appello di tenore identico proposto da un altro commilitone coinvolto nella medesima vicenda penale e parimenti destinatario della sanzione della perdita di grado per rimozione.
15. Con riguardo alle censure relative al mancato accertamento della gravità dei fatti contestati e all’insufficienza del richiamo agli atti del procedimento penale concluso con l’archiviazione, la Sezione ha puntualizzato che:
i) l’esistenza di un decreto di archiviazione non preclude all’Amministrazione l’avvio di un procedimento disciplinare, nel quale l’Amministrazione stessa può valutare autonomamente i fatti già oggetto di indagine penale, reputandoli rilevanti ai fini disciplinari;
ii) come chiarito dalla sezione ( ex plurimis decisione n.5458/2025), gli elementi istruttori acquisiti in sede penale sono idonei a sostenere l’azione e la condanna disciplinare, salva la prova contraria a carico dell’inquisito, nella specie assente;
iii) la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati ai fini dell’applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità e il travisamento (Cons. Stato, sez. II, 30 giugno 2023 n. 6410 e 21 marzo 2022, n. 2004; sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2629; 10 febbraio 2020, n. 1013 e 4 ottobre 2018, n. 5700).
iv) dalla richiesta di archiviazione trasmessa dal P.M. il 3 settembre 2015 poi condivisa dal G.I.P. si evince che i rapporti intrattenuti dagli appartenenti al Corpo con pluripregiudicati e contrabbandieri, le regalie e altri illeciti fossero emersi da dichiarazioni confessorie di uno dei militari e dal quadro di indagini nel corso delle quali erano state acquisite altre testimonianze; la richiesta di archiviazione veniva motivata dalla insufficienza degli elementi raccolti per procedere con l’esercizio dell’azione penale, pur precisandosi che l’indagine aveva documentato fatti e circostanze rilevanti ai fini della valutazione circa la correttezza del comportamento dei militari, e la prescrizione di alcuni dei reati;
v) ricordato come, secondo la giurisprudenza della sezione (n.5458/2025 cit.), “ il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio non si applichi nell'ambito dei procedimenti disciplinari di stato ” (ove, in particolare in casi come quello in esame, l'’Amministrazione può e deve svolgere anche valutazioni diverse e basate, altresì, su presupposti distinti), si deve escludere: a) che la procedente amministrazione abbia omesso di congruamente apprezzare i fatti a fondamento dell’esercizio dell’azione disciplinare (con riferimento, segnatamente, alla compiuta e dettagliata disamina della corposa documentazione acquisita ed alle motivazioni esternate, in particolare, alle pagg. 90/92 del rapporto finale dell’inchiesta formale, richiamato nel provvedimento espulsivo impugnato), tenuto conto dell’attendibilità delle dichiarazioni confessorie e testimonianze; b) che il percorso motivazionale che ha condotto all'irrogazione dell'avversata sanzione riveli la presenza di mende suscettibili di sindacato nella presente sede di legittimità.
16. Le conclusioni sopra richiamate, che il Collegio condivide, si attagliano anche al caso di specie.
17. La corposa relazione dell’Ufficiale inquirente, richiamata nel provvedimento finale, reca un analitico esame della documentazione acquisita in sede penale (paragrafo 2) ed un’articolata valutazione degli elementi su cui si fondano gli addebiti contestati e degli elementi giustificativi dell’inquisito (paragrafo 4), concludendo per la rilevanza disciplinare dei fatti contestati (paragrafo 5).
18. Risulta, pertanto, smentito per tabulas l’assunto difensivo relativo al mancato accertamento della gravità e della rilevanza disciplinare dei fatti e all’omessa considerazione delle giustificazioni dell’incolpato.
19. Sotto quest’ultimo profilo, si osserva ancora che il provvedimento impugnato richiama anche le discolpe fornite dall’interessato e dal suo difensore dinanzi alla commissione di disciplina, ritenendone inidonee ad esimerlo dalle accertate responsabilità.
20. Per costante giurisprudenza l’Amministrazione non è tenuta a controbattere ad ogni argomentazione proposta dal dipendente nelle proprie memorie, ma ben può valutare globalmente le deduzioni da questi svolte ed esprimere una valutazione finale da cui possa evincersi, in generale ed in via implicita a contrariis , il perché il contenuto dei vari scritti difensivi depositati non sia stato ritenuto persuasivo (Cons. Stato, sez. III, 5 giugno 2015, n. 2791; Cons. Stato, sez. III, 5 giugno 2015, n. 2791).
21. Quanto alla censura relativa all’irragionevolezza e alla sproporzione della sanzione espulsiva, si osserva, in linea con il citato precedente, che:
i) dalla mera elencazione dei comportamenti addebitati al ricorrente (e dalla considerazione della loro natura) risulta non irragionevole e non illogica la valutazione del disvalore della sua condotta e la conseguente coerenza e proporzionalità della sanzione irrogata (massima sanzione di stato, rappresentata dalla perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari):
ii) la condotta del ricorrente è stata ritenuta, invero non irragionevolmente, integrare una grave violazione degli obblighi di servizio (poiché in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e rettitudine), oltre che lesiva del prestigio del Corpo della Guardia di finanza e tale da incrinare il rapporto di fiducia che deve necessariamente sussistere per il proficuo svolgimento dei compiti istituzionali; il che esclude il dedotto carattere di abnormità o manifesta illogicità, irragionevolezza e sproporzionalità della sanzione irrogata, tale da concretare il dedotto eccesso di potere:
iv) nel merito della scelta della sanzione, non può dubitarsi della correttezza dell’inflizione, al punito, della sanzione di stato, in quanto i comportamenti ascritti, posti a fondamento del decreto di irrogazione della sanzione, ledono l’interesse generale e, all’esterno, il prestigio del Corpo della Guardia di finanza; in altri termini, non solo si è spezzato il rapporto fiduciario fra il militare e l'amministrazione resistente, ma è stato anche violato il prestigio dell’intera istituzione di cui egli faceva parte e nei confronti della quale aveva prestato solenne giuramento;
v) alla luce di tale vicenda, l’amministrazione, valutata quale rilevanza avrebbero potuto avere le condotte del dipendente in ambito disciplinare, ha inflitto la sanzione della perdita del grado - peraltro sanzione unica ed indivisibile, insuscettibile di gradazione entro un minimo ed un massimo - e la conseguente rimozione dal servizio permanente
vi) non appare riscontrabile alcun vizio motivazionale, né di violazione del principio di proporzione, poiché dell’esito delle valutazioni, delle quali si dà conto nel provvedimento, emerge come l’interessato abbia posto in essere una condotta gravemente lesiva dei principi di moralità e di rettitudine che devono caratterizzare il comportamento di un militare, specie se appartenente alla Guardia di finanza, compromettendo irrimediabilmente quella relazione fiduciaria che deve necessariamente permanere tra Amministrazione e dipendente.
22. In definitiva, le condotte contestate sono radicalmente incompatibili con i valori e i doveri inerenti allo status di militare (come evidenziato nel provvedimento impugnato), sicché l’inflizione della massima sanzione espulsiva non appare né manifestamente sproporzionata né irragionevole.
23. Quanto agli ulteriori precedenti citati dall’appellante con cui sono stati annullate le sanzioni inflitte agli altri militari coinvolti nella medesima vicenda, essi non sono utilmente invocabili con riguardo alla fattispecie per cui è causa, atteso che: a) la sentenza n. 4843 del 2023 ha annullato il provvedimento impugnato per difetto di motivazione in quanto fondato sulle dichiarazioni rese dall’interessato all’Autorità giudiziaria nel 2001 e senza alcuna valutazione della rilevanza disciplinare dei fatti addebitati in sede penale, laddove, nel caso di specie, siffatta autonoma valutazione è rinvenibile nel provvedimento impugnato, come sopra osservato; b) la sentenza n. 1141 del 2022 ha accolto il ricorso in quanto il procedimento disciplinare, già avviato ed archiviato, è stato successivamente riaperto a seguito della archiviazione del procedimento disciplinare, circostanza esclusa nella fattispecie per cui è causa per le ragioni sopra esposte.
24. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
25. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione al Ministero dell’economia e delle finanze delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre a spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA NA, Presidente
RM SO, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| RM SO | FA NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.