L'Amministrazione puo' infliggere una pena pecuniaria, disciplinare da un minimo di lire 1000 ad un massimo di lire 50.000 con le modalita' e la procedura stabilite dal regolamento, per qualsiasi irregolarita' di gestione, ivi comprese quelle previste nel precedente articolo, che non siano ritenute di natura e gravita' tali da comportare la disdetta o la revoca della gestione. ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (10) La L. 29 gennaio 1986, n. 25 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che gli importi delle pene pecuniarie disciplinari di cui agli articoli 15 e 35 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 sono decuplicati.
28 gennaio 1958
1 marzo 1986
L'Amministrazione puo' infliggere una pena pecuniaria, disciplinare da un minimo di lire 1000 ad un massimo di lire 50.000 con le modalita' e la procedura stabilite dal regolamento, per qualsiasi irregolarita' di gestione, ivi comprese quelle previste nel precedente articolo, che non siano ritenute di natura e gravita' tali da comportare la disdetta o la revoca della gestione. ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (10) La L. 29 gennaio 1986, n. 25 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che gli importi delle pene pecuniarie disciplinari di cui agli articoli 15 e 35 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 sono decuplicati.
Commentari • 4
- 1. Risoluzione del 30/01/2013 n. 6 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai ContribuentiAgenzia delle Entrate · 30 gennaio 2013
[…] "2855" denominato "Pene pecuniarie disciplinari \- art. 35, legge n. 1293/1957, e successive modificazioni" […]
Leggi di più… - 2. Risoluzione del 16/04/2014 n. 40 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai ContribuentiAgenzia delle Entrate · 16 aprile 2014
[…] "5373" denominato "Sanzioni disciplinari e pecuniarie - art. 35, legge n. 1293/1957, e succ. modif."; […]
Leggi di più… - 3. Circolare del 25/05/2022 n. 19 - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione TabacchiAgenzia delle Dogane e dei Monopoli · 25 maggio 2022
[…] Da ultimo, considerato che l\'inosservanza del principio di neutralit\à da parte del rivenditore configura violazione del capitolato d\'oneri, preme precisare che qualsiasi condotta in contrasto con tale principio e difforme da quanto esemplificativamente sopra indicato dar\à luogo all\'applicazione degli articoli 34 e 35 della legge n. 1293/1957 per violazione delle norme relative alla gestione.
Leggi di più… - 4. Circolare del 05/08/2022 n. 28 - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione TabacchiAgenzia delle Dogane e dei Monopoli · 5 agosto 2022
[…] Ai sensi dell\'art. 94 del citato DPR i provvedimenti previsti dagli artt. 18, 34 e 35 della legge 1293/1957 devono essere preceduti da contestazione. […]
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Giurisprudenza • 105
- 1. TAR Roma, sez. II, sentenza 28/04/2020, n. 4336Provvedimento: […] BA0389, la pena pecuniaria disciplinare di cui all'art. 35 della legge n. 1293/1957; […] 1) per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 97 Cost, dell'art. 35 della legge n.1293/1957, in combinato disposto con gli artt. 1175 e 1375 c.c., […] E' allora fondata e meritevole di accoglimento la censura con la quale parte ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento gravato in quanto l'amministrazione procedente, nonostante in forza del combinato disposto degli artt. 34 e 35 della legge n. 1293/ 1957 sia titolare di un potere discrezionale circa l'irrogazione delle pene disciplinari e la loro graduazione, nel caso di specie non appare aver fatto buon uso dello stesso, […]Leggi di più...
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- 2. TAR Brescia, sez. II, sentenza 24/08/2011, n. 1270Provvedimento: […] (c) peraltro il meccanismo del rinvio richiama anche la norma contenuta nell'art. 35 della legge 1293/1957, che punisce con una semplice sanzione amministrativa pecuniaria le irregolarità non abbastanza gravi da comportare la disdetta o la revoca ai sensi del precedente art. 34;Leggi di più...
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- 3. TAR Roma, sez. 2S, sentenza 09/12/2020, n. 13214Provvedimento: […] Secondo la prospettazione del ricorrente l'Amministrazione finanziaria, a fronte del mancato pagamento di una rata dell'importo dovuto a titolo di una tantum , non avrebbe dovuto revocare la concessione, ma avrebbe dovuto incamerare la cauzione versata prima della stipula del contratto ovvero al più applicare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 35 della legge n. 1293/1957, in quanto la revoca rappresenterebbe l' estrema ratio e conseguirebbe a ipotesi di violazioni tassative tra le quali non sarebbe ricompresa quella commessa dal ricorrente.Leggi di più...
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- 4. TAR Roma, sez. II, sentenza 14/01/2016, n. 341Provvedimento: […] Tuttavia l'art. 35 della legge n. 1293/1957 dispone che “L'Amministrazione può infliggere una pena pecuniaria disciplinare da un minimo di lire 10.000 ad un massimo di lire 500.000 con le modalità e la procedura stabilite dal regolamento, per qualsiasi irregolarità di gestione, ivi comprese quelle previste nel precedente articolo, che non siano ritenute di natura e gravità tali da comportare la disdetta o la revoca della gestione”. Pertanto dal combinato disposto delle disposizioni degli articoli 34 e 35 della legge n. 1293/1957 emerge che: A) anche la “violazione abituale delle norme relative alla gestione ed al funzionamento delle rivendite” può comportare, alternativamente, […]Leggi di più...
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- 5. TAR Roma, sez. II, sentenza 16/07/2020, n. 8207Provvedimento: […] 1) per violazione degli artt. 34 e 35 della legge n. 1293/1957 e dell'art. 33 della legge n. 724/1994, del principio del giusto procedimento, […] Sono, pertanto, infondate e da disattendere le censure con le quali parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 34 e 35 della legge n. 1293 del 1957 e il difetto di motivazione in considerazione del fatto che i reiterati versamenti in ritardo hanno fatto venire meno il vincolo fiduciario, fondamentale nel rapporto concessorio, e che, attesa la gravità della violazione, […]Leggi di più...
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