Art. 35. (Pene pecuniarie disciplinari)
L'Amministrazione puo' infliggere una pena pecuniaria, disciplinare da un minimo di lire 1000 ad un massimo di lire 50.000 con le modalita' e la procedura stabilite dal regolamento, per qualsiasi irregolarita' di gestione, ivi comprese quelle previste nel precedente articolo, che non siano ritenute di natura e gravita' tali da comportare la disdetta o la revoca della gestione. ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (10) La L. 29 gennaio 1986, n. 25 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che gli importi delle pene pecuniarie disciplinari di cui agli articoli 15 e 35 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 sono decuplicati.
L'Amministrazione puo' infliggere una pena pecuniaria, disciplinare da un minimo di lire 1000 ad un massimo di lire 50.000 con le modalita' e la procedura stabilite dal regolamento, per qualsiasi irregolarita' di gestione, ivi comprese quelle previste nel precedente articolo, che non siano ritenute di natura e gravita' tali da comportare la disdetta o la revoca della gestione. ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (10) La L. 29 gennaio 1986, n. 25 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che gli importi delle pene pecuniarie disciplinari di cui agli articoli 15 e 35 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 sono decuplicati.