Articolo 35 della Legge 22 dicembre 1957, n. 1293
Articolo 34Articolo 36
Versione
28 gennaio 1958
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Versione
1 marzo 1986
Art. 35. (Pene pecuniarie disciplinari)

L'Amministrazione puo' infliggere una pena pecuniaria, disciplinare da un minimo di lire 1000 ad un massimo di lire 50.000 con le modalita' e la procedura stabilite dal regolamento, per qualsiasi irregolarita' di gestione, ivi comprese quelle previste nel precedente articolo, che non siano ritenute di natura e gravita' tali da comportare la disdetta o la revoca della gestione. ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (10) La L. 29 gennaio 1986, n. 25 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che gli importi delle pene pecuniarie disciplinari di cui agli articoli 15 e 35 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 sono decuplicati.
Entrata in vigore il 1 marzo 1986
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