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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 19/05/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 328 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 328 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. TORNANI TANIA (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] Parte_2 ( ) con il patrocinio dell'Avv. TORNANI TANIA (C.F. CodiceFiscale_3
C.F._2
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 21/02/2025 dai coniugi predetti;
Pers
- rilevato che dall'unione è nata la figlia maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 26.03.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il rito concordatario celebrato il 07 luglio 2001 nel comune di Rimini, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 154 P. 2 S. A anno 2001, ordinando all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2. A titolo di concorso nel mantenimento della figlia, il signor contribuirà, sino al Pt_2 raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, versando alla signora la somma Pt_1 mensile di € 205,00 (duecentocinque/00) – che verrà accreditata entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle coordinate già in possesso del ricorrente. A tale somma il sig. aggiungerà Pt_2
Pers la cifra di € 105,00 (centocinque/00) che verserà mensilmente direttamente alla figlia In ogni caso, entrambi i genitori provvederanno in perfetto accordo ad ogni ulteriore esigenza della ragazza – come già in effetti provvedono. Il contributo di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo gli indici
ISTAT.
-I coniugi concordemente stabiliscono, così come già previsto in sede di separazione, che le spese cd. straordinarie, considerando le specifiche dettate dal protocollo del Tribunale di Bologna seguito da codesto ufficio giudiziario (che i ricorrenti dichiarano di aver preso conoscenza), saranno ripartite tra loro al 50%.
3. Come al momento della separazione, i ricorrenti dichiarano di non essere titolari di diritti reali su beni immobili e di essere proprietari di beni mobili registrati già in atti elencati (punto 5 doc.
3 -ricorso congiunto). Il sig. ancora socio al 50% di “In Opera di Canducci & C. s.n.c.” dichiara, altresì, Pt_2 che nelle more è divenuto proprietario dell'autovettura “Seat Ateca” tg. FH198TX.
pagina 2 di 3 4. Con l'adempimento delle pattuizioni sopra concordate le parti dichiarano di non avere altro da pretendere reciprocamente, a nessun titolo, neppure di arretrati e di avere provveduto adeguatamente, fino ad oggi, al mantenimento della propria famiglia.
5. Le spese del presente giudizio sono compensate interamente fra le parti.
6. I coniugi dichiarano espressamente, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza in presenza con il deposito di note scritte e, dunque, qui dichiarano formalmente – con la sottoscrizione di copia del presente atto (doc. n. 12) - che non vi sono possibilità riconciliative e quindi di essere certi di non volersi riconciliare. Si esonerano reciprocamente, inoltre, dalla produzione dei documenti indicati all'art. 473 bis12 III comma c.p.c., impegnandosi a produrli a richiesta del
Tribunale.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
l 7.07.2001 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 154 Parte II Serie A Anno 2001);
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 328 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. TORNANI TANIA (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] Parte_2 ( ) con il patrocinio dell'Avv. TORNANI TANIA (C.F. CodiceFiscale_3
C.F._2
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 21/02/2025 dai coniugi predetti;
Pers
- rilevato che dall'unione è nata la figlia maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 26.03.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il rito concordatario celebrato il 07 luglio 2001 nel comune di Rimini, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 154 P. 2 S. A anno 2001, ordinando all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2. A titolo di concorso nel mantenimento della figlia, il signor contribuirà, sino al Pt_2 raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, versando alla signora la somma Pt_1 mensile di € 205,00 (duecentocinque/00) – che verrà accreditata entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle coordinate già in possesso del ricorrente. A tale somma il sig. aggiungerà Pt_2
Pers la cifra di € 105,00 (centocinque/00) che verserà mensilmente direttamente alla figlia In ogni caso, entrambi i genitori provvederanno in perfetto accordo ad ogni ulteriore esigenza della ragazza – come già in effetti provvedono. Il contributo di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo gli indici
ISTAT.
-I coniugi concordemente stabiliscono, così come già previsto in sede di separazione, che le spese cd. straordinarie, considerando le specifiche dettate dal protocollo del Tribunale di Bologna seguito da codesto ufficio giudiziario (che i ricorrenti dichiarano di aver preso conoscenza), saranno ripartite tra loro al 50%.
3. Come al momento della separazione, i ricorrenti dichiarano di non essere titolari di diritti reali su beni immobili e di essere proprietari di beni mobili registrati già in atti elencati (punto 5 doc.
3 -ricorso congiunto). Il sig. ancora socio al 50% di “In Opera di Canducci & C. s.n.c.” dichiara, altresì, Pt_2 che nelle more è divenuto proprietario dell'autovettura “Seat Ateca” tg. FH198TX.
pagina 2 di 3 4. Con l'adempimento delle pattuizioni sopra concordate le parti dichiarano di non avere altro da pretendere reciprocamente, a nessun titolo, neppure di arretrati e di avere provveduto adeguatamente, fino ad oggi, al mantenimento della propria famiglia.
5. Le spese del presente giudizio sono compensate interamente fra le parti.
6. I coniugi dichiarano espressamente, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza in presenza con il deposito di note scritte e, dunque, qui dichiarano formalmente – con la sottoscrizione di copia del presente atto (doc. n. 12) - che non vi sono possibilità riconciliative e quindi di essere certi di non volersi riconciliare. Si esonerano reciprocamente, inoltre, dalla produzione dei documenti indicati all'art. 473 bis12 III comma c.p.c., impegnandosi a produrli a richiesta del
Tribunale.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
l 7.07.2001 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 154 Parte II Serie A Anno 2001);
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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