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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 09/10/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1560/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio IU Relatore
UI ZI MA IU
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1560/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALTER DI Parte_1 C.F._1
MARINO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 15.5.2025 ha agito in giudizio nei confronti del coniuge Parte_1 separato chiedendo fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile Controparte_1 contratto dalle parti in Pescara in data 12.9.2009, con conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione, nello specifico:
“
1. Assegnare la residenza familiare, come già in essere, al sig. con tutti Controparte_1
i mobili e suppellettili;
2) Dare atto che la sig.ra si è già trasferita presso altra Parte_1
dimora e che la stessa rinuncia a ogni diritto di abitazione sulla residenza familiare e/o pretesa
di diritti sull'immobile ex residenza familiare;
3) La sig.ra non avanzerà Parte_1
alcuna pretesa economica di mantenimento e/o di alimenti nei confronti del separando coniuge,
così come il sig. non avrà alcun diritto di mantenimento e/o alimenti a Controparte_1
carico dalla separanda coniuge”.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza il
è rimasto contumace. CP_1
All'udienza del 23.09.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
…………….
Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stata omologata la separazione giudiziale tra i coniugi con sentenza n. 510/2024 del Tribunale di Pescara, pubblicata in data 4/04/2024, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta, rimasta contumace, l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta.
In difetto di domane di assegno divorzile e in assenza di figli nati dall'unione coniugale, non occorre altra pronuncia.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate non essendo configurabile soccombenza del convenuto, che non si è opposto ad alcuna domanda. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1 il 12.9.2009 in Pescara (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del medesimo
[...]
Comune al n. 101, parte I, anno 2009);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pescara di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) Dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Pescara 6 ottobre 2025
Il IU relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio IU Relatore
UI ZI MA IU
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1560/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALTER DI Parte_1 C.F._1
MARINO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 15.5.2025 ha agito in giudizio nei confronti del coniuge Parte_1 separato chiedendo fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile Controparte_1 contratto dalle parti in Pescara in data 12.9.2009, con conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione, nello specifico:
“
1. Assegnare la residenza familiare, come già in essere, al sig. con tutti Controparte_1
i mobili e suppellettili;
2) Dare atto che la sig.ra si è già trasferita presso altra Parte_1
dimora e che la stessa rinuncia a ogni diritto di abitazione sulla residenza familiare e/o pretesa
di diritti sull'immobile ex residenza familiare;
3) La sig.ra non avanzerà Parte_1
alcuna pretesa economica di mantenimento e/o di alimenti nei confronti del separando coniuge,
così come il sig. non avrà alcun diritto di mantenimento e/o alimenti a Controparte_1
carico dalla separanda coniuge”.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza il
è rimasto contumace. CP_1
All'udienza del 23.09.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
…………….
Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stata omologata la separazione giudiziale tra i coniugi con sentenza n. 510/2024 del Tribunale di Pescara, pubblicata in data 4/04/2024, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta, rimasta contumace, l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta.
In difetto di domane di assegno divorzile e in assenza di figli nati dall'unione coniugale, non occorre altra pronuncia.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate non essendo configurabile soccombenza del convenuto, che non si è opposto ad alcuna domanda. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1 il 12.9.2009 in Pescara (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del medesimo
[...]
Comune al n. 101, parte I, anno 2009);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pescara di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) Dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Pescara 6 ottobre 2025
Il IU relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
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