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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/11/2025, n. 4025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4025 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 4325/2022 R.G.L. e nella riunita iscritta al procedimento n. 10353/2022, aventi ad oggetto, rispettivamente, sanzione disciplinare conservativa ed opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, cod. fisc. , con il patrocinio dell'Avv.to Parte_1 C.F._1
SAPIENZA SERGIO,
RICORRENTE
CONTRO
, con il Patrocinio dell'Avv.to LA DELFA CONCETTA, Controparte_1 elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in CORSO DELLE PROVINCE 203
CATANIA
RESISTENTE
ATTRICE IN RICONVENZIONALE
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
I
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica, anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
II
Proc. n. 4325/2022
Nel ricorso iscritto al n. 4325/2022, parte ricorrente ha agito per impugnare la sanzione conservativa disciplinare del 27.4.2022 (sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni dieci), con la quale le si contestava di aver prelevato merce aziendale, senza pagarla, abusando della posizione rivestita e della fiducia del datore di lavoro.
La sanzione non è stata eseguita, posto che, in data 22.4.2022, la lavoratrice si dimetteva con effetti dal 3.5.2022.
L'eccezione di inammissibilità sollevata dalla convenuta è infondata, avendo la lavoratrice l'interesse morale e materiale di accertare la verità dei fatti, anche al fine di paralizzare eventuali azioni di tipo restitutorio o risarcitorio (in parte connesse e consequenziali alla permanenza della sanzione), come di fatto azionate con la domanda riconvenzionale, essendo stata accusata, come visto, di aver prelevato merce senza aver corrisposto il relativo prezzo.
Nel merito, è fondata la censura di intempestività della sanzione posto che, innanzitutto,
la contestazione disciplinare non indica il periodo, ovverosia la data, in cui i fatti addebitati sarebbero stati commessi;
risulta, inoltre, sostanzialmente incontroverso che questi ultimi sarebbero stati commessi al più entro il novembre del 2020, tenuto conto del successivo stato di inattività lavorativa della ricorrente e di quanto riferito dalla teste
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
cassiera del punto vendita ove operava la ricorrente e dalle cui Testimone_1
dichiarazioni sono emersi i fatti posti a base della sanzione.
Quest'ultima, infatti, dipendente dell'azienda fino al 2020, ha riferito che la lista dei beni mancanti fu da lei ricostruita, dopo essere stata interpellata dall'azienda,
successivamente al suo pensionamento, utilizzando i biglietti di prelievo che erano stati redatti quando ancora era in servizio (“D.R. I biglietti di cui parlo si riferivano al
periodo in cui io ero in servizio”).
I fatti in questione – per quanto indeterminati temporalmente in seno alla contestazione disciplinare - vanno dunque collocati entro l'anno 2020.
La contestazione, come visto, risulta formulata solo nell'aprile del 2022.
Appare evidente, sotto il profilo oggettivo, il ritardo del datore di lavoro.
Quest'ultimo, peraltro, non appare assistito da alcuna valida giustificazione.
Ed invero, il teste e socio di maggioranza della società, ha riferito Tes_2
che di solito la cassiera provvedeva a fine mese a richiedere il pagamento ai dipendenti che avessero prelevato merce senza pagarla: “Capitava che qualche dipendente
acquistasse così i prodotti, anche se di regola a fine mese i foglietti appositi venivano
prelevati dalla cassiera che provvedeva a richiedere il pagamento all'interessato. In
questo caso non so dire come mai la cassiera non ha provveduto volta per volta a
richiedere i pagamenti e si siano accumulati diversi prelievi di merce”.
In definitiva, non sussistono elementi concreti per rendere legittimo il ritardo con il quale l'azienda ha provveduto a formulare la contestazione disciplinare, tanto più che la l'eventuale tolleranza mostrata nel richiederne il pagamento, così come l'assenza di richieste pregresse – in uno con la prova della prassi aziendale di consentire il prelievo di merce con pagamento differito – esclude l'intenzione della ricorrente di volere
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Seconda Sezione Civile – Lavoro
sottrarre merce aziendale ovvero sottrarsi al pagamento di quanto dovuto, come le è
stato contestato.
La sanzione disciplinare è pertanto da ritenersi illegittima, sia perché intempestiva sia perché – a ben vedere – il fatto disciplinare non sussiste, essendo tollerato il prelievo di merce senza pagamento e ponendosi semmai un ritardo nell'estinzione del debito,
omissione a cui ha peraltro concorso l'inerzia del datore di lavoro o dei suoi preposti.
Il ricorso avverso la sanzione disciplinare va pertanto accolto e la sanzione deve considerarsi illegittima e va annullata.
III
Per quanto attiene alla domanda riconvenzionale formulata dalla società, nulla può
essere dovuto all'azienda per il periodo di sospensione disciplinare inflitto, tenuto conto dell'illegittimità della sanzione irrogata.
Per quanto attiene al pagamento degli importi per la merce asseritamente prelevata dalla ricorrente e non pagata, va osservato che i prelievi della ricorrente risultano comprovati dalla chiara ricostruzione dei fatti operata dalla teste cassiera del punto Testimone_1
vendita fino al maggio del 2020, che ha riconosciuti i biglietti redatti di suo pugno e riferibili ai beni prelevati dalla ricorrente.
La teste ha spiegato che fu l'azienda a chiamarla dopo il suo pensionamento.
“L'azienda aveva delle giacenze di prodotti sul computer che non venivano trovati in
magazzino. Dopo alcune ricerche sono stati trovati i fogli di cui ho fatto riferimento alcuni dei quali erano scritti di mio pugno, ciò poichè come ho detto l'operazione
avveniva alla cassa e quindi li si procedeva a redigere questi bigliettini.
D.R. L'Azienda mi ha quindi chiamato per avere conferma che questi fogli si riferissero ai prelievi effettuati dalla ricorrente , circostanza che ho confermato”. Parte_1
Pagina 4 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
A fronte di tali affermazioni, sulla cui credibilità ed attendibilità non sono emersi elementi di dubbio, nessuna prova ha fornito la ricorrente circa l'avvenuto pagamento della merce, analiticamente descritta già in seno alla comunicazione del 21.3.2022 della
Tes_1
E' vero che trattasi di ricostruzione operata ex post, con la collaborazione dell'azienda,
diretta interessata.
Cionondimeno, è anche vero – e la circostanza appare assorbente – che tale ricostruzione si basa su documentazione riconosciuta dalla stessa teste che Tes_1
provvedeva spesso di suo pugno a redigerla.
Del resto, l'istruttoria orale ha smentito la circostanza che i prelievi di merce venissero pagati con trattenute sullo stipendio (v. testi , sorella della Testimone_3
ricorrente e già dipendente della convenuta;
; . Testimone_1 Tes_2
Deve dunque ritenersi fondata la domanda volta al pagamento dell'importo ricostruito analiticamente dall'azienda, che, essendo privo di specifiche contestazioni, e risultando frutto di una verifica scrupolosa con il riscontro dell'addetta alla cassa, può ritenersi corretto, e dunque provato anche in ordine al quantum, pari ad euro 3.189,32.
***
Dovuta è anche l'indennità di preavviso, limitatamente al periodo di preavviso non osservato.
Si evince dagli atti che la ricorrente si è dimessa in data 22.4.2022, con effetto dal 3
maggio 2022, per giusta causa.
In base alle previsioni del contratto collettivo prodotto agli atti dalla convenuta e non oggetto di specifica contestazione, il preavviso doveva essere di 45 gg., e ciò tenuto conto del livello riconosciuto alla dipendente e dell'anzianità di servizio.
Pagina 5 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Non si ravvisano del resto motivi che giustificano l'interruzione improvvisa del rapporto di lavoro;
la semplice contestazione disciplinare, notificata il 13.4.2022, non può, per ciò stesso, giustificare l'interruzione repentina dal posto di lavoro;
e del resto,
la stessa scelta dalla dipendente di assicurare le proprie prestazioni fino al 2 maggio
2022, a fronte di dimissioni rassegnate il 22.4.2022, impedisce di ravvisare una giusta causa, non essendo sopravvenuti fattori nuovi.
Le stesse motivazioni dedotte nel modulo di dimissioni inoltrato al datore di lavoro
(“inutilizzo prolungato della lavoratrice nel periodo da novembre 2020 a metà aprile
2022 -sospensione illegittima della lavoratrice nel periodo su indicato stante la
discriminazione rispetto alle altre dipendenti;
-recente contestazione disciplinare
16.04.2022 del tutto infondata e tardiva (relativa ad accuse immotivate e su situazioni
remote temporalmente) ed illegittima sospensione cautelare;
-differenze retributive e contributive”) o non risultano provate in questa sede ovvero appaiono comunque relativi a fatti pregressi e comunque non tali da giustificare una immediata cessazione del rapporto, come del resto non avvenuta fino al 2 maggio 2022.
Del tutto irrilevante è poi la richiesta con messa in mora del 16.11.2022 (allegata alle memorie di replica avverso la domanda riconvenzionale), in quanto del tutto successiva alle dimissioni della lavoratrice.
Spetta pertanto la quota residua dell'indennità di preavviso (nella misura corrispondente ai giorni di preavviso non riconosciuti), come quantificata dalla convenuta, tenuto conto che l'importo di euro 4.015, 56, nel quantum, non risulta oggetto di specifica contestazione ed è calcolato nella busta paga di chiusura del rapporto, con saldo negativo per la dipendente.
In conclusione, la lavoratrice è tenuta a corrispondere alla società l'importo di euro
7204,88, oltre accessori.
Pagina 6 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
IV
Proc. n. 10353/2022 (opposizione a decreto ingiuntivo).
L'importo ingiunto a titolo di t.f.r. è pari ad euro 13.723,31 ed è riconosciuto dall'opponente, che però eccepisce in compensazione i crediti ritenuti spettanti.
Innanzitutto, va evidenziato che risulta riconosciuto ed ammesso dalla parte opposta che l'importo corretto va rideterminato, detraendo la somma di euro 2400, di cui risulta ancora debitrice, in ragione di un prestito aziendale, solo in parte estinto.
Il credito azionato va dunque ridotto in euro 11323,31.
L'azienda pone poi in compensazione gli importi richiesti per l'indennità di preavviso,
per il prelievo di merce non pagata, per gli effetti della sospensione disciplinare.
Tali questioni risultano già esaminate nel presente procedimento, come sopra motivato.
Dall'importo lordo va dunque detratto l'importo dovuto dalla lavoratrice a titolo di merce prelevata e non pagata ed a titolo di indennità di preavviso, pari nel complesso ad euro 7204,88, nulla spettando per la sanzione disciplinare, ritenuta illegittima e dunque non produttiva di ulteriori effetti.
L'importo lordo spettante alla lavoratrice è pertanto pari ad euro 4118,43.
Il decreto ingiuntivo va dunque revocato.
V
In conclusione, il ricorso, la domanda riconvenzionale e l'opposizione a decreto ingiuntivo (proc. n. 10353/2022), risultano fondati, nei limiti spiegati.
Per l'effetto la sanzione disciplinare inflitta va ritenuta illegittima e va annullata.
La società è tenuta a corrispondere in favore della lavoratrice l'importo residuo di euro
4118,43 lordo, essendo dovuti alla società gli importi richiesti a titolo di pagamento per la merce prelevata e di indennità di preavviso. Le spese delle procedure riunite e della
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fase monitoria vanno compensate tra le parti, tenuto conto della reciproca soccombenza e dell'infondatezza parziale delle rispettive domande.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
DICHIARA l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata a parte ricorrente che per l'effetto annulla;
ACCOGLIE parzialmente la domanda riconvenzionale, nei limiti indicati in parte motiva;
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto;
CONDANNA la società al pagamento dell'importo residuo lordo Controparte_1
di 4118,43 in favore della lavoratrice , oltre accessori, come per Parte_1
legge;
COMPENSA le spese processuali.
Così depositato, in Catania, lì 11/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
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In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
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in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 4325/2022 R.G.L. e nella riunita iscritta al procedimento n. 10353/2022, aventi ad oggetto, rispettivamente, sanzione disciplinare conservativa ed opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, cod. fisc. , con il patrocinio dell'Avv.to Parte_1 C.F._1
SAPIENZA SERGIO,
RICORRENTE
CONTRO
, con il Patrocinio dell'Avv.to LA DELFA CONCETTA, Controparte_1 elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in CORSO DELLE PROVINCE 203
CATANIA
RESISTENTE
ATTRICE IN RICONVENZIONALE
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
I
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica, anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
II
Proc. n. 4325/2022
Nel ricorso iscritto al n. 4325/2022, parte ricorrente ha agito per impugnare la sanzione conservativa disciplinare del 27.4.2022 (sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni dieci), con la quale le si contestava di aver prelevato merce aziendale, senza pagarla, abusando della posizione rivestita e della fiducia del datore di lavoro.
La sanzione non è stata eseguita, posto che, in data 22.4.2022, la lavoratrice si dimetteva con effetti dal 3.5.2022.
L'eccezione di inammissibilità sollevata dalla convenuta è infondata, avendo la lavoratrice l'interesse morale e materiale di accertare la verità dei fatti, anche al fine di paralizzare eventuali azioni di tipo restitutorio o risarcitorio (in parte connesse e consequenziali alla permanenza della sanzione), come di fatto azionate con la domanda riconvenzionale, essendo stata accusata, come visto, di aver prelevato merce senza aver corrisposto il relativo prezzo.
Nel merito, è fondata la censura di intempestività della sanzione posto che, innanzitutto,
la contestazione disciplinare non indica il periodo, ovverosia la data, in cui i fatti addebitati sarebbero stati commessi;
risulta, inoltre, sostanzialmente incontroverso che questi ultimi sarebbero stati commessi al più entro il novembre del 2020, tenuto conto del successivo stato di inattività lavorativa della ricorrente e di quanto riferito dalla teste
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cassiera del punto vendita ove operava la ricorrente e dalle cui Testimone_1
dichiarazioni sono emersi i fatti posti a base della sanzione.
Quest'ultima, infatti, dipendente dell'azienda fino al 2020, ha riferito che la lista dei beni mancanti fu da lei ricostruita, dopo essere stata interpellata dall'azienda,
successivamente al suo pensionamento, utilizzando i biglietti di prelievo che erano stati redatti quando ancora era in servizio (“D.R. I biglietti di cui parlo si riferivano al
periodo in cui io ero in servizio”).
I fatti in questione – per quanto indeterminati temporalmente in seno alla contestazione disciplinare - vanno dunque collocati entro l'anno 2020.
La contestazione, come visto, risulta formulata solo nell'aprile del 2022.
Appare evidente, sotto il profilo oggettivo, il ritardo del datore di lavoro.
Quest'ultimo, peraltro, non appare assistito da alcuna valida giustificazione.
Ed invero, il teste e socio di maggioranza della società, ha riferito Tes_2
che di solito la cassiera provvedeva a fine mese a richiedere il pagamento ai dipendenti che avessero prelevato merce senza pagarla: “Capitava che qualche dipendente
acquistasse così i prodotti, anche se di regola a fine mese i foglietti appositi venivano
prelevati dalla cassiera che provvedeva a richiedere il pagamento all'interessato. In
questo caso non so dire come mai la cassiera non ha provveduto volta per volta a
richiedere i pagamenti e si siano accumulati diversi prelievi di merce”.
In definitiva, non sussistono elementi concreti per rendere legittimo il ritardo con il quale l'azienda ha provveduto a formulare la contestazione disciplinare, tanto più che la l'eventuale tolleranza mostrata nel richiederne il pagamento, così come l'assenza di richieste pregresse – in uno con la prova della prassi aziendale di consentire il prelievo di merce con pagamento differito – esclude l'intenzione della ricorrente di volere
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sottrarre merce aziendale ovvero sottrarsi al pagamento di quanto dovuto, come le è
stato contestato.
La sanzione disciplinare è pertanto da ritenersi illegittima, sia perché intempestiva sia perché – a ben vedere – il fatto disciplinare non sussiste, essendo tollerato il prelievo di merce senza pagamento e ponendosi semmai un ritardo nell'estinzione del debito,
omissione a cui ha peraltro concorso l'inerzia del datore di lavoro o dei suoi preposti.
Il ricorso avverso la sanzione disciplinare va pertanto accolto e la sanzione deve considerarsi illegittima e va annullata.
III
Per quanto attiene alla domanda riconvenzionale formulata dalla società, nulla può
essere dovuto all'azienda per il periodo di sospensione disciplinare inflitto, tenuto conto dell'illegittimità della sanzione irrogata.
Per quanto attiene al pagamento degli importi per la merce asseritamente prelevata dalla ricorrente e non pagata, va osservato che i prelievi della ricorrente risultano comprovati dalla chiara ricostruzione dei fatti operata dalla teste cassiera del punto Testimone_1
vendita fino al maggio del 2020, che ha riconosciuti i biglietti redatti di suo pugno e riferibili ai beni prelevati dalla ricorrente.
La teste ha spiegato che fu l'azienda a chiamarla dopo il suo pensionamento.
“L'azienda aveva delle giacenze di prodotti sul computer che non venivano trovati in
magazzino. Dopo alcune ricerche sono stati trovati i fogli di cui ho fatto riferimento alcuni dei quali erano scritti di mio pugno, ciò poichè come ho detto l'operazione
avveniva alla cassa e quindi li si procedeva a redigere questi bigliettini.
D.R. L'Azienda mi ha quindi chiamato per avere conferma che questi fogli si riferissero ai prelievi effettuati dalla ricorrente , circostanza che ho confermato”. Parte_1
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Seconda Sezione Civile – Lavoro
A fronte di tali affermazioni, sulla cui credibilità ed attendibilità non sono emersi elementi di dubbio, nessuna prova ha fornito la ricorrente circa l'avvenuto pagamento della merce, analiticamente descritta già in seno alla comunicazione del 21.3.2022 della
Tes_1
E' vero che trattasi di ricostruzione operata ex post, con la collaborazione dell'azienda,
diretta interessata.
Cionondimeno, è anche vero – e la circostanza appare assorbente – che tale ricostruzione si basa su documentazione riconosciuta dalla stessa teste che Tes_1
provvedeva spesso di suo pugno a redigerla.
Del resto, l'istruttoria orale ha smentito la circostanza che i prelievi di merce venissero pagati con trattenute sullo stipendio (v. testi , sorella della Testimone_3
ricorrente e già dipendente della convenuta;
; . Testimone_1 Tes_2
Deve dunque ritenersi fondata la domanda volta al pagamento dell'importo ricostruito analiticamente dall'azienda, che, essendo privo di specifiche contestazioni, e risultando frutto di una verifica scrupolosa con il riscontro dell'addetta alla cassa, può ritenersi corretto, e dunque provato anche in ordine al quantum, pari ad euro 3.189,32.
***
Dovuta è anche l'indennità di preavviso, limitatamente al periodo di preavviso non osservato.
Si evince dagli atti che la ricorrente si è dimessa in data 22.4.2022, con effetto dal 3
maggio 2022, per giusta causa.
In base alle previsioni del contratto collettivo prodotto agli atti dalla convenuta e non oggetto di specifica contestazione, il preavviso doveva essere di 45 gg., e ciò tenuto conto del livello riconosciuto alla dipendente e dell'anzianità di servizio.
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Non si ravvisano del resto motivi che giustificano l'interruzione improvvisa del rapporto di lavoro;
la semplice contestazione disciplinare, notificata il 13.4.2022, non può, per ciò stesso, giustificare l'interruzione repentina dal posto di lavoro;
e del resto,
la stessa scelta dalla dipendente di assicurare le proprie prestazioni fino al 2 maggio
2022, a fronte di dimissioni rassegnate il 22.4.2022, impedisce di ravvisare una giusta causa, non essendo sopravvenuti fattori nuovi.
Le stesse motivazioni dedotte nel modulo di dimissioni inoltrato al datore di lavoro
(“inutilizzo prolungato della lavoratrice nel periodo da novembre 2020 a metà aprile
2022 -sospensione illegittima della lavoratrice nel periodo su indicato stante la
discriminazione rispetto alle altre dipendenti;
-recente contestazione disciplinare
16.04.2022 del tutto infondata e tardiva (relativa ad accuse immotivate e su situazioni
remote temporalmente) ed illegittima sospensione cautelare;
-differenze retributive e contributive”) o non risultano provate in questa sede ovvero appaiono comunque relativi a fatti pregressi e comunque non tali da giustificare una immediata cessazione del rapporto, come del resto non avvenuta fino al 2 maggio 2022.
Del tutto irrilevante è poi la richiesta con messa in mora del 16.11.2022 (allegata alle memorie di replica avverso la domanda riconvenzionale), in quanto del tutto successiva alle dimissioni della lavoratrice.
Spetta pertanto la quota residua dell'indennità di preavviso (nella misura corrispondente ai giorni di preavviso non riconosciuti), come quantificata dalla convenuta, tenuto conto che l'importo di euro 4.015, 56, nel quantum, non risulta oggetto di specifica contestazione ed è calcolato nella busta paga di chiusura del rapporto, con saldo negativo per la dipendente.
In conclusione, la lavoratrice è tenuta a corrispondere alla società l'importo di euro
7204,88, oltre accessori.
Pagina 6 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
IV
Proc. n. 10353/2022 (opposizione a decreto ingiuntivo).
L'importo ingiunto a titolo di t.f.r. è pari ad euro 13.723,31 ed è riconosciuto dall'opponente, che però eccepisce in compensazione i crediti ritenuti spettanti.
Innanzitutto, va evidenziato che risulta riconosciuto ed ammesso dalla parte opposta che l'importo corretto va rideterminato, detraendo la somma di euro 2400, di cui risulta ancora debitrice, in ragione di un prestito aziendale, solo in parte estinto.
Il credito azionato va dunque ridotto in euro 11323,31.
L'azienda pone poi in compensazione gli importi richiesti per l'indennità di preavviso,
per il prelievo di merce non pagata, per gli effetti della sospensione disciplinare.
Tali questioni risultano già esaminate nel presente procedimento, come sopra motivato.
Dall'importo lordo va dunque detratto l'importo dovuto dalla lavoratrice a titolo di merce prelevata e non pagata ed a titolo di indennità di preavviso, pari nel complesso ad euro 7204,88, nulla spettando per la sanzione disciplinare, ritenuta illegittima e dunque non produttiva di ulteriori effetti.
L'importo lordo spettante alla lavoratrice è pertanto pari ad euro 4118,43.
Il decreto ingiuntivo va dunque revocato.
V
In conclusione, il ricorso, la domanda riconvenzionale e l'opposizione a decreto ingiuntivo (proc. n. 10353/2022), risultano fondati, nei limiti spiegati.
Per l'effetto la sanzione disciplinare inflitta va ritenuta illegittima e va annullata.
La società è tenuta a corrispondere in favore della lavoratrice l'importo residuo di euro
4118,43 lordo, essendo dovuti alla società gli importi richiesti a titolo di pagamento per la merce prelevata e di indennità di preavviso. Le spese delle procedure riunite e della
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fase monitoria vanno compensate tra le parti, tenuto conto della reciproca soccombenza e dell'infondatezza parziale delle rispettive domande.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
DICHIARA l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata a parte ricorrente che per l'effetto annulla;
ACCOGLIE parzialmente la domanda riconvenzionale, nei limiti indicati in parte motiva;
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto;
CONDANNA la società al pagamento dell'importo residuo lordo Controparte_1
di 4118,43 in favore della lavoratrice , oltre accessori, come per Parte_1
legge;
COMPENSA le spese processuali.
Così depositato, in Catania, lì 11/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
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