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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1323/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente e Relatore
CIAMBELLINI MICHELE, Giudice
RAFFAELE FRANCESCO, Giudice
in data 29/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3711/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Via Nazionale Km 50 80035 Nola NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259000473165 IVA-ALTRO 2016 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259000473165 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259000473165 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 940/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come riportate in atti.
Resistente: Come riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli, la società Società_1 di Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120259000473165 per un complessivo importo di € 109.418,58, relativa, fra l'altro, alle cartelle di pagamento nn. 07120220108662150 e 07120230073992238 e dell'avviso di accertamento n. TF501I2014152021.
La ricorrente ha eccepito:
1. Nullita' degli atti per inesistenza dei ruoli esattoriali e conseguente assoluto deficit motivazionale dell'atto impugnato
2. Nullita' dei ruoli esattoriali sottesi agli atti impugnati per violazione art. 20 d.lgs n. 472/1997 e sanzioni ed interessi non dovuti per intervenuta prescrizione quinquennale (cassazione n.12715/2016).
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, DP II, ed ha controdedotto l'avvenuta notifica sia degli atti prodromici e sia di successivi atti interruttivi della prescrizione.
Con memorie illustrative, la società ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, evidenziando l'irregolarità della notifica.
All'udienza di discussione la decisione è stata riservata e la riserva è stata, successivamente, sciolta come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Ed invero, come provato dalla resistente, risultano notificati sia gli atti prodromici e sia i successivi atti interruttivi della prescrizione.
In particolare, la cartella di pagamento n. 07120230073992238 è stata notificata con PEC del 18/07/2023;
l'intimazione di pagamento n. 07120239010462215000, notificata con PEC 23/06/2023, è relativa alla pretesa di pagamento dell'avviso di accertamento n. TF501I201415/2021, già, peraltro, notificato con messo notificatore il 17/03/2022 alla madre Nominativo_1 Nominativo_1 ; per la cartella di pagamento n. 07120220108662150 risulta un primo tentativo di notifica in data 11/11/2022, cui segue la compiuta giacenza, perfezionatasi il 22/12/2022, la racc. n. 696530500491 del 19/05/2023 a seguito di consegna del plico del
12/05/2023 alla madre e informato con racc. del 19/05/2023.
Va, comunque, evidenziato che la comunicazione di preavviso di fermo n. 07180202500005669000, riguardante tutti e tre gli atti prodromici, risulta notificata con PEC del 27/01/2025.
Risultano, quindi, infondate le eccezioni di omessa notifica degli atti prodromici e di intervenuta prescrizione e/o decadenza, atteso che dalla data di notifica della comunicazione di preavviso di fermo n.
07180202500005669000 (27/01/2025), da considerarsi quale atto interruttivo, a quella di notifica dell'atto impugnato non risultano decorsi i termini di prescrizione, anche delle sanzioni e degli interessi.
La ripetuta notifica degli atti prodromici, il cui contenuto risulta a conoscenza della ricorrente, dimostra la piena conoscenza delle pretese tributarie, con la conseguenza della sufficienza della motivazione dell'atto impugnato a garantire un pieno esercizio del diritto di difesa.
All'integrale rigetto del ricorso, segue la condanna al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente costituita che liquida in complessivi € 4.531,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente e Relatore
CIAMBELLINI MICHELE, Giudice
RAFFAELE FRANCESCO, Giudice
in data 29/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3711/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Via Nazionale Km 50 80035 Nola NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259000473165 IVA-ALTRO 2016 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259000473165 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259000473165 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 940/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come riportate in atti.
Resistente: Come riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli, la società Società_1 di Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120259000473165 per un complessivo importo di € 109.418,58, relativa, fra l'altro, alle cartelle di pagamento nn. 07120220108662150 e 07120230073992238 e dell'avviso di accertamento n. TF501I2014152021.
La ricorrente ha eccepito:
1. Nullita' degli atti per inesistenza dei ruoli esattoriali e conseguente assoluto deficit motivazionale dell'atto impugnato
2. Nullita' dei ruoli esattoriali sottesi agli atti impugnati per violazione art. 20 d.lgs n. 472/1997 e sanzioni ed interessi non dovuti per intervenuta prescrizione quinquennale (cassazione n.12715/2016).
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, DP II, ed ha controdedotto l'avvenuta notifica sia degli atti prodromici e sia di successivi atti interruttivi della prescrizione.
Con memorie illustrative, la società ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, evidenziando l'irregolarità della notifica.
All'udienza di discussione la decisione è stata riservata e la riserva è stata, successivamente, sciolta come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Ed invero, come provato dalla resistente, risultano notificati sia gli atti prodromici e sia i successivi atti interruttivi della prescrizione.
In particolare, la cartella di pagamento n. 07120230073992238 è stata notificata con PEC del 18/07/2023;
l'intimazione di pagamento n. 07120239010462215000, notificata con PEC 23/06/2023, è relativa alla pretesa di pagamento dell'avviso di accertamento n. TF501I201415/2021, già, peraltro, notificato con messo notificatore il 17/03/2022 alla madre Nominativo_1 Nominativo_1 ; per la cartella di pagamento n. 07120220108662150 risulta un primo tentativo di notifica in data 11/11/2022, cui segue la compiuta giacenza, perfezionatasi il 22/12/2022, la racc. n. 696530500491 del 19/05/2023 a seguito di consegna del plico del
12/05/2023 alla madre e informato con racc. del 19/05/2023.
Va, comunque, evidenziato che la comunicazione di preavviso di fermo n. 07180202500005669000, riguardante tutti e tre gli atti prodromici, risulta notificata con PEC del 27/01/2025.
Risultano, quindi, infondate le eccezioni di omessa notifica degli atti prodromici e di intervenuta prescrizione e/o decadenza, atteso che dalla data di notifica della comunicazione di preavviso di fermo n.
07180202500005669000 (27/01/2025), da considerarsi quale atto interruttivo, a quella di notifica dell'atto impugnato non risultano decorsi i termini di prescrizione, anche delle sanzioni e degli interessi.
La ripetuta notifica degli atti prodromici, il cui contenuto risulta a conoscenza della ricorrente, dimostra la piena conoscenza delle pretese tributarie, con la conseguenza della sufficienza della motivazione dell'atto impugnato a garantire un pieno esercizio del diritto di difesa.
All'integrale rigetto del ricorso, segue la condanna al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente costituita che liquida in complessivi € 4.531,00, oltre accessori di legge se dovuti.