Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 27/11/2025, n. 21415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21415 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21415/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12419/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12419 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giacomo Crovetti e Leonardo Bitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, nonché domicilio eletto presso lo studio Leonardo Bitti in Roma, via Manlio Torquato n. 36;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
“per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità di trasferimento ai sensi della legge n. 86 del 29.03.2001;
E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA
dell'Amministrazione a resistente a corrispondere tale indennità”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 novembre 2025 il dott. CE RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I.1. Gli odierni ricorrenti riferiscono
- di essere militari originariamente appartenenti al ruolo dei sergenti in servizio permanente dell’Esercito;
- di aver superato dei concorsi per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale dell’Arma trasporti e materiali dell’Esercito (in particolare, i ricorrenti -OMISSIS- hanno superato il concorso indetto con decreto dirigenziale n. 165/11 del 17 agosto 2011, mentre il ricorrente -OMISSIS- ha superato il concorso indetto con decreto dirigenziale n. 156/1D del 9 giugno 2016);
- di essere stati, a seguito di ciò, trasferiti d’autorità dai propri enti di assegnazione verso altri enti (nello specifico: il ricorrente -OMISSIS- è stato trasferito «dal Comando Logistico Esercito - Ufficio Sistemi Informativi Esercito in Roma al 132° Reggimento Artiglieria Terrestre “Ariete” in Maniago (PN)»; il ricorrente -OMISSIS- è stato trasferito «dal Centro Interforze Gestione e Controllo SICRAL di Bracciano (Roma) al 2° Reggimento AV.ES “SIRIO” di Lamezia Terme (CZ)»; il ricorrente -OMISSIS- è stato trasferito «dal Comando Logistico Esercito in Roma al 5° Reggimento AV.ES “Rigel” di Casarza della Delizia (PN)»; il ricorrente -OMISSIS- è stato trasferito «dal Centro Interforze Gestione e Controllo SICRAL di Bracciano (Roma) al 10° Reggimento di Manovra Interforze»);
- di aver conseguentemente richiesto di percepire l’indennità prevista dall’art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86;
- che il Ministero della difesa, in sede amministrativa, ha ritenuto insussistenti i presupposti per corrispondergliela.
I.1.1. Con il ricorso notificato il 19 ottobre 2022 e depositato il 25 ottobre 2022, i ricorrenti hanno allora adito questo Tribunale al fine di vedere accertato il proprio diritto a percepire la menzionata indennità, con conseguente condanna del Ministero a erogargliela nella misura di legge, con maggiorazione per interessi e rivalutazione monetaria.
I.2. Il Ministero intimato si è costituito in resistenza con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, che in corso di causa ha depositato una memoria con cui ha confutato la fondatezza del gravame in quanto non si sarebbe in presenza di concorsi interni riservati ai militari, bensì di concorsi “aperti” con quota riservata al personale militare e i ricorrenti non sarebbero risultati vincitori di uno dei posti così riservati.
I.3. Per la trattazione del ricorso è stata fissata l’udienza straordinaria del 7 novembre 2025, all’esito della quale esso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
II.1. Il Collegio reputa il ricorso assistito da giuridico fondamento e, pertanto, d’accogliere.
II.2. La giurisprudenza amministrativa, con specifico riferimento al concorso superato dai ricorrenti -OMISSIS- (con bando di contenuto analogo, almeno per quanto rileva in questa sede, a quello superato dall’altro ricorrente -OMISSIS-), ha avuto occasione di statuire come segue: «L’art. 1 l. 29 marzo 2001 n. 86, rubricato indennità di trasferimento, stabilisce: “1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al Codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi”.
L’art. 39 comma 15-bis, d.lgs. 12 maggio 1995 n. 196 stabilisce: “Il personale dei ruoli sergenti e volontari di truppa in servizio permanente vincitore di concorso, ammesso a frequentare i corsi formativi previsti, è cancellato dai ruoli per assumere la qualità di allievo. Lo stesso personale, qualora venga a cessare dalla predetta qualità, è reintegrato, ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge, nel grado ed il tempo trascorso presso le scuole è computato nell'anzianità di grado. Il personale di truppa in ferma e rafferma, assunto in qualità di allievo perché vincitore di concorso, qualora perda la qualità di allievo, è restituito ai reparti/enti di appartenenza, per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualità di allievo. Il predetto personale, ove in possesso di grado, lo perde all'atto dell'assunzione della qualità di allievo; qualora perda detta qualità è reintegrato nel grado precedentemente rivestito. Durante la frequenza del corso, al personale allievo di cui al presente comma competono, qualora più favorevoli, gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione ai corsi”.
L’applicazione delle norme di cui sopra ha presentato talune incertezze in ordine alla possibilità di fruizione dell’indennità di trasferimento da parte dei sergenti o volontari di truppa che siano transitati per concorso ad un diverso grado e che siano stati traferiti ad altra sede, incertezze che sono state risolte dal parere del Consiglio di Stato 22 ottobre 2002 n. 2432 cui ha fatto seguito la circolare del Ministero della difesa 22 gennaio 2003.
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’indennità di trasferimento deve essere riconosciuta nel caso di passaggio di grado per effetto di concorso riservato al personale militare ovvero di concorso parzialmente riservato a condizione che il vincitore fruisca della riserva mentre non la predetta indennità non deve essere riconosciuta nel caso in cui il passaggio di grado avvenga per concorso pubblico ovvero senza valersi della riserva. In questi ultimi casi, infatti, si verificherebbe una novazione del rapporto di impiego tale da impedire di configurare l’assegnazione del vincitore ad una sede diversa dalla precedente quale trasferimento piuttosto che come prima assegnazione.
Il Collegio è chiamato a chiarire la portata dell’interpretazione del Consiglio di Stato e dell’amministrazione nel caso in cui in un concorso riservato esclusivamente al personale militare nondimeno sia comunque prevista una riserva a favore di talune categorie di militari (come nel caso di specie parenti di deceduti in servizio o per causa di servizio ovvero appartenenti al ruolo marescialli).
Orbene ritiene il Collegio che l’ipotesi de qua debba essere ricondotta alla ipotesi del concorso riservato e che il concetto di riserva esplicitato poc’anzi debba essere inteso esclusivamente come riserva al personale militare non rilevando le eventuali ulteriori riserve in favore di talune categorie speciali di personale militare contenute in un concorso cui può comunque partecipare esclusivamente il personale militare.
Invero, nel caso che occupa il Collegio, non si è verificata nessuna novazione del rapporto di impiego del ricorrente atteso che il concorso de quo era a tutti gli effetti un concorso interno a nulla rilevando a tali fini la presenza della riserva.
Pertanto il riferimento alla riserva, che pure appare condivisibile, deve essere limitato al solo caso di concorso pubblico cui può partecipare anche personale non militare.
Estendere il concetto di riserva a tutte le ipotesi in cui questa può essere presente anche nei concorsi comunque riservati al personale militare finirebbe per tradire la ratio della norma, come interpretata dal Consiglio di Stato, ed ingenerare disparità di trattamento del tutto fortuite, in assenza di logica giustificazione» (T.A.R. Liguria, Sez. II, 6 giugno 2017, n. 501).
II.2.1. In senso conforme si è pronunziato anche il Consiglio di Stato:
- «La procedura concorsuale in esame prevedeva la partecipazione esclusiva di appartenenti alle Forze armate, con la conseguenza che la stessa deve intendersi come una procedura riservata, senza soluzione di continuità rispetto al rapporto di lavoro, con la conseguente necessità di corrispondere l’indennità di trasferimento per l’assegnazione della successiva sede. All’interno di un concorso riservato non può difatti operarsi, ai fini della controversia in esame, tra posti assegnati in base a una riserva e gli altri posti, trattandosi di procedura dedicata ai soli soggetti che hanno già in essere un rapporto di lavoro con l’Amministrazione, e nel caso di specie si tratta di un Sergente proveniente dal servizio permanente, che quindi prosegue il medesimo rapporto, ancorché con un grado più elevato» (Cons. Stato, Sez. II, 4 agosto 2022, n. 6838);
- «come emerge dalla lettura dell’articolo 2 (Requisiti di partecipazione) del bando di concorso, i soggetti ammessi a partecipare erano esclusivamente militari, tra essi dovendo farsi rientrare anche (lett. g) “gli idonei non vincitori di precedenti concorsi per la nomina a tenente in servizio permanente dei ruoli normali corrispondenti a quelli speciali per cui sono indetti i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, che, se in servizio, non hanno riportato un giudizio di inidoneità all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo anno”: infatti, ancorché sia astrattamente possibile che tali soggetti non fossero in servizio e che potessero in origine appartenere alla categoria di cui all’art. 652 D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Alimentazione straordinaria dei ruoli normali), essi non erano ammessi al concorso quali meri civili, ma solo per aver già acquisito il particolare status di dichiarati idonei di precedenti analoghi concorsi» (Cons. Stato, Sez. II, 25 gennaio 2023, nn. 875 e 876).
II.3. Il Collegio condivide i richiamati precedenti e fa perciò proprie le relative rationes decidendi , anche in virtù di quanto previsto e consentito dall’art. 88, comma 2, lett. d), del codice del processo amministrativo: ne deriva che il Ministero resistente, in accoglimento del ricorso, va condannato a corrispondere ai ricorrenti le somme indicate nell’art. 1 della legge n. 86/2001, il quale prevede che l'indennità deve corrispondersi per ventiquattro mesi in misura pari a «a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del trenta per cento per i secondi dodici mesi».
II.3.1. In assenza di contestazione sul quantum da parte dell’Amministrazione resistente, si può ammettere il conteggio effettuato dai ricorrenti: «euro 613,50 al mese per i primi 12 mesi (euro 490,80 per i primi due mesi vista la decurtazione del 20%) e ad euro 429,45 al mese (613,55 - 30%) per i restanti 12 mesi, per un totale di euro 12.265,56, risultante dalla somma tra i seguenti importi: euro 981,60 (490,80 x 2) per i primi due mesi, euro 6.130,56 (613,56 x 10) per i successivi 10 mesi del primo anno, euro 5.153,40 (429,45 x 12) per i restanti 12 mesi» (pag. 4 del ricorso).
II.3.2. Tale somma dovrà essere maggiorata degli interessi legali dal dì del dovuto e sino al soddisfo.
II.3.3. Non spetta, invece, la rivalutazione monetaria, pure richiesta dai ricorrenti, «in considerazione del carattere non retributivo delle indennità in questione che integra la sussistenza di un debito “di valuta”» (in questi termini T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 22 luglio 2022, n. 695).
II.4. La regolamentazione delle spese di lite avviene in applicazione del criterio della soccombenza, con liquidazione nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima- bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna il Ministero della difesa al pagamento, in favore dei ricorrenti, a titolo di indennità ex art. 1 della legge 86 del 2001, della somma di € 12.265,56 (dodicimiladuecentosessantacinque/56) ciascuno, oltre interessi legali dal dì del dovuto e sino al soddisfo.
Condanna il Ministero della difesa alla refusione, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge, se e nella misura in cui siano dovuti.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA AM, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
CE RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE RO | NA AM |
IL SEGRETARIO