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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 09/12/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 992/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. EN TA Presidente
dr. EN Del Rio Giudice
dr. Veronica Messana Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 992 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], Parte_1
rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Traina pec.:
[...]
e Giuseppe Picone, pec: Email_1 [...]
Email_2
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata in [...], in data [...], rappresenta- CP_1
ta e difesa dall'avv. MARRONE SALVATORE pec:
[...]
Email_3
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale di Sciacca R.G. n. 992/2020
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: Le parti concludevano come da note di tratta-
zione scritta alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5/11/2020 ha evo- Parte_1
cato in giudizio chiedendo al Tribunale di “Dichiarare la CP_1
separazione personale dei coniugi con addebito a carico della sig.ra CP_1
;
2. Assegnare la casa coniugale al sig. ponendo
[...] Parte_1
a carico della sig.ra l'immediato rilascio;
Con ogni ulteriore CP_1
provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giu-
dizio”
A sostegno della propria domanda di addebito il ha dedotto Parte_1
che la condotta aggressiva della moglie nei di lui confronti aveva reso in-
sopportabile la vita coniugale tanto da determinarlo ad agire in giudizio per ottenere la separazione giudiziale.
Si è costituita in giudizio contestando il ricorso, e af- CP_1
fermando che la crisi coniugale era da addebitarsi unicamente a colpa del il quale, durante la vita coniugale, l'aveva costretta a vivere di Parte_1
stenti, vessata e maltrattata fino a causarle lesioni personali, oltre ad ave-
re intrattenuto una relazione extraconiugale.
Alla luce delle superiori considerazioni in fatto la resistente ha chiesto al Tribunale di “Dichiarare, ricorrendone tutti i presupposti di legge, la se-
- 2 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 992/2020
parazione personale dei coniugi e e, per CP_1 Parte_1
i motivi evidenziati, accertare e dichiarare che la crisi coniugale è da adde-
bitarsi unicamente a colpa del sig. ;
2. Disporre a carico Parte_1
del sig. la corresponsione della somma di € 300,00 Parte_1
mensili a titolo di mantenimento in favore del coniuge , o la CP_1
diversa minore e/o maggiore somma che il Tribunale dovesse ritenere equa
e di giustizia, in considerazione dello stato di disoccupazione e delle condi-
zioni di indigenza della resistente;
3. Assegnare la casa coniugale sita in
Bivona (AG), nella via Gianni n.26, alla sig.ra , affinchè pos- CP_1
sa continuare ad abitarvi gratuitamente;
4. con vittoria di spese, competen-
ze ed onorari di causa.”,
La causa è stata istruita in via documentale e con l'escussione dei testi ammessi di entrambe le parti e rinviata da ultimo per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27/11/2024 all'esito della quale, lette di note di trattazione scritta rispettivamente depositate, è stata trattenuta in de-
cisione dal Giudice.
Così brevemente descritti i fatti di causa, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla parte ricorrente, cui la parte resistente ha di fatto aderito, costituendo chiari indicatori del disfa-
cimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, non-
ché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato in sede presidenziale.
In ordine alla fondatezza della domanda di addebito, deve osservarsi che l'articolo 151, comma 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, la addebita al coniuge che ne ha dato causa tenendo un
- 3 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 992/2020
comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Non è richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separa-
zione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniugali.
In particolare, come osservato a più riprese dalla giurisprudenza di le-
gittimità, "le violenze fisiche e morali costituiscono violazioni talmente gravi
ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé so-
le – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo
la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intol-
lerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabi-
lità all'autore", non essendo in tal caso necessario provare l'efficienza cau-
sale del comportamento oggetto di giudizio ed essendo il giudice del meri-
to "esonerato dal dovere di comparare con tali condotte, ai fini dell'adozione
delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle
violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze
rispetto al manifestarsi della crisi coniugale", in quanto tali condotte, tra-
ducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, so-
no insuscettibili di qualsivoglia giustificazione (Cassazione civile sez. I,
08/06/2023, n.16262; Cass. 31351/2022; Cass., 21/03/2018, n.6997;
Cass. 10/12/2018, n. 31901; Cass., 22/03/2017, n.7388;).
La giurisprudenza di merito è altresì concorde nel ritenere anche la violenza psicologica una causa di addebito della separazione, allorquando il coniuge si sia reso colpevole di ripetuti atteggiamenti ostili, insulti, mi-
nacce e vessazioni nei confronti dell'altro che abbiano di fatto reso impos-
sibile la convivenza e causato una insanabile frattura nel rapporto coniu-
- 4 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 992/2020
gale.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche suesposte e valutate le risul-
tanze probatorie del giudizio, nel caso di specie deve ritenersi che siano emersi elementi sufficienti ad addebitare la separazione al Crdinale come richiesto da . CP_1
A tal proposito, deve anzitutto premettersi chi nelle cause per separa-
zione personale dei coniugi - in cui una o entrambe le parti muovono all'altra addebiti integranti gli estremi della separazione per colpa - l'inda-
gine testimoniale, sia nel momento dell'acquisizione delle deposizioni, sia in quello finale della loro valutazione in un contesto globale, è particolar-
mente delicata e il giudice, pur tenendo in debito conto i rapporti di pa-
rentela, dipendenza o similari, che possono spingere i terzi a una scarsa obiettività, deve considerare le deposizioni di tutti e giudicare della scarsa attendibilità di un teste non apoditticamente, in base al solo rapporto che lo lega alla parte che lo ha indotto, ma secondo la verosimiglianza delle circostanze affermate e la conferma che queste possono trovare nelle de-
posizioni di altri testi (v. Cass. 25663/2014).
Tanto chiarito, deve anzitutto rigettarsi la domanda di addebito della separazione alla resistente, svolta dal ma rimasta del tutto pri- Parte_1
va di adeguato supporto probatorio.
In particolare, il ricorrente ha affidato la prova della fondatezza della domanda di addebito all'escussione dei testi Testimone_1 Tes_2
e i quali nulla hanno saputo riferire in ordine
[...] Testimone_3
alle condotte violente che il imputa alla moglie e che avrebbero Parte_1
determinato l'intollerabilità della convivenza. (cfr verbali di udienza del
- 5 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 992/2020
24/10/2024)
I predetti testi, infatti, hanno genericamente riferito di conversazioni tra i coniugi nel corso delle quali la appariva particolarmente agi- CP_1
tata senza nulla precisare, tuttavia, né in ordine al contenuto delle pre-
dette conversazioni né tantomeno in ordine alle ragioni che avevano de-
terminato nell'odierna resistente lo stato di agitazione che hanno descrit-
to.
Quanto, invece, alla domanda di addebito scolta dalla ritiene il CP_1
Collegio di valorizzare, nel vagliarne la fondatezza, la dichiarazione testi-
moniale resa dalla figlia della resistente, sulla cui attendibilità, in assenza di riscontri specifici, non vi è motivo di dubitare.
Sentita all'udienza del 15/11/2024 , nel confermare tutti CP_2
i capitoli di prova ammessi di parte resistente e indicati nella memoria ex art 183 comma 6 n. 2 c.p.c. ha riferito di diversi episodi di violenza fisica perpetrati dal in danno della precisando che “mia ma- Parte_1 CP_1
dre non si difendeva perché il era pericoloso, in una occasione Parte_1
addirittura mi stava lanciando addosso l'olio caldo se non mi allontanavo.
Addirittura si recava a minacciare mia madre con un bastone sul posto di
lavoro”
Le predette dichiarazioni trovano peraltro riscontro nelle dichiarazioni rese dal Maresciallo che, sentito nel corso della Testimone_4
medesima udienza, ha riferito che “Nel corso degli anni gli interventi sono
stati innumerevoli, sono iniziati nel 2015 e sono terminati credo nel
2020/2021 con un codice rosso. Eravamo spesso chiamati a intervenire
dalla ma in alcune occasioni anche dal il quale è stato CP_1 Parte_1
- 6 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 992/2020
pure destinatario per un periodo di tempo della misura del divieto di avvici- namento”
Gli episodi di violenza fisica descritte dal test trovano CP_2
conferma, inoltre, negli atti del processo penale 1588/2020 RGNR con-
clusosi con la sentenza di patteggiamento n°22/2022, divenuta irrevoca-
bile il 13.3.2022 e con la condanna dell'imputato ad Parte_1
anni 1 e mesi 4 di reclusione, per il reato p.e.p. dall'art. 572 C.P., con la recidiva ex art. 99 co 4 C.P..
Tal procedimento ha, nello specifico, avuto riguardo ai fatti verificatisi in data 9/10/2020 quando il ha raggiunto la resistente con ri- Parte_1
petuti colpi di bastone su diverse parti del corpo (capo, petto, braccia,
gambe) fino a tramortirla per poi abbandonandola in campagna in c.da
Cava, a 3 Km dal paese.
Il tenore dunque delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi della re-
sistente anche alla luce degli atti del procedimento penale sopra citato consentono al Tribunale di concludere per la fondatezza della domanda di addebito svolta dalla CP_1
Infine, quanto al mancato accertamento dell'esistenza di un nesso di causalità con la crisi matrimoniale, occorre ribadire che un comporta-
mento violento all'interno di una relazione coniugale è del tutto inaccetta-
bile, perché ontologicamente incompatibile con gli obblighi di assistenza morale e materiale e collaborazione nell'interesse della famiglia a cui cia-
scuno dei coniugi è tenuto ex art. 143 c.c., comma 2, ed assume inciden-
za causale effettiva e preminente rispetto a qualsiasi causa eventualmente preesistente di crisi dell'affectio coniugalis (Cass. 7388/2017).
- 7 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 992/2020
In altri termini, l'accertamento del verificarsi di condotte di violenza all'interno della coppia fa presumere, per la sua gravità ed incompatibilità
con gli obblighi di cui all'art. 143 c.c., comma 2, che un comportamento di tal fatta abbia determinato l'esistenza di un'irreversibile crisi coniugale,
con prevalenza di questa causa su ogni altra eventualmente preesistente.
Ciò posto, venendo all'esame delle domande di contenuto si ritengono,
sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta dalla resistente con riferimento alla previsione di un assegno di mantenimento in proprio favore.
In proposito, infatti, dagli elementi probatori forniti dalle parti e dalle rispettive disponibilità economiche e capacità reddituali, è emersa la pro-
va di una situazione di effettiva sperequazione tra le condizioni economi-
che dei coniugi.
Invero, risulta disoccupata, non percepisce redditi pro- CP_1
pri o sussidi, non è intestataria beni immobili, è priva di titoli di studio e ha superato i cinquant'anni di età, circostanze, queste ultime che limita-
no fortemente le possibilità della stessa di accedere al mondo del lavoro.
Quanto al non è contestato che lo stesso è pensionato e Parte_1
proprietario di terreni e fabbricati sia a Bivona che a S. Stefano Quisqui-
na
In ragione di ciò appare equo determinare la misura del contributo al mantenimento dovuto dal in favore della in complessivi Parte_1 CP_1
euro 150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della resisten-
te, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici CP_3
- 8 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 992/2020
L'esito del giudizio impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_2
[...
, nato a [...], in data [...], e , nata a CP_1
TUNISIA, in data 04/08/1970, i quali hanno trascritto il matrimonio con-
tratto a Sousse (Tunisia) in data 05/06/2015, nei registri dello Stato Civi-
le del Comune di Bivona al n. 4, parte II serie C, dell'anno 2015;
rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da
[...]
nei confronti di;
Parte_3 CP_1
addebita la separazione a Parte_1
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in Parte_1
favore di la somma di euro 150,00 mensili a titolo di CP_1
contributo al mantenimento della resistente, da versare entro il giorno 5
di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici CP_3
[...]
condanna al pagamento in favore dell'Erario Parte_1
(in considerazione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della resistete) delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 per compensi pro-
fessionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e c.p.a. come per legge;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al
- 9 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 992/2020
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, in data
09/12/2025.
Il Presidente
Dott.ssa EN TA
- 10 - Tribunale di Sciacca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. EN TA Presidente
dr. EN Del Rio Giudice
dr. Veronica Messana Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 992 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], Parte_1
rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Traina pec.:
[...]
e Giuseppe Picone, pec: Email_1 [...]
Email_2
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata in [...], in data [...], rappresenta- CP_1
ta e difesa dall'avv. MARRONE SALVATORE pec:
[...]
Email_3
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale di Sciacca R.G. n. 992/2020
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: Le parti concludevano come da note di tratta-
zione scritta alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5/11/2020 ha evo- Parte_1
cato in giudizio chiedendo al Tribunale di “Dichiarare la CP_1
separazione personale dei coniugi con addebito a carico della sig.ra CP_1
;
2. Assegnare la casa coniugale al sig. ponendo
[...] Parte_1
a carico della sig.ra l'immediato rilascio;
Con ogni ulteriore CP_1
provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giu-
dizio”
A sostegno della propria domanda di addebito il ha dedotto Parte_1
che la condotta aggressiva della moglie nei di lui confronti aveva reso in-
sopportabile la vita coniugale tanto da determinarlo ad agire in giudizio per ottenere la separazione giudiziale.
Si è costituita in giudizio contestando il ricorso, e af- CP_1
fermando che la crisi coniugale era da addebitarsi unicamente a colpa del il quale, durante la vita coniugale, l'aveva costretta a vivere di Parte_1
stenti, vessata e maltrattata fino a causarle lesioni personali, oltre ad ave-
re intrattenuto una relazione extraconiugale.
Alla luce delle superiori considerazioni in fatto la resistente ha chiesto al Tribunale di “Dichiarare, ricorrendone tutti i presupposti di legge, la se-
- 2 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 992/2020
parazione personale dei coniugi e e, per CP_1 Parte_1
i motivi evidenziati, accertare e dichiarare che la crisi coniugale è da adde-
bitarsi unicamente a colpa del sig. ;
2. Disporre a carico Parte_1
del sig. la corresponsione della somma di € 300,00 Parte_1
mensili a titolo di mantenimento in favore del coniuge , o la CP_1
diversa minore e/o maggiore somma che il Tribunale dovesse ritenere equa
e di giustizia, in considerazione dello stato di disoccupazione e delle condi-
zioni di indigenza della resistente;
3. Assegnare la casa coniugale sita in
Bivona (AG), nella via Gianni n.26, alla sig.ra , affinchè pos- CP_1
sa continuare ad abitarvi gratuitamente;
4. con vittoria di spese, competen-
ze ed onorari di causa.”,
La causa è stata istruita in via documentale e con l'escussione dei testi ammessi di entrambe le parti e rinviata da ultimo per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27/11/2024 all'esito della quale, lette di note di trattazione scritta rispettivamente depositate, è stata trattenuta in de-
cisione dal Giudice.
Così brevemente descritti i fatti di causa, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla parte ricorrente, cui la parte resistente ha di fatto aderito, costituendo chiari indicatori del disfa-
cimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, non-
ché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato in sede presidenziale.
In ordine alla fondatezza della domanda di addebito, deve osservarsi che l'articolo 151, comma 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, la addebita al coniuge che ne ha dato causa tenendo un
- 3 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 992/2020
comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Non è richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separa-
zione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniugali.
In particolare, come osservato a più riprese dalla giurisprudenza di le-
gittimità, "le violenze fisiche e morali costituiscono violazioni talmente gravi
ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé so-
le – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo
la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intol-
lerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabi-
lità all'autore", non essendo in tal caso necessario provare l'efficienza cau-
sale del comportamento oggetto di giudizio ed essendo il giudice del meri-
to "esonerato dal dovere di comparare con tali condotte, ai fini dell'adozione
delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle
violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze
rispetto al manifestarsi della crisi coniugale", in quanto tali condotte, tra-
ducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, so-
no insuscettibili di qualsivoglia giustificazione (Cassazione civile sez. I,
08/06/2023, n.16262; Cass. 31351/2022; Cass., 21/03/2018, n.6997;
Cass. 10/12/2018, n. 31901; Cass., 22/03/2017, n.7388;).
La giurisprudenza di merito è altresì concorde nel ritenere anche la violenza psicologica una causa di addebito della separazione, allorquando il coniuge si sia reso colpevole di ripetuti atteggiamenti ostili, insulti, mi-
nacce e vessazioni nei confronti dell'altro che abbiano di fatto reso impos-
sibile la convivenza e causato una insanabile frattura nel rapporto coniu-
- 4 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 992/2020
gale.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche suesposte e valutate le risul-
tanze probatorie del giudizio, nel caso di specie deve ritenersi che siano emersi elementi sufficienti ad addebitare la separazione al Crdinale come richiesto da . CP_1
A tal proposito, deve anzitutto premettersi chi nelle cause per separa-
zione personale dei coniugi - in cui una o entrambe le parti muovono all'altra addebiti integranti gli estremi della separazione per colpa - l'inda-
gine testimoniale, sia nel momento dell'acquisizione delle deposizioni, sia in quello finale della loro valutazione in un contesto globale, è particolar-
mente delicata e il giudice, pur tenendo in debito conto i rapporti di pa-
rentela, dipendenza o similari, che possono spingere i terzi a una scarsa obiettività, deve considerare le deposizioni di tutti e giudicare della scarsa attendibilità di un teste non apoditticamente, in base al solo rapporto che lo lega alla parte che lo ha indotto, ma secondo la verosimiglianza delle circostanze affermate e la conferma che queste possono trovare nelle de-
posizioni di altri testi (v. Cass. 25663/2014).
Tanto chiarito, deve anzitutto rigettarsi la domanda di addebito della separazione alla resistente, svolta dal ma rimasta del tutto pri- Parte_1
va di adeguato supporto probatorio.
In particolare, il ricorrente ha affidato la prova della fondatezza della domanda di addebito all'escussione dei testi Testimone_1 Tes_2
e i quali nulla hanno saputo riferire in ordine
[...] Testimone_3
alle condotte violente che il imputa alla moglie e che avrebbero Parte_1
determinato l'intollerabilità della convivenza. (cfr verbali di udienza del
- 5 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 992/2020
24/10/2024)
I predetti testi, infatti, hanno genericamente riferito di conversazioni tra i coniugi nel corso delle quali la appariva particolarmente agi- CP_1
tata senza nulla precisare, tuttavia, né in ordine al contenuto delle pre-
dette conversazioni né tantomeno in ordine alle ragioni che avevano de-
terminato nell'odierna resistente lo stato di agitazione che hanno descrit-
to.
Quanto, invece, alla domanda di addebito scolta dalla ritiene il CP_1
Collegio di valorizzare, nel vagliarne la fondatezza, la dichiarazione testi-
moniale resa dalla figlia della resistente, sulla cui attendibilità, in assenza di riscontri specifici, non vi è motivo di dubitare.
Sentita all'udienza del 15/11/2024 , nel confermare tutti CP_2
i capitoli di prova ammessi di parte resistente e indicati nella memoria ex art 183 comma 6 n. 2 c.p.c. ha riferito di diversi episodi di violenza fisica perpetrati dal in danno della precisando che “mia ma- Parte_1 CP_1
dre non si difendeva perché il era pericoloso, in una occasione Parte_1
addirittura mi stava lanciando addosso l'olio caldo se non mi allontanavo.
Addirittura si recava a minacciare mia madre con un bastone sul posto di
lavoro”
Le predette dichiarazioni trovano peraltro riscontro nelle dichiarazioni rese dal Maresciallo che, sentito nel corso della Testimone_4
medesima udienza, ha riferito che “Nel corso degli anni gli interventi sono
stati innumerevoli, sono iniziati nel 2015 e sono terminati credo nel
2020/2021 con un codice rosso. Eravamo spesso chiamati a intervenire
dalla ma in alcune occasioni anche dal il quale è stato CP_1 Parte_1
- 6 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 992/2020
pure destinatario per un periodo di tempo della misura del divieto di avvici- namento”
Gli episodi di violenza fisica descritte dal test trovano CP_2
conferma, inoltre, negli atti del processo penale 1588/2020 RGNR con-
clusosi con la sentenza di patteggiamento n°22/2022, divenuta irrevoca-
bile il 13.3.2022 e con la condanna dell'imputato ad Parte_1
anni 1 e mesi 4 di reclusione, per il reato p.e.p. dall'art. 572 C.P., con la recidiva ex art. 99 co 4 C.P..
Tal procedimento ha, nello specifico, avuto riguardo ai fatti verificatisi in data 9/10/2020 quando il ha raggiunto la resistente con ri- Parte_1
petuti colpi di bastone su diverse parti del corpo (capo, petto, braccia,
gambe) fino a tramortirla per poi abbandonandola in campagna in c.da
Cava, a 3 Km dal paese.
Il tenore dunque delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi della re-
sistente anche alla luce degli atti del procedimento penale sopra citato consentono al Tribunale di concludere per la fondatezza della domanda di addebito svolta dalla CP_1
Infine, quanto al mancato accertamento dell'esistenza di un nesso di causalità con la crisi matrimoniale, occorre ribadire che un comporta-
mento violento all'interno di una relazione coniugale è del tutto inaccetta-
bile, perché ontologicamente incompatibile con gli obblighi di assistenza morale e materiale e collaborazione nell'interesse della famiglia a cui cia-
scuno dei coniugi è tenuto ex art. 143 c.c., comma 2, ed assume inciden-
za causale effettiva e preminente rispetto a qualsiasi causa eventualmente preesistente di crisi dell'affectio coniugalis (Cass. 7388/2017).
- 7 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 992/2020
In altri termini, l'accertamento del verificarsi di condotte di violenza all'interno della coppia fa presumere, per la sua gravità ed incompatibilità
con gli obblighi di cui all'art. 143 c.c., comma 2, che un comportamento di tal fatta abbia determinato l'esistenza di un'irreversibile crisi coniugale,
con prevalenza di questa causa su ogni altra eventualmente preesistente.
Ciò posto, venendo all'esame delle domande di contenuto si ritengono,
sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta dalla resistente con riferimento alla previsione di un assegno di mantenimento in proprio favore.
In proposito, infatti, dagli elementi probatori forniti dalle parti e dalle rispettive disponibilità economiche e capacità reddituali, è emersa la pro-
va di una situazione di effettiva sperequazione tra le condizioni economi-
che dei coniugi.
Invero, risulta disoccupata, non percepisce redditi pro- CP_1
pri o sussidi, non è intestataria beni immobili, è priva di titoli di studio e ha superato i cinquant'anni di età, circostanze, queste ultime che limita-
no fortemente le possibilità della stessa di accedere al mondo del lavoro.
Quanto al non è contestato che lo stesso è pensionato e Parte_1
proprietario di terreni e fabbricati sia a Bivona che a S. Stefano Quisqui-
na
In ragione di ciò appare equo determinare la misura del contributo al mantenimento dovuto dal in favore della in complessivi Parte_1 CP_1
euro 150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della resisten-
te, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici CP_3
- 8 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 992/2020
L'esito del giudizio impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_2
[...
, nato a [...], in data [...], e , nata a CP_1
TUNISIA, in data 04/08/1970, i quali hanno trascritto il matrimonio con-
tratto a Sousse (Tunisia) in data 05/06/2015, nei registri dello Stato Civi-
le del Comune di Bivona al n. 4, parte II serie C, dell'anno 2015;
rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da
[...]
nei confronti di;
Parte_3 CP_1
addebita la separazione a Parte_1
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in Parte_1
favore di la somma di euro 150,00 mensili a titolo di CP_1
contributo al mantenimento della resistente, da versare entro il giorno 5
di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici CP_3
[...]
condanna al pagamento in favore dell'Erario Parte_1
(in considerazione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della resistete) delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 per compensi pro-
fessionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e c.p.a. come per legge;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al
- 9 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 992/2020
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, in data
09/12/2025.
Il Presidente
Dott.ssa EN TA
- 10 - Tribunale di Sciacca