Ordinanza cautelare 20 settembre 2025
Decreto cautelare 22 novembre 2025
Ordinanza cautelare 4 dicembre 2025
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 6444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6444 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06444/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09762/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9762 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
So.Ge.Ga S.r.l. Costruzioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessio Cicchinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi D'Ottavi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Leone Armando S.r.l. e ER S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
- della Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale, Municipio IV n. rep. CE/1484/2025 del 25 luglio 2025 e n. prot. CE/93715/2025 del 25 luglio 2025, notificata in data 30 luglio 2025, avente ad oggetto “ Appalto lavori per la realizzazione di opere di ripristino dell'efficienza dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche dell'abitato di SA NE (PT20220473 - CUP J87H21011300004 - CUI L02438750586202200232 - CIG B4F2A06ED8). Esclusione dell'impresa SO.GE.GA S.r.l., C.F./P.IVA 04193620616 dalla procedura di gara ID 3854, ai sensi dell'art. 3, comma 9, del Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Albo degli operatori economici di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 49 del 24 aprile 2024 e dell'art.10.10 dell'Avviso pubblico prot. SU/13780 dell'1 ottobre 2024 ”;
- della comunicazione ricevuta in data 30 luglio 2025 da parte di Roma capitale, Municipio IV - direzione tecnica prot. n. 95416, con la quale si notiziava la ricorrente dell'intervenuta esclusione di cui alla predetta determina dirigenziale;
- della nota prot. CE/66681 del 27 maggio 2025, con cui il RUP del Municipio IV di Roma capitale comunicava all'impresa l'avvio del procedimento di esclusione dalla gara d'interesse;
- della nota prot. CE/82292 del 26 giugno 2025, con cui il RUP del Municipio IV di Roma capitale richiedeva al Dipartimento Centrale Appalti di Roma capitale chiarimenti circa l'applicazione dell'art. 3, comma 9, del Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Albo degli operatori economici di Roma Capitale;
- della relazione prot. CE/92445 del 22 luglio 2025 adottata dal RUP del Municipio IV di Roma capitale, con la quale veniva proposta l'esclusione della ricorrente dalla gara d'interesse;
- delle note prot. SU/9314 del 2 luglio 2025, prot. SU/7023 del 16 maggio 2025 e prot. SU/8089 del 9 giugno 2025 adottate dal Dipartimento Centrale Appalti di Roma capitale;
- ove occorrer possa, del Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Albo degli operatori economici di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 49 del 24 aprile 2024;
- del provvedimento di aggiudicazione eventualmente medio tempore adottato, al momento in cui si scrive, non conosciuto né comunicato;
- ove occorra, della lex specialis di gara, con particolare riferimento alla Lettera d'invito, alla delibera a contrarre, ai Chiarimenti e ad ogni ulteriore documento di gara in essi menzionato;
- ove occorra, di tutti i verbali di gara, comunque non conosciuti né pubblicati;
- ove occorra di ogni parere o nota comunque denominata acquisita dalla Stazione appaltanti ai fini del procedimento di esclusione dell'odierna ricorrente;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale a quelli impugnati e che comunque incidano sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente;
per la dichiarazione
- di invalidità e comunque di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato con l'operatore economico illegittimo aggiudicatario;
per la condanna
- dell'Ente intimato a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in corso di causa.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21\11\2025:
- di tutti gli atti già impugnati unitamente al ricorso principale;
- della Determinazione Dirigenziale di Roma capitale – Municipio IV rep. n. 888 e prot. n. 56788 recante la data del “07/05/2025”, comunicata con avviso del 14 novembre 2025;
- dell’avviso di aggiudicazione del 14 novembre 2025;
- della nota prot. CE/96357 del giorno 1 agosto 2025;
- del presunto riscontro del RUP in merito alla conformità dei dati dichiarati dalla ER S.r.l. rispetto a quelli dichiarati in sede di iscrizione all'Albo degli operatori economici di Roma Capitale;
- della comunicazione del Dipartimento Centrale Appalti di cui alla nota prot. CE/97345 del 5 agosto 2025;
- della nota prot. CE/133577 del 28 ottobre 2025;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale a quelli impugnati e che comunque incidano sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente;
- dell’intera procedura di gara,
per la dichiarazione
- di invalidità e comunque di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato con l’operatore economico illegittimo aggiudicatario e per la conseguente condanna dell’Ente intimato a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in corso di causa.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24\12\2025:
- di tutti gli atti già impugnati unitamente al ricorso principale ed al primo atto di motivi aggiunti;
- della Determinazione Dirigenziale di Roma capitale – Municipio IV rep. n. 2476 e prot. n. 148002 del 27 novembre 2025, comunicata con avviso del 3 dicembre 2025, con cui veniva annullata la determinazione dirigenziale n. rep 888 recante la data errata del 7 maggio 2025 e aggiudicato l'appalto all'impresa ER S.r.l.;
- del predetto avviso di aggiudicazione del 3 dicembre 2025;
- della nota prot. CE/96357 del giorno 1 agosto 2025;
- del riscontro del RUP di cui alla nota prot. n. 97345 del 5 agosto 2025;
- della nota prot. CE/133577 del 28 ottobre 2025;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale a quelli impugnati e che comunque incidano sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente;
- dell’intera procedura di gara,
per la declaratoria
- di invalidità e comunque di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato con l’operatore economico illegittimo aggiudicatario e per la conseguente condanna dell’Ente intimato a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in corso di causa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. TO UG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Oggetto del presente giudizio sono gli atti della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c), del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, indetta da Roma Capitale, Municipio IV, per l’affidamento dei lavori di realizzazione di opere di ripristino dell’efficienza dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche dell’abitato di SA NE (CIG B4F2A06ED8).
1.1. – L’ iter della procedura si è articolato, in sintesi, come segue:
i) con determinazione dirigenziale del 2 agosto 2024, è stata adottata la decisione di contrarre mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, per l’affidamento dei lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea sopra indicati;
ii) con lettera in data 23 dicembre 2024, Roma Capitale ha invitato a presentare offerta dieci operatori economici, previamente selezionati dall’ Albo degli Operatori Economici di Roma Capitale (“Albo”) sulla scorta dei criteri previsti dall’art. 3 del “ Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo degli operatori economici di Roma Capitale ” (“Regolamento”);
iii) tra gli operatori invitati che hanno presentato l’offerta, vi era So.Ge.Ga. S.r.l. Costruzioni (“So.Ge.Ga.”), odierna ricorrente, nonché ER S.r.l. (“ER”), odierna controinteressata;
iv) al termine delle operazioni di esame delle offerte, è risultata prima in graduatoria So.Ge.Ga.;
v) il RUP ha, così, chiesto a quest’ultima di trasmettere la documentazione a dimostrazione della veridicità delle dichiarazioni rese al momento dell’iscrizione all’Albo, da cui la stessa era stata estratta per partecipare alla procedura negoziata;
vi) la ricorrente ha fornito la documentazione richiesta, sulla base della quale il RUP ha riscontrato la difformità tra i dati così forniti e quelli a suo tempo dichiarati in sede di iscrizione all’Albo, con particolare riferimento all’importo della voce “ importo complessivo dei lavori, realizzati dall’operatore economico nella categoria, eseguiti regolarmente e con buon esito nell’ultimo triennio antecedente la richiesta di iscrizione all’Albo ”;
vii) più in dettaglio, nel modulo di iscrizione all’Albo la ricorrente aveva indicato alla voce “lavori eseguiti nella categoria nell’ultimo triennio” un importo pari a euro 0, mentre dalla documentazione successivamente prodotta risultavano lavori eseguiti per un importo pari a euro 1.280.437,37, attestati sulla base dei certificati di esecuzione lavori;
viii) alla luce di tale discrepanza, con determina del 25 luglio 2025, la stazione appaltante ha escluso dalla procedura la ricorrente ai sensi dell’art. 3, comma 9, del Regolamento, sulla scorta della seguente motivazione: “ qualora tale impresa avesse indicato, al momento della compilazione della domanda d’iscrizione, il corretto importo dei “Lavori eseguiti regolarmente e con buon esito nell’ultimo triennio antecedente la richiesta di iscrizione all’Albo”, non sarebbe stata selezionata per la procedura di gara ” in oggetto;
ix) a seguito dell’esclusione della ricorrente, è stata rielaborata la graduatoria, dalla quale è risultata prima classificata ER, odierna controinteressata;
x) anche a ER è stato chiesto di trasmettere la documentazione a dimostrazione delle dichiarazioni rese al momento dell’iscrizione all’Albo; sulla scorta della documentazione fornita, il RUP ha riscontrato la conformità dei dati forniti con quelli dichiarati in sede di iscrizione all’Albo;
xi) infine, con determina n. rep. CE/888/2025, poi rettificata con determina n. prot. CE/148002/2025 del 27 novembre 2025, l’appalto è stato aggiudicato a ER.
2. – Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, So.Ge.Ga. ha impugnato il provvedimento di esclusione, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
I) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, d.lgs. n. 36/23 e del principio di risultato. Violazione e e/o falsa applicazione dell’art. 50 e allegato II.1, d.lgs. n. 36/23. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezze ed ingiustizia manifeste. Sviamento di potere ;
II) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 10 95 e 98 d.lgs. n. 36/23. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 50 e allegato II.1, d.lgs. n. 36/23. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, L. n. 241/90. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifeste. Sviamento di potere.
In via subordinata, So.Ge.Ga. ha chiesto l’annullamento anche del Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo degli operatori economici di Roma Capitale per Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 50 e allegato II.1, d.lgs. n. 36/23. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, L. n. 241/90. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifeste. Sviamento di potere.
3. – Con un primo atto di motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione a favore di ER, chiedendone l’annullamento, per i seguenti motivi:
I) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 Cost., dell’art. 1, d.lgs. n. 36/23, del principio di risultato, dell’art. 50 e Allegato II.1, d.lgs. n. 36/23. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifeste, nonché per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Sviamento di potere e disparità di trattamento ;
II) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 10, 95 e 98 d.lgs. n. 36/23, dell’art. 50 e Allegato II.1, d.lgs. n. 36/23, dell’art. 3, L. n. 241/90. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifeste, Sviamento di potere;
III) violazione e e/o falsa applicazione dell’art. 50 e Allegato II.1, d.lgs. n. 36/23, dell’art. 3, L. n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifeste, Sviamento di potere.
In via subordinata, la ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’intera gara.
Con un secondo atto di motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato la nuova determinazione di Roma Capitale che ha annullato in autotutela la precedente aggiudicazione al fine di correggere un errore formale, confermando al contempo l’aggiudicazione a favore di ER.
Gli ulteriori motivi di impugnazione proposti sono i seguenti:
IV) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 Cost., dell’art. 1, d.lgs. n. 36/23, del principio di risultato, dell’art. 50 e Allegato II.1, d.lgs. n. 36/23. Violazione del regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo degli operatori economici di Roma Capitale e dell’art. 10.10 dell’Avviso pubblico prot. SU/13780. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifeste, nonché per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Sviamento di potere e disparità di trattamento;
V) Violazione e e/o falsa applicazione dell’art. 50 e Allegato II.1, d.lgs. n. 36/23, dell’art. 3, L. n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifeste, Sviamento di potere.
4. – Si è costituita in giudizio Roma Capitale, Municipio IV, eccependo l’irricevibilità del ricorso e chiedendo, comunque, il rigetto dello stesso e dei motivi aggiunti in quanto infondati.
Non si è costituita in causa l’aggiudicataria ER, nonostante la ritualità della notificazione nei suoi confronti.
5. – Con ordinanza n. 6840 del 4 dicembre 2025 è stata rigettata l’istanza di tutela cautelare per assenza del periculum in mora .
L’appello cautelare è stato respinto con ordinanza n. 116 del 14 gennaio 2026.
6. – All’udienza pubblica del 25 marzo 2026, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
7. – Il ricorso principale è infondato nel merito.
Ciò consente di prescindere dall’analisi dell’eccezione di irricevibilità sollevata dall’Amministrazione resistente.
8. – Prima di analizzare i singoli motivi di ricorso, è opportuno svolgere una breve integrazione sui fatti di causa:
i) Roma Capitale ha istituito un Albo degli operatori economici di Roma Capitale , disciplinato dal Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo degli operatori economici di Roma Capitale (delibera Assemblea Capitolina n. 49 del 2024), finalizzato a selezionare i soggetti da invitare alle procedure negoziate (o a individuare il soggetto per affidamenti diretti) concernenti lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee, secondo le prescrizioni di cui all’art. 50 e Allegato II.1 del d.lgs. n. 36 del 2023;
ii) il citato Regolamento prevede dei criteri oggettivi secondo i quali selezionare gli operatori economici iscritti all’Albo da invitare a presentare offerta nelle procedure sotto soglia; tali criteri sono funzionali a garantire il rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione e proporzionalità, nonché ad assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese (art. 1, comma 3 del Regolamento);
iii) a tal fine, l’Albo è suddiviso in varie Sezioni e all’interno di ciascuna Sezione sono stilate delle graduatorie delle imprese iscritte all’Albo. Per quanto concerne l’affidamento di “lavori”, le graduatorie sono tre e sono redatte secondo i seguenti criteri:
a) una graduatoria secondo il fatturato globale dell’operatore economico nell’ultimo triennio antecedente la richiesta di iscrizione all’Albo;
b) una seconda graduatoria secondo l’importo complessivo dei lavori, realizzati dall’operatore economico nella categoria, eseguiti regolarmente e con buon esito nell’ultimo triennio antecedente la richiesta di iscrizione all’Albo;
c) la terza graduatoria secondo il numero di personale dipendente dell’operatore economico al momento di presentazione della richiesta di iscrizione all’Albo (art. 3, comma 5, del Regolamento);
iv) il Regolamento prevede, inoltre, che, per le procedure negoziate per lavori di importo pari o superiore a centocinquantamila euro ed inferiore a un milione di euro, come quella di cui è causa, la stazione appaltante selezioni n. 10 operatori economici da invitare alla procedura negoziata, estraendoli da tutte e tre le graduatorie, ossia:
- n. 4 operatori estratti dalla prima graduatoria di cui supra alla lett. a), di cui n. 2 aventi il maggior valore di fatturato globale e n. 2 aventi il minor valore di fatturato globale;
- altri n. 4 operatori estratti dalla seconda graduatoria di cui supra alla lett. b), di cui n. 2 aventi il maggior valore di lavori eseguiti nella categoria prevalente e n. 2 aventi il minor valore di lavori eseguiti nella categoria prevalente;
- gli ultimi n. 2 operatori sono selezionati dalla terza graduatoria di cui alla lett. c), di cui il primo e il secondo maggior numero di personale dipendente (art. 3, comma 6, del Regolamento);
v) qualora un operatore sia invitato alla procedura e risulti poi aggiudicatario, il RUP chiede al medesimo di comprovare i requisiti indicati in fase di iscrizione all’Albo, presentando idonea documentazione (art. 3, comma 8, del Regolamento);
vi) se le prove fornite non confermano le dichiarazioni contenute nella domanda di iscrizione all’Albo, la stazione appaltante procede all’esclusione dell’aggiudicatario (art. 3, comma 9, del Regolamento);
vii) nel caso di specie, So.Ge.Ga. si è iscritta all’Albo e, nel compilare il relativo modulo alla voce “ importo complessivo dei lavori, realizzati dall’operatore economico nella categoria, eseguiti regolarmente e con buon esito nell’ultimo triennio antecedente la richiesta di iscrizione all’Albo ”, rilevante per individuare la sua posizione nella seconda graduatoria supra menzionata sub lett. b) , ha indicato un importo pari a 0, anziché un importo corretto pari a euro 1.280.437,37;
viii) in virtù dell’errato importo dichiarato pari a zero, So.Ge.Ga. si è classificata tra le ultime posizioni nella graduatoria sub lett. b) della Sezione II dell’Albo;
ix) successivamente, la stazione appaltante, nel selezionare i 10 operatori da invitare alla procedura di cui è causa secondo le prescrizioni dell’art. 3 del Regolamento, ha estratto dalla seconda graduatoria sub lett. b) due operatori aventi il maggior valore di fatturato globale e due operatori aventi il minor fatturato globale;
x) tra questi ultimi operatori con il fatturato minore è stata individuata proprio So.Ge.Ga. (perché essa aveva indicato un importo pari a zero);
xi) al termine delle operazioni della procedura, il RUP ha appurato l’esistenza dell’errore dichiarativo in cui era incorsa So.Ge.Ga. nell’indicare un importo pari a zero, anziché pari a euro 1.280.437,37 e ha, conseguentemente, constatato che se la stessa avesse indicato l’importo corretto dei lavori, non sarebbe stata selezionata quale impresa avente il minor fatturato tra tutte le imprese presenti nella seconda graduatoria sub lett. b) dell’Albo;
xii) a fronte di tale errore dichiarativo di So.Ge.Ga. – che ha alterato il corretto funzionamento del sistema di selezione degli operatori da invitare alle procedure sotto soglia e le ha consentito di partecipare ad una procedura alla quale non avrebbe potuto essere invitata – l’Amministrazione ha escluso So.Ge.Ga. con il provvedimento impugnato in questo giudizio.
9. – Ciò premesso in punto di fatto, si può esaminare il primo motivo di impugnazione, a mezzo del quale la ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento di esclusione, perché asseritamente fondato non sulla presenza di eventuali carenze di requisiti di ordine generale o speciale in capo ad essa, bensì sulla base di un mero formalismo riguardante - neppure la fase di gara, ma soltanto - la fase delle indagini di mercato compiute da Roma Capitale.
Ad avviso della ricorrente, l’esclusione sarebbe stata determinata semplicemente dal fatto che essa ha omesso di compilare la parte del modulo di iscrizione all’Albo fornitori dell’Amministrazione riguardante i certificati di esecuzione dei lavori (“CEL”) da essa maturati, quindi per un vizio formale che attiene a una fase precedente a quella di gara e concernente le indagini di mercato prodromiche alla vera e propria competizione tra offerenti.
L’esclusione, così giustificata, violerebbe il principio di risultato, perché darebbe peso a un inutile formalismo che ha portato l’Amministrazione resistente a sacrificare la miglior offerta e, con essa, lo stesso interesse pubblico da perseguire.
Ad avviso della ricorrente, la fase di indagine di mercato e la selezione dei contraenti da invitare alla successiva procedura negoziata, essendo meramente preordinata a circoscrivere il mercato degli operatori economici interessati alla partecipazione ad una gara d’appalto, sarebbe governata da logiche ispirate ad un formalismo ancor meno stringente rispetto a quello riguardante la successiva fase di vera e propria competizione. Ed allora, se la giurisprudenza ritiene che persino l’impresa che non era stata invitata può prendere parte ad una gara pubblica successivamente alla fase di indagine di mercato, non si vede come possa essere esclusa la So.ge.ga che, oltre ad avere tutti i requisiti per prendervi parte, è stata formalmente invitata da Roma capitale, sulla base di una condotta, peraltro, da quest’ultima riconosciuta come in perfetta buona fede.
9.1. – Il motivo non è fondato.
9.2. – Roma Capitale non ha escluso So.Ge.Ga. per il solo fatto che essa abbia commesso un errore nel compilare il modulo di iscrizione all’Albo (laddove ha inserito alla voce “ lavori eseguiti regolarmente e con buon esito nell’ultimo triennio antecedente la richiesta di iscrizione all’Albo ” un importo pari a zero, anziché quello corretto pari a euro 1.280.437,37).
Al contrario, Roma Capitale ha riconosciuto che So.Ge.Ga. aveva semplicemente omesso, in buona fede, di compilare la predetta voce del modulo e – sulla scorta di tale premessa – ha poi verificato quali sarebbero state le conseguenze, ai fini di questa procedura, di una dichiarazione resa in modo corretto.
La stazione appaltante ha, quindi, effettuato un giudizio controfattuale, appurando, all’esito, che, laddove la ricorrente avesse correttamente indicato l’importo dei lavori che essa aveva eseguito negli ultimi tre anni (euro 1.280.437,37 e non zero), la stessa non sarebbe stata invitata a partecipare alla presente procedura.
Ciò perché – considerato il descritto meccanismo di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sottosoglia, che comporta la selezione di n. 10 operatori, dei quali n. 4 operatori estratti dalla seconda graduatoria di lavori eseguiti (2 con valore massimo più 2 con valore minimo) – So.Ge.Ga. non si sarebbe posizionata negli ultimi posti della relativa graduatoria.
Roma Capitale, pertanto, lungi dall’imputare alla ricorrente un mero errore formale in sede di iscrizione all’Albo dei fornitori, ha operato proprio come se tale errore non fosse stato commesso.
L’esclusione dalla procedura, infatti, è una diretta conseguenza dell’importo corretto che So.Ge.Ga. avrebbe dovuto indicare in sede di iscrizione all’Albo, non della mera circostanza che essa abbia compiuto un errore di dichiarazione.
10. – Con il secondo motivo di ricorso, So.Ge.Ga. deduce l’illegittimità del provvedimento di esclusione, perché violerebbe i principi di fiducia e tassatività delle cause di esclusione.
In primo luogo, la determina di esclusione si limiterebbe ad affermare apoditticamente che “ per i motivi esposti in narrativa e tenuto conto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto, di escludere, ai sensi dell'art. 95, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 36/2023, l'impresa SO.GE.GA S.r.l. ”, senza motivare in ordine:
- a quale sia la presunta fattispecie escludente rilevante nel caso di specie, tra quelle tassativamente previste dall’art. 98, co. 3, d.lgs. n. 36/23;
- in cosa consista la gravità del presunto illecito professionale compiuto.
In secondo luogo, nessun illecito professionale grave sarebbe comunque ravvisabile nella condotta tenuta dalla ricorrente, perché l’affermazione contenuta nella determina di esclusione secondo cui “ qualora tale impresa avesse indicato, al momento della compilazione della domanda d’iscrizione, il corretto importo dei “Lavori eseguiti regolarmente e con buon esito nell’ultimo triennio antecedente la richiesta di iscrizione all’Albo”, non sarebbe stata selezionata per la procedura di gara ID 3854 ”:
- si baserebbe su una valutazione meramente ipotetica e indimostrata da parte di Roma Capitale;
- contrasterebbe con la precedente dichiarazione di Roma Capitale che ha riconosciuto la buona fede e l’assenza di gravità nella condotta dell’impresa nel rendere la predetta dichiarazione;
- non considererebbe che l’errore di dichiarazione sarebbe frutto di un malfunzionamento del sistema informatico e non sarebbe quindi imputabile a So.Ge.Ga.
In terzo luogo, So.Ge.Ga. evidenzia che la mancata compilazione del modulo concernente il valore dei lavori eseguiti nell’ultimo triennio non attiene né a requisiti di iscrizione all’Albo né, tantomeno, a requisiti di partecipazione alla gara.
La normativa sugli appalti pubblici precluderebbe alla Stazione appaltante di chiedere all’operatore economico requisiti e/o dichiarazioni concernenti requisiti diversi dalla SOA, quale condizione necessaria e sufficiente all’impresa non solo per divenire aggiudicataria di gare pubbliche, ma persino per essere inserita in elenchi di operatore economici da invitare alle procedure cd. sottosoglia.
10.1. – Il motivo non è fondato.
10.2. – Nel provvedimento di esclusione viene ripetutamente specificato che l’estromissione di So.Ge.Ga. è giustificata dall’accertata violazione dell’art. 3, comma 9, del Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo degli operatori economici di Roma Capitale, nonché dell’art. 10.10 dell’Avviso pubblico per l’istituzione e gestione dell’albo degli operatori economici di Roma Capitale per l’affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee (prot. n. SU/2024/0013780).
È pur vero che nella parte dispositiva del provvedimento vi è un riferimento testuale all’“ art. 95, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 36/2023 ” (causa di esclusione non automatica per illecito professionale grave), ma è altrettanto vero che nelle premesse e nella parte motiva del provvedimento stesso non si fa alcun cenno a ipotesi di illecito professionale, mentre si richiama più volte la violazione dell’art. 3 del Regolamento e dell’art. 10 dell’Avviso pubblico.
Tale richiamo è contenuto in particolare:
- nell’“ Oggetto ” del provvedimento: “ Esclusione dell'impresa SO.GE.GA S.r.l., C.F./P.IVA 04193620616 dalla procedura di gara ID 3854, ai sensi dell'art. 3, comma 9, del Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo degli operatori economici di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 49 del 24 aprile 2024 e dell'art.10.10 dell'Avviso pubblico prot. SU/13780 dell'1ottobre 2024 ”;
- nella proposta di esclusione formulata dal RUP, espressamente richiamata dalla parte dispositiva del provvedimento: “ il Responsabile Unico Progetto, con relazione prot. CE/92445 del 22 luglio 2025, ha proposto l'esclusione dell'impresa SO.GE.GA S.r.l. dalla procedura di gara in oggetto ai sensi dell'art. 3, comma 9, del Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo degli operatori economici di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 49 del 24 aprile 2024 e dell'art.10.10 dell'Avviso pubblico prot. SU/13780, in quanto, conformemente all'indicazione fornita dal Dipartimento Centrale Appalti con le note prot. SU/7023 del 16 maggio 2025 e SU/9314 del 2 luglio 2025, qualora tale impresa avesse indicato, al momento della compilazione della domanda d’iscrizione, il corretto importo dei “Lavori eseguiti regolarmente e con buon esito nell’ultimo triennio antecedente la richiesta di iscrizione all’Albo”, non sarebbe stata selezionata per la procedura di gara ID 3854 ”.
Una corretta interpretazione del contenuto del provvedimento di esclusione dunque, che non si arresti al mero dato letterale di un solo inciso, ma consideri l’intero svolgimento argomentativo della motivazione, induce a ritenere che la ragione giustificativa dell’esclusione della ricorrente, addotta dalla stazione appaltante, sia la violazione dell’art. 3 del Regolamento e dell’art. 10 dell’Avviso pubblico, e non, invece, quella del grave illecito professionale ex art. 95, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 36 del 2023.
Tale ultimo richiamo normativo costituisce un mero refuso del provvedimento, come confermato dalla stessa Amministrazione ( cfr . relazione dell’11 settembre 2025, pag. 9).
10.3. – Conseguentemente, appaiono inconferenti le plurime deduzioni difensive relative all’assenza nel provvedimento di esclusione di una specifica motivazione in merito a quale sia l’illecito professionale addebitato alla ricorrente e al perché lo stesso sia da considerare grave.
Analogamente, non colgono nel segno le censure concernenti la tassatività delle clausole di esclusione dalla procedura, in quanto, nel caso di specie, sono state violate le regole “a monte” che consentono di selezionare, tra tutti gli operatori economici iscritti all’Albo dei fornitori di Roma, quelli da invitare a partecipare alla singola procedura sotto soglia, presentando un’offerta.
Il Regolamento citato è stato, infatti, emanato per individuare dei criteri e delle modalità oggettivi di selezione degli operatori economici, alternativi al sorteggio, che garantiscano il rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, rotazione e trasparenza delle imprese.
Le disposizioni regolamentari citate impongono, inoltre, alle stazioni appaltanti di invitare alle procedure negoziate un numero limitato di operatori economici, selezionati esclusivamente tra tutti quelli iscritti all’Albo secondo gli specifici criteri e modalità prima descritte.
La corretta operatività di tali criteri necessita, evidentemente, della veridicità delle dichiarazioni rese dalle singole imprese al momento di iscrizione all’Albo in merito a quei dati (fatturato globale, importo lavori, dipendenti) che sono presi in considerazione dai medesimi criteri per stilare le graduatorie e selezionare all’interno di esse le imprese per la singola procedura sotto soglia.
In questa prospettiva, l’errata dichiarazione dell’impresa in merito a tali dati può comportare un’alterazione dei criteri selettivi e, dunque, una violazione delle regole che l’Amministrazione si è data per la selezione degli operatori da invitare alle procedure.
Tale violazione inficia gli atti conseguenti della procedura, imponendo così di escludere l’operatore selezionato a partecipare in modo illegittimo.
Ciò è proprio quanto avvenuto nel caso di specie, ove l’errata dichiarazione effettuata da So.Ge.Ga. in sede di iscrizione all’Albo le ha consentito di essere indebitamente selezionata per partecipare alla presente procedura negoziata.
L’errata dichiarazione ha, così, effettivamente alterato il descritto meccanismo di selezione degli operatori economici predisposto dal Regolamento.
Appaiono, per tale ragione, del tutto irrilevanti le deduzioni difensive in merito all’asserita buona fede in cui era stata effettuata l’errata dichiarazione, così come le asserzioni relative ad un presunto malfunzionamento del sistema informatico, attesa l’oggettiva difformità dei dati dichiarati rispetto a quelli effettivi e la loro obiettiva incidenza sul corretto funzionamento del meccanismo di selezione.
L’Amministrazione, dunque, ben lungi dall’aver dato valore ad un “mero formalismo”, non ha fatto altro che constatare come l’errata dichiarazione di So.Ge.Ga. abbia determinato una violazione delle previsioni dettate per l’invito delle imprese alla selezione.
10.4. – Alla luce di quanto esposto, emerge che l’esclusione disposta nei confronti di So.Ge.Ga. costituisca una puntuale applicazione dell’autovincolo che l’Amministrazione si era fissata a monte della procedura stessa.
Al riguardo si precisa che:
- ai sensi dell’art. 1, comma 1, del Regolamento, tutte le strutture Capitoline hanno l’obbligo di selezionare gli operatori da invitare ad una procedura negoziata utilizzando esclusivamente i criteri e le modalità previste dal Regolamento;
- le norme del Regolamento che indicano i criteri di selezione degli operatori da invitare sono state espressamente richiamate per la procedura di cui è causa, tramite la lettera di invito a presentare offerta inviata da Roma Capitale a So.Ge.Ga. (che indicava quali fossero i criteri di selezione degli operatori economici);
- l’art. 3 del Regolamento prevede espressamente la conseguenza dell’esclusione dell’operatore economico in caso di falsità delle dichiarazioni rese in sede di iscrizione all’Albo che abbiano falsato il meccanismo di invito delle imprese alla procedura.
10.5. – Da ultimo si osserva che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, l’Amministrazione ha fornito la prova del fatto che So.Ge.Ga. non sarebbe stata invitata alla procedura se avesse indicato in sede di iscrizione all’Albo l’importo corretto di lavori pari a euro 1.280.437,37.
L’Amministrazione ha infatti prodotto in giudizio un tabulato ( sub all. 8), estratto dalla piattaforma con procedura automatizzata, che fornisce evidenza delle tre graduatorie di operatori economici redatte secondo le previsioni del Regolamento, e precisamente della Graduatoria A (relativa al fatturato globale dell’ultimo triennio antecedente la richiesta di iscrizione all’Albo), Graduatoria B (relativa ai lavori eseguiti regolarmente e con buon esito nell’ultimo triennio antecedente l’iscrizione all’Albo) e Graduatoria C (relativa al numero di personale dipendente al momento di presentazione della richiesta).
Dal tabulato si evince che la So.Ge.Ga. è stata selezionata perché era l’impresa avente l’importo inferiore di lavori (pari a zero) tra gli operatori inseriti nella Graduatoria B.
11. – Con il terzo motivo di ricorso, So.Ge.Ga. censura il provvedimento di esclusione anche per illegittimità derivata rispetto al Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo degli operatori economici di Roma Capitale.
Il Regolamento sarebbe illegittimo perché imporrebbe alle imprese la dimostrazione di requisiti di partecipazione non previsti dal Codice dei contratti pubblici e consentirebbe poi di utilizzare tali informazioni aggiuntive per escludere gli operatori economici dalle gare pubbliche a cui legittimamente partecipano.
Nel caso di specie, la So.Ge.Ga., nonostante fosse in possesso della SOA necessaria per partecipare alla gara e per aggiudicarsela, sarebbe stata esclusa per la presunta mancata compilazione del modulo d’iscrizione all’Albo concernente - non certo la SOA, quale unico e necessario requisito richiedibile ma - singoli Certificati di Esecuzione Lavori; sotto questo profilo, nel richiedere tali ulteriori informazioni e nel comportare persino l’esclusione in caso di presunta mancata compilazione del modulo nella parte relativa ai CEL, il Regolamento in esame contrasterebbe con l’art. 100 e con l’Allegato II.1 del Codice.
Sotto altro profilo, la ricorrente afferma che i criteri indicati dal Regolamento per la selezione delle imprese da invitare alla gara siano oscuri e discriminatori, perché nel prevedere la redazione di tre diverse graduatorie (sulla base di elementi quali importo di lavori, fatturato e numero di personale) e la selezione solo delle imprese con i valori minimi e massimi, darebbero una chance di invito solo a queste ultime, con palese discriminazione di ogni altro operatore economico.
11.1. – Il motivo non è suscettibile di favorevole accoglimento, perché opera un’indebita sovrapposizione tra due concetti che devono essere tenuti distinti.
Una cosa sono, infatti, i criteri oggettivi fissati dal Regolamento di funzionamento dell’Albo per predisporre le graduatorie di operatori economici e le modalità con cui gli stessi sono selezionati per invitarli a presentare un’offerta nella procedura negoziata sotto soglia.
Altro sono, invece, i requisiti generali e speciali richiesti per partecipare alla singola procedura.
Nel caso di specie, in particolare, alla ricorrente non è stato affatto prescritto di aver conseguito un certo importo di lavori nell’ultimo triennio al fine di partecipare alla procedura.
Le è stato, semplicemente, chiesto di indicare quale fosse l’importo dei lavori eseguiti nell’ultimo triennio, al fine di poterla inserire in una graduatoria con altre imprese, dalla quale estrarre quelle con il valore più alto e quelle con il valore più basso, da invitare a partecipare alla procedura.
L’indicazione di tale importo non costituisce, dunque, un requisito di partecipazione non previsto dal Codice dei contratti pubblici, bensì semplicemente un dato necessario per consentire la piena e corretta operatività della modalità di individuazione degli operatori economici dagli elenchi di cui all’art. 50 del codice medesimo.
11.2. – Non può, inoltre, condividersi l’assunto secondo cui i criteri di selezione previsti dall’art. 3 del Regolamento comportino una discriminazione nei confronti delle imprese che non hanno valori minimi o massimi all’interno di ciascuna categoria.
Oltre al descritto meccanismo dell’art. 3, infatti, il Regolamento prevede anche, in esecuzione del principio di rotazione negli affidamenti, che l’operatore economico che sia stato già invitato ad una procedura negoziata non possa essere più selezionato dal sistema sino a quando non vengano invitati tutti gli altri operatori economici presenti nella suddetta categoria (art. 2, comma 2).
Non sussiste, di conseguenza, il rischio di discriminazione per le imprese collocate in posizione mediana nelle varie graduatorie dell’Albo, nei termini paventati dalla ricorrente.
12. – In conclusione, per tutte le ragioni esposte, deve ritenersi che il provvedimento di esclusione di So.Ge.Ga. dalla procedura di cui è causa vada esente dalle censure proposte in giudizio.
Il ricorso introduttivo è, quindi, infondato e deve essere rigettato.
13. – A mezzo dei due atti di motivi aggiunti, So.Ge.Ga. ha chiesto l’annullamento della aggiudicazione disposta nei confronti di ER.
13.1. – I motivi aggiunti sono inammissibili per carenza di legittimazione attiva in capo a So.Ge.Ga.
Deve essere, infatti, qui richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’accertamento della non illegittimità del provvedimento di esclusione di un concorrente rende il medesimo carente di legittimazione ad agire avverso i successivi atti della gara proseguita nei confronti di altre imprese rimaste in competizione.
L’accoglimento di tale impugnativa comporterebbe, infatti, la mera ripetizione della gara, laddove, però, “ l’interesse strumentale del partecipante ad ottenere la riedizione della gara non sussiste in capo al soggetto legittimamente escluso dato che, per effetto dell’esclusione, egli rimane privo non soltanto del titolo legittimante a partecipare alla gara ma anche a contestarne gli esiti e la legittimità delle scansioni procedimentali; di conseguenza il consolidamento della esclusione dalla procedura di gara rende inammissibile per difetto di legittimazione l'impugnativa dell'aggiudicazione e, più in generale, di tutti i successivi atti della procedura ” (Cons. Stato, Sez. V, 4 luglio 2023, n. 6530).
Ciò vale tanto più in un caso come quello di specie, ove alla procedura hanno partecipato più imprese, ulteriori rispetto a ER e So.Ge.Ga., sicché l’eventuale interesse strumentale alla riedizione della procedura presenta contorni ancor più evanescenti, giacché la stazione appaltante ben potrebbe procedere allo scorrimento della graduatoria anche nel caso di esclusione dell’odierna aggiudicataria ( cfr . Cons. Stato, Sez. V, 28 marzo 2025, n. 2612).
13.2. – Oltre ad essere inammissibili, i motivi aggiunti sono infondati nel merito.
13.3. – In essi vengono principalmente replicate le censure contenute nel ricorso introduttivo. Le stesse sono, quindi, infondate per tutte le ragioni già espresse supra .
Per le stesse motivazioni risulta infondata, e quindi da respingere, la domanda subordinata di annullamento di tutta la procedura, giustificata sul presupposto – erroneo, per tutte le considerazioni già svolte – che Roma capitale abbia escluso da una procedura di gara un operatore economico sulla base di mere discrasie contenute nei moduli d’iscrizione all’Albo fornitori di Roma capitale.
13.4. – È, inoltre, infondata la censura di disparità di trattamento, nella quale si deduce che anche l’aggiudicataria ER avrebbe reso una dichiarazione non corretta in sede di iscrizione all’Albo con riguardo ai lavori eseguiti nella medesima categoria nell’ultimo triennio, ma ad essa tale errore non sarebbe stato contestato dalla stazione appaltante.
Al riguardo si osserva che l’ipotetico errore dichiarativo compiuto da ER non ha comportato un’alterazione della fase di selezione degli operatori da invitare alla presente procedura negoziata ai sensi dell’art. 3 del Regolamento, a differenza di quanto accaduto per So.Ge.Ga.
ER, infatti, è stata invitata a questa procedura dopo essere stata selezionata tra le imprese presenti nella prima graduatoria sub lett. a) (redatta secondo il parametro dell’importo del fatturato globale dell’ultimo triennio antecedente la richiesta di iscrizione all’Albo), e non invece tra le imprese presenti nella seconda categoria sub lett. b) , redatta secondo il parametro dell’importo complessivo dei lavori realizzati dall’operatore economico nella medesima categoria nell’ultimo triennio.
Di conseguenza, l’ipotetico errore effettuato da ER in merito a quest’ultimo importo è stato del tutto ininfluente ai fini di questa specifica procedura: se anche la dichiarazione fosse stata corretta sul punto, infatti, ER sarebbe stata ugualmente invitata a presentare l’offerta, atteso che è stata selezionata tra le imprese presenti in un’altra graduatoria (quella relativa al fatturato globale).
Nel caso di So.Ge.Ga., invece, l’errore dichiarativo in sede di iscrizione all’Albo è proprio l’elemento che le ha consentito di essere indebitamente invitata alla procedura.
Non si rinviene, pertanto, alcuna discriminazione nel trattamento riservato alle due imprese.
Risulta, infine, non palesemente illogica la valutazione compiuta dalla stazione appaltante che ha ritenuto corretta l’indicazione, effettuata da parte di ER in sede di iscrizione all’Albo, di un importo pari a euro 3.500,00, quale ammontare del fatturato globale dell’ultimo triennio antecedente la richiesta di iscrizione all’Albo, in quanto tale dato risulta dall’unico bilancio approvato e depositato al momento dell’iscrizione.
13.5. – Alla luce delle considerazioni svolte, anche il provvedimento di aggiudicazione va esente dalle censure mosse dalla ricorrente.
Ne consegue l’infondatezza di tutte le ulteriori domande formulate dalla ricorrente.
14. – In conclusione, il ricorso e motivi aggiunti sono infondati e devono essere rigettati.
15. – Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore di Roma Capitale.
Nulla si dispone per le spese nei confronti di ER S.r.l. che non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna So.Ge.Ga. S.r.l. Costruzioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , a rifondere a Roma Capitale le spese di lite che si quantificano in un importo pari a euro 2.000,00 (duemila/00), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Nulla per le spese nei confronti di ER S.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO PO, Presidente
Matthias Viggiano, Primo Referendario
TO UG, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO UG | RO PO |
IL SEGRETARIO