TAR Roma, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 6444
TAR
Ordinanza cautelare 20 settembre 2025
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TAR
Decreto cautelare 22 novembre 2025
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Ordinanza cautelare 4 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 9 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione principio di risultato e eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza

    L'esclusione non è dovuta a un mero errore formale, ma alla constatazione che, con l'indicazione corretta dei lavori eseguiti, la ricorrente non sarebbe stata selezionata per la procedura, alterando il corretto funzionamento del sistema di selezione.

  • Rigettato
    Violazione principi di fiducia e tassatività delle cause di esclusione

    L'esclusione è motivata dalla violazione dell'art. 3 del Regolamento e dell'art. 10 dell'Avviso pubblico, non da un illecito professionale grave. Il richiamo all'art. 95, comma 1, lett. e), del d.lgs. 36/2023 è un refuso. La corretta operatività dei criteri di selezione richiede la veridicità delle dichiarazioni, e l'errata dichiarazione ha alterato il meccanismo di selezione.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dal Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Albo degli operatori economici di Roma Capitale

    L'indicazione dell'importo dei lavori eseguiti non è un requisito di partecipazione, ma un dato necessario per la corretta operatività del meccanismo di individuazione degli operatori. I criteri di selezione non comportano discriminazione, in quanto prevedono anche il principio di rotazione e la selezione di operatori con valori minimi e massimi.

  • Inammissibile
    Carenza di legittimazione attiva

    L'accertamento della non illegittimità del provvedimento di esclusione rende il concorrente carente di legittimazione ad agire avverso i successivi atti della gara. L'interesse strumentale alla riedizione della gara non sussiste in capo al soggetto legittimamente escluso.

  • Rigettato
    Replicazione delle censure del ricorso introduttivo

    Le censure sono infondate per le ragioni già espresse in merito al ricorso introduttivo.

  • Rigettato
    Censura di disparità di trattamento

    L'ipotetico errore dichiarativo di ER non ha comportato un'alterazione della fase di selezione degli operatori, poiché è stata selezionata sulla base di un'altra graduatoria (fatturato globale). L'errore di So.Ge.Ga. è stato determinante per la sua selezione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 6444
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6444
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo