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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/07/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1300/2022 R.A.C.L., promossa da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dei difensori avv. Giovanni Pruneddu, avv. Valeria Atzeri e avv.
Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Murino e dall'avv. Roberto Di Tucci per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11 maggio 2022, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti dell' per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo per danno CP_1 biologico da malattie professionali (“lesioni alla colonna e ipoacusia”), a suo dire contratte a causa della propria attività di conduttore di “mezzi pesanti e movimento terra”, come da domanda amministrativa del 23 giugno 2021 (rectius, 24 giugno 2021), rigettata dall'Istituto come la successiva opposizione.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è in parte fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
2.1. L'istruzione probatoria ha consentito di accertare lo svolgimento da parte di Pt_1 dal 1988 al 2015 e poi anche negli anni 2018 e 2019, dell'attività di conducente di
[...] mezzi meccanici (escavatori, cingolati e gommati, pale meccaniche e anche il rullo compressore e martellone demolitore montato sull'escavatore), manovrati con pedali e leve o con volante, spesso tenuto alla torsione del busto nella manovra, anche in cave dove le pietre pagina 1 di 3 erano prelevate per la frantumazione o scavate per la ricerca di betonite, esposto al rumore ambientale generato dai mezzi impiegati, benché fosse dotato di dispositivi di protezione quali tappi o cuffie (cfr. deposizioni testimoniali di Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
udienza del 19 gennaio 2024).
[...]
2.2. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 26 dicembre 2024, ha ritenuto che il ricorrente
è affetto da “spondilodiscoartrosi e uncoartrosi cervicale con bulging discale a carico di C5-
C6; ernia discale L5-S1 con spondilodiscoartrosi lombare;
ipoacusia percettiva bilaterale”.
Tenendo conto dei trascorsi lavorativi sopra ricostruiti, l'ausiliario ha specificato che la patologia cervicale non ha origine professionale, al contrario delle altre, per le quali ha riconosciuto il nesso di causalità ed ha stimato un danno complessivo del 26 percento (per la patologia lombare, danno biologico del 9 percento, secondo il codice 213 della tabella allegata al d.m. 12 luglio 2000; per l'ipoacusia, danno biologico del 18 percento).
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
2.3. Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo in rendita rapportato a un danno biologico stimabile nella misura complessiva del 26 percento a far data dalla domanda amministrativa del 24 giugno 2021.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione della rendita in favore del CP_1 ricorrente, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa, e al pagamento dei ratei scaduti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei, con decorrenza di legge dalla scadenza al saldo.
3.1. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1 condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra gli euro 52.000,01 e gli euro
260.000,00.
3.2. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone gli stessi dichiarato la mancata riscossione.
3.3. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire un indennizzo in rendita Parte_1 commisurato al danno biologico stimato nella misura complessiva del 26 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 24 giugno 2021;
- condanna l' alla costituzione della rendita in favore del ricorrente, rapportata ad CP_1 un danno biologico nella misura sopra indicata, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 24 giugno 2021, e al pagamento dei ratei scaduti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza di legge dalla maturazione dei singoli ratei al saldo;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che CP_1 liquida in euro 6.593,50 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a.
e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio già CP_1 liquidate in separato decreto.
Cagliari, 22 luglio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1300/2022 R.A.C.L., promossa da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dei difensori avv. Giovanni Pruneddu, avv. Valeria Atzeri e avv.
Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Murino e dall'avv. Roberto Di Tucci per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11 maggio 2022, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti dell' per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo per danno CP_1 biologico da malattie professionali (“lesioni alla colonna e ipoacusia”), a suo dire contratte a causa della propria attività di conduttore di “mezzi pesanti e movimento terra”, come da domanda amministrativa del 23 giugno 2021 (rectius, 24 giugno 2021), rigettata dall'Istituto come la successiva opposizione.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è in parte fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
2.1. L'istruzione probatoria ha consentito di accertare lo svolgimento da parte di Pt_1 dal 1988 al 2015 e poi anche negli anni 2018 e 2019, dell'attività di conducente di
[...] mezzi meccanici (escavatori, cingolati e gommati, pale meccaniche e anche il rullo compressore e martellone demolitore montato sull'escavatore), manovrati con pedali e leve o con volante, spesso tenuto alla torsione del busto nella manovra, anche in cave dove le pietre pagina 1 di 3 erano prelevate per la frantumazione o scavate per la ricerca di betonite, esposto al rumore ambientale generato dai mezzi impiegati, benché fosse dotato di dispositivi di protezione quali tappi o cuffie (cfr. deposizioni testimoniali di Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
udienza del 19 gennaio 2024).
[...]
2.2. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 26 dicembre 2024, ha ritenuto che il ricorrente
è affetto da “spondilodiscoartrosi e uncoartrosi cervicale con bulging discale a carico di C5-
C6; ernia discale L5-S1 con spondilodiscoartrosi lombare;
ipoacusia percettiva bilaterale”.
Tenendo conto dei trascorsi lavorativi sopra ricostruiti, l'ausiliario ha specificato che la patologia cervicale non ha origine professionale, al contrario delle altre, per le quali ha riconosciuto il nesso di causalità ed ha stimato un danno complessivo del 26 percento (per la patologia lombare, danno biologico del 9 percento, secondo il codice 213 della tabella allegata al d.m. 12 luglio 2000; per l'ipoacusia, danno biologico del 18 percento).
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
2.3. Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo in rendita rapportato a un danno biologico stimabile nella misura complessiva del 26 percento a far data dalla domanda amministrativa del 24 giugno 2021.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione della rendita in favore del CP_1 ricorrente, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa, e al pagamento dei ratei scaduti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei, con decorrenza di legge dalla scadenza al saldo.
3.1. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1 condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra gli euro 52.000,01 e gli euro
260.000,00.
3.2. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone gli stessi dichiarato la mancata riscossione.
3.3. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire un indennizzo in rendita Parte_1 commisurato al danno biologico stimato nella misura complessiva del 26 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 24 giugno 2021;
- condanna l' alla costituzione della rendita in favore del ricorrente, rapportata ad CP_1 un danno biologico nella misura sopra indicata, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 24 giugno 2021, e al pagamento dei ratei scaduti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza di legge dalla maturazione dei singoli ratei al saldo;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che CP_1 liquida in euro 6.593,50 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a.
e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio già CP_1 liquidate in separato decreto.
Cagliari, 22 luglio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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