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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 04/12/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3040/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3040/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHESE Parte_1 C.F._1 GIOVANNI
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI pagina 1 di 2 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 3.12.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di pronuncia dello scioglimento del matrimonio proposta dalla ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento.
Invero le parti contraevano matrimonio in data 18.7.1998. Dall'unione non nascevano figli.
Con sentenza n. 4676/2020 del Tribunale di Milano, pubblicata il 27.7.2020 e passata in giudicato, veniva pronunciata la separazione personale fra i coniugi.
Le predette circostanze sono state provate documentalmente (doc. depositati l'8.10.2025).
Inoltre parte ricorrente dichiarava che non era mai intervenuta la riconciliazione. Va, quindi, ritenuto accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Pertanto, essendo provato che lo stato di separazione legale tra i coniugi si è protratto per il termine di legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898.
Parte ricorrente non formulava alcuna domanda ulteriore.
*
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili in ragione della natura della controversia, della mancata opposizione e dell'esito della lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando fra le parti di cui in epigrafe:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , in CP_1 Parte_1
COLOGNO MONZESE il 18/07/1998, atto iscritto nei Registi degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di COLOGNO MONZESE al n. 42, parte I, vol. 1, anno 1998;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Cologno Monzese per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche.
Busto Arsizio, 3 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3040/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHESE Parte_1 C.F._1 GIOVANNI
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI pagina 1 di 2 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 3.12.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di pronuncia dello scioglimento del matrimonio proposta dalla ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento.
Invero le parti contraevano matrimonio in data 18.7.1998. Dall'unione non nascevano figli.
Con sentenza n. 4676/2020 del Tribunale di Milano, pubblicata il 27.7.2020 e passata in giudicato, veniva pronunciata la separazione personale fra i coniugi.
Le predette circostanze sono state provate documentalmente (doc. depositati l'8.10.2025).
Inoltre parte ricorrente dichiarava che non era mai intervenuta la riconciliazione. Va, quindi, ritenuto accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Pertanto, essendo provato che lo stato di separazione legale tra i coniugi si è protratto per il termine di legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898.
Parte ricorrente non formulava alcuna domanda ulteriore.
*
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili in ragione della natura della controversia, della mancata opposizione e dell'esito della lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando fra le parti di cui in epigrafe:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , in CP_1 Parte_1
COLOGNO MONZESE il 18/07/1998, atto iscritto nei Registi degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di COLOGNO MONZESE al n. 42, parte I, vol. 1, anno 1998;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Cologno Monzese per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche.
Busto Arsizio, 3 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 2 di 2