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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/12/2025, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 2353/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Massimo Muto e con questa elett.te domiciliato in
ZA di LA (AV), alla via Fossato n. 1, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(c.f. )
[...] P.IVA_1 in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
GI RR e con questo elett.te domiciliato in Avellino, alla via
Iannaccone n.12/14, giusta mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, a seguito dell'infortunio sul lavoro occorso in data 01.07.2020, chiede, previo riconoscimento della menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 6-7% o nella diversa misura riconosciuta in corso di causa, la condanna dell' al pagamento del relativo danno biologico. CP_1
L' si è costituito. CP_1
2) L' ha accertato un grado di menomazione dell'integrità psico- CP_1 fisica nella misura dello 02%.
Nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale è risultato che il ricorrente risulta affetto da: “esiti di frattura coronale degli incisivi centrali e laterale destro all'arcata superiore e di sublussazione dell'incisivo centrale e laterale destro all'arcata inferiore.
Non sussistono i presupposti medico-legali per innalzare il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica derivante dall'evento infortunio sul lavoro per cui è causa pari al 2% di danno biologico già riconosciuto dall' . CP_1
La ctu disposta risulta pienamente attendibile, e dalla quale non v'è motivo per discostarsi.
La consulenza, difatti, è chiara, precisa, scevra da vizi logici e illogicità evidenti, e quindi può essere posta a fondamento della decisione.
Il Giudice, anche in assenza di specifiche contestazioni, la condivide e la fa propria.
3) Il ricorso va, quindi, rigettato.
4) Parte ricorrente va, quindi, condannato al pagamento delle spese di lite che, in base ai criteri di cui al DM 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#1.250# (milleduecentocinquanta) oltre spese generali al
15%, Iva e Cpa se applicabili.
5) Le spese del Ctu vanno poste a carico di . Controparte_2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.
2353/2024 R.G Lavoro, proposto da nei confronti Controparte_2
Pag. 2 di 3 di ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così CP_1 provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite a Controparte_2 favore di che liquida nella somma di €#1.250# CP_1
(milleduecentocinquanta) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili;
3) Pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_1
Avellino, udienza del 12 dicembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 2353/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Massimo Muto e con questa elett.te domiciliato in
ZA di LA (AV), alla via Fossato n. 1, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(c.f. )
[...] P.IVA_1 in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
GI RR e con questo elett.te domiciliato in Avellino, alla via
Iannaccone n.12/14, giusta mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, a seguito dell'infortunio sul lavoro occorso in data 01.07.2020, chiede, previo riconoscimento della menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 6-7% o nella diversa misura riconosciuta in corso di causa, la condanna dell' al pagamento del relativo danno biologico. CP_1
L' si è costituito. CP_1
2) L' ha accertato un grado di menomazione dell'integrità psico- CP_1 fisica nella misura dello 02%.
Nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale è risultato che il ricorrente risulta affetto da: “esiti di frattura coronale degli incisivi centrali e laterale destro all'arcata superiore e di sublussazione dell'incisivo centrale e laterale destro all'arcata inferiore.
Non sussistono i presupposti medico-legali per innalzare il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica derivante dall'evento infortunio sul lavoro per cui è causa pari al 2% di danno biologico già riconosciuto dall' . CP_1
La ctu disposta risulta pienamente attendibile, e dalla quale non v'è motivo per discostarsi.
La consulenza, difatti, è chiara, precisa, scevra da vizi logici e illogicità evidenti, e quindi può essere posta a fondamento della decisione.
Il Giudice, anche in assenza di specifiche contestazioni, la condivide e la fa propria.
3) Il ricorso va, quindi, rigettato.
4) Parte ricorrente va, quindi, condannato al pagamento delle spese di lite che, in base ai criteri di cui al DM 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#1.250# (milleduecentocinquanta) oltre spese generali al
15%, Iva e Cpa se applicabili.
5) Le spese del Ctu vanno poste a carico di . Controparte_2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.
2353/2024 R.G Lavoro, proposto da nei confronti Controparte_2
Pag. 2 di 3 di ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così CP_1 provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite a Controparte_2 favore di che liquida nella somma di €#1.250# CP_1
(milleduecentocinquanta) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili;
3) Pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_1
Avellino, udienza del 12 dicembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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