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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17225 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA NI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 649 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(NAPOLI (NA), 22/06/1973), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. GIORDANI DEBORAH giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
), 13/04/1977); CP_1 CP_2
resistente-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, Parte_1
premesso che in data 03/06/2008 ha contratto matrimonio civile con e che dall'unione è nato il figlio (12/11/2008), CP_1 CP_3
ha dedotto che con decreto del 26/04/2010 il Tribunale di Roma ha omologato la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale, alle condizioni ivi indicate in forza delle quali, tra le altre, il figlio è affidato in modo condiviso CP_3
ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, assegnataria della casa familiare sita in Via delle Canoe 13, disciplina dei tempi di CP_2
permanenza presso il padre, obbligo di costui di corrispondere alla madre l'assegno perequativo mensile di euro 250,00 da settembre 2009, onere di entrambi i genitori di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra;
che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con conferma delle condizioni afferenti l'affidamento e il mantenimento di . CP_3
Non si è costituita in giudizio, sebbene ritualmente e tempestivamente evocata, che deve, pertanto, essere dichiarata CP_1
contumace.
Alla prima udienza del 24/11/2025 è comparso personalmente il ricorrente e il giudice delegato, sentito lo stesso, acquisita la documentaizone complessivamente prodotta e preso atto dell'imposisbilità
di esperire il tentativo di conciliazione, all'esito della discussione orale, ha 3 rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 03/06/2008,
giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare tenuto anche conto del contegno processuale della resistente.
Relativamente alle statuizioni accessorie nulla osta a confermare le condizioni separative, concordate tra le parti, afferenti l'affidamento condiviso e il mantenimento di che, considerata l'età, il padre potrà CP_3
vedere e tenere con sé previo accordo diretto con il ragazzo e avviso alla madre.
Per completezza e premessa la mancanza di dati certi e univoci in ordine all'effettiva condizione economico-patrimoniale della resistente,
mette conto evidenziare che il , infermiere, è titolare di un reddito Pt_1
netto mensile pari a circa euro 2.100,00 su dodici mensilità, giusta CUD
2025, non ha proprietà immobiliari, abita presso la di lui madre e contribuisce al pagamento delle relative spese.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio e alla contumacia della resistente, per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 649/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, 4 deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la contumacia della resistente CP_1
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in in data CP_2
03/06/2008 tra APOLI (NA), 22/06/1973) e Parte_1
13/04/1977) trascritto nel Registro degli CP_1 CP_2
Atti di Matrimonio del Comune di al n. 98, Parte I, Serie 53, Anno CP_2
2008, alle seguenti condizioni:
il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i CP_3
genitori, con residenza presso la madre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale del minore, con possibilità del padre di vederlo e tenerlo con sé previo accordo diretto con il ragazzo e avviso alla madre;
dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di , la somma mensile di euro 250,00, da rivalutare CP_3
annualmente secondo gli indici Istat con base settembre 2009, e condanna al versamento, in favore di ed entro il giorno Parte_1 CP_1
5 di ogni mese, dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dal Tribunale di Roma il
17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti , con le specificazioni di cui al suindicato CP_3
Protocollo;
assegna la casa familiare sita in Via delle Canoe n. 13 alla CP_2 5 resistente;
spese irripetibili.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa FA NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA NI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 649 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(NAPOLI (NA), 22/06/1973), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. GIORDANI DEBORAH giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
), 13/04/1977); CP_1 CP_2
resistente-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, Parte_1
premesso che in data 03/06/2008 ha contratto matrimonio civile con e che dall'unione è nato il figlio (12/11/2008), CP_1 CP_3
ha dedotto che con decreto del 26/04/2010 il Tribunale di Roma ha omologato la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale, alle condizioni ivi indicate in forza delle quali, tra le altre, il figlio è affidato in modo condiviso CP_3
ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, assegnataria della casa familiare sita in Via delle Canoe 13, disciplina dei tempi di CP_2
permanenza presso il padre, obbligo di costui di corrispondere alla madre l'assegno perequativo mensile di euro 250,00 da settembre 2009, onere di entrambi i genitori di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra;
che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con conferma delle condizioni afferenti l'affidamento e il mantenimento di . CP_3
Non si è costituita in giudizio, sebbene ritualmente e tempestivamente evocata, che deve, pertanto, essere dichiarata CP_1
contumace.
Alla prima udienza del 24/11/2025 è comparso personalmente il ricorrente e il giudice delegato, sentito lo stesso, acquisita la documentaizone complessivamente prodotta e preso atto dell'imposisbilità
di esperire il tentativo di conciliazione, all'esito della discussione orale, ha 3 rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 03/06/2008,
giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare tenuto anche conto del contegno processuale della resistente.
Relativamente alle statuizioni accessorie nulla osta a confermare le condizioni separative, concordate tra le parti, afferenti l'affidamento condiviso e il mantenimento di che, considerata l'età, il padre potrà CP_3
vedere e tenere con sé previo accordo diretto con il ragazzo e avviso alla madre.
Per completezza e premessa la mancanza di dati certi e univoci in ordine all'effettiva condizione economico-patrimoniale della resistente,
mette conto evidenziare che il , infermiere, è titolare di un reddito Pt_1
netto mensile pari a circa euro 2.100,00 su dodici mensilità, giusta CUD
2025, non ha proprietà immobiliari, abita presso la di lui madre e contribuisce al pagamento delle relative spese.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio e alla contumacia della resistente, per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 649/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, 4 deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la contumacia della resistente CP_1
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in in data CP_2
03/06/2008 tra APOLI (NA), 22/06/1973) e Parte_1
13/04/1977) trascritto nel Registro degli CP_1 CP_2
Atti di Matrimonio del Comune di al n. 98, Parte I, Serie 53, Anno CP_2
2008, alle seguenti condizioni:
il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i CP_3
genitori, con residenza presso la madre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale del minore, con possibilità del padre di vederlo e tenerlo con sé previo accordo diretto con il ragazzo e avviso alla madre;
dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di , la somma mensile di euro 250,00, da rivalutare CP_3
annualmente secondo gli indici Istat con base settembre 2009, e condanna al versamento, in favore di ed entro il giorno Parte_1 CP_1
5 di ogni mese, dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dal Tribunale di Roma il
17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti , con le specificazioni di cui al suindicato CP_3
Protocollo;
assegna la casa familiare sita in Via delle Canoe n. 13 alla CP_2 5 resistente;
spese irripetibili.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa FA NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi