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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/04/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. ssa Maria Concetta
Belcastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 121 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto
“diritti della cittadinanza” vertente:
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F.: ); Parte_1 C.F._1
, nata il [...] in [...] (C.F.: ; Parte_2 C.F._2 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Eduardo Dromi del Foro di Roma presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata, elettivamente, sono domiciliati, giusta procura in atti
-RICORRENTI-
E
, in persona del Ministro pro tempore, con sede legale in Roma, Controparte_1
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Catanzaro presso i cui uffici siti alla Via G.
Da Fiore n. 34, domicilia
- RESISTENTE-
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: Riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
Conclusioni: all'udienza del 12 febbraio 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da verbale in atti.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venisse dichiarato lo status di Controparte_1
1 cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dall'avo cittadino italiano;
esponevano, altresì, che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti diretti di , cittadino italiano, nato il Persona_1
13.06.1858 a Morano Calabro, provincia di Cosenza (all.to n. 1), il quale in data 20.06.1893 a La
RA AN (Colombia) contraeva matrimonio con (all.to n. 2). Persona_2
non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, in favore di quella colombiana non Persona_1
risultando registrato presso il Ministero degli affari Esteri nel quale sono iscritti tutti i cittadini colombiani (all.to n. 3).
Dal matrimonio nascevano a La RA AN (Colombia) il 26.02.1885 Parte_3
(all.to n. 4) e il 10.12.1907 (all.to n. 5).
[...] Parte_3
In data 27.10.1922 a La RA AN (Colombia) contraeva Parte_3
matrimonio con (all.to n. 6). Persona_3
Dal matrimonio nasceva il 11.11.1925 a La RA ANb (Colombia) Persona_4
(all.to n. 7) la quale in data 23.07.1950 contraeva matrimonio con
[...] Persona_5
(all.to n. 8) e dall'unione coniugale nasceva il 18.07.1953 a La RA AN
[...]
(Colombia) (all.to n. 9). Persona_6
In data 14.10.1976 a La RA AN (Colombia) contraeva Persona_6
matrimonio con (all.to n. 10) e dal matrimonio nasceva i 01.10.1987 Persona_7
a La RA AN (Colombia) (all.to n. 11). Parte_1
In data 1.12.1960 a La RA AN (Colombia) contraeva Persona_8
matrimonio con (all.to n. 12) e dal matrimonio nasceva il 18.12.1938 a Persona_9
La RA AN (Colombia) (all.to n. 13). Persona_10
In data 17.07.1962 a La RA AN (Colombia) contraeva Persona_10
matrimonio con (all.to n. 14) e dal matrimonio nasceva il 29.07.1968 a Parte_4
RA AN (Colombia) (all.to n. 15). Dall'unione nasceva il Persona_11
24.06.1990 a La RA AN (Colombia) (all.to n. 16). Parte_2
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano l'attribuzione della cittadinanza Jure sanguinis deducendo che non si era mai naturalizzato colombiano, trasmettendo la cittadinanza italiana Persona_1
iure sanguinis a dai quali la cittadinanza si è trasmessa iure sanguinis Parte_3
ininterrottamente fino ai ricorrenti.
2 Il si costitutiva in giudizio depositando il proprio atto e chiedendo la Controparte_1
compensazione delle relative spese in considerazione della sua veste di soggetto passivo in senso formale.
Il PM non si opponeva all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 12 febbraio 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
2.In via preliminare deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto dell'art.1, comma 36, della Legge n. 206/21 entrato in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.Lg n.13/2017, disponendo che nel caso in cui l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Nel caso di specie l'avo è nato a [...], provincia di Cosenza, per cui il foro competente
è il Tribunale adito.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Colombia.
Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza (" iure sanguinis "), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini”) confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza, come puntualmente formalizzato nella circolare n. K.28.1 dell'8 aprile 1991 del , che ha chiarito Controparte_1
come i discendenti di emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis anche se di derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella
3 documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati.
Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo
[...]
, prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di contro rileva il certificato Per_1 negativo di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome dello stesso (all.to n. 3).
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere, come hanno fatto, ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Colombia, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_5
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunale Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_6
giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Considerata la difficoltà di prenotare una data per la presentazione dei documenti tramite il in ragione dell'impossibilità di entrare in contatto con tale Autorità, essendo stati Parte_5
bloccati, a monte, dallo stesso sistema di prenotazione, a causa della mancanza di date disponibili, tanto giustifica l'accesso alla via giurisdizionale.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_1 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – definitivamente pronunciando così decide:
4 1)Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di:
, nato il [...] in [...] (C.F.: ); Parte_1 C.F._1
, nata il [...] in [...] (C.F.: ). Parte_2 C.F._2
2)Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3)Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 12 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Concetta Belcastro
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. ssa Maria Concetta
Belcastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 121 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto
“diritti della cittadinanza” vertente:
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F.: ); Parte_1 C.F._1
, nata il [...] in [...] (C.F.: ; Parte_2 C.F._2 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Eduardo Dromi del Foro di Roma presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata, elettivamente, sono domiciliati, giusta procura in atti
-RICORRENTI-
E
, in persona del Ministro pro tempore, con sede legale in Roma, Controparte_1
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Catanzaro presso i cui uffici siti alla Via G.
Da Fiore n. 34, domicilia
- RESISTENTE-
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: Riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
Conclusioni: all'udienza del 12 febbraio 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da verbale in atti.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venisse dichiarato lo status di Controparte_1
1 cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dall'avo cittadino italiano;
esponevano, altresì, che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti diretti di , cittadino italiano, nato il Persona_1
13.06.1858 a Morano Calabro, provincia di Cosenza (all.to n. 1), il quale in data 20.06.1893 a La
RA AN (Colombia) contraeva matrimonio con (all.to n. 2). Persona_2
non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, in favore di quella colombiana non Persona_1
risultando registrato presso il Ministero degli affari Esteri nel quale sono iscritti tutti i cittadini colombiani (all.to n. 3).
Dal matrimonio nascevano a La RA AN (Colombia) il 26.02.1885 Parte_3
(all.to n. 4) e il 10.12.1907 (all.to n. 5).
[...] Parte_3
In data 27.10.1922 a La RA AN (Colombia) contraeva Parte_3
matrimonio con (all.to n. 6). Persona_3
Dal matrimonio nasceva il 11.11.1925 a La RA ANb (Colombia) Persona_4
(all.to n. 7) la quale in data 23.07.1950 contraeva matrimonio con
[...] Persona_5
(all.to n. 8) e dall'unione coniugale nasceva il 18.07.1953 a La RA AN
[...]
(Colombia) (all.to n. 9). Persona_6
In data 14.10.1976 a La RA AN (Colombia) contraeva Persona_6
matrimonio con (all.to n. 10) e dal matrimonio nasceva i 01.10.1987 Persona_7
a La RA AN (Colombia) (all.to n. 11). Parte_1
In data 1.12.1960 a La RA AN (Colombia) contraeva Persona_8
matrimonio con (all.to n. 12) e dal matrimonio nasceva il 18.12.1938 a Persona_9
La RA AN (Colombia) (all.to n. 13). Persona_10
In data 17.07.1962 a La RA AN (Colombia) contraeva Persona_10
matrimonio con (all.to n. 14) e dal matrimonio nasceva il 29.07.1968 a Parte_4
RA AN (Colombia) (all.to n. 15). Dall'unione nasceva il Persona_11
24.06.1990 a La RA AN (Colombia) (all.to n. 16). Parte_2
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano l'attribuzione della cittadinanza Jure sanguinis deducendo che non si era mai naturalizzato colombiano, trasmettendo la cittadinanza italiana Persona_1
iure sanguinis a dai quali la cittadinanza si è trasmessa iure sanguinis Parte_3
ininterrottamente fino ai ricorrenti.
2 Il si costitutiva in giudizio depositando il proprio atto e chiedendo la Controparte_1
compensazione delle relative spese in considerazione della sua veste di soggetto passivo in senso formale.
Il PM non si opponeva all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 12 febbraio 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
2.In via preliminare deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto dell'art.1, comma 36, della Legge n. 206/21 entrato in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.Lg n.13/2017, disponendo che nel caso in cui l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Nel caso di specie l'avo è nato a [...], provincia di Cosenza, per cui il foro competente
è il Tribunale adito.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Colombia.
Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza (" iure sanguinis "), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini”) confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza, come puntualmente formalizzato nella circolare n. K.28.1 dell'8 aprile 1991 del , che ha chiarito Controparte_1
come i discendenti di emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis anche se di derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella
3 documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati.
Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo
[...]
, prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di contro rileva il certificato Per_1 negativo di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome dello stesso (all.to n. 3).
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere, come hanno fatto, ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Colombia, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_5
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunale Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_6
giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Considerata la difficoltà di prenotare una data per la presentazione dei documenti tramite il in ragione dell'impossibilità di entrare in contatto con tale Autorità, essendo stati Parte_5
bloccati, a monte, dallo stesso sistema di prenotazione, a causa della mancanza di date disponibili, tanto giustifica l'accesso alla via giurisdizionale.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_1 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – definitivamente pronunciando così decide:
4 1)Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di:
, nato il [...] in [...] (C.F.: ); Parte_1 C.F._1
, nata il [...] in [...] (C.F.: ). Parte_2 C.F._2
2)Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3)Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 12 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Concetta Belcastro
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