Articolo 18 della Legge 30 luglio 1951, n. 948
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Art. 18.
Le disposizioni contenute nella presente legge sono applicabili soltanto ad aziende esercenti il credito e la raccolta del risparmio, legalmente esistenti ed autorizzate, restando abrogata ogni precedente disposizione di legge o norma speciale in materia incompatibile con lo disposizioni della presente legge.
((Le aziende di credito possono stabilire norme speciali per facilitare il rilascio di duplicati quando la somma iscritta a credito nel buono del libretto o nel libretto non supera l'importo di lire un milione)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 31 maggio 1964, n. 357 ha disposto (con l'art. 33, comma 2) che "La cifra di lire 10.000, di cui al secondo comma dello articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948 , e' elevata a lire 100.000." --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla L. 18 marzo 1968, n. 241 ha disposto (con l'art. 58, comma 1) che "La cifra di lire diecimila di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948 , e' elevata a lire centomila." --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 22 gennaio 1968, n. 12 , convertito, con modificazioni, dalla L. 18 marzo 1968, n. 182 ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 2) che "La cifra di lire 10.000, di cui al secondo comma dello articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948 , e' elevata a lire 100.000." --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 18 dicembre 1968, n. 1232 , convertito, con modificazioni, dalla L.12 febbraio 1969, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che " La cifra di L. 10.000 di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948 , e' elevata a lire 300.000."
Il medesimo D.L. ha inoltre disposto (con l'art. 33) che "Le disposizioni del presente decreto-legge sostituiscono quelle del decreto-legge 7 novembre 1968, n. 1118 ed hanno effetto dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo." --------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.L. 13 maggio 1976, n. 227 , convertito, con modificazioni, dalla L. 29 maggio 1976, n. 336 ha disposto (con l'art. 23, comma 2) che "La cifra di L. 100.000, di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948 , cosi' come modificato dalla legge 26 maggio 1975, n. 187 , e' elevata a L. 500.000." --------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.L. 26 novembre 1980, n. 776 , convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "La cifra di lire 100 mila, di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948 , cosi' come modificato dalla legge 26 maggio 1975, n. 187 , e' elevata a lire 500 mila." --------------- AGGIORNAMENTO (10) Il D.L. 19 settembre 1987, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla L. 19 novembre 1987, n. 470 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "L'importo di L. 100.000 indicato nel secondo comma dell'articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948 , cosi' come modificato dalla legge 26 maggio 1975, n. 187 , e' elevato a L. 1.000.000."
Entrata in vigore il 17 giugno 1989
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