TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 03/07/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- Sezione Prima-
in persona del dott. AR NT ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 6 comma 4 D. Lgs. 150/2011 e 429 c.p.c. nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1837/2024, promossa
DA
(C.F. ) con l'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Visconti,
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1 [...]
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE che hanno presentato le seguenti
Ricorrente chiede che il Tribunale di Lecco, previa sospensione dell'esecuzione, respinta ogni contraria o diversa istanza, per le ragioni indicate in premessa annulli o dichiari la nullità dell'ordinanza ingiunzione N. 261/2024 del 17.10.2024 emessa da – sede Territoriale di Controparte_1
. In sia subordinata applichi la sanzione nel minimo di legge. Spese legali rifuse. CP_2
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Premesso - che la ricorrente ha impugnato l'Ordinanza Ingiunzione n. 261 del 17.10.2024, adottata da , in cui è contestata la violazione dell' art. 2, D. Lgs. Controparte_1
179/2004, accertato a seguito del controllo effettuato in data 01.10.19 presso l'esercizio commerciale della sito in Dervio, nell'ambito del Piano Parte_2
Regionale sulla Sicurezza Alimentare, in cui era stato effettuato un prelievo di “miele e peperoncino”, imballato all'origine e regolarmente etichettato presso Apicoltura
Casentinese srl di EN (AR);
- che nello specifico il provvedimento impugnato è motivato dai risultati degli esami di laboratorio eseguiti presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia
e dell'Emilia Romagna, da cui è emerso un livello di HMF (idrossimetilfurfurale) pari a 58,80 mg/kg, superiore ai limiti previsti dall'Allegato 1 al D. Lgs. 179/2004 che stabilisce che il livello di HMF del miele non destinato ad uso industriale non debba superare i 40 mg/kg;
- che la difesa della ricorrente ha contestato la legittimità dell'ordinanza perché la sanzione non sarebbe applicabile al commerciante che si limita a mettere in vendita prodotti in confezioni originali;
perché il prodotto in questione sarebbe stato erroneamente qualificato come miele, essendo invece un mero preparato a base di vari ingredienti;
perché non è stato rispettato l'art. 3 Legge 689/1981 che prevede la responsabilità solo in caso di colpa o dolo;
ritenuto
- che i vari motivi svolti dalla ricorrente, tutti incentrati sull'evidente constatazione che un mero commerciante non possa essere consapevole dell'effettiva composizione dei prodotti già confezionati da altri e comunque sull'assenza di prova che la sig.ra fosse a conoscenza del reale livello di rendano palese Pt_1 Parte_3
l'inconfigurabilità dell'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo contestato;
- che, dunque, l'impugnazione sia fondata e l'Amministrazione irrogante, che non si è costituita nonostante la notificazione del ricorso, debba essere condannata alla refusione delle spese di lite, quantificate come da dispositivo, sulla base dello
2 scaglione corrispondente all'importo della sanzione, con esclusione della fase istruttoria con riguardo alla quale non è stata svolta attività rilevante;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni diversa Controparte_3
istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DICHIARA la contumacia di Controparte_4
;
[...]
ANNULLA
l'impugnata ordinanza ingiunzione N. 261/2024 del 17.10.2024 emessa da
[...]
; Controparte_4
NN
– sede Territoriale di , alla Controparte_1 CP_2
refusione delle spese legali sostenute da quantificate in euro Parte_1
1.300,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, ed euro 125,00 per spese vive;
FISSA in 60 giorni il termine per il deposito della motivazione;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecco 9.4.2025.
Il Giudice
AR NT
3