CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 04/02/2026, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1691/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente e Relatore
PAESANO MARIA LAURA, Giudice
TOMO GIOVANNI, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12876/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Cerveteri - Piazza Risorgimento 1 00052 Cerveteri RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240174322349 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240174322349 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240174322349 TASI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 225/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Srl in liquidazione propone ricorso
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione e Comune di Cerveteri, per impugnare la cartella di pagamento n. 09720240174322349000 relativa ad IMU, TASI e TARI anno 2016, a sua volta preceduta da tre avvisi di accertamento, ognuno per la corrispondente imposta accertata.
La società eccepisce la mancata notifica degli atti accertativi presupposti, cui conseguono vizi di prescrizione e decadenza. Chiede l'annullamento della cartella con vittoria di spese.
Con successiva memoria, la società chiede l'annullamento della cartella per quanto concerne Tari e Tasi
2026, ritenendo non adeguatamente provata la notifica degli accertamenti.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rimandando all'ente impositore per quanto concerne i vizi di notifica degli atti presupposti, avendo essa notificato la cartella tempestivamente.
Si costituisce in giudizio il Comune di Cerveteri, chiedendo il rigetto del ricorso, stante la corretta notifica degli atti presupposti, divenuti definitivi per mancata impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita parziale accoglimento, per ciò che concerne la parte relativa alla TARI per l'anno 2016.
Invero, la cartella fa riferimento a tre avvisi di accertamento presupposti, mentre dalla documentazione prodotta in atti dal Comune di Cerveteri risultano notificati solo 2 avvisi, quello relativo all'IMU e quello relativo alla TASI. Non risulta invece formato e notificato l'accertamento relativo alla TARI, pur indicato e richiamato in cartella come motivazione della richiesta impositiva.
Spese compensate in ragione dell'accoglimento parziale e della reciproca, parziale soccombenza.
P.Q.M.
La Corte della CGT 1 Grado di Roma accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione e compensa le spese.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente e Relatore
PAESANO MARIA LAURA, Giudice
TOMO GIOVANNI, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12876/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Cerveteri - Piazza Risorgimento 1 00052 Cerveteri RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240174322349 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240174322349 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240174322349 TASI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 225/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Srl in liquidazione propone ricorso
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione e Comune di Cerveteri, per impugnare la cartella di pagamento n. 09720240174322349000 relativa ad IMU, TASI e TARI anno 2016, a sua volta preceduta da tre avvisi di accertamento, ognuno per la corrispondente imposta accertata.
La società eccepisce la mancata notifica degli atti accertativi presupposti, cui conseguono vizi di prescrizione e decadenza. Chiede l'annullamento della cartella con vittoria di spese.
Con successiva memoria, la società chiede l'annullamento della cartella per quanto concerne Tari e Tasi
2026, ritenendo non adeguatamente provata la notifica degli accertamenti.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rimandando all'ente impositore per quanto concerne i vizi di notifica degli atti presupposti, avendo essa notificato la cartella tempestivamente.
Si costituisce in giudizio il Comune di Cerveteri, chiedendo il rigetto del ricorso, stante la corretta notifica degli atti presupposti, divenuti definitivi per mancata impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita parziale accoglimento, per ciò che concerne la parte relativa alla TARI per l'anno 2016.
Invero, la cartella fa riferimento a tre avvisi di accertamento presupposti, mentre dalla documentazione prodotta in atti dal Comune di Cerveteri risultano notificati solo 2 avvisi, quello relativo all'IMU e quello relativo alla TASI. Non risulta invece formato e notificato l'accertamento relativo alla TARI, pur indicato e richiamato in cartella come motivazione della richiesta impositiva.
Spese compensate in ragione dell'accoglimento parziale e della reciproca, parziale soccombenza.
P.Q.M.
La Corte della CGT 1 Grado di Roma accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione e compensa le spese.