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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 09/02/2026, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 529/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 16/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente
DELL'ATTI VITTORIO, Relatore
SALVO MICHELE, Giudice
in data 16/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2121/2024 depositato il 12/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220032312067000 IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1980/2025 depositato il
16/05/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso
Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 068 2022 00323120 67000, notificata in data 23.1.2024 dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione di Milano, avente ad oggetto somme iscritte a ruolo a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. 600/73, in relazione alla dichiarazione modello Redditi 2019, anno d'imposta 2018, per complessivi € 21.418,49.
Premesso che la ricorrente:
- presentava in data 11.10.2018 il mod. redditi relativo all'anno d'imposta 2017, recante un credito Irpef di € 26.592,00;
- in data 29.10.2018 presentava una dichiarazione correttiva chiedendo a rimborso l'importo di € 25.000,00, lasciando € 1.592,00 da riportare nelle dichiarazioni successive;
- in data 28.6.2019 presentava una ulteriore dichiarazione integrativa riducendo l'importo richiesto a rimborso ad € 10.000,00, lasciando € 16.592,00 da riportare nelle dichiarazioni successive;
- con la comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis n. 0031353419051 notificata in data 05/07/2021, veniva disconosciuto da parte dell'Ufficio il riporto nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2018 di una parte del credito Irpef risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2017;
- dopo vari tentativi di interlocuzione con l'Ufficio, la contribuente apprendeva che il credito Irpef non le era stato riconosciuto per mancanza di documentazione: documentazione della quale la stessa contribuente dichiara di non aver mai ricevuto richiesta, né comunicazioni in relazione allo stato di lavorazione della richiesta di rimborso.
Tanto precisato, la ricorrente chiede l'annullamento della comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis, nonché della successiva cartella di pagamento per i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 6 dello Statuto del Contribuente (L. 27.7.2000 n. 212), per l'inerzia dell'Ufficio in relazione alla pratica di richiesta di rimborso del credito Irpef avanzata. L'Ufficio avrebbe dovuto esaminare tale richiesta, effettuare le dovute verifiche e provvedere alla liquidazione del rimborso e, nel caso di necessità di chiarimenti, avrebbe dovuto richiedere alla ricorrente documentazione a supporto;
2) violazione del principio della collaborazione e della buona fede tra Amministrazione finanziaria e contribuente. Parte ricorrente ribadisce di aver avanzato diverse richieste di annullamento in autotutela della comunicazione di irregolarità, senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro.
Controdeduzioni dell'Ufficio L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano, con atto di controdeduzioni del 15.05.2024, ha contestato integralmente le eccezioni di controparte per i seguenti motivi.
Sulla domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente l'Ufficio precisa quanto segue:
1) per l'anno d'imposta 2017 la ricorrente ha dapprima presentato un mod. UNICO 2018 con il quale esponeva un credito Irpef di € 26.592, chiedendo a rimborso € 25.000 e lasciando € 1.592 da utilizzare in compensazione;
2) con una dichiarazione integrativa (del 28.6.2019) riduceva la richiesta a rimborso ad € 10.000, lasciando un credito di € 16.592 da utilizzare in compensazione nelle annualità successive;
3) la sopra menzionata dichiarazione integrativa è stata presentata oltre il termine di cui all'art. 2, co. 8 ter, del D.P.R. 322/1998, quindi oltre i 120 gg. dal termine per la presentazione della dichiarazione per l'anno d'imposta 2017. A ciò si aggiunge che, all'esito della procedura di liquidazione della dichiarazione integrativa sopra citata, l'Ufficio ha variato il dato relativo all'importo chiesto a rimborso, da € 10.000,00 ad € 25.000,00.
Tale variazione ha fatto emergere l'esito di minor credito per l'anno d'imposta 2018, oggetto della cartella di pagamento impugnata nel presente giudizio;
4) il credito da utilizzare in compensazione per € 15.000,00 è stato esposto con una dichiarazione non valida e pertanto è stata respinta l'opzione esercitata dalla ricorrente nella dichiarazione integrativa.
Inoltre, l'Ufficio precisa che la ricorrente non ha mai fornito alcuna prova dell'esistenza del credito richiesto a rimborso. Il credito d'imposta in questione è stato esposto in dichiarazione per la prima volta nell'anno d'imposta 2014. Il citato credito sarebbe relativo ad imposte pagate all'estero nell'anno d'imposta 2012 e lo
Stato estero nel quale il reddito è stato conseguito sono i Paesi Bassi. Quindi la Parte avrebbe dovuto produrre una serie di documenti per provare l'esistenza del credito (la dichiarazione dei redditi presentata all'estero, la prova del pagamento delle imposte, la definitività delle imposte stesse, un prospetto di ricalcolo al fine di determinare il quantum di imposte utilizzabili in Italia).
Si è costituita altresì l'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccependo la carenza di legittimazione passiva in quanto le contestazioni della ricorrente riguardano l'attività dell'Ente impositore.
Con successive memorie del 27.9.2024, la ricorrente, sulla formazione del credito d'imposta, ha fornito le seguenti informazioni:
- era stata assunta nel 2011 presso l'azienda Società_1, con la qualifica di dirigente, in Olanda;
- i redditi percepiti erano tassati sia Italia sia in Olanda, con trattenuta in busta paga delle imposte afferenti ad entrambi i paesi;
- a seguito di un accordo (tra Società_1 e Olanda), le autorità fiscali olandesi riconoscevano la non applicabilità della tassazione olandese ai redditi da lavoro dipendente conseguiti. Di conseguenza, veniva riconosciuto il diritto al rimborso in relazione alle imposte trattenute dall'Olanda pari ad € 32.623, nell'anno 2014. Questo importo è stato riportato dalla ricorrente nella dichiarazione dei redditi riferita all'anno d'imposta 2014 e riportata nelle dichiarazioni delle successive annualità, con richiesta di rimborso solo nel 2017.
Alla pubblica udienza del 16.05.2025 sono presenti i soli rappresentanti delle parti resistenti, i quali discutono la causa riportandosi ai propri atti. Il ricorso viene deciso in Camera di Consiglio in pari data, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti di causa, la Corte osserva quanto segue.
Innanzitutto, si osserva che, a seguito di apposite istanze di rinvio dell'udienza presentate da parte ricorrente al fine di fornire all'Ufficio la documentazione a sostegno del credito d'imposta richiesto, questa Corte ha concesso un primo rinvio pari a 118 giorni e un secondo rinvio di giorni 97, cioè complessivamente di circa sette mesi.
Nonostante l'ampio lasso di tempo concesso ai fini del completamento della produzione documentale richiesta, parte ricorrente ha chiesto un ulteriore rinvio dell'odierna udienza: rinvio che questa Corte ritiene di non dover concedere in ragione del fatto che sono stati accordati già due rinvii. La causa viene, quindi, trattenuta in decisione.
Ciò posto, la cartella di pagamento impugnata contiene somme iscritte a ruolo a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. 600/73 della dichiarazione modello Redditi 2019, presentata dalla contribuente per l'anno d'imposta 2018, riferite ad una parte del credito d'imposta risultante dalla dichiarazione dell'anno d'imposta 2017.
Parte ricorrente contesta il disconoscimento del riporto del credito dell'anno 2017 e chiede l'annullamento della cartella impugnata, data l'inerzia dell'Ufficio nella gestione della predetta richiesta di rimborso.
Vale precisare che la contribuente, con il Mod. Unico 2018 presentato per l'anno d'imposta 2017, aveva chiesto che il credito di € 26.592,00, scaturente da tale dichiarazione, fosse portato a nuovo per € 1.512,00
e richiesto a rimborso per € 25.000,00. Successivamente, in data 28.06.2019, la stessa contribuente ha presentato una dichiarazione integrativa con la quale ha provveduto a variare i dati di cui sopra, riducendo il credito chiesto a rimborso a € 10.000,00 e, in conseguenza, aumentando ad € 16.592,00 la parte di credito da utilizzare in compensazione.
Ebbene, osserva la Corte, è condivisibile l'operato dell'Ufficio come sopra evidenziato. Ed infatti, la dichiarazione integrativa per modificare l'originaria destinazione del credito d'imposta è stata presentata oltre il termine di 120 giorni da quello previsto per la presentazione della dichiarazione per l'anno d'imposta
2017, come stabilito dall'art. 2, co. 8 ter, D.P.R. n. 322/98 (mod. unico 2018 per l'anno d'imposta 2017 presentato il 29.10.2018 e dichiarazione integrativa presentata in data 29.6.2019), sicché lo stesso Ufficio ha considerato non valida la dichiarazione integrativa di variazione ritenendo, quindi, corretti i dati riportati nell'originaria dichiarazione: € 25.000,00 quale credito a rimborso ed € 1.532,00 in compensazione. In conseguenza, nell'anno successivo, periodo d'imposta 2018, è emerso un minor credito da utilizzare in compensazione che costituisce l'oggetto della opposta cartella.
L'eccezione va pertanto rigettata.
Anche il riconoscimento della spettanza del credito chiesto a rimborso invocato da parte ricorrente non può essere accolto. Nel caso, trattasi di un credito d'imposta relativo ad imposte pagate all'estero (Paesi Bassi) nell'anno d'imposta 2012 per il reddito ivi conseguito dalla contribuente e dichiarato con mod. Unico presentato per l'anno d'imposta 2014.
Il riconoscimento di questo credito, in Italia, è legato alla possibilità di soddisfare i requisiti indicati all'interno dell'art. 165 del TUIR.
Il comma 1, declina i principi cardine per la spettanza e fruibilità del credito, prevedendo che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta, di fatto a tre condizioni: 1) la produzione di un reddito all'estero; 2) il concorso di quel reddito alla formazione del reddito complessivo del residente;
3) il pagamento di imposte estere a titolo definitivo. Ne discende che, per poter beneficiare del credito d'imposta, è necessario che il contribuente, che ne ha l'onere, fornisca la prova attraverso la produzione della documentazione come sopra evidenziata.
Nel caso di specie, non risulta che tale onere probatorio sia stato assolto dalla contribuente, pur avendo avuto a diposizione un tempo abbastanza ampio concesso da questa Corte per la produzione della documentazione.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
La complessità e la peculiarità della materia trattata, giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 16/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente
DELL'ATTI VITTORIO, Relatore
SALVO MICHELE, Giudice
in data 16/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2121/2024 depositato il 12/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220032312067000 IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1980/2025 depositato il
16/05/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso
Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 068 2022 00323120 67000, notificata in data 23.1.2024 dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione di Milano, avente ad oggetto somme iscritte a ruolo a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. 600/73, in relazione alla dichiarazione modello Redditi 2019, anno d'imposta 2018, per complessivi € 21.418,49.
Premesso che la ricorrente:
- presentava in data 11.10.2018 il mod. redditi relativo all'anno d'imposta 2017, recante un credito Irpef di € 26.592,00;
- in data 29.10.2018 presentava una dichiarazione correttiva chiedendo a rimborso l'importo di € 25.000,00, lasciando € 1.592,00 da riportare nelle dichiarazioni successive;
- in data 28.6.2019 presentava una ulteriore dichiarazione integrativa riducendo l'importo richiesto a rimborso ad € 10.000,00, lasciando € 16.592,00 da riportare nelle dichiarazioni successive;
- con la comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis n. 0031353419051 notificata in data 05/07/2021, veniva disconosciuto da parte dell'Ufficio il riporto nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2018 di una parte del credito Irpef risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2017;
- dopo vari tentativi di interlocuzione con l'Ufficio, la contribuente apprendeva che il credito Irpef non le era stato riconosciuto per mancanza di documentazione: documentazione della quale la stessa contribuente dichiara di non aver mai ricevuto richiesta, né comunicazioni in relazione allo stato di lavorazione della richiesta di rimborso.
Tanto precisato, la ricorrente chiede l'annullamento della comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis, nonché della successiva cartella di pagamento per i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 6 dello Statuto del Contribuente (L. 27.7.2000 n. 212), per l'inerzia dell'Ufficio in relazione alla pratica di richiesta di rimborso del credito Irpef avanzata. L'Ufficio avrebbe dovuto esaminare tale richiesta, effettuare le dovute verifiche e provvedere alla liquidazione del rimborso e, nel caso di necessità di chiarimenti, avrebbe dovuto richiedere alla ricorrente documentazione a supporto;
2) violazione del principio della collaborazione e della buona fede tra Amministrazione finanziaria e contribuente. Parte ricorrente ribadisce di aver avanzato diverse richieste di annullamento in autotutela della comunicazione di irregolarità, senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro.
Controdeduzioni dell'Ufficio L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano, con atto di controdeduzioni del 15.05.2024, ha contestato integralmente le eccezioni di controparte per i seguenti motivi.
Sulla domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente l'Ufficio precisa quanto segue:
1) per l'anno d'imposta 2017 la ricorrente ha dapprima presentato un mod. UNICO 2018 con il quale esponeva un credito Irpef di € 26.592, chiedendo a rimborso € 25.000 e lasciando € 1.592 da utilizzare in compensazione;
2) con una dichiarazione integrativa (del 28.6.2019) riduceva la richiesta a rimborso ad € 10.000, lasciando un credito di € 16.592 da utilizzare in compensazione nelle annualità successive;
3) la sopra menzionata dichiarazione integrativa è stata presentata oltre il termine di cui all'art. 2, co. 8 ter, del D.P.R. 322/1998, quindi oltre i 120 gg. dal termine per la presentazione della dichiarazione per l'anno d'imposta 2017. A ciò si aggiunge che, all'esito della procedura di liquidazione della dichiarazione integrativa sopra citata, l'Ufficio ha variato il dato relativo all'importo chiesto a rimborso, da € 10.000,00 ad € 25.000,00.
Tale variazione ha fatto emergere l'esito di minor credito per l'anno d'imposta 2018, oggetto della cartella di pagamento impugnata nel presente giudizio;
4) il credito da utilizzare in compensazione per € 15.000,00 è stato esposto con una dichiarazione non valida e pertanto è stata respinta l'opzione esercitata dalla ricorrente nella dichiarazione integrativa.
Inoltre, l'Ufficio precisa che la ricorrente non ha mai fornito alcuna prova dell'esistenza del credito richiesto a rimborso. Il credito d'imposta in questione è stato esposto in dichiarazione per la prima volta nell'anno d'imposta 2014. Il citato credito sarebbe relativo ad imposte pagate all'estero nell'anno d'imposta 2012 e lo
Stato estero nel quale il reddito è stato conseguito sono i Paesi Bassi. Quindi la Parte avrebbe dovuto produrre una serie di documenti per provare l'esistenza del credito (la dichiarazione dei redditi presentata all'estero, la prova del pagamento delle imposte, la definitività delle imposte stesse, un prospetto di ricalcolo al fine di determinare il quantum di imposte utilizzabili in Italia).
Si è costituita altresì l'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccependo la carenza di legittimazione passiva in quanto le contestazioni della ricorrente riguardano l'attività dell'Ente impositore.
Con successive memorie del 27.9.2024, la ricorrente, sulla formazione del credito d'imposta, ha fornito le seguenti informazioni:
- era stata assunta nel 2011 presso l'azienda Società_1, con la qualifica di dirigente, in Olanda;
- i redditi percepiti erano tassati sia Italia sia in Olanda, con trattenuta in busta paga delle imposte afferenti ad entrambi i paesi;
- a seguito di un accordo (tra Società_1 e Olanda), le autorità fiscali olandesi riconoscevano la non applicabilità della tassazione olandese ai redditi da lavoro dipendente conseguiti. Di conseguenza, veniva riconosciuto il diritto al rimborso in relazione alle imposte trattenute dall'Olanda pari ad € 32.623, nell'anno 2014. Questo importo è stato riportato dalla ricorrente nella dichiarazione dei redditi riferita all'anno d'imposta 2014 e riportata nelle dichiarazioni delle successive annualità, con richiesta di rimborso solo nel 2017.
Alla pubblica udienza del 16.05.2025 sono presenti i soli rappresentanti delle parti resistenti, i quali discutono la causa riportandosi ai propri atti. Il ricorso viene deciso in Camera di Consiglio in pari data, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti di causa, la Corte osserva quanto segue.
Innanzitutto, si osserva che, a seguito di apposite istanze di rinvio dell'udienza presentate da parte ricorrente al fine di fornire all'Ufficio la documentazione a sostegno del credito d'imposta richiesto, questa Corte ha concesso un primo rinvio pari a 118 giorni e un secondo rinvio di giorni 97, cioè complessivamente di circa sette mesi.
Nonostante l'ampio lasso di tempo concesso ai fini del completamento della produzione documentale richiesta, parte ricorrente ha chiesto un ulteriore rinvio dell'odierna udienza: rinvio che questa Corte ritiene di non dover concedere in ragione del fatto che sono stati accordati già due rinvii. La causa viene, quindi, trattenuta in decisione.
Ciò posto, la cartella di pagamento impugnata contiene somme iscritte a ruolo a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. 600/73 della dichiarazione modello Redditi 2019, presentata dalla contribuente per l'anno d'imposta 2018, riferite ad una parte del credito d'imposta risultante dalla dichiarazione dell'anno d'imposta 2017.
Parte ricorrente contesta il disconoscimento del riporto del credito dell'anno 2017 e chiede l'annullamento della cartella impugnata, data l'inerzia dell'Ufficio nella gestione della predetta richiesta di rimborso.
Vale precisare che la contribuente, con il Mod. Unico 2018 presentato per l'anno d'imposta 2017, aveva chiesto che il credito di € 26.592,00, scaturente da tale dichiarazione, fosse portato a nuovo per € 1.512,00
e richiesto a rimborso per € 25.000,00. Successivamente, in data 28.06.2019, la stessa contribuente ha presentato una dichiarazione integrativa con la quale ha provveduto a variare i dati di cui sopra, riducendo il credito chiesto a rimborso a € 10.000,00 e, in conseguenza, aumentando ad € 16.592,00 la parte di credito da utilizzare in compensazione.
Ebbene, osserva la Corte, è condivisibile l'operato dell'Ufficio come sopra evidenziato. Ed infatti, la dichiarazione integrativa per modificare l'originaria destinazione del credito d'imposta è stata presentata oltre il termine di 120 giorni da quello previsto per la presentazione della dichiarazione per l'anno d'imposta
2017, come stabilito dall'art. 2, co. 8 ter, D.P.R. n. 322/98 (mod. unico 2018 per l'anno d'imposta 2017 presentato il 29.10.2018 e dichiarazione integrativa presentata in data 29.6.2019), sicché lo stesso Ufficio ha considerato non valida la dichiarazione integrativa di variazione ritenendo, quindi, corretti i dati riportati nell'originaria dichiarazione: € 25.000,00 quale credito a rimborso ed € 1.532,00 in compensazione. In conseguenza, nell'anno successivo, periodo d'imposta 2018, è emerso un minor credito da utilizzare in compensazione che costituisce l'oggetto della opposta cartella.
L'eccezione va pertanto rigettata.
Anche il riconoscimento della spettanza del credito chiesto a rimborso invocato da parte ricorrente non può essere accolto. Nel caso, trattasi di un credito d'imposta relativo ad imposte pagate all'estero (Paesi Bassi) nell'anno d'imposta 2012 per il reddito ivi conseguito dalla contribuente e dichiarato con mod. Unico presentato per l'anno d'imposta 2014.
Il riconoscimento di questo credito, in Italia, è legato alla possibilità di soddisfare i requisiti indicati all'interno dell'art. 165 del TUIR.
Il comma 1, declina i principi cardine per la spettanza e fruibilità del credito, prevedendo che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta, di fatto a tre condizioni: 1) la produzione di un reddito all'estero; 2) il concorso di quel reddito alla formazione del reddito complessivo del residente;
3) il pagamento di imposte estere a titolo definitivo. Ne discende che, per poter beneficiare del credito d'imposta, è necessario che il contribuente, che ne ha l'onere, fornisca la prova attraverso la produzione della documentazione come sopra evidenziata.
Nel caso di specie, non risulta che tale onere probatorio sia stato assolto dalla contribuente, pur avendo avuto a diposizione un tempo abbastanza ampio concesso da questa Corte per la produzione della documentazione.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
La complessità e la peculiarità della materia trattata, giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese del giudizio.