Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 09/02/2026, n. 529
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 6 dello Statuto del Contribuente (L. 27.7.2000 n. 212)

    La Corte ha ritenuto che la contribuente non abbia assolto all'onere probatorio relativo all'esistenza del credito d'imposta, nonostante i rinvii concessi per la produzione della documentazione.

  • Rigettato
    Violazione del principio della collaborazione e della buona fede tra Amministrazione finanziaria e contribuente

    La Corte ha rigettato il ricorso poiché la contribuente non ha fornito la documentazione necessaria a comprovare il credito d'imposta.

  • Rigettato
    Contestazione del disconoscimento del riporto del credito dell'anno 2017

    La Corte ha ritenuto condivisibile l'operato dell'Ufficio, poiché la dichiarazione integrativa è stata presentata oltre il termine di 120 giorni previsto dall'art. 2, co. 8 ter, D.P.R. n. 322/98. Di conseguenza, i dati riportati nell'originaria dichiarazione sono stati ritenuti corretti, generando un minor credito da utilizzare in compensazione nell'anno successivo.

  • Rigettato
    Mancanza di prova del credito d'imposta

    La Corte ha rigettato il ricorso poiché la contribuente non ha assolto all'onere probatorio, pur avendo avuto a disposizione un ampio lasso di tempo per produrre la documentazione richiesta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 09/02/2026, n. 529
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 529
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo