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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/11/2025, n. 3410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3410 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- IA ON Presidente
- GI Fiorella Componente
- EL DE Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 1114/2025 R.G. avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio e pendente tra
), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Ivan Mangiullo,
-parte attrice-
e
( ), rappresentato e difeso da avv. CP_1 C.F._2
NZ De IO,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 1114/2025
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge divorziato della parte convenuta giusta sentenza di n. 3824/2019 pronunciata dal Tribunale di Lecce in data 06/12/2019. Ha precisato che dalla loro unione è nata la figlia (Tricase, 22/02/2009). Persona_1
Ha esposto che con decreto del 18/04/2023 il Tribunale di Lecce, in modifica delle condizioni di divorzio in vigore, ha disposto il collocamento prevalente della figlia presso la madre, disciplinato il diritto di visita Per_1 paterno e previsto un contributo mensile a carico del padre al mantenimento della minore pari a € 220,00 a decorrere dal mese di agosto 2022 nonché il riconoscimento dell'A.U.U. nella misura del 100% in favore della madre.
Ha allegato, quali circostanze sopravvenute, che le esigenze della figlia
, oramai sedicenne, richiedono maggiori esborsi economici e che, Per_1 pertanto, debba essere previsto un contributo paterno al di lei mantenimento più adeguato alle sue esigenze. Ha, altresì, dichiarato che l'ex coniuge ha rinvenuto un'occupazione lavorativa e non frequenta la minore.
Quanto alla propria condizione economico-patrimoniale, ha allegato che ha subito un peggioramento, anche a causa di un finanziamento contratto con Sella Personal Credit,, finanziamento in ragione del quale le viene decurtata dallo stipendio la somma di € 194,00.
Ha domandato, in modifica delle condizioni di divorzio: a) un aumento del contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della prole pari ad € 500,00 o della minore o maggiore somma da ritenersi di giustizia;
b) la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico dell'ex coniuge e del 30 % a proprio carico;
c) il riconoscimento in via esclusiva e nella misura del 100% dell'A.U.U. Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario (ricorso depositato il
17/02/2025).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
2 R.G. 1114/2025
1.3.- si è costituita in giudizio, contestando le avverse Persona_2 prospettazioni.
In particolare, ha allegato di essere titolare dell'azienda Wood Design, per la quale compie significativi investimenti e sopporta rilevanti costi fissi mensili. Ha, altresì, dichiarato di aver costituito un nuovo nucleo familiare con altra partner, dalla cui unione è nato il figlio di essere, altresì, Per_3 in attesa di un secondo figlio. Ha allegato di aver contratto un mutuo per l'acquisto della casa, la cui rata mensile ammonta ad € 601,42.
Ha esposto che nel 2023, all'epoca dell'accordo di modifica delle condizioni della sentenza di divorzio, la condizione e le esigenze della figlia erano le stesse rispetto a quelle odierne e che anche la sua condizione Per_1 lavorativa era la medesima di quella attuale.
Ha concluso domandando: a) il rigetto delle domande avverse. Con vittoria di spese e compensi di lite (comparsa di risposta depositata il
14/05/2025).
1.4.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 20/10/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le seguenti condizioni:
1) la figlia minore della coppia (Tricase, Persona_1
22/02/2009) resterà affidata in via condivisa ad entrambi i Part genitori e sarà collocata prevalentemente presso Parte_1
a Tiggiano;
[...]
2) ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la prole resterà con sé; mentre le decisioni di maggior interesse relative ad educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
3) in considerazione della maturità di , il genitore non Per_1 collocatario prevalente la incontrerà e terrà con sé secondo il seguente calendario: a) concordando direttamente con lei gli incontri durante la settimana e durante il fine settimana;
b)
3 R.G. 1114/2025
quanto alle festività, un anno, a cominciare da quello in corso, il 24/12, il 01/01, il 05/01 e il Lunedì dell'Angelo e l'anno successivo il 25/12, il 31/12, il 06/01 e la Domenica di Pasqua
e così di seguito;
c) nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi - eventualmente da suddividere in periodi più brevi - in luglio o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
d) tutti gli anni in occasione della festività del genitore;
e) il giorno di compleanno della figlia sarà trascorso unitamente ad entrambi i genitori;
4) il presente calendario è suscettibile di modifiche concordate in ragione delle esigenze lavorative dei genitori e di quelle della prole;
i genitori si impegnano a favorire al meglio la realizzazione concreta dell'interesse alla bigenitorialità e, in particolare, il genitore collocatario prevalente si impegna ad adoperarsi affinché la prole incontri l'altro genitore;
5) si impegna a corrispondere a Persona_2 Parte_1
la somma mensile di € 350,00 a titolo di contributo al
[...] mantenimento della figlia . Il pagamento – da aggiornarsi Per_1 annualmente in base agli indici di rivalutazione ISTAT-FOI- sarà effettuato per € 200,00 il giorno 5 di ogni mese e per €
150,00 il giorno 20 di ogni mese;
il conguaglio rispetto alle maggiori somme dovute per la mensilità di ottobre avverrà entro 5 giorni da oggi;
6) si impegna a corrispondere alla figlia Parte_1 Per_1
€ 50,00 alla settimana come paghetta sulla Postepay della minore;
7) le spese straordinarie per la prole saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Lecce in data
21/05/2018 e ss.mm.;
4 R.G. 1114/2025
8) l'assegno unico e universale per la figlia , pari, allo stato, Per_1
a circa € 230,00, sarà percepito in via esclusiva e al 100% da
in quanto collocataria prevalente;
Parte_1
9) le spese di lite saranno integralmente compensate tra le parti.
Il giudice delegato ha dunque provveduto in via provvisoria e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.5.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 10/04/2025).
2.- La domanda di modifica delle condizioni di divorzio è meritevole di accoglimento.
Le parti, infatti, a fronte dei fatti sopravvenuti allegati, hanno raggiunto un accordo che non contrasta con disposizioni di legge né con gli interessi della prole.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1114/2025 introdotto con ricorso del
17/02/2025 da nei confronti di , con Parte_1 Persona_2
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni modificative di cui all'intesa da loro raggiunta in occasione dell'udienza del 20/10/2025;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 12/11/2025.
Il giudice estensore La Presidente
EL DE IA ON
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- IA ON Presidente
- GI Fiorella Componente
- EL DE Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 1114/2025 R.G. avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio e pendente tra
), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Ivan Mangiullo,
-parte attrice-
e
( ), rappresentato e difeso da avv. CP_1 C.F._2
NZ De IO,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 1114/2025
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge divorziato della parte convenuta giusta sentenza di n. 3824/2019 pronunciata dal Tribunale di Lecce in data 06/12/2019. Ha precisato che dalla loro unione è nata la figlia (Tricase, 22/02/2009). Persona_1
Ha esposto che con decreto del 18/04/2023 il Tribunale di Lecce, in modifica delle condizioni di divorzio in vigore, ha disposto il collocamento prevalente della figlia presso la madre, disciplinato il diritto di visita Per_1 paterno e previsto un contributo mensile a carico del padre al mantenimento della minore pari a € 220,00 a decorrere dal mese di agosto 2022 nonché il riconoscimento dell'A.U.U. nella misura del 100% in favore della madre.
Ha allegato, quali circostanze sopravvenute, che le esigenze della figlia
, oramai sedicenne, richiedono maggiori esborsi economici e che, Per_1 pertanto, debba essere previsto un contributo paterno al di lei mantenimento più adeguato alle sue esigenze. Ha, altresì, dichiarato che l'ex coniuge ha rinvenuto un'occupazione lavorativa e non frequenta la minore.
Quanto alla propria condizione economico-patrimoniale, ha allegato che ha subito un peggioramento, anche a causa di un finanziamento contratto con Sella Personal Credit,, finanziamento in ragione del quale le viene decurtata dallo stipendio la somma di € 194,00.
Ha domandato, in modifica delle condizioni di divorzio: a) un aumento del contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della prole pari ad € 500,00 o della minore o maggiore somma da ritenersi di giustizia;
b) la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico dell'ex coniuge e del 30 % a proprio carico;
c) il riconoscimento in via esclusiva e nella misura del 100% dell'A.U.U. Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario (ricorso depositato il
17/02/2025).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
2 R.G. 1114/2025
1.3.- si è costituita in giudizio, contestando le avverse Persona_2 prospettazioni.
In particolare, ha allegato di essere titolare dell'azienda Wood Design, per la quale compie significativi investimenti e sopporta rilevanti costi fissi mensili. Ha, altresì, dichiarato di aver costituito un nuovo nucleo familiare con altra partner, dalla cui unione è nato il figlio di essere, altresì, Per_3 in attesa di un secondo figlio. Ha allegato di aver contratto un mutuo per l'acquisto della casa, la cui rata mensile ammonta ad € 601,42.
Ha esposto che nel 2023, all'epoca dell'accordo di modifica delle condizioni della sentenza di divorzio, la condizione e le esigenze della figlia erano le stesse rispetto a quelle odierne e che anche la sua condizione Per_1 lavorativa era la medesima di quella attuale.
Ha concluso domandando: a) il rigetto delle domande avverse. Con vittoria di spese e compensi di lite (comparsa di risposta depositata il
14/05/2025).
1.4.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 20/10/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le seguenti condizioni:
1) la figlia minore della coppia (Tricase, Persona_1
22/02/2009) resterà affidata in via condivisa ad entrambi i Part genitori e sarà collocata prevalentemente presso Parte_1
a Tiggiano;
[...]
2) ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la prole resterà con sé; mentre le decisioni di maggior interesse relative ad educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
3) in considerazione della maturità di , il genitore non Per_1 collocatario prevalente la incontrerà e terrà con sé secondo il seguente calendario: a) concordando direttamente con lei gli incontri durante la settimana e durante il fine settimana;
b)
3 R.G. 1114/2025
quanto alle festività, un anno, a cominciare da quello in corso, il 24/12, il 01/01, il 05/01 e il Lunedì dell'Angelo e l'anno successivo il 25/12, il 31/12, il 06/01 e la Domenica di Pasqua
e così di seguito;
c) nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi - eventualmente da suddividere in periodi più brevi - in luglio o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
d) tutti gli anni in occasione della festività del genitore;
e) il giorno di compleanno della figlia sarà trascorso unitamente ad entrambi i genitori;
4) il presente calendario è suscettibile di modifiche concordate in ragione delle esigenze lavorative dei genitori e di quelle della prole;
i genitori si impegnano a favorire al meglio la realizzazione concreta dell'interesse alla bigenitorialità e, in particolare, il genitore collocatario prevalente si impegna ad adoperarsi affinché la prole incontri l'altro genitore;
5) si impegna a corrispondere a Persona_2 Parte_1
la somma mensile di € 350,00 a titolo di contributo al
[...] mantenimento della figlia . Il pagamento – da aggiornarsi Per_1 annualmente in base agli indici di rivalutazione ISTAT-FOI- sarà effettuato per € 200,00 il giorno 5 di ogni mese e per €
150,00 il giorno 20 di ogni mese;
il conguaglio rispetto alle maggiori somme dovute per la mensilità di ottobre avverrà entro 5 giorni da oggi;
6) si impegna a corrispondere alla figlia Parte_1 Per_1
€ 50,00 alla settimana come paghetta sulla Postepay della minore;
7) le spese straordinarie per la prole saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Lecce in data
21/05/2018 e ss.mm.;
4 R.G. 1114/2025
8) l'assegno unico e universale per la figlia , pari, allo stato, Per_1
a circa € 230,00, sarà percepito in via esclusiva e al 100% da
in quanto collocataria prevalente;
Parte_1
9) le spese di lite saranno integralmente compensate tra le parti.
Il giudice delegato ha dunque provveduto in via provvisoria e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.5.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 10/04/2025).
2.- La domanda di modifica delle condizioni di divorzio è meritevole di accoglimento.
Le parti, infatti, a fronte dei fatti sopravvenuti allegati, hanno raggiunto un accordo che non contrasta con disposizioni di legge né con gli interessi della prole.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1114/2025 introdotto con ricorso del
17/02/2025 da nei confronti di , con Parte_1 Persona_2
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni modificative di cui all'intesa da loro raggiunta in occasione dell'udienza del 20/10/2025;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 12/11/2025.
Il giudice estensore La Presidente
EL DE IA ON
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