CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 212/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MEMMO ANDREA, Giudice monocratico in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 695/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240043021650000 IRPEF-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240043021650000 IVA-ALTRO 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1837/2025 depositato il 29/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 10.3.2025, notificato ad agenzia delle entrate D.P. Lecce e agenzia delle entrate riscossione, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento, notificata il 9.1.2025, recante iscrizione a ruolo ex art. 36 bis DPR 600/73 e 54 bis DPR 633/1972 di imposte dichiarate e non versate in relazione a dichiarazione dei redditi 2021 e liquidazione periodica IVA (III trimestre) 2023. Censurava l'atto impugnato per 1) difetto di contraddittorio procedimentale;
2) mancata notifica dell'avviso bonario precedentemente alla iscrizione a ruolo;
3) difetto di motivazione;
4) anche in relazione a interessi iscritti a ruolo;
5) non debenza delle imposte pretese;
6) possibilità di emendare la dichiarazione presentata;
7) illegittimità della sanzione irrogata in misura del 30% in luogo di quella del 10% stante la mancata notifica della comunicazione di irregolarità della dichiarazione. Chiede l'annullamento dell'atto impugnato. Con comparsa del 7.5.2025 si costituiva agenzia delle entrate replicando al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. Nel caso di specie, non sussisteva alcun obbligo di contraddittorio procedimentale trattandosi di controllo automatizzato della dichiarazione (II.DD. ed IVA) ex art. 36 bis e 54 bis citato ed in particolare di iscrizione a ruolo di imposte dichiarate e non versate. Per quanto attiene alla comunicazione di irregolarità della dichiarazione, agenzia delle entrate ha provato l'invio della stessa al ricorrente in data 7.3.2024; in ogni caso, la mancata notifica di tale atto non comporta l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo trattandosi di imposte dichiarate e non versate, ma al più potrebbe giustificare l'irrogazione della sanzione nella misura ridotta del 10% ove il contribuente avesse pagato entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della cartella. La cartella è adeguatamente motivata in relazione alle ragioni della iscrizione a ruolo sopra indicate;
mentre gli interessi sono dovuti ex lege sulla base delle imposte omesse e del termine in cui dovevano essere pagate. Non si può seriamente contestare la debenza delle imposte iscritte a ruolo considerato che le stesse sono dichiarate dal ricorrente che non ha mai rettificato le dichiarazioni presentate. Le sanzioni sulle imposte omesse vanno pagate nella misura del 30% non avendo il ricorrente provveduto al pagamento nei trenta giorni successivi alla notifica della comunicazione di irregolarità, né alla notifica della cartella di pagamento. Ne consegue il rigetto del ricorso;
sussistono giusti motivi di equità per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, in composizione monocratica, rigetta il ricorso;
spese compensate. Lecce, 28 ottobre 2025 Il Giudice monocratico
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MEMMO ANDREA, Giudice monocratico in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 695/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240043021650000 IRPEF-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240043021650000 IVA-ALTRO 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1837/2025 depositato il 29/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 10.3.2025, notificato ad agenzia delle entrate D.P. Lecce e agenzia delle entrate riscossione, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento, notificata il 9.1.2025, recante iscrizione a ruolo ex art. 36 bis DPR 600/73 e 54 bis DPR 633/1972 di imposte dichiarate e non versate in relazione a dichiarazione dei redditi 2021 e liquidazione periodica IVA (III trimestre) 2023. Censurava l'atto impugnato per 1) difetto di contraddittorio procedimentale;
2) mancata notifica dell'avviso bonario precedentemente alla iscrizione a ruolo;
3) difetto di motivazione;
4) anche in relazione a interessi iscritti a ruolo;
5) non debenza delle imposte pretese;
6) possibilità di emendare la dichiarazione presentata;
7) illegittimità della sanzione irrogata in misura del 30% in luogo di quella del 10% stante la mancata notifica della comunicazione di irregolarità della dichiarazione. Chiede l'annullamento dell'atto impugnato. Con comparsa del 7.5.2025 si costituiva agenzia delle entrate replicando al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. Nel caso di specie, non sussisteva alcun obbligo di contraddittorio procedimentale trattandosi di controllo automatizzato della dichiarazione (II.DD. ed IVA) ex art. 36 bis e 54 bis citato ed in particolare di iscrizione a ruolo di imposte dichiarate e non versate. Per quanto attiene alla comunicazione di irregolarità della dichiarazione, agenzia delle entrate ha provato l'invio della stessa al ricorrente in data 7.3.2024; in ogni caso, la mancata notifica di tale atto non comporta l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo trattandosi di imposte dichiarate e non versate, ma al più potrebbe giustificare l'irrogazione della sanzione nella misura ridotta del 10% ove il contribuente avesse pagato entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della cartella. La cartella è adeguatamente motivata in relazione alle ragioni della iscrizione a ruolo sopra indicate;
mentre gli interessi sono dovuti ex lege sulla base delle imposte omesse e del termine in cui dovevano essere pagate. Non si può seriamente contestare la debenza delle imposte iscritte a ruolo considerato che le stesse sono dichiarate dal ricorrente che non ha mai rettificato le dichiarazioni presentate. Le sanzioni sulle imposte omesse vanno pagate nella misura del 30% non avendo il ricorrente provveduto al pagamento nei trenta giorni successivi alla notifica della comunicazione di irregolarità, né alla notifica della cartella di pagamento. Ne consegue il rigetto del ricorso;
sussistono giusti motivi di equità per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, in composizione monocratica, rigetta il ricorso;
spese compensate. Lecce, 28 ottobre 2025 Il Giudice monocratico