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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela Notaro,
vista la propria ordinanza del 20.11.2024, con cui si disponeva il deposito di note scritte entro il termine perentorio del 20 marzo 2025, ore 9:00, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13941 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021
vertente
TRA
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato ai fini del Parte_1
giudizio in Bagheria, via D. Cimarosa n.5, presso lo studio dell'Avv. Valentino Billone, dal quale è
rappresentato e difeso per procura in calce rilasciata su foglio separato allegato all'originale dell'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
P.IV , con sede in Milano, Viale Certosa n. Controparte_1 P.IV_1
222, elettivamente domiciliata ai fini del giudizio in Palermo, Via Principe di Belmonte n. 99, presso lo studio dell'Avv. Alessio Cordova, dal quale è rappresentata e difesa per procura in calce rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
− rigetta la domanda proposta da contro la Parte_1 Controparte_1
con atto di citazione notificato il giorno 13 ottobre 2021;
[...]
− condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite da questa sostenute, che liquida nella somma di € 14.103,00, per compenso,
oltre rimborso spese generali del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
− pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico dell'attore;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 13 ottobre 2021, conveniva Parte_1
in giudizio dinanzi a questo Tribunale la d'ora innanzi denominata, Controparte_1
per brevità, soltanto , al fine di ottenerne la condanna alla corresponsione dell'indennizzo CP_1
in forza di una polizza infortuni, per i danni non patrimoniali e patrimoniali da lui patiti a seguito di un sinistro stradale, quantificati nella somma complessiva di € 87.279,95, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Esponeva, infatti, che:
− in data 26.10.2016 aveva stipulato con la la polizza per i rischi infortuni CP_1
n.802707670;
− in data 3.12.2016 si era concretizzato uno dei rischi assicurati in quanto, mentre si trovava, in qualità di trasportato, a bordo del motociclo Honda SH, di proprietà e condotto da
, assicurato con la compagnia , oggi , era rovinato a terra;
CP_2 Controparte_3 CP_4 − infatti, il conducente del motociclo su cui si trovava a bordo, mentre percorreva la via
Enrico Piraino, giunto all'altezza dell'incrocio con la via Nicola Fabbri, al fine di evitare una macchia d'olio intrisa di terriccio, aveva effettuato una brusca frenata d'emergenza, per effetto della quale aveva perso il controllo del mezzo, rovinando sull'asfalto insieme al motociclo;
− a causa della violenta caduta, aveva riportato gravi lesioni, per le quali era stato condotto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Buccheri la Ferla di Palermo, ove gli era stato diagnosticato un “trauma policontusivo – distorsivo con lussazione scapolo omerale sx e infrazione
capitello radiale gomito dx”;
− per effetto del sinistro, aveva subito danni non patrimoniali e, precisamente, un danno biologico da postumi invalidanti permanenti nella percentuale del 22%, da inabilità
temporanea assoluta di gg. 40 e da inabilità temporanea parziale di gg. 90;
− aveva subito, inoltre, un danno patrimoniale per spese mediche pari ad € 4.279,25.
La convenuta ritualmente citata, si costituiva in giudizio eccependo, in via CP_1
preliminare, l''esclusione della copertura assicurativa per avere, l'attore, violato l'obbligo sancito dall'art. 1910 c.c. di avvisare l'assicuratore della contemporanea copertura del medesimo rischio da parte di altre compagnie con le quali lo stesso aveva stipulato ulteriori polizze infortuni (più
precisamente compagnia e ). Controparte_5 Controparte_6
Precisava, inoltre, che l'attore aveva trasmesso richiesta di risarcimento del danno per il medesimo sinistro anche alla compagnia assicurativa del motociclo su cui viaggiava ( CP_3
[...
, oggi ), nonché al Comune di Palermo. CP_4
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea sia in ordine all'an (sotto il profilo della mancanza di prova in ordine al fatto storico), che con riferimento al quantum, chiedendone il rigetto.
Quindi la causa, all'odierna udienza di discussione orale a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c.,
dopo l'assunzione della prova orale e l'espletamento della c.t.u. medico-legale, è stata posta in decisione. Tanto premesso, deve procedersi all'esame dell'eccezione preliminare sollevata dalla compagnia in comparsa di costituzione e risposta, relativa all'esclusione della copertura assicurativa CP_1
ex art. 1910 c.c..
L'eccezione è infondata.
E' vero che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1910, commi dal 1 al 3, e 1915, commi 1 e
2, c.c., “se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori,
l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette
dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro,
l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli
altri […]” e “l'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto
all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre
l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto”. Dalle norme sopra riportate si evince chiaramente che il
Legislatore ha subordinato il diritto all'indennizzo previsto dalle polizze assicurative alla presentazione – da parte dell'assicurato -dell'avviso di cui al primo comma dell'art. 1910 c.c., con la conseguenza che, in caso di omissione dolosa del predetto avviso, si determina l'immediata l'estinzione del diritto all'indennizzo (ciò a differenza di quanto accade in caso di omissione colposa,
la quale non determina la perdita dell'indennizzo, ma la mera riduzione dello stesso).
Tuttavia, in base ai principi generali in tema di onere probatorio (art. 2697, comma 2, c.c., a mente del quale “chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve
provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”), la prova del dolo dell'omissione di avviso deve essere fornita da colui che eccepisce l'intervenuta estinzione del diritto all'indennizzo, ossia dall'assicuratore.
Nel caso di specie, la prova dell'omissione dolosa non è stata raggiunta.
Invero, risulta documentalmente che, nella fase delle trattative precontrattuali, l'attore ha rilasciato una dichiarazione scritta al broker della compagnia tale BCM Insurance Broker CP_1
S.R.L., (dichiarazione trasmessa, per conoscenza, anche alla stessa , con la quale CP_1
informava la compagnia della contemporanea sussistenza di altre polizze infortuni già stipulate a suo nome con altri assicuratori, quali la e portanti CP_5 Controparte_7
rispettivamente numero identificativo 350118260 e 80101018723 (vedi documento denominato
“carteggioconvenuta.pdf.p7m” allegato all'atto di citazione).
Sicché, la successiva sottoscrizione della polizza assicurativa con la mediante modello CP_1
prestampato, in cui risulta - tra i campi già precompilati - la dichiarazione negativa in ordine alla sussistenza di altre polizze con altri assicuratori, non può ritenersi effettuata dal con dolo Pt_1
(atteso che lo stesso aveva precedentemente informato la dell'esistenza di altre polizze a CP_1
copertura dello stesso rischio) ma, piuttosto, con colpa (vedi documento denominato
“polizza.pdf.p7m” allegato all'atto ci citazione, pag. 3, sezione “dichiarazioni del contraente”, lettera
“d”).
Può ragionevolmente ritenersi, infatti, che l'inserimento di tale dichiarazione precompilata all'interno del modello di polizza sottoscritto dall'attore, sia stato determinato da una mera disattenzione di quest'ultimo al momento della lettura del documento e non, invece, ad una volontà
dello stesso di occultare la presenza di altre polizze presso altre compagnie.
Né, tantomeno, può ascriversi ad un comportamento doloso dell'attore la successiva omissione di avviso configuratasi al momento della denuncia del sinistro, atteso che, anche in questo caso, il fatto che l'assicurato avesse già comunicato in fase precontrattuale la sussistenza di altre polizze presso altre società esclude ogni intento fraudolento dello stesso.
Peraltro, non può sottacersi come, al momento della denuncia di sinistro datata 5.12.2016,
l'odierno attore non aveva ancora ottenuto alcun risarcimento o indennizzo da parte delle altre compagnie assicurative con le quali aveva sottoscritto le ulteriori polizze.
Passando, quindi, all'esame del merito, la domanda attorea è infondata, perché l'entità
dell'indennizzo da riconoscere all'attore per i danni conseguenti al sinistro non supera quanto allo stesso complessivamente già corrisposto dalla compagnia assicurativa del vettore, CP_3
oggi -, nonché dalla società per lo stesso sinistro.
[...] CP_4 Controparte_6 Infatti, secondo il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione espresso nell'ambito della liquidazione da fatto illecito – condiviso da questo giudice - “In tema di liquidazione del danno da
fatto illecito, dall'ammontare del risarcimento deve essere detratto l'importo dell'indennità che il danneggiato-
assicurato abbia eventualmente riscosso, in forza di polizza assicurativa contro i danni, in conseguenza di quel
fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in
conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso e soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima
perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto
illecito; ne consegue che l'eccezione di "compensatio lucri cum damno", essendo finalizzata ad accertare se il
danneggiato abbia conseguito un vantaggio in conseguenza dell'illecito e non già a verificare l'esistenza di
contrapposti crediti, non ha natura di eccezione in senso stretto e non è soggetta a preclusioni. (In applicazione
del suddetto principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ammesso la documentazione,
prodotta solo in appello, attestante l'erogazione al danneggiato dell'indennità liquidata dall'assicuratore e
sottratto il suo importo dall'ammontare del danno risarcibile)” (in termini la massima di Cass. Civ. n.
33900/2023; in senso conforme più di recente Cass. civ. n.3429/2025).
Ora, l'attore ha fornito la prova – su di lui gravante in base ai principi di ripartizione dell'onere probatorio che regolano la responsabilità contrattuale – della stipula di un valido contratto di assicurazione (peraltro non contestata da controparte), nonché della verificazione del rischio assicurato (sinistro stradale come trasportato causativo di danni).
Il teste di parte attrice con deposizione da ritenersi attendibile perché scevra da CP_2
contraddizioni, ha, infatti, confermato la qualità di terzo trasportato dell'attore a bordo del motociclo da lui condotto lungo la via Piraino, nonché la circostanza che a causa di un ostacolo improvviso
(una chiazza d'olio mista a terriccio) ha dovuto effettuare una brusca frenata d'emergenza e seguito della quale è rovinato a terra insieme all'attore (vedi deposizione di cui al verbale di udienza del
17.01.2024).
Inoltre, la verificazione dell'infortunio dell'attore risulta confermata anche dal verbale di pronto soccorso dell'Ospedale Buccheri la ferla di Palermo, nel quale si legge, nella sezione denominata “cause e circostanze”: “riferita caduta accidentale con la moto da passeggero per presenza di macchia d'olio del
manto stradale” (vedi verbale allegato all'atto di citazione su doc. denominato
“documentazione.medica.pdf.p7m”).
Quanto all'indennizzo per i danni lamentati dall'attore, dalla lettura della polizza infortuni stipulata dal (vedi doc. denominato “polizza.pdf.p7m” allegato all'atto di citazione) si evince Pt_1
che la copertura massima per invalidità permanente garantita dalla compagnia assicurativa è fissata in € 350.00,00 mentre il massimale di rimborso per le spese mediche sostenute ammonta ad €
5.000,00.
Con riferimento all'inabilità temporanea eventualmente riportata dall'infortunato, invece, dalla polizza si evince l'assenza di copertura assicurativa per tale specifica voce di danno (vedi pag. 1
della polizza, sezione denominata “somme assicurate”).
Quanto ai criteri di calcolo dell'indennizzo per invalidità permanente parziale, l'art. 23 delle condizioni generali allegate alla polizza di cui sopra, prevede che “l'indennizzo per invalidità
permanente parziale, è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al
grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla “Tabella delle valutazioni del grado
di invalidità permanente per l'industria” allegata al testo unico sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni
sul lavoro 30 giugno 1965 n. 1124 (di cui riportiamo, di seguito, un estratto) e successive modifiche
intervenute fino alla data di stipula della presente polizza, con rinuncia, da parte della società, all'applicazione
della franchigia prevista dalla legge stessa per il caso di infortunio” (vedi doc. denominato
“condizionigenerali.pdf.p7m” allegato all'atto di citazione).
Ora, il c.t.u. nominato nel corso del giudizio, dott. sulla scorta della Persona_1
documentazione offerta in produzione e dell'accertamento clinico, ha accertato che Parte_1
ha riportato, nelle circostanze di tempo, modo e luogo descritte un “Trauma policontusivo-distorsivo
con lussazione scapolo omerale sx e infrazione capitello radiale gomito dx” (vedi pag. 9 della relazione di c.t.u.). Il c.t.u. ha, quindi, accertato la sussistenza del nesso di causalità tra lesioni ed evento, affermando che “Tale lesione di instabilità, per il nesso di causalità, potrebbe risultare compatibile ancorché non
escludibile, con la riferita dinamica del sinistro, ovvero per l'urto nella caduta sul manto stradale”. (vedi pag.
7 della relazione di c.t.u.)
Ha, pertanto, quantificato, sulla scorta dei riferimenti tabellari dell'allegato n. 1 del DPR
1124/1965, i postumi permanenti nella misura del 9%, oltre un periodo di itp al 75% di giorni 30, al
50% di giorni 40 ed al 25% di gg. 20 e ha ritenuto congrue le spese mediche sostenute dall'attore,
nella misura documentata in atti di € 1.750,00.
Il c.t.u. ha, infine, compiutamente risposto ai rilievi critici formulati da parte attrice, con i seguenti chiarimenti che appare utile riportare integralmente:
“Per il primo punto si rappresenta che, pur nel rispetto della valutazione qualiquantificativa soggettiva del
C.T.P. della incidenza funzionale della instabilità della scapolo-omerale indicata in “grave”, l'ottimo stato
tono-trofico muscolare della spalla, così come di tutto l'arto superiore di sinistra, in assenza di significativi
deficit di forza rispetto il controlaterale – elementi evidenziati nella diagnosi Medico-Legale con “…in assenza
di turbe trofiche” - hanno permesso e permettono di indicare la incidenza funzionale ragionevolmente in
“media”, al più “medio-alta”.
Per il secondo punto si evidenzia che la mancata menzione nei postumi della “Infrazione del capitello
radiale” risulta derivante dalla assenza di postumi invalidanti attribuibili a detta lesione ossea, così come
rilevabile nel relativo esame obiettivo osservato nel corso di visita nell'espletamento delle operazioni
consulenziali, e riportato nella relazione [pag. 6], con sostanziale restitutio ad integrum.
Quanto al terzo punto, in uno con l'indicazione del Giudice di esplicitazione metodologica circa i criteri
utilizzati nel determinismo del grado di invalidità, si chiarisce preliminarmente, secondo l'istruzione ricevuta
nella disposizione del 17/01/2024 “di indicare il grado percentuale d'invalidità secondo i criteri e le percentuali
previste dalla “Tabella delle valutazioni del grado d'invalidità permanente per l'industria” allegata al Testo
Unico sull'Assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro 30 giugno 1965 n. 1124 e successive
modificazioni intervenute fino alla data di stipula della polizza”, che detta tabella risulta indicata come
“Allegato n. 1”, alla voce Tabelle, nel “Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 13.10.1965”, di cui gli allegati n. 2 per l'agricoltura, n. 4 per le malattie professionali, n. 8 silicosi ed asbestosi etc.. La tabella
n. 1 del DPR 1124/1965, riguarda la valutazione del grado percentuale di invalidità permanente in
“Industria”, e non ha mai subito successive modificazione. La valutazione di invalidità, secondo tale
normativa, è in riferimento alla riduzione all'attitudine a lavoro. Con il D.Lgs 38/2000, per l'Assicurazione
obbligatoria degli infortuni sul lavoro, è stato introdotto il “Danno Biologico” (D.B.) che è definito quale
“Lesione della integrità psico-fisica”. In applicazione dell'Allegato n. 1 del DPR 1124/1965 le voci di
riferimento analogiche per il danno della spalla, sono costituite dall'anchilosi di spalla.
Considerato che
la
valutazione indicata per la “Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione
favorevole con normale mobilità della scapola” per l'arto “non dominante” è indicato nella misura del 30% si
è ritenuto ragionevolmente congruo fissarne la valutazione nella misura di circa 1/3, ovvero nel 9%.
Per ultima considerazione, qualora in riconoscimento del D.B. dovessero applicarsi le valutazioni secondo
D.M. 25.07.2000 il codice di riferimento 226, avuto riguardo che il grado di incidenza funzionale di instabilità
della spalla è stato già indicato in “medio” o al più “medio-alto”, osservato che per l'arto “non dominante” la
valutazione è rappresenta tra 5 e 10 si ritiene oltremodo giustificabile la valutazione del 9% espressa in
applicazione della tabella dell'allegato n. 1 del DPR 1124/1965.” (vedi integrazione alla c.t.u. depositata in data 28.10.2024).
Alle conclusioni del c.t.u. questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un iter argomentativo lineare e rigoroso ed avendo pure il c.t.u. replicato in modo esauriente ed esaustivo alle osservazioni critiche mosse da parte attrice.
A tal proposito, giova rilevare che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente
tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli
si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente
confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (Cass. civ. n.
282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n. 12080/2000). Sulla base dei criteri di calcolo dell'indennizzo previsti dalla polizza e sopra indicati, applicando la percentuale di invalidità permanente riconosciuta dal c.t.u. (9%) al massimale garantito indicato nella polizza (€ 350.000,00), si giunge alla determinazione dell'importo dovuto in favore dell'attore a titolo di indennizzo, per la sola invalidità permanente, di € 31.500,00 (€ 350.000,00 x 9 : 100).
A tale importo deve essere sommato anche l'importo determinato dal c.t.u. per le spese mediche documentate e ritenute congrue di € 1.750,00.
Si giunge così alla conclusione che la somma dovuta all'attore a titolo di indennizzo del danno non patrimoniale e patrimoniale subito ammonta a complessivi € 33.250,00 (€ 31.500,00 per invalidità
permanente + € 1.750,00 per spese mediche).
Trattandosi di indennizzo e non di debito di valore, sulle superiori somme vanno applicati soltanto gli interessi dalla data della diffida di messa in mora al soddisfo.
Ciò posto, risulta che ha percepito dalla compagnia assicurativa Parte_1 CP_3
[...
(oggi ), nonché dalla società rispettivamente, nelle date del CP_4 Controparte_7
27.01.2020 e 25.02.2020, le somme di € 70.000,00 (di cui 7.000,00 per onorari legali) e di € 19.000,00,
dalla prima, a titolo di risarcimento dei danni subiti, mentre dalla seconda, a titolo di indennizzo per infortunio, per un totale di € 89.000,00, che copre all'evidenza interamente l'indennizzo previsto dalla polizza rischi infortuni con CP_1
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda attorea va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda proposta (scaglione da € 52.001,00
ad € 260.000,00) e dell'attività in concreto svolta, applicando i criteri medi per tutte le fasi (studio,
introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale).
Le spese di c.t.u. vengono poste definitivamente a carico dell'attore.
Palermo 20 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Notaro La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel
rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela Notaro,
vista la propria ordinanza del 20.11.2024, con cui si disponeva il deposito di note scritte entro il termine perentorio del 20 marzo 2025, ore 9:00, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13941 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021
vertente
TRA
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato ai fini del Parte_1
giudizio in Bagheria, via D. Cimarosa n.5, presso lo studio dell'Avv. Valentino Billone, dal quale è
rappresentato e difeso per procura in calce rilasciata su foglio separato allegato all'originale dell'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
P.IV , con sede in Milano, Viale Certosa n. Controparte_1 P.IV_1
222, elettivamente domiciliata ai fini del giudizio in Palermo, Via Principe di Belmonte n. 99, presso lo studio dell'Avv. Alessio Cordova, dal quale è rappresentata e difesa per procura in calce rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
− rigetta la domanda proposta da contro la Parte_1 Controparte_1
con atto di citazione notificato il giorno 13 ottobre 2021;
[...]
− condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite da questa sostenute, che liquida nella somma di € 14.103,00, per compenso,
oltre rimborso spese generali del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
− pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico dell'attore;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 13 ottobre 2021, conveniva Parte_1
in giudizio dinanzi a questo Tribunale la d'ora innanzi denominata, Controparte_1
per brevità, soltanto , al fine di ottenerne la condanna alla corresponsione dell'indennizzo CP_1
in forza di una polizza infortuni, per i danni non patrimoniali e patrimoniali da lui patiti a seguito di un sinistro stradale, quantificati nella somma complessiva di € 87.279,95, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Esponeva, infatti, che:
− in data 26.10.2016 aveva stipulato con la la polizza per i rischi infortuni CP_1
n.802707670;
− in data 3.12.2016 si era concretizzato uno dei rischi assicurati in quanto, mentre si trovava, in qualità di trasportato, a bordo del motociclo Honda SH, di proprietà e condotto da
, assicurato con la compagnia , oggi , era rovinato a terra;
CP_2 Controparte_3 CP_4 − infatti, il conducente del motociclo su cui si trovava a bordo, mentre percorreva la via
Enrico Piraino, giunto all'altezza dell'incrocio con la via Nicola Fabbri, al fine di evitare una macchia d'olio intrisa di terriccio, aveva effettuato una brusca frenata d'emergenza, per effetto della quale aveva perso il controllo del mezzo, rovinando sull'asfalto insieme al motociclo;
− a causa della violenta caduta, aveva riportato gravi lesioni, per le quali era stato condotto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Buccheri la Ferla di Palermo, ove gli era stato diagnosticato un “trauma policontusivo – distorsivo con lussazione scapolo omerale sx e infrazione
capitello radiale gomito dx”;
− per effetto del sinistro, aveva subito danni non patrimoniali e, precisamente, un danno biologico da postumi invalidanti permanenti nella percentuale del 22%, da inabilità
temporanea assoluta di gg. 40 e da inabilità temporanea parziale di gg. 90;
− aveva subito, inoltre, un danno patrimoniale per spese mediche pari ad € 4.279,25.
La convenuta ritualmente citata, si costituiva in giudizio eccependo, in via CP_1
preliminare, l''esclusione della copertura assicurativa per avere, l'attore, violato l'obbligo sancito dall'art. 1910 c.c. di avvisare l'assicuratore della contemporanea copertura del medesimo rischio da parte di altre compagnie con le quali lo stesso aveva stipulato ulteriori polizze infortuni (più
precisamente compagnia e ). Controparte_5 Controparte_6
Precisava, inoltre, che l'attore aveva trasmesso richiesta di risarcimento del danno per il medesimo sinistro anche alla compagnia assicurativa del motociclo su cui viaggiava ( CP_3
[...
, oggi ), nonché al Comune di Palermo. CP_4
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea sia in ordine all'an (sotto il profilo della mancanza di prova in ordine al fatto storico), che con riferimento al quantum, chiedendone il rigetto.
Quindi la causa, all'odierna udienza di discussione orale a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c.,
dopo l'assunzione della prova orale e l'espletamento della c.t.u. medico-legale, è stata posta in decisione. Tanto premesso, deve procedersi all'esame dell'eccezione preliminare sollevata dalla compagnia in comparsa di costituzione e risposta, relativa all'esclusione della copertura assicurativa CP_1
ex art. 1910 c.c..
L'eccezione è infondata.
E' vero che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1910, commi dal 1 al 3, e 1915, commi 1 e
2, c.c., “se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori,
l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette
dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro,
l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli
altri […]” e “l'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto
all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre
l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto”. Dalle norme sopra riportate si evince chiaramente che il
Legislatore ha subordinato il diritto all'indennizzo previsto dalle polizze assicurative alla presentazione – da parte dell'assicurato -dell'avviso di cui al primo comma dell'art. 1910 c.c., con la conseguenza che, in caso di omissione dolosa del predetto avviso, si determina l'immediata l'estinzione del diritto all'indennizzo (ciò a differenza di quanto accade in caso di omissione colposa,
la quale non determina la perdita dell'indennizzo, ma la mera riduzione dello stesso).
Tuttavia, in base ai principi generali in tema di onere probatorio (art. 2697, comma 2, c.c., a mente del quale “chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve
provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”), la prova del dolo dell'omissione di avviso deve essere fornita da colui che eccepisce l'intervenuta estinzione del diritto all'indennizzo, ossia dall'assicuratore.
Nel caso di specie, la prova dell'omissione dolosa non è stata raggiunta.
Invero, risulta documentalmente che, nella fase delle trattative precontrattuali, l'attore ha rilasciato una dichiarazione scritta al broker della compagnia tale BCM Insurance Broker CP_1
S.R.L., (dichiarazione trasmessa, per conoscenza, anche alla stessa , con la quale CP_1
informava la compagnia della contemporanea sussistenza di altre polizze infortuni già stipulate a suo nome con altri assicuratori, quali la e portanti CP_5 Controparte_7
rispettivamente numero identificativo 350118260 e 80101018723 (vedi documento denominato
“carteggioconvenuta.pdf.p7m” allegato all'atto di citazione).
Sicché, la successiva sottoscrizione della polizza assicurativa con la mediante modello CP_1
prestampato, in cui risulta - tra i campi già precompilati - la dichiarazione negativa in ordine alla sussistenza di altre polizze con altri assicuratori, non può ritenersi effettuata dal con dolo Pt_1
(atteso che lo stesso aveva precedentemente informato la dell'esistenza di altre polizze a CP_1
copertura dello stesso rischio) ma, piuttosto, con colpa (vedi documento denominato
“polizza.pdf.p7m” allegato all'atto ci citazione, pag. 3, sezione “dichiarazioni del contraente”, lettera
“d”).
Può ragionevolmente ritenersi, infatti, che l'inserimento di tale dichiarazione precompilata all'interno del modello di polizza sottoscritto dall'attore, sia stato determinato da una mera disattenzione di quest'ultimo al momento della lettura del documento e non, invece, ad una volontà
dello stesso di occultare la presenza di altre polizze presso altre compagnie.
Né, tantomeno, può ascriversi ad un comportamento doloso dell'attore la successiva omissione di avviso configuratasi al momento della denuncia del sinistro, atteso che, anche in questo caso, il fatto che l'assicurato avesse già comunicato in fase precontrattuale la sussistenza di altre polizze presso altre società esclude ogni intento fraudolento dello stesso.
Peraltro, non può sottacersi come, al momento della denuncia di sinistro datata 5.12.2016,
l'odierno attore non aveva ancora ottenuto alcun risarcimento o indennizzo da parte delle altre compagnie assicurative con le quali aveva sottoscritto le ulteriori polizze.
Passando, quindi, all'esame del merito, la domanda attorea è infondata, perché l'entità
dell'indennizzo da riconoscere all'attore per i danni conseguenti al sinistro non supera quanto allo stesso complessivamente già corrisposto dalla compagnia assicurativa del vettore, CP_3
oggi -, nonché dalla società per lo stesso sinistro.
[...] CP_4 Controparte_6 Infatti, secondo il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione espresso nell'ambito della liquidazione da fatto illecito – condiviso da questo giudice - “In tema di liquidazione del danno da
fatto illecito, dall'ammontare del risarcimento deve essere detratto l'importo dell'indennità che il danneggiato-
assicurato abbia eventualmente riscosso, in forza di polizza assicurativa contro i danni, in conseguenza di quel
fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in
conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso e soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima
perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto
illecito; ne consegue che l'eccezione di "compensatio lucri cum damno", essendo finalizzata ad accertare se il
danneggiato abbia conseguito un vantaggio in conseguenza dell'illecito e non già a verificare l'esistenza di
contrapposti crediti, non ha natura di eccezione in senso stretto e non è soggetta a preclusioni. (In applicazione
del suddetto principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ammesso la documentazione,
prodotta solo in appello, attestante l'erogazione al danneggiato dell'indennità liquidata dall'assicuratore e
sottratto il suo importo dall'ammontare del danno risarcibile)” (in termini la massima di Cass. Civ. n.
33900/2023; in senso conforme più di recente Cass. civ. n.3429/2025).
Ora, l'attore ha fornito la prova – su di lui gravante in base ai principi di ripartizione dell'onere probatorio che regolano la responsabilità contrattuale – della stipula di un valido contratto di assicurazione (peraltro non contestata da controparte), nonché della verificazione del rischio assicurato (sinistro stradale come trasportato causativo di danni).
Il teste di parte attrice con deposizione da ritenersi attendibile perché scevra da CP_2
contraddizioni, ha, infatti, confermato la qualità di terzo trasportato dell'attore a bordo del motociclo da lui condotto lungo la via Piraino, nonché la circostanza che a causa di un ostacolo improvviso
(una chiazza d'olio mista a terriccio) ha dovuto effettuare una brusca frenata d'emergenza e seguito della quale è rovinato a terra insieme all'attore (vedi deposizione di cui al verbale di udienza del
17.01.2024).
Inoltre, la verificazione dell'infortunio dell'attore risulta confermata anche dal verbale di pronto soccorso dell'Ospedale Buccheri la ferla di Palermo, nel quale si legge, nella sezione denominata “cause e circostanze”: “riferita caduta accidentale con la moto da passeggero per presenza di macchia d'olio del
manto stradale” (vedi verbale allegato all'atto di citazione su doc. denominato
“documentazione.medica.pdf.p7m”).
Quanto all'indennizzo per i danni lamentati dall'attore, dalla lettura della polizza infortuni stipulata dal (vedi doc. denominato “polizza.pdf.p7m” allegato all'atto di citazione) si evince Pt_1
che la copertura massima per invalidità permanente garantita dalla compagnia assicurativa è fissata in € 350.00,00 mentre il massimale di rimborso per le spese mediche sostenute ammonta ad €
5.000,00.
Con riferimento all'inabilità temporanea eventualmente riportata dall'infortunato, invece, dalla polizza si evince l'assenza di copertura assicurativa per tale specifica voce di danno (vedi pag. 1
della polizza, sezione denominata “somme assicurate”).
Quanto ai criteri di calcolo dell'indennizzo per invalidità permanente parziale, l'art. 23 delle condizioni generali allegate alla polizza di cui sopra, prevede che “l'indennizzo per invalidità
permanente parziale, è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al
grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla “Tabella delle valutazioni del grado
di invalidità permanente per l'industria” allegata al testo unico sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni
sul lavoro 30 giugno 1965 n. 1124 (di cui riportiamo, di seguito, un estratto) e successive modifiche
intervenute fino alla data di stipula della presente polizza, con rinuncia, da parte della società, all'applicazione
della franchigia prevista dalla legge stessa per il caso di infortunio” (vedi doc. denominato
“condizionigenerali.pdf.p7m” allegato all'atto di citazione).
Ora, il c.t.u. nominato nel corso del giudizio, dott. sulla scorta della Persona_1
documentazione offerta in produzione e dell'accertamento clinico, ha accertato che Parte_1
ha riportato, nelle circostanze di tempo, modo e luogo descritte un “Trauma policontusivo-distorsivo
con lussazione scapolo omerale sx e infrazione capitello radiale gomito dx” (vedi pag. 9 della relazione di c.t.u.). Il c.t.u. ha, quindi, accertato la sussistenza del nesso di causalità tra lesioni ed evento, affermando che “Tale lesione di instabilità, per il nesso di causalità, potrebbe risultare compatibile ancorché non
escludibile, con la riferita dinamica del sinistro, ovvero per l'urto nella caduta sul manto stradale”. (vedi pag.
7 della relazione di c.t.u.)
Ha, pertanto, quantificato, sulla scorta dei riferimenti tabellari dell'allegato n. 1 del DPR
1124/1965, i postumi permanenti nella misura del 9%, oltre un periodo di itp al 75% di giorni 30, al
50% di giorni 40 ed al 25% di gg. 20 e ha ritenuto congrue le spese mediche sostenute dall'attore,
nella misura documentata in atti di € 1.750,00.
Il c.t.u. ha, infine, compiutamente risposto ai rilievi critici formulati da parte attrice, con i seguenti chiarimenti che appare utile riportare integralmente:
“Per il primo punto si rappresenta che, pur nel rispetto della valutazione qualiquantificativa soggettiva del
C.T.P. della incidenza funzionale della instabilità della scapolo-omerale indicata in “grave”, l'ottimo stato
tono-trofico muscolare della spalla, così come di tutto l'arto superiore di sinistra, in assenza di significativi
deficit di forza rispetto il controlaterale – elementi evidenziati nella diagnosi Medico-Legale con “…in assenza
di turbe trofiche” - hanno permesso e permettono di indicare la incidenza funzionale ragionevolmente in
“media”, al più “medio-alta”.
Per il secondo punto si evidenzia che la mancata menzione nei postumi della “Infrazione del capitello
radiale” risulta derivante dalla assenza di postumi invalidanti attribuibili a detta lesione ossea, così come
rilevabile nel relativo esame obiettivo osservato nel corso di visita nell'espletamento delle operazioni
consulenziali, e riportato nella relazione [pag. 6], con sostanziale restitutio ad integrum.
Quanto al terzo punto, in uno con l'indicazione del Giudice di esplicitazione metodologica circa i criteri
utilizzati nel determinismo del grado di invalidità, si chiarisce preliminarmente, secondo l'istruzione ricevuta
nella disposizione del 17/01/2024 “di indicare il grado percentuale d'invalidità secondo i criteri e le percentuali
previste dalla “Tabella delle valutazioni del grado d'invalidità permanente per l'industria” allegata al Testo
Unico sull'Assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro 30 giugno 1965 n. 1124 e successive
modificazioni intervenute fino alla data di stipula della polizza”, che detta tabella risulta indicata come
“Allegato n. 1”, alla voce Tabelle, nel “Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 13.10.1965”, di cui gli allegati n. 2 per l'agricoltura, n. 4 per le malattie professionali, n. 8 silicosi ed asbestosi etc.. La tabella
n. 1 del DPR 1124/1965, riguarda la valutazione del grado percentuale di invalidità permanente in
“Industria”, e non ha mai subito successive modificazione. La valutazione di invalidità, secondo tale
normativa, è in riferimento alla riduzione all'attitudine a lavoro. Con il D.Lgs 38/2000, per l'Assicurazione
obbligatoria degli infortuni sul lavoro, è stato introdotto il “Danno Biologico” (D.B.) che è definito quale
“Lesione della integrità psico-fisica”. In applicazione dell'Allegato n. 1 del DPR 1124/1965 le voci di
riferimento analogiche per il danno della spalla, sono costituite dall'anchilosi di spalla.
Considerato che
la
valutazione indicata per la “Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione
favorevole con normale mobilità della scapola” per l'arto “non dominante” è indicato nella misura del 30% si
è ritenuto ragionevolmente congruo fissarne la valutazione nella misura di circa 1/3, ovvero nel 9%.
Per ultima considerazione, qualora in riconoscimento del D.B. dovessero applicarsi le valutazioni secondo
D.M. 25.07.2000 il codice di riferimento 226, avuto riguardo che il grado di incidenza funzionale di instabilità
della spalla è stato già indicato in “medio” o al più “medio-alto”, osservato che per l'arto “non dominante” la
valutazione è rappresenta tra 5 e 10 si ritiene oltremodo giustificabile la valutazione del 9% espressa in
applicazione della tabella dell'allegato n. 1 del DPR 1124/1965.” (vedi integrazione alla c.t.u. depositata in data 28.10.2024).
Alle conclusioni del c.t.u. questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un iter argomentativo lineare e rigoroso ed avendo pure il c.t.u. replicato in modo esauriente ed esaustivo alle osservazioni critiche mosse da parte attrice.
A tal proposito, giova rilevare che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente
tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli
si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente
confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (Cass. civ. n.
282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n. 12080/2000). Sulla base dei criteri di calcolo dell'indennizzo previsti dalla polizza e sopra indicati, applicando la percentuale di invalidità permanente riconosciuta dal c.t.u. (9%) al massimale garantito indicato nella polizza (€ 350.000,00), si giunge alla determinazione dell'importo dovuto in favore dell'attore a titolo di indennizzo, per la sola invalidità permanente, di € 31.500,00 (€ 350.000,00 x 9 : 100).
A tale importo deve essere sommato anche l'importo determinato dal c.t.u. per le spese mediche documentate e ritenute congrue di € 1.750,00.
Si giunge così alla conclusione che la somma dovuta all'attore a titolo di indennizzo del danno non patrimoniale e patrimoniale subito ammonta a complessivi € 33.250,00 (€ 31.500,00 per invalidità
permanente + € 1.750,00 per spese mediche).
Trattandosi di indennizzo e non di debito di valore, sulle superiori somme vanno applicati soltanto gli interessi dalla data della diffida di messa in mora al soddisfo.
Ciò posto, risulta che ha percepito dalla compagnia assicurativa Parte_1 CP_3
[...
(oggi ), nonché dalla società rispettivamente, nelle date del CP_4 Controparte_7
27.01.2020 e 25.02.2020, le somme di € 70.000,00 (di cui 7.000,00 per onorari legali) e di € 19.000,00,
dalla prima, a titolo di risarcimento dei danni subiti, mentre dalla seconda, a titolo di indennizzo per infortunio, per un totale di € 89.000,00, che copre all'evidenza interamente l'indennizzo previsto dalla polizza rischi infortuni con CP_1
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda attorea va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda proposta (scaglione da € 52.001,00
ad € 260.000,00) e dell'attività in concreto svolta, applicando i criteri medi per tutte le fasi (studio,
introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale).
Le spese di c.t.u. vengono poste definitivamente a carico dell'attore.
Palermo 20 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Notaro La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel
rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.