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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 490/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAPPADONA GAETANO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2530/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Messina
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240057632267000 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7769/2025 depositato il 23/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ricorreva
contro
Agenzia della Entrate RI e Reg. Sicilia avverso la cartella di pagamento n. 295 2024 0057632267000, notificata ii 08 febbraio 2025, di euro 114,42 per tassa automobilistica anno 2022 eccependo:
- mancanza del presupposto contributivo in quanto il contribuente non è proprietario o possessore del veicolo, relativamente al quale viene richiesto il pagamento della tassa;
infatti il 2 febbraio 2009, sporgeva denuncia/ querela presso la Stazione dei Carabinieri Messina Giostra che il veicolo targato Targa_1 gli era stato attribuito dalla concessionaria dove aveva acquistato un'altra autovettura. Agli accertamenti effettuati dai
Carabinieri, emergeva che l'auto BR 435 PP nel 2008 risultava essere di un soggetto diverso dall'odierno ricorrente, che provvedeva a inviare una comunicazione al P.R.A., affinché venisse cancellata l'annotazione del titolo di proprietà a suo nome.
Esponeva che l'odierno ricorrente non sia il proprietario dell'autovettura e, pertanto, non è tenuto al pagamento dell'imposta auto relativamente alla SMART targata Targa_1
Reg. Sicilia deduceva che il tributo che viene richiesto con la cartella oggetto di impugnativa risulta, alla predetta scadenza riferito al veicolo che al Pubblico Registro Automobilistico era intestato alla parte ricorrente,
e lo è comunque ancora, atteso che non risulta essere stata effettuata alcuna annotazione a modifica della suddetta intestazione al PRA, come previsto a carattere generale dall'art.5 della L.53/1983.
Agenzia della Entrate RI eccepisce la propria carenza di responsabilità, atteso che le eccezioni sollevate dal ricorrente fanno riferimento ad attività compiute o che avrebbero dovuto compiersi prima della consegna dei ruoli all'Agente della RI.
All'odierna udienza il difensore di parte ricorrente si riporta ed insiste nella condanna alle spese con distrazione. Il Giudice pone in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La tassa automobilistica (bollo auto) è una tassa dovuta da tutti coloro che risultano essere proprietari del veicolo iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e da coloro i quali posseggono alcune categorie di veicoli, quali ciclomotori, quadricicli, leggeri e veicoli di particolare interesse storico e collezionistico. Il soggetto tenuto al pagamento della tassa di circolazione dei veicoli è colui che, alla scadenza del termine, risulti proprietario dei veicoli nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA). La trasformazione della tassa di circolazione dei veicoli in tassa di possesso ha creato una presunzione iuris tantum a carico del possessore, cui spetta l'onere di provare, ai fini del discarico, di non essere più possessore alla data di imposizione fiscale.
Il ricorrente, nel caso di specie, rappresentando di non essere mai stato proprietario o possessore del veicolo targa Targa_1, produce denuncia/querela presso la Stazione dei Carabinieri Messina Giostra che il detto veicolo gli era stato attribuito dalla concessionaria dove aveva acquistato un'altra autovettura e, a seguito delle indagini i Carabinieri accertavano che un altro soggetto risultava essere proprietario;
infatti, produceva documento sostitutivo di circolazione in data 14/05/2008 della Società_1 Sas dichiarante che il veicolo targa Targa_1 era di proprietà di Nominativo_2 come risultato degli accertamenti dei Carabinieri. Il ricorrente produce, altresì, prova della comunicazione al P.R.A. del 03/02/2009 di richiesta di rettifica dell'annotazione del titolo di proprietà a suo nome sul veicolo oggetto di disconoscimento a cui allegava la denuncia ai Carabinieri chiedendo riscontro.
Regione Sicilia nelle deduzioni rappresenta che non risulta essere stata effettuata alcuna annotazione a modifica della intestazione al PRA in carico al ricorrente. Ora la trascrizione della proprietà dell'auto è obbligatoria per legge per l'acquirente entro 60 giorni dall'autentica della firma sull'atto di vendita, per ufficializzare il trasferimento al Pubblico Registro
Automobilistico (PRA), quindi formalità fondamentale sia per l'acquirente (che diventa proprietario legale) sia per il venditore (per evitare responsabilità civili e fiscali), nel caso è evidente che né il venditore, né il reale acquirente hanno provveduto.
Nella questione di che trattasi il contribuente ha fornito la prova che per la tassa automobilistica richiestagli per l'anno 2020, non era il legittimo possessore del veicolo nei confronti del quale l'accertamento è intervenuto, giacché lo stesso risultava essere intestato ad altro soggetto già dal maggio 2008; sicché lo stesso non poteva essere chiamato a rispondere della imposta relativa alla tassa automobilistica per l'anno
2021, né può essere chiamato a rispondere del comportamento omissivo del venditore e del reale acquirente.
Sotto tale profilo occorre tenere presente che l'articolo 94 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), così come riformulato dall'art. 17, co. 18, della Legge 27/12/1997, n. 449, ha espressamente contemplato l'esonero dal pagamento della tassa automobilistica o l'annullamento della procedura di riscossione coattiva, mediante la produzione ai competenti Uffici, di documentazione attestante e/o comprovante l'inesistenza del presupposto giuridico, così come chiarito con apposite circolari ministeriali e ciò, a prescindere dalla formalità di trascrizione e/o annotazione al PRA;
non va, peraltro sottaciuto, che quest'ultimo adempimento è posto, dalla Legge, ad esclusivo carico del reale acquirente, che, per le ipotesi di inottemperanza è onerato delle sanzioni amministrative, previste dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.
Alla luce della copiosa giurisprudenza, sia di legittimità che di merito sul tema, si ritiene di accogliere il ricorso con conseguente annullamento dell'atto impugnato;
in considerazione dei contrasti giurisprudenziali sulla questione trattata si ritiene di compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese tra le parti. Così deciso in
Messina, lì 19/12/2025
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAPPADONA GAETANO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2530/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Messina
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240057632267000 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7769/2025 depositato il 23/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ricorreva
contro
Agenzia della Entrate RI e Reg. Sicilia avverso la cartella di pagamento n. 295 2024 0057632267000, notificata ii 08 febbraio 2025, di euro 114,42 per tassa automobilistica anno 2022 eccependo:
- mancanza del presupposto contributivo in quanto il contribuente non è proprietario o possessore del veicolo, relativamente al quale viene richiesto il pagamento della tassa;
infatti il 2 febbraio 2009, sporgeva denuncia/ querela presso la Stazione dei Carabinieri Messina Giostra che il veicolo targato Targa_1 gli era stato attribuito dalla concessionaria dove aveva acquistato un'altra autovettura. Agli accertamenti effettuati dai
Carabinieri, emergeva che l'auto BR 435 PP nel 2008 risultava essere di un soggetto diverso dall'odierno ricorrente, che provvedeva a inviare una comunicazione al P.R.A., affinché venisse cancellata l'annotazione del titolo di proprietà a suo nome.
Esponeva che l'odierno ricorrente non sia il proprietario dell'autovettura e, pertanto, non è tenuto al pagamento dell'imposta auto relativamente alla SMART targata Targa_1
Reg. Sicilia deduceva che il tributo che viene richiesto con la cartella oggetto di impugnativa risulta, alla predetta scadenza riferito al veicolo che al Pubblico Registro Automobilistico era intestato alla parte ricorrente,
e lo è comunque ancora, atteso che non risulta essere stata effettuata alcuna annotazione a modifica della suddetta intestazione al PRA, come previsto a carattere generale dall'art.5 della L.53/1983.
Agenzia della Entrate RI eccepisce la propria carenza di responsabilità, atteso che le eccezioni sollevate dal ricorrente fanno riferimento ad attività compiute o che avrebbero dovuto compiersi prima della consegna dei ruoli all'Agente della RI.
All'odierna udienza il difensore di parte ricorrente si riporta ed insiste nella condanna alle spese con distrazione. Il Giudice pone in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La tassa automobilistica (bollo auto) è una tassa dovuta da tutti coloro che risultano essere proprietari del veicolo iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e da coloro i quali posseggono alcune categorie di veicoli, quali ciclomotori, quadricicli, leggeri e veicoli di particolare interesse storico e collezionistico. Il soggetto tenuto al pagamento della tassa di circolazione dei veicoli è colui che, alla scadenza del termine, risulti proprietario dei veicoli nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA). La trasformazione della tassa di circolazione dei veicoli in tassa di possesso ha creato una presunzione iuris tantum a carico del possessore, cui spetta l'onere di provare, ai fini del discarico, di non essere più possessore alla data di imposizione fiscale.
Il ricorrente, nel caso di specie, rappresentando di non essere mai stato proprietario o possessore del veicolo targa Targa_1, produce denuncia/querela presso la Stazione dei Carabinieri Messina Giostra che il detto veicolo gli era stato attribuito dalla concessionaria dove aveva acquistato un'altra autovettura e, a seguito delle indagini i Carabinieri accertavano che un altro soggetto risultava essere proprietario;
infatti, produceva documento sostitutivo di circolazione in data 14/05/2008 della Società_1 Sas dichiarante che il veicolo targa Targa_1 era di proprietà di Nominativo_2 come risultato degli accertamenti dei Carabinieri. Il ricorrente produce, altresì, prova della comunicazione al P.R.A. del 03/02/2009 di richiesta di rettifica dell'annotazione del titolo di proprietà a suo nome sul veicolo oggetto di disconoscimento a cui allegava la denuncia ai Carabinieri chiedendo riscontro.
Regione Sicilia nelle deduzioni rappresenta che non risulta essere stata effettuata alcuna annotazione a modifica della intestazione al PRA in carico al ricorrente. Ora la trascrizione della proprietà dell'auto è obbligatoria per legge per l'acquirente entro 60 giorni dall'autentica della firma sull'atto di vendita, per ufficializzare il trasferimento al Pubblico Registro
Automobilistico (PRA), quindi formalità fondamentale sia per l'acquirente (che diventa proprietario legale) sia per il venditore (per evitare responsabilità civili e fiscali), nel caso è evidente che né il venditore, né il reale acquirente hanno provveduto.
Nella questione di che trattasi il contribuente ha fornito la prova che per la tassa automobilistica richiestagli per l'anno 2020, non era il legittimo possessore del veicolo nei confronti del quale l'accertamento è intervenuto, giacché lo stesso risultava essere intestato ad altro soggetto già dal maggio 2008; sicché lo stesso non poteva essere chiamato a rispondere della imposta relativa alla tassa automobilistica per l'anno
2021, né può essere chiamato a rispondere del comportamento omissivo del venditore e del reale acquirente.
Sotto tale profilo occorre tenere presente che l'articolo 94 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), così come riformulato dall'art. 17, co. 18, della Legge 27/12/1997, n. 449, ha espressamente contemplato l'esonero dal pagamento della tassa automobilistica o l'annullamento della procedura di riscossione coattiva, mediante la produzione ai competenti Uffici, di documentazione attestante e/o comprovante l'inesistenza del presupposto giuridico, così come chiarito con apposite circolari ministeriali e ciò, a prescindere dalla formalità di trascrizione e/o annotazione al PRA;
non va, peraltro sottaciuto, che quest'ultimo adempimento è posto, dalla Legge, ad esclusivo carico del reale acquirente, che, per le ipotesi di inottemperanza è onerato delle sanzioni amministrative, previste dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.
Alla luce della copiosa giurisprudenza, sia di legittimità che di merito sul tema, si ritiene di accogliere il ricorso con conseguente annullamento dell'atto impugnato;
in considerazione dei contrasti giurisprudenziali sulla questione trattata si ritiene di compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese tra le parti. Così deciso in
Messina, lì 19/12/2025