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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 10/09/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 72/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza Parte_1 C.F._1 dell'Avv. DAVIDDI EMANUELA
E
(C.F. con l'assistenza dell'Avv. CP_1 C.F._2
DAVIDDI EMANUELA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso congiunto, così come precisate all'udienza del 20/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario, in data 28/03/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di NI (Serie A, Parte II, atto n. 7, anno 2004), ed hanno chiesto la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, così come modificate all'udienza del
20/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
Dall'unione della coppia è nato il figlio (il 01/07/2009). Per_1
Il P.M di sede ha espresso parere favorevole.
Deve riscontrarsi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di omologa delle condizioni della separazione personale, così come modificate all'udienza del 20/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici dei coniugi.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto – stante il contenuto dell'accordo – appare manifestamente superfluo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
OMOLOGA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di NI (Serie A, Parte II, atto n. 7, anno 2004), contratto tra e in data Parte_1 CP_1
28/03/2004;
PRENDENDO ATTO
delle condizioni pattuite dalle parti e indicate nel ricorso congiunto, così come precisate all'udienza del 20/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 08/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza Parte_1 C.F._1 dell'Avv. DAVIDDI EMANUELA
E
(C.F. con l'assistenza dell'Avv. CP_1 C.F._2
DAVIDDI EMANUELA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso congiunto, così come precisate all'udienza del 20/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario, in data 28/03/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di NI (Serie A, Parte II, atto n. 7, anno 2004), ed hanno chiesto la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, così come modificate all'udienza del
20/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
Dall'unione della coppia è nato il figlio (il 01/07/2009). Per_1
Il P.M di sede ha espresso parere favorevole.
Deve riscontrarsi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di omologa delle condizioni della separazione personale, così come modificate all'udienza del 20/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici dei coniugi.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto – stante il contenuto dell'accordo – appare manifestamente superfluo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
OMOLOGA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di NI (Serie A, Parte II, atto n. 7, anno 2004), contratto tra e in data Parte_1 CP_1
28/03/2004;
PRENDENDO ATTO
delle condizioni pattuite dalle parti e indicate nel ricorso congiunto, così come precisate all'udienza del 20/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 08/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti