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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/11/2025, n. 4539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4539 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 219/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda - Seconda Unità Operativa - in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Daniela Oliva, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 219 - 2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
Amministratore Unico sig. C.F. con sede Parte_2 C.F._1
legale in Salerno 84100 alla via Luigi Cacciatore n. 22, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Filomena Moriniello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mercato S. Severino (SA), alla Via Collina
Licinella n.7.
OPPONENTE
CONTRO
, Codice identificativo VAT BG202548200, in persona CP_1 P.IVA_2
del legale rappresentante amm.re pro tempore Sig.ra Controparte_2
1
[...] con sede in OF (Bulgaria) alla Via Bratyamiladinovi n.12, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Gennaro Stellato, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno, alla via Armando Diaz n. 53
OPPOSTA
Conclusioni: come da note di udienza e provvedimento di questo giudice
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso a norma degli artt. 633 e segg. c.p.c., iscritto al n. 9794/2017 del r.g. del Tribunale Ordinario di Salerno, la richiedeva ed otteneva Parte_3
decreto ingiuntivo n. 3338/2017 r.g. n. 9794/2017 del 21/11/2017 dal Tribunale di Salerno contro la in persona dell'amministratore p.t. Sig. Controparte_3
per il pagamento della somma di € 53.286,00 oltre interessi Parte_4
moratori, a fronte del mancato pagamento dei canoni dovuti per il noleggio di cinque autovetture Citroen.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 31.12.2017, la società
[...]
a mezzo del suo procuratore Avv. Filomena Moriniello, conveniva Parte_1
in giudizio la società contestando la legittimità della procura e CP_1
l'esistenza del debito. La Società chiedeva: -in via preliminare, dichiarare la nullità della procura alle liti per mancata indicazione dell'oggetto; - in via pregiudiziale ex art. 634 c.p.c. dichiarare la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo e per l'effetto revocarlo;
- nel merito accertare l'inesistenza nei confronti di del credito addotto da , per compiuto Parte_1 CP_1
pagamento da parte di e revocare il Decreto Ingiuntivo. Parte_1
Provvedeva a costituirsi in giudizio l'opposta, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7 maggio 2018, per l'udienza del 08.05.2018, insistendo per la regolarità della procura nonostante il refuso, per la conformità alle prescrizioni di legge delle fatture presentate nel monitorio e, soprattutto,
2 negando pagamenti effettivi nei propri confronti. La Società insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: - In via preliminare, concedersi la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto nr. 3338/2017; In via principale, rigettare l'opposizione e per l'effetto confermare l'opposto decreto ingiuntivo.
Alla prima udienza di comparizione il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo ed autorizzava le attività ex art. 183 comma VI c.p.c. Depositate le memorie ex art. 183 cpc, la causa era istruita con ammissione della prova testimoniale dedotta dalla opponente società con abilitazione della opposta alla prova contraria. Venivano indi ascoltati i sig.ri e per l'opponente, per l'opposta, CP_4 CP_5 Controparte_6
di poi rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni all'udienza del 31/3/2025, trattata secondo le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso di specie, l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
È d'obbligo, prima di passare all'esame del merito, passare al vaglio alcune eccezioni pregiudiziali e preliminari mosse dall'opponente nei confronti della
[...]
a fondamento dell'opposizione deduce in rito, Controparte_7
preliminarmente, la nullità della procura alle liti, per esser stata rilasciata con riferimento specifico ad altro giudizio e, quindi, non suscettibile di produrre i propri effetti anche nella presente controversia. Nella procura si legge
“controversia avente ad oggetto costituzione in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo incardinato innanzi il Tribunale di Nocera Inferiore – RG nr.
2355/2017”.
3 In via pregiudiziale parte opponente eccepisce la omessa produzione degli estratti autentici delle scritture contabili afferenti alle fatture commerciali addotte dalla convenuta opposta in sede monitoria ed, in generale,
l'insussistenza dei fatti costitutivi della pretesa creditoria dell'opposta.
Procedendo per gradi questo Tribunale, nell'affrontare la eccezione sollevata nei confronti della procura alle liti, fa proprio l'orientamento prevalente della giurisprudenza, che ha adottato un approccio non eccessivamente formalistico, privilegiando il principio di conservazione degli atti e la volontà effettiva della parte (CASS. CIV., SS.UU., 09/12/2022, N. 36057) e pone l'accento sul fatto che l'errore denunziato nella perizia non ha creato incertezza sulle parti del giudizio, né sul rapporto difensivo in forza del quale il suddetto procuratore ha agito in giudizio. La procura alle liti rilasciata da parte ricorrente nel monitorio, nel caso di specie, reca la data, i nominativi delle parti, la firma certificata autentica, il luogo del rilascio e i poteri attribuiti.
Tenuto nel giusto conto, inoltre, che ai fini della riferibilità della procura all'atto per cui essa è rilasciata, è sufficiente l'inclusione dei due atti nella medesima busta telematica per il relativo deposito o la apposizione del mandato su foglio materialmente congiunto all'atto stesso (cfr. Cassazione civile sez. II,
09/01/2024, n. 799), si conclude per l'assenza di un difetto di rappresentanza.
Nella stessa direzione conduce la costatazione, affatto marginale, che l'attività processuale svolta dal procuratore è stata ratificata dal rappresentato.
Per quest'ordine di valutazioni il difetto di rappresentanza non è stato ritenuto sussistente dal giudice istruttore di questo procedimento, tant'è che non ha fissato alcun perentorio termine, ex art. 182 c.p.c., al fine di sanare le eventuali nullità e/o irregolarità inerenti alla procura alle liti.
Il difetto, nell'opinione del giudice, non impedisce di riferire la procura speciale al ricorso e, quindi, non impedisce all'atto di raggiungere il proprio scopo (cfr. art. 156 c.p.c); anche considerato che, nel costituirsi nel giudizio di opposizione, la ha allegato procura corretta. Parte_3
4 Quanto alle eccezioni mosse dalla in merito alla omessa Controparte_3
produzione degli estratti autentici delle scritture contabili va evidenziato che lo scrivente ha tenuto nel debito conto che la società ha sede legale in CP_1
OF (Bulgaria) e pertanto, l'attestazione del registro fatture rilasciato dall'Ufficio finanziario bulgaro assolve pienamente al requisito di cui all'art. 634 co. 2 del c.p.c.
Rilevato, poi, che il rapporto esistente tra le parti non è stato mai messo in discussione, come si evince chiaramente dal tenore delle difese di parte opponente, sebbene non sia stato prodotto il contratto che ne è alla base e preso atto parimenti della tardiva costituzione del convenuto, che limita il campo della sua difesa, venendo al merito della controversa circostanza, la domanda spiegata da parte opponente ha trovato parzialmente riscontro nell'istruttoria documentale e processuale del presente giudizio.
Nel merito la Soc. eccepisce il compiuto pagamento del debito, Parte_1
insistendo sulla mancata prova da parte dell'opposta di fatti costitutivi della pretesa. Essa fa rilevare, oltre alla mancata produzione degli estratti autentici delle scritture contabili, che le fatture in quanto tali non costituiscono prova dell'addotto credito in un ordinario giudizio di cognizione.
In riferimento al valore delle scritture contabili nell'odierno giudizio di opposizione merita una riflessione quanto la giurisprudenza di legittimità ha costantemente sostenuto, vale a dire che le fatture, seppur rilevanti in sede monitoria, essendo documenti forniti dalla parte che se ne avvale, non possono da sole fondare la prova del credito in sede contenziosa, specie in presenza di contestazioni;
né determinano inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro cui sono prodotte contesti il preteso diritto e la sua esistenza (Cass.
n.1469/2002; n.13222/2002; n. 3090/79; n.5573/97; n. 8383/2001). Anche nei rapporti tra imprenditori, l'esibizione di fatture relative a eseguite prestazioni non prova automaticamente l'esistenza del preteso credito, né i documenti contabili costituiscono prova idonea in ordine alla certezza, alla liquidità ed
5 all'esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa (Cass. 3188/03).
Nel caso di specie ai sensi dell'art. 2967 c.c. disciplinante l'onere della prova, spettava al creditore dimostrare il fondamento della propria pretesa, producendo il contratto e dimostrando fatti modificativi o estintivi di quanto asserito dall'opponente (cfr. fra le tante, Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass., 25 maggio
1999, n. 5055). Tale prova non è stata fornita nel corso del giudizio.
Infatti, la specifica contestazione delle forniture da parte del debitore comporta per il creditore l'onere di supportare la propria pretesa con elementi probatori ulteriori rispetto alla documentazione di origine unilaterale. In tale contesto, non
è consentito fondare la domanda esclusivamente su atti provenienti dalla parte istante e privi di sottoscrizione da parte del destinatario, atteso che le fatture, per loro natura, non sono idonee a colmare eventuali lacune probatorie in ordine all'effettiva esistenza del credito vantato (Cass. civ. n. 19944/2023).
La Società opponente da parte sua dimostra, tramite la esibizione di assegni e bonifici, di aver versato alla opposta, a decorrere dai canoni scaduti in data
01/04/2016, una somma pari ad euro € 47.366,88; parte della somma, tuttavia e precisamente 14.215,54, veniva versata a delegati al pagamento, in virtù di un accordo, non scritto tra le società.
La sostiene, in merito, che mai alcun rapporto di delegazione di CP_1
pagamento sia stato instaurato tra la e la suddetta società, CP_1
opponendosi, inoltre, alla prova per testi riferita a provare detto rapporto.
Con riguardo alla forma del negozio di delegazione, sia la giurisprudenza (cfr., ad esempio, Cass. 4852/2019; Cass. 19090/2007), sia la dottrina ritengono che essa sia libera, rilevando come il negozio di delegazione possa concludersi anche verbalmente, o addirittura, tramite comportamenti concludenti.
Ciò posto, non richiedendo tale patto la forma scritta, la prova del mandato/delegazione di pagamento può essere data con qualsiasi mezzo, quindi anche tramite testimonianza. Tuttavia, l'esame dei testi non porta ad una
6 conclusione univoca, ragion per cui è opinione dell'Adito Tribunale non esser stata raggiunta una prova sull'esistenza della delegazione di pagamento, né su compensazioni di sorta e, dunque, dalla somma che la opponente deduce aver versato alla opposta (€ 47.356,88) vanno scorporati gli assegni e bonifici bancari versati in favore della società per un totale di 14.215,54. Controparte_8
Dalle risultanze processuali, incluse testimonianze acquisite emerge, quindi, che la società opponente ha provveduto regolarmente al pagamento in favore diretto di e del suo rappresentante legale di un importo totale di euro CP_1
33.141,34 a fronte della somma ingiunta di 53.286,00.
Lamenta, inoltre, la che sulla somma ingiunta fossero stati Parte_1
calcolati interessi al tasso usurario di 1 punto percentuale per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell'art. 6 dei contratti di noleggio, instando per la nullità della clausola, ex art. 1815 c.p.c.; tuttavia, invocando il principio dell'onere della prova, non si riesce a rinvenire nella produzione del debitore alcun elemento per suffragare le sue deduzioni. La mancata allegazione specifica rende inammissibile l'esame della questione (ex multis Corte di Cassazione Ordinanza
n. 5709/2025, Tribunale di Milano sentenza n. 10117/2024 e Cass. SS.UU. n.
19597/2020).
È pertanto opinione dello scrivente che, risultando provato solo il pagamento di
€ 33.141,34 la opponente debba corrispondere alla opposta quanto portato dalle fatture e di cui non riesce a provare l'adempimento, vale a dire euro 20.134,66.
In ragione di questo il Tribunale accoglie parzialmente la domanda di parte opponente e a modifica del decreto ingiuntivo opposto, la condanna a pagare un totale di euro 20.134,66 alla , oltre interessi al tasso legale dal giorno CP_1
della scadenza fino al soddisfo ed alla consegna delle autovetture richiamate nel decreto opposto ad eccezione delle autovetture “Citroen Elysee” targata
CA4210TX e “Citroen C3” targata CA7501XB, entrambe consegnate dopo la notifica del decreto ingiuntivo.
Rimane assorbita ogni altra questione.
7 Quanto alle spese si ritiene la sussistenza di valide ragioni, alla luce della natura e dell'oggetto della causa, unitamente al tenore della presente pronuncia e delle correlate questioni di diritto, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Daniela Oliva, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 3338/2017 r.g. n. 9794/2017 del 21/11/2017 emesso dal Tribunale di Salerno.
- Condanna la a pagare un totale di € 20.134,66 alla , Parte_1 CP_1
oltre interessi al tasso legale e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
- Condanna la a consegnare alla opposta le autovetture Citroen Parte_1
Elysee targata CA4417XA, Citroen C3 targata CA9986XP e Citroen Jumpy targata CA9980XP.
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Salerno 11 nov. 25
Il Giudice dott. Daniela Oliva
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda - Seconda Unità Operativa - in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Daniela Oliva, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 219 - 2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
Amministratore Unico sig. C.F. con sede Parte_2 C.F._1
legale in Salerno 84100 alla via Luigi Cacciatore n. 22, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Filomena Moriniello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mercato S. Severino (SA), alla Via Collina
Licinella n.7.
OPPONENTE
CONTRO
, Codice identificativo VAT BG202548200, in persona CP_1 P.IVA_2
del legale rappresentante amm.re pro tempore Sig.ra Controparte_2
1
[...] con sede in OF (Bulgaria) alla Via Bratyamiladinovi n.12, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Gennaro Stellato, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno, alla via Armando Diaz n. 53
OPPOSTA
Conclusioni: come da note di udienza e provvedimento di questo giudice
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso a norma degli artt. 633 e segg. c.p.c., iscritto al n. 9794/2017 del r.g. del Tribunale Ordinario di Salerno, la richiedeva ed otteneva Parte_3
decreto ingiuntivo n. 3338/2017 r.g. n. 9794/2017 del 21/11/2017 dal Tribunale di Salerno contro la in persona dell'amministratore p.t. Sig. Controparte_3
per il pagamento della somma di € 53.286,00 oltre interessi Parte_4
moratori, a fronte del mancato pagamento dei canoni dovuti per il noleggio di cinque autovetture Citroen.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 31.12.2017, la società
[...]
a mezzo del suo procuratore Avv. Filomena Moriniello, conveniva Parte_1
in giudizio la società contestando la legittimità della procura e CP_1
l'esistenza del debito. La Società chiedeva: -in via preliminare, dichiarare la nullità della procura alle liti per mancata indicazione dell'oggetto; - in via pregiudiziale ex art. 634 c.p.c. dichiarare la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo e per l'effetto revocarlo;
- nel merito accertare l'inesistenza nei confronti di del credito addotto da , per compiuto Parte_1 CP_1
pagamento da parte di e revocare il Decreto Ingiuntivo. Parte_1
Provvedeva a costituirsi in giudizio l'opposta, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7 maggio 2018, per l'udienza del 08.05.2018, insistendo per la regolarità della procura nonostante il refuso, per la conformità alle prescrizioni di legge delle fatture presentate nel monitorio e, soprattutto,
2 negando pagamenti effettivi nei propri confronti. La Società insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: - In via preliminare, concedersi la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto nr. 3338/2017; In via principale, rigettare l'opposizione e per l'effetto confermare l'opposto decreto ingiuntivo.
Alla prima udienza di comparizione il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo ed autorizzava le attività ex art. 183 comma VI c.p.c. Depositate le memorie ex art. 183 cpc, la causa era istruita con ammissione della prova testimoniale dedotta dalla opponente società con abilitazione della opposta alla prova contraria. Venivano indi ascoltati i sig.ri e per l'opponente, per l'opposta, CP_4 CP_5 Controparte_6
di poi rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni all'udienza del 31/3/2025, trattata secondo le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso di specie, l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
È d'obbligo, prima di passare all'esame del merito, passare al vaglio alcune eccezioni pregiudiziali e preliminari mosse dall'opponente nei confronti della
[...]
a fondamento dell'opposizione deduce in rito, Controparte_7
preliminarmente, la nullità della procura alle liti, per esser stata rilasciata con riferimento specifico ad altro giudizio e, quindi, non suscettibile di produrre i propri effetti anche nella presente controversia. Nella procura si legge
“controversia avente ad oggetto costituzione in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo incardinato innanzi il Tribunale di Nocera Inferiore – RG nr.
2355/2017”.
3 In via pregiudiziale parte opponente eccepisce la omessa produzione degli estratti autentici delle scritture contabili afferenti alle fatture commerciali addotte dalla convenuta opposta in sede monitoria ed, in generale,
l'insussistenza dei fatti costitutivi della pretesa creditoria dell'opposta.
Procedendo per gradi questo Tribunale, nell'affrontare la eccezione sollevata nei confronti della procura alle liti, fa proprio l'orientamento prevalente della giurisprudenza, che ha adottato un approccio non eccessivamente formalistico, privilegiando il principio di conservazione degli atti e la volontà effettiva della parte (CASS. CIV., SS.UU., 09/12/2022, N. 36057) e pone l'accento sul fatto che l'errore denunziato nella perizia non ha creato incertezza sulle parti del giudizio, né sul rapporto difensivo in forza del quale il suddetto procuratore ha agito in giudizio. La procura alle liti rilasciata da parte ricorrente nel monitorio, nel caso di specie, reca la data, i nominativi delle parti, la firma certificata autentica, il luogo del rilascio e i poteri attribuiti.
Tenuto nel giusto conto, inoltre, che ai fini della riferibilità della procura all'atto per cui essa è rilasciata, è sufficiente l'inclusione dei due atti nella medesima busta telematica per il relativo deposito o la apposizione del mandato su foglio materialmente congiunto all'atto stesso (cfr. Cassazione civile sez. II,
09/01/2024, n. 799), si conclude per l'assenza di un difetto di rappresentanza.
Nella stessa direzione conduce la costatazione, affatto marginale, che l'attività processuale svolta dal procuratore è stata ratificata dal rappresentato.
Per quest'ordine di valutazioni il difetto di rappresentanza non è stato ritenuto sussistente dal giudice istruttore di questo procedimento, tant'è che non ha fissato alcun perentorio termine, ex art. 182 c.p.c., al fine di sanare le eventuali nullità e/o irregolarità inerenti alla procura alle liti.
Il difetto, nell'opinione del giudice, non impedisce di riferire la procura speciale al ricorso e, quindi, non impedisce all'atto di raggiungere il proprio scopo (cfr. art. 156 c.p.c); anche considerato che, nel costituirsi nel giudizio di opposizione, la ha allegato procura corretta. Parte_3
4 Quanto alle eccezioni mosse dalla in merito alla omessa Controparte_3
produzione degli estratti autentici delle scritture contabili va evidenziato che lo scrivente ha tenuto nel debito conto che la società ha sede legale in CP_1
OF (Bulgaria) e pertanto, l'attestazione del registro fatture rilasciato dall'Ufficio finanziario bulgaro assolve pienamente al requisito di cui all'art. 634 co. 2 del c.p.c.
Rilevato, poi, che il rapporto esistente tra le parti non è stato mai messo in discussione, come si evince chiaramente dal tenore delle difese di parte opponente, sebbene non sia stato prodotto il contratto che ne è alla base e preso atto parimenti della tardiva costituzione del convenuto, che limita il campo della sua difesa, venendo al merito della controversa circostanza, la domanda spiegata da parte opponente ha trovato parzialmente riscontro nell'istruttoria documentale e processuale del presente giudizio.
Nel merito la Soc. eccepisce il compiuto pagamento del debito, Parte_1
insistendo sulla mancata prova da parte dell'opposta di fatti costitutivi della pretesa. Essa fa rilevare, oltre alla mancata produzione degli estratti autentici delle scritture contabili, che le fatture in quanto tali non costituiscono prova dell'addotto credito in un ordinario giudizio di cognizione.
In riferimento al valore delle scritture contabili nell'odierno giudizio di opposizione merita una riflessione quanto la giurisprudenza di legittimità ha costantemente sostenuto, vale a dire che le fatture, seppur rilevanti in sede monitoria, essendo documenti forniti dalla parte che se ne avvale, non possono da sole fondare la prova del credito in sede contenziosa, specie in presenza di contestazioni;
né determinano inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro cui sono prodotte contesti il preteso diritto e la sua esistenza (Cass.
n.1469/2002; n.13222/2002; n. 3090/79; n.5573/97; n. 8383/2001). Anche nei rapporti tra imprenditori, l'esibizione di fatture relative a eseguite prestazioni non prova automaticamente l'esistenza del preteso credito, né i documenti contabili costituiscono prova idonea in ordine alla certezza, alla liquidità ed
5 all'esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa (Cass. 3188/03).
Nel caso di specie ai sensi dell'art. 2967 c.c. disciplinante l'onere della prova, spettava al creditore dimostrare il fondamento della propria pretesa, producendo il contratto e dimostrando fatti modificativi o estintivi di quanto asserito dall'opponente (cfr. fra le tante, Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass., 25 maggio
1999, n. 5055). Tale prova non è stata fornita nel corso del giudizio.
Infatti, la specifica contestazione delle forniture da parte del debitore comporta per il creditore l'onere di supportare la propria pretesa con elementi probatori ulteriori rispetto alla documentazione di origine unilaterale. In tale contesto, non
è consentito fondare la domanda esclusivamente su atti provenienti dalla parte istante e privi di sottoscrizione da parte del destinatario, atteso che le fatture, per loro natura, non sono idonee a colmare eventuali lacune probatorie in ordine all'effettiva esistenza del credito vantato (Cass. civ. n. 19944/2023).
La Società opponente da parte sua dimostra, tramite la esibizione di assegni e bonifici, di aver versato alla opposta, a decorrere dai canoni scaduti in data
01/04/2016, una somma pari ad euro € 47.366,88; parte della somma, tuttavia e precisamente 14.215,54, veniva versata a delegati al pagamento, in virtù di un accordo, non scritto tra le società.
La sostiene, in merito, che mai alcun rapporto di delegazione di CP_1
pagamento sia stato instaurato tra la e la suddetta società, CP_1
opponendosi, inoltre, alla prova per testi riferita a provare detto rapporto.
Con riguardo alla forma del negozio di delegazione, sia la giurisprudenza (cfr., ad esempio, Cass. 4852/2019; Cass. 19090/2007), sia la dottrina ritengono che essa sia libera, rilevando come il negozio di delegazione possa concludersi anche verbalmente, o addirittura, tramite comportamenti concludenti.
Ciò posto, non richiedendo tale patto la forma scritta, la prova del mandato/delegazione di pagamento può essere data con qualsiasi mezzo, quindi anche tramite testimonianza. Tuttavia, l'esame dei testi non porta ad una
6 conclusione univoca, ragion per cui è opinione dell'Adito Tribunale non esser stata raggiunta una prova sull'esistenza della delegazione di pagamento, né su compensazioni di sorta e, dunque, dalla somma che la opponente deduce aver versato alla opposta (€ 47.356,88) vanno scorporati gli assegni e bonifici bancari versati in favore della società per un totale di 14.215,54. Controparte_8
Dalle risultanze processuali, incluse testimonianze acquisite emerge, quindi, che la società opponente ha provveduto regolarmente al pagamento in favore diretto di e del suo rappresentante legale di un importo totale di euro CP_1
33.141,34 a fronte della somma ingiunta di 53.286,00.
Lamenta, inoltre, la che sulla somma ingiunta fossero stati Parte_1
calcolati interessi al tasso usurario di 1 punto percentuale per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell'art. 6 dei contratti di noleggio, instando per la nullità della clausola, ex art. 1815 c.p.c.; tuttavia, invocando il principio dell'onere della prova, non si riesce a rinvenire nella produzione del debitore alcun elemento per suffragare le sue deduzioni. La mancata allegazione specifica rende inammissibile l'esame della questione (ex multis Corte di Cassazione Ordinanza
n. 5709/2025, Tribunale di Milano sentenza n. 10117/2024 e Cass. SS.UU. n.
19597/2020).
È pertanto opinione dello scrivente che, risultando provato solo il pagamento di
€ 33.141,34 la opponente debba corrispondere alla opposta quanto portato dalle fatture e di cui non riesce a provare l'adempimento, vale a dire euro 20.134,66.
In ragione di questo il Tribunale accoglie parzialmente la domanda di parte opponente e a modifica del decreto ingiuntivo opposto, la condanna a pagare un totale di euro 20.134,66 alla , oltre interessi al tasso legale dal giorno CP_1
della scadenza fino al soddisfo ed alla consegna delle autovetture richiamate nel decreto opposto ad eccezione delle autovetture “Citroen Elysee” targata
CA4210TX e “Citroen C3” targata CA7501XB, entrambe consegnate dopo la notifica del decreto ingiuntivo.
Rimane assorbita ogni altra questione.
7 Quanto alle spese si ritiene la sussistenza di valide ragioni, alla luce della natura e dell'oggetto della causa, unitamente al tenore della presente pronuncia e delle correlate questioni di diritto, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Daniela Oliva, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 3338/2017 r.g. n. 9794/2017 del 21/11/2017 emesso dal Tribunale di Salerno.
- Condanna la a pagare un totale di € 20.134,66 alla , Parte_1 CP_1
oltre interessi al tasso legale e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
- Condanna la a consegnare alla opposta le autovetture Citroen Parte_1
Elysee targata CA4417XA, Citroen C3 targata CA9986XP e Citroen Jumpy targata CA9980XP.
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Salerno 11 nov. 25
Il Giudice dott. Daniela Oliva
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