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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 9773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9773 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19510/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19510/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 FRIGOLI GIORGIO e dell'avv. STURDA' SALVATORE CRISTIAN ( C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA AL VICO DEI FIESCHI 16 LECCE presso il difensore avv. FRIGOLI GIORGIO
opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSINI LUIGI e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. CARRANO RAFFAELE ( ) elettivamente domiciliato in CORSO C.F._2 EUROPA, 5 C/O L'AVV. ALBERTO BUCOLO MILANO presso il difensore avv. ROSSINI LUIGI
opposta
CONCLUSIONI
Per Parte_1 A. Revocare il decreto ingiuntivo opposto. B. In subordine, rideterminare quanto eventualmente dovuto dall'opponente. C. Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, il quale – ai sensi dell'art. 93 c.p.c. – dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi.
Per
[...] in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come Controparte_2 in epigrafe, ribadisce le conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, chiedendo che l'Ill.mo Tribunale voglia: in via preliminare:
- concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; nel merito:
- rigettare l'opposizione, poiché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti;
pagina 1 di 5 - confermare il decreto ingiuntivo n. 4649/2025 emesso il 21/03/2025 dal Tribunale di Milano, con integrale addebito delle spese processuali a carico dell'opponente, da liquidarsi in base ai parametri forensi vigenti;
- condannare l'opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.” Motivazione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo R.G. n. 8491/2025 – n.4649/2025 Decreti
[...]
Ing. emesso in data 21.03.2025, con il quale il Tribunale ingiungeva alla Parte_1
di pagare in favore di la somma di € 51.280,96, oltre
[...] Controparte_1 interessi moratori ai sensi del D.Lgs.n.231/2002 a far data dall'01/03/2025 al saldo e spese della procedura monitoria, a titolo di pagamento delle fatture emesse per forniture di merce (prodotti farmaceutici e parafarmaceutici) effettuate nei mesi da giugno a dicembre 2024.
Con l'opposizione, la eccepiva preliminarmente la Parte_1 prescrizione del credito azionato mediante il decreto ingiuntivo e, nel merito, assumeva di non aver ricevuto merce per la quale non era stato effettuato il pagamento.
L'opponente chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in subordine di rideterminare quanto eventualmente dovuto.
La i costituiva in giudizio contestando le eccezioni e deduzioni avversarie, Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto stante il perfezionamento del contratto e la consegna della merce: in particolare richiamava le fatture Cont elettroniche inviate allo quindi l'esecuzione della propria prestazione come da DDT e borderaux.
Con decreto ex art. 171 bis terzo comma c.p.c. del 9/10/2025 veniva fissata l'udienza di prima comparizione al 10/12/2025 e dalla stessa decorrevano i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., che venivano depositate dalla sola parte opposta.
All'udienza del 10/12/2025 compariva la sola parte opposta che precisava le conclusioni e procedeva alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e, all'esito, la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere respinta.
Quanto all'eccezione di prescrizione essa è del tutto indeterminata, oltre che comunque infondata in quanto i crediti oggetto del decreto ingiuntivo traggono origine da forniture di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici del 2024 e 2025 e sono da qualificarsi come crediti di natura commerciale, da compravendita di beni, e come tali soggetti al termine prescrizionale ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c.
pagina 2 di 5 Nel merito, l'esistenza del rapporto commerciale tra le parti è pacifica tra le parti e l'esistenza del credito azionato in via monitoria è provato documentalmente nonchè dalla condotta tenuta dall'opponente.
Infatti, le fatture elettroniche in formato pdf/xml individuano con precisione il quantitativo e la tipologia del prodotto farmaceutico e parafarmaceutico fornito all'opposta, la data di consegna della merce e il codice identificativo della per la trasmissione degli ordini alla Pt_1 CP_1
[...]
Infatti il sistema di interscambio che gestisce la fatturazione elettronica genera documenti informatici autentici ed immodificabili non semplici copie informatiche di documenti informatici, ma duplicati informatici, indistinguibili dai loro originali, potendo essere scaricati da”fonte /terzo qualificato” come l'Agenzia . CP_4
Ebbene, risulta che la ha ricevuto e non ha contestato Parte_1 le fatture emesse da da giugno a dicembre 2024 per complessive € Controparte_1
63.947,84 (doc.2 e -3 fasc-monitorio) che riportano il DDT, il numero d'ordine, la quantità e la descrizione della merce. ha effettuato il pagamento di Parte_1 un acconto di € 8.277,29 in data 31/10/2024 e un ulteriore importo di € 4.927,00 in data 5/2/2025, imputati dalla ai sensi dell'art. 1194 c.c., con un credito residuo di euro Controparte_1
51.280,96.
L'opposta ha anche prodotto nel giudizio di opposizione sia i DDT che i borderaux che costituiscono ulteriore prova scritta dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Dai DDT e dai borderaux risulta infatti che la merce è stata consegnata al corriere incaricato, la
CO.TRA SOC COOP, quindi a adempiuto alla propria obbligazione (doc. Controparte_1
1 a memoria ex art. 171 ter n. 1).
Infine, circa l'adempimento del contratto da parte dell'opposta, si osserva che l'art. 1510 comma 2 c.c. sancisce che “salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere”. La compravendita, infatti, è un contratto consensuale: la proprietà del bene dal venditore al compratore è trasferita al momento del consenso, il quale – come esposto sopra – risulta intervenuto tra le parti. Ciò comporta che, sulla base del principio res perit domino, al compratore, unitamente alla proprietà dei beni, venga trasmesso anche il c.d. rischio (il rischio che la cosa si distrugga o che la cosa venga persa, quando, come nel caso di specie, la cosa venduta debba essere trasportata da un luogo all'altro).
pagina 3 di 5 Quindi, poiché l'acquisto si era già perfezionato, l'opposta, che ai sensi dell'art. 1510 comma 2 c.c."si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere", non risponde della eventuale mancata ricezione del bene da parte del compratore ed adempie al contratto unicamente rimettendo la cosa al vettore.
Sicchè è del tutto irrilevante che abbia laconicamente Parte_1 affermato di non aver ricevuto la merce oggetto delle fatture non pagate.
Per tutte le ragioni esposte, si ritiene che l'opposta abbia provato la sussistenza del rapporto contrattuale di compravendita tra le parti e la vendita dei prodotti di cui alle fatture azionate in via monitoria.
La difesa dell'opponente è da considerarsi temeraria, poiché priva sin dal principio di qualsiasi fondamento ed avendo abusato del diritto d'azione, vista la mancanza di quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza della propria pretesa e per valutare le conseguenze dei propri atti. La , infatti, dopo aver Parte_1 proposto l'opposizione risultata infondata, ha sostanzialmente “abbandonato” il giudizio - non avendo depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e non essendo comparsa in udienza - sicchè l'opposizione appare meramente dilatoria.
La Corte di Cassazione ha affermato che “l'art. 96 comma III c.p.c. risponde ad una funzione sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del proprio diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, contribuendo così ad aggravare il volume (già di per sé notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti. Depongono in questo senso, oltre ai lavori preparatori della novella, significativi elementi lessicali. La norma fa, infatti, riferimento alla condanna al «pagamento di una somma», segnando così una netta differenza terminologica rispetto al «risarcimento dei danni», oggetto della condanna di cui ai primi due commi dell'art. 96 cod. proc. civ. Ancorché inserita all'interno del predetto art. 96, la condanna di cui all'aggiunto suo terzo comma è testualmente (e sistematicamente), inoltre, collegata al contenuto della «pronuncia sulle spese di cui all'articolo 91»; e la sua adottabilità
«anche d'ufficio» la sottrae all'impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende (o non è, comunque, esclusivamente) quello della parte stessa, e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici. Ne consegue che l'art. 96 comma III c.p.c. istituisce una ipotesi di condanna di natura sanzionatoria e officiosa prevista dall'art. 96 comma 3 c.p.c. per
l'offesa arrecata alla giurisdizione.”
Per tali ragioni, si stima equo condannare l'opponente a pagare all'opposta, ex art. 96 III comma c.p.c., la somma di € 3.000,00, determinata considerando circa la metà delle spese processuali. L'opponente pagina 4 di 5 deve inoltre essere condannato, ex art. 96 IV comma c.p.c., al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, pari a quella liquidata a favore dell'opposta.
Le spese di lite di questo giudizio seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo, ex D.M. 147/2022 applicando i valori medi alle fasi di studio ed introduttiva e i valori minimi alle fasi istruttoria/di trattazione e decisionale, stante l'assenza di istruttoria orale e la decisione con discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
1. rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo;
2. condanna l'opponente al pagamento, ex art. 96 III comma c.p.c., di € 3.000,00 a favore dell'opposta;
3. condanna l'opponente al pagamento, ex art. 96 IV comma c.p.c., della somma di € 3.000,00 a favore della cassa delle ammende;
4. condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in €
5.261,00 per compenso, oltre 15% spese forf., c.p.a. e i.v.a. se dovuta.
Milano, 17 dicembre 2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19510/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 FRIGOLI GIORGIO e dell'avv. STURDA' SALVATORE CRISTIAN ( C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA AL VICO DEI FIESCHI 16 LECCE presso il difensore avv. FRIGOLI GIORGIO
opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSINI LUIGI e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. CARRANO RAFFAELE ( ) elettivamente domiciliato in CORSO C.F._2 EUROPA, 5 C/O L'AVV. ALBERTO BUCOLO MILANO presso il difensore avv. ROSSINI LUIGI
opposta
CONCLUSIONI
Per Parte_1 A. Revocare il decreto ingiuntivo opposto. B. In subordine, rideterminare quanto eventualmente dovuto dall'opponente. C. Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, il quale – ai sensi dell'art. 93 c.p.c. – dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi.
Per
[...] in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come Controparte_2 in epigrafe, ribadisce le conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, chiedendo che l'Ill.mo Tribunale voglia: in via preliminare:
- concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; nel merito:
- rigettare l'opposizione, poiché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti;
pagina 1 di 5 - confermare il decreto ingiuntivo n. 4649/2025 emesso il 21/03/2025 dal Tribunale di Milano, con integrale addebito delle spese processuali a carico dell'opponente, da liquidarsi in base ai parametri forensi vigenti;
- condannare l'opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.” Motivazione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo R.G. n. 8491/2025 – n.4649/2025 Decreti
[...]
Ing. emesso in data 21.03.2025, con il quale il Tribunale ingiungeva alla Parte_1
di pagare in favore di la somma di € 51.280,96, oltre
[...] Controparte_1 interessi moratori ai sensi del D.Lgs.n.231/2002 a far data dall'01/03/2025 al saldo e spese della procedura monitoria, a titolo di pagamento delle fatture emesse per forniture di merce (prodotti farmaceutici e parafarmaceutici) effettuate nei mesi da giugno a dicembre 2024.
Con l'opposizione, la eccepiva preliminarmente la Parte_1 prescrizione del credito azionato mediante il decreto ingiuntivo e, nel merito, assumeva di non aver ricevuto merce per la quale non era stato effettuato il pagamento.
L'opponente chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in subordine di rideterminare quanto eventualmente dovuto.
La i costituiva in giudizio contestando le eccezioni e deduzioni avversarie, Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto stante il perfezionamento del contratto e la consegna della merce: in particolare richiamava le fatture Cont elettroniche inviate allo quindi l'esecuzione della propria prestazione come da DDT e borderaux.
Con decreto ex art. 171 bis terzo comma c.p.c. del 9/10/2025 veniva fissata l'udienza di prima comparizione al 10/12/2025 e dalla stessa decorrevano i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., che venivano depositate dalla sola parte opposta.
All'udienza del 10/12/2025 compariva la sola parte opposta che precisava le conclusioni e procedeva alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e, all'esito, la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere respinta.
Quanto all'eccezione di prescrizione essa è del tutto indeterminata, oltre che comunque infondata in quanto i crediti oggetto del decreto ingiuntivo traggono origine da forniture di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici del 2024 e 2025 e sono da qualificarsi come crediti di natura commerciale, da compravendita di beni, e come tali soggetti al termine prescrizionale ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c.
pagina 2 di 5 Nel merito, l'esistenza del rapporto commerciale tra le parti è pacifica tra le parti e l'esistenza del credito azionato in via monitoria è provato documentalmente nonchè dalla condotta tenuta dall'opponente.
Infatti, le fatture elettroniche in formato pdf/xml individuano con precisione il quantitativo e la tipologia del prodotto farmaceutico e parafarmaceutico fornito all'opposta, la data di consegna della merce e il codice identificativo della per la trasmissione degli ordini alla Pt_1 CP_1
[...]
Infatti il sistema di interscambio che gestisce la fatturazione elettronica genera documenti informatici autentici ed immodificabili non semplici copie informatiche di documenti informatici, ma duplicati informatici, indistinguibili dai loro originali, potendo essere scaricati da”fonte /terzo qualificato” come l'Agenzia . CP_4
Ebbene, risulta che la ha ricevuto e non ha contestato Parte_1 le fatture emesse da da giugno a dicembre 2024 per complessive € Controparte_1
63.947,84 (doc.2 e -3 fasc-monitorio) che riportano il DDT, il numero d'ordine, la quantità e la descrizione della merce. ha effettuato il pagamento di Parte_1 un acconto di € 8.277,29 in data 31/10/2024 e un ulteriore importo di € 4.927,00 in data 5/2/2025, imputati dalla ai sensi dell'art. 1194 c.c., con un credito residuo di euro Controparte_1
51.280,96.
L'opposta ha anche prodotto nel giudizio di opposizione sia i DDT che i borderaux che costituiscono ulteriore prova scritta dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Dai DDT e dai borderaux risulta infatti che la merce è stata consegnata al corriere incaricato, la
CO.TRA SOC COOP, quindi a adempiuto alla propria obbligazione (doc. Controparte_1
1 a memoria ex art. 171 ter n. 1).
Infine, circa l'adempimento del contratto da parte dell'opposta, si osserva che l'art. 1510 comma 2 c.c. sancisce che “salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere”. La compravendita, infatti, è un contratto consensuale: la proprietà del bene dal venditore al compratore è trasferita al momento del consenso, il quale – come esposto sopra – risulta intervenuto tra le parti. Ciò comporta che, sulla base del principio res perit domino, al compratore, unitamente alla proprietà dei beni, venga trasmesso anche il c.d. rischio (il rischio che la cosa si distrugga o che la cosa venga persa, quando, come nel caso di specie, la cosa venduta debba essere trasportata da un luogo all'altro).
pagina 3 di 5 Quindi, poiché l'acquisto si era già perfezionato, l'opposta, che ai sensi dell'art. 1510 comma 2 c.c."si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere", non risponde della eventuale mancata ricezione del bene da parte del compratore ed adempie al contratto unicamente rimettendo la cosa al vettore.
Sicchè è del tutto irrilevante che abbia laconicamente Parte_1 affermato di non aver ricevuto la merce oggetto delle fatture non pagate.
Per tutte le ragioni esposte, si ritiene che l'opposta abbia provato la sussistenza del rapporto contrattuale di compravendita tra le parti e la vendita dei prodotti di cui alle fatture azionate in via monitoria.
La difesa dell'opponente è da considerarsi temeraria, poiché priva sin dal principio di qualsiasi fondamento ed avendo abusato del diritto d'azione, vista la mancanza di quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza della propria pretesa e per valutare le conseguenze dei propri atti. La , infatti, dopo aver Parte_1 proposto l'opposizione risultata infondata, ha sostanzialmente “abbandonato” il giudizio - non avendo depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e non essendo comparsa in udienza - sicchè l'opposizione appare meramente dilatoria.
La Corte di Cassazione ha affermato che “l'art. 96 comma III c.p.c. risponde ad una funzione sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del proprio diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, contribuendo così ad aggravare il volume (già di per sé notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti. Depongono in questo senso, oltre ai lavori preparatori della novella, significativi elementi lessicali. La norma fa, infatti, riferimento alla condanna al «pagamento di una somma», segnando così una netta differenza terminologica rispetto al «risarcimento dei danni», oggetto della condanna di cui ai primi due commi dell'art. 96 cod. proc. civ. Ancorché inserita all'interno del predetto art. 96, la condanna di cui all'aggiunto suo terzo comma è testualmente (e sistematicamente), inoltre, collegata al contenuto della «pronuncia sulle spese di cui all'articolo 91»; e la sua adottabilità
«anche d'ufficio» la sottrae all'impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende (o non è, comunque, esclusivamente) quello della parte stessa, e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici. Ne consegue che l'art. 96 comma III c.p.c. istituisce una ipotesi di condanna di natura sanzionatoria e officiosa prevista dall'art. 96 comma 3 c.p.c. per
l'offesa arrecata alla giurisdizione.”
Per tali ragioni, si stima equo condannare l'opponente a pagare all'opposta, ex art. 96 III comma c.p.c., la somma di € 3.000,00, determinata considerando circa la metà delle spese processuali. L'opponente pagina 4 di 5 deve inoltre essere condannato, ex art. 96 IV comma c.p.c., al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, pari a quella liquidata a favore dell'opposta.
Le spese di lite di questo giudizio seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo, ex D.M. 147/2022 applicando i valori medi alle fasi di studio ed introduttiva e i valori minimi alle fasi istruttoria/di trattazione e decisionale, stante l'assenza di istruttoria orale e la decisione con discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
1. rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo;
2. condanna l'opponente al pagamento, ex art. 96 III comma c.p.c., di € 3.000,00 a favore dell'opposta;
3. condanna l'opponente al pagamento, ex art. 96 IV comma c.p.c., della somma di € 3.000,00 a favore della cassa delle ammende;
4. condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in €
5.261,00 per compenso, oltre 15% spese forf., c.p.a. e i.v.a. se dovuta.
Milano, 17 dicembre 2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
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