Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 811
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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    Violazione di legge, abuso di potere, erroneità e illogicità dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto che, in caso di mancata pubblicazione delle delibere comunali entro il termine previsto, si applicano le aliquote dell'anno precedente. L'ultima delibera regolarmente pubblicata risale al 2014 e stabilisce l'aliquota dello 0,76%. La Corte ha anche riconosciuto l'errore ingenerato dall'Amministrazione e la buona fede del contribuente, escludendo la richiesta di sanzioni e interessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 811
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 811
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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