CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 811/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BANDIERA EL PATRIZIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2048/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Rossi - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casignana - Via Albenese Snc 89030 Casignana RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 182 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27 marzo 2025, la ricorrente Ricorrente_1, quale erede del defunto Nominativo_2, ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo IMU 2019 n. 182 del 28 giugno 2024, notificato in data 10 febbraio 2025, per un importo complessivo di euro 133,53, di cui euro 116,70 per omesso pagamento, euro 35,01 per sanzioni, euro 9,00 di interessi e euro 7,83 per spese di notifica.
La ricorrente deduce violazione di legge e abuso di potere, nonché erroneità e illogicità dell'atto impugnato, sostenendo che il defunto Nominativo_2 aveva regolarmente pagato l'IMU 2019 in autoliquidazione utilizzando l'aliquota dello 0,46% come indicato dalla delibera del consiglio comunale n.
7 del 30 marzo 2018, mentre l'Ente ha applicato l'aliquota dello 0,76% indicata dall'ultima delibera pubblicata sul MEF e risalente al 2012.
Il Comune di Casignana si è costituito in giudizio contestando le argomentazioni della ricorrente e chiedendone il rigetto, sostenendo che, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019 n.
160, in caso di mancata pubblicazione delle delibere entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, e che pertanto la tariffa applicata è quella contenuta nella delibera n. 51 del 10 giugno 2014 che stabilisce nella misura del 76% l'aliquota di tassazione per la tipologia di immobile classificato "altro fabbricato".
MOTIVI DELLA DECISIONE
La disciplina dell'IMU trova il proprio fondamento normativo nell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.
160, che ha riordinato la materia dei tributi locali. In particolare, l'art. 1, comma 767, stabilisce che "le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF, entro il 28 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente".
Tale disposizione si inserisce nel più ampio quadro normativo delineato dall'art. 13 del decreto legge n.
201 del 6 dicembre 2011, che disciplina le modalità di pubblicazione delle delibere comunali in materia tributaria.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la mancata pubblicazione delle delibere comunali entro i termini previsti dalla legge non determina automaticamente l'invalidità delle stesse, ma incide esclusivamente sul regime di efficacia temporale. Come affermato dal Consiglio di Stato, sentenza n.
4942 del 2022, "la sanzione della inefficacia (relativa ed in parte qua) della deliberazione (e dei regolamenti) non pubblicati sul sito del Ministero non incide di per sé sulla (complessiva) legittimità della stessa, relativamente alla mera riconferma dell'aliquota dell'anno precedente". Il principio è stato ulteriormente consolidato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5331 del 2023, secondo cui "la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze delle deliberazioni comunali di conferma della maggiorazione TASI, pur costituendo condizione di efficacia della maggiorazione per l'anno di riferimento, non è necessaria ai fini della continuità nell'applicazione della maggiorazione medesima per gli anni successivi".
Tanto premesso, occorre verificare quale sia l'aliquota IMU effettivamente applicabile per l'anno 2019.
Dalla documentazione prodotta dal Comune risulta che la delibera n. 7 del 30 marzo 2018, invocata dalla ricorrente, non risulta pubblicata sul sito del Dipartimento delle Finanze del MEF entro il termine del 28 ottobre 2019, come richiesto dalla normativa vigente.
In applicazione del principio consolidato dalla giurisprudenza amministrativa, in caso di mancata pubblicazione entro il termine previsto, trovano applicazione le aliquote dell'anno precedente. Nel caso di specie, l'ultima delibera regolarmente pubblicata risulta essere la n. 51 del 10 giugno 2014, che stabilisce l'aliquota dello 0,76% per la tipologia di immobile in questione.
La circostanza che il contribuente abbia effettuato il pagamento in autoliquidazione utilizzando un'aliquota diversa non può prevalere sulla corretta applicazione della normativa tributaria, atteso che l'obbligo tributario sorge ex lege e non può essere modificato dalla condotta del contribuente.
Tuttavia occorre tener conto dell'errore ingenerato dall'Amministrazione e della buona fede del contribuente
Il principio di buona fede si concretizza primariamente nella tutela dell'affidamento del contribuente, disciplinata dal secondo comma dell'articolo 10 dello Statuto. La norma stabilisce che non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori quando il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate, o quando il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato i presupposti che integrano una situazione di legittimo affidamento tutelabile. Come chiarito dalla Cassazione civile, Sez. Trib., sentenza n. 26278 del 27 settembre 2025, sono necessari: un'attività dell'amministrazione finanziaria idonea a determinare una situazione di apparente legittimità in senso favorevole al contribuente;
la conformazione in buona fede del contribuente alla situazione giuridica apparente, nel contesto di una condotta connotata dall'assenza di violazione del generale dovere di correttezza;
l'eventuale presenza di circostanze specifiche del caso concreto rilevanti quali indici della sussistenza dei predetti presupposti.
Non vi è dubbio che nel caso in esame ricorra la situazione denunciata dal ricorrente il quale ha fondato la propria autoliquidazione su una delibera regolarmente pubblicata.
La giurisprudenza ha chiarito che tale principio incide sugli aspetti sanzionatori e accessori dell'obbligazione tributaria, ma non sulla debenza del tributo stesso. Come precisato dalla Cassazione civile, Sez. Trib., sentenza n. 12074 del 7 maggio 2025, "il legittimo affidamento incide sugli aspetti sanzionatori conseguenti all'inadempimento colpevole dell'obbligazione tributaria, ma non può operare sulla debenza ex lege del tributo, che prescinde dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale e dipende esclusivamente dall'obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi".
Questa distinzione è fondamentale perché evidenzia come l'affidamento del contribuente debba essere valutato "avendo riguardo all'inderogabilità delle norme tributarie ed all'indisponibilità della relativa obbligazione".
L'avviso di accertamento impugnato risulta legittimo sia sotto il profilo formale che sostanziale. La notifica è stata validamente eseguita in conformità alla disciplina dell'art. 65 del DPR n. 600 del 1973, e l'aliquota applicata corrisponde a quella effettivamente vigente per l'anno 2019 in applicazione del regime di invarianza previsto dalla legge in caso di mancata pubblicazione tempestiva delle delibere comunali.
Illegittima risulta invece la richiesta di sanzioni ed interessi che vanno scomputati dalla somma totale richiesta. Sussistono ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1, accoglie il ricorso nei limiti indicati in parte motiva. Compensa tra le parti le spese del giudizio
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BANDIERA EL PATRIZIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2048/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Rossi - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casignana - Via Albenese Snc 89030 Casignana RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 182 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27 marzo 2025, la ricorrente Ricorrente_1, quale erede del defunto Nominativo_2, ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo IMU 2019 n. 182 del 28 giugno 2024, notificato in data 10 febbraio 2025, per un importo complessivo di euro 133,53, di cui euro 116,70 per omesso pagamento, euro 35,01 per sanzioni, euro 9,00 di interessi e euro 7,83 per spese di notifica.
La ricorrente deduce violazione di legge e abuso di potere, nonché erroneità e illogicità dell'atto impugnato, sostenendo che il defunto Nominativo_2 aveva regolarmente pagato l'IMU 2019 in autoliquidazione utilizzando l'aliquota dello 0,46% come indicato dalla delibera del consiglio comunale n.
7 del 30 marzo 2018, mentre l'Ente ha applicato l'aliquota dello 0,76% indicata dall'ultima delibera pubblicata sul MEF e risalente al 2012.
Il Comune di Casignana si è costituito in giudizio contestando le argomentazioni della ricorrente e chiedendone il rigetto, sostenendo che, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019 n.
160, in caso di mancata pubblicazione delle delibere entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, e che pertanto la tariffa applicata è quella contenuta nella delibera n. 51 del 10 giugno 2014 che stabilisce nella misura del 76% l'aliquota di tassazione per la tipologia di immobile classificato "altro fabbricato".
MOTIVI DELLA DECISIONE
La disciplina dell'IMU trova il proprio fondamento normativo nell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.
160, che ha riordinato la materia dei tributi locali. In particolare, l'art. 1, comma 767, stabilisce che "le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF, entro il 28 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente".
Tale disposizione si inserisce nel più ampio quadro normativo delineato dall'art. 13 del decreto legge n.
201 del 6 dicembre 2011, che disciplina le modalità di pubblicazione delle delibere comunali in materia tributaria.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la mancata pubblicazione delle delibere comunali entro i termini previsti dalla legge non determina automaticamente l'invalidità delle stesse, ma incide esclusivamente sul regime di efficacia temporale. Come affermato dal Consiglio di Stato, sentenza n.
4942 del 2022, "la sanzione della inefficacia (relativa ed in parte qua) della deliberazione (e dei regolamenti) non pubblicati sul sito del Ministero non incide di per sé sulla (complessiva) legittimità della stessa, relativamente alla mera riconferma dell'aliquota dell'anno precedente". Il principio è stato ulteriormente consolidato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5331 del 2023, secondo cui "la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze delle deliberazioni comunali di conferma della maggiorazione TASI, pur costituendo condizione di efficacia della maggiorazione per l'anno di riferimento, non è necessaria ai fini della continuità nell'applicazione della maggiorazione medesima per gli anni successivi".
Tanto premesso, occorre verificare quale sia l'aliquota IMU effettivamente applicabile per l'anno 2019.
Dalla documentazione prodotta dal Comune risulta che la delibera n. 7 del 30 marzo 2018, invocata dalla ricorrente, non risulta pubblicata sul sito del Dipartimento delle Finanze del MEF entro il termine del 28 ottobre 2019, come richiesto dalla normativa vigente.
In applicazione del principio consolidato dalla giurisprudenza amministrativa, in caso di mancata pubblicazione entro il termine previsto, trovano applicazione le aliquote dell'anno precedente. Nel caso di specie, l'ultima delibera regolarmente pubblicata risulta essere la n. 51 del 10 giugno 2014, che stabilisce l'aliquota dello 0,76% per la tipologia di immobile in questione.
La circostanza che il contribuente abbia effettuato il pagamento in autoliquidazione utilizzando un'aliquota diversa non può prevalere sulla corretta applicazione della normativa tributaria, atteso che l'obbligo tributario sorge ex lege e non può essere modificato dalla condotta del contribuente.
Tuttavia occorre tener conto dell'errore ingenerato dall'Amministrazione e della buona fede del contribuente
Il principio di buona fede si concretizza primariamente nella tutela dell'affidamento del contribuente, disciplinata dal secondo comma dell'articolo 10 dello Statuto. La norma stabilisce che non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori quando il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate, o quando il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato i presupposti che integrano una situazione di legittimo affidamento tutelabile. Come chiarito dalla Cassazione civile, Sez. Trib., sentenza n. 26278 del 27 settembre 2025, sono necessari: un'attività dell'amministrazione finanziaria idonea a determinare una situazione di apparente legittimità in senso favorevole al contribuente;
la conformazione in buona fede del contribuente alla situazione giuridica apparente, nel contesto di una condotta connotata dall'assenza di violazione del generale dovere di correttezza;
l'eventuale presenza di circostanze specifiche del caso concreto rilevanti quali indici della sussistenza dei predetti presupposti.
Non vi è dubbio che nel caso in esame ricorra la situazione denunciata dal ricorrente il quale ha fondato la propria autoliquidazione su una delibera regolarmente pubblicata.
La giurisprudenza ha chiarito che tale principio incide sugli aspetti sanzionatori e accessori dell'obbligazione tributaria, ma non sulla debenza del tributo stesso. Come precisato dalla Cassazione civile, Sez. Trib., sentenza n. 12074 del 7 maggio 2025, "il legittimo affidamento incide sugli aspetti sanzionatori conseguenti all'inadempimento colpevole dell'obbligazione tributaria, ma non può operare sulla debenza ex lege del tributo, che prescinde dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale e dipende esclusivamente dall'obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi".
Questa distinzione è fondamentale perché evidenzia come l'affidamento del contribuente debba essere valutato "avendo riguardo all'inderogabilità delle norme tributarie ed all'indisponibilità della relativa obbligazione".
L'avviso di accertamento impugnato risulta legittimo sia sotto il profilo formale che sostanziale. La notifica è stata validamente eseguita in conformità alla disciplina dell'art. 65 del DPR n. 600 del 1973, e l'aliquota applicata corrisponde a quella effettivamente vigente per l'anno 2019 in applicazione del regime di invarianza previsto dalla legge in caso di mancata pubblicazione tempestiva delle delibere comunali.
Illegittima risulta invece la richiesta di sanzioni ed interessi che vanno scomputati dalla somma totale richiesta. Sussistono ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1, accoglie il ricorso nei limiti indicati in parte motiva. Compensa tra le parti le spese del giudizio