Ordinanza cautelare 2 maggio 2025
Sentenza 17 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 17/01/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00055/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00402/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 402 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sonia Fallico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del provvedimento adottato dal Questore di Imperia,-OMISSIS- - notificato al ricorrente-OMISSIS- – portante il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. MA LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
1) Il ricorrente, cittadino extracomunitario, nel 2023 ha presentato istanza di rinnovo del proprio permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
2) La Questura di Imperia ha effettuato l’istruttoria rilevando la mancata dimostrazione del possesso del reddito minimo da attività lecite, in quanto i redditi indicati nel modello Unico per gli anni dal 2020 al 2023 non sono idonei a dimostrare l’esistenza effettiva di tali guadagni perché il ricorrente non ha mai effettuato alcun versamento fiscale o contributivo fino al marzo 2025, quando ha versato la somma di 300,00 euro.
3) Pertanto la Questura, con preavviso di rigetto in data 30.10.2024, ha contestato al ricorrente che la totale omissione del versamento dei debiti tributari e previdenziali, sebbene non costituisca di per sé ragione ostativa al rinnovo del titolo di soggiorno, rende comunque inidonea la dichiarazione dei redditi a dimostrare il possesso di redditi leciti sufficienti per il mantenimento in Italia, imponendo al richiedente di dimostrare con atti e documenti idonei e diversi dalla dichiarazione fiscale, di avere effettivamente percepito tali entrate economiche.
4) Il ricorrente, con memoria procedimentale in data 22.11.2024, ha replicato che per costante giurisprudenza l’evasione fiscale e contributiva non costituisce elemento ostativo per il rinnovo del titolo di soggiorno e che avrebbe regolarizzato la propria posizione.
5) Con il provvedimento conclusivo adottato in data 27.12.2024 la Questura, valutata la memoria procedimentale suddetta - che non ha dimostrato l’esistenza dei redditi minimi richiesti dalla normativa per il rilascio-rinnovo del titolo di soggiorno - ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.
6) Tale diniego, dunque, non è stato motivato sulla base dell’evasione fiscale e contributiva, ma sul fatto che il ricorrente non ha dimostrato di avere effettivamente percepito i redditi minimi richiesti per il rinnovo del permesso di soggiorno, atteso che quanto alle mere dichiarazioni dei redditi “ in carenza di versamento dei contributi all'INPS, non possono avere rilevanza probatoria i documenti di provenienza privatistica (es. buste paga, CUD, dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate, fatture, bilanci di esercizio ecc...), che in quanto tali non comprovano la effettività della percezione, poiché la loro formazione da parte del privato interessato, potendo essere meramente strumentale al rinnovo del permesso di soggiorno, è compatibile con l'eventuale natura fittizia del rapporto o dell'attività lavorativa ” ed inoltre che “ La dichiarazione dei redditi non è di per sé documento idoneo a dimostrare i redditi percepiti. Esso non è un atto pubblico e di pubblica fede, con efficacia probatoria privilegiata, bensì una dichiarazione di parte adottata dal contribuente sul principio della c.d. autoliquidazione dell'imposta ”.
7) Con il ricorso è stato impugnato il citato provvedimento di rinnovo deducendo che il ricorrente:
- dispone di un reddito sufficiente, come si evince dal fatto che dal 2020 al 2023 ha sempre percepito redditi superiori alla soglia minima di euro 8.263, come sarebbe dimostrato dalle fatture emesse dal ricorrente medesimo dal 2020 in poi e dai due estratti-conto bancari su cui sarebbero stati accreditati i relativi importi;
- “ convive more uxorio ” con la propria compagna -OMISSIS-e dispone di una regolare abitazione a-OMISSIS-.
8) Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente con richiesta di rigetto del gravame per infondatezza di tutti i presupposti di fatto dedotti, precisando che:
- il ricorrente non ha fornito alcuna prova dell’effettiva percezione dei redditi dichiarati o di altri sufficienti a consentire il rinnovo del titolo di soggiorno;
- non convive (né ha convissuto) con la -OMISSIS-che ha negato tale circostanza (doc. 8 del Ministero resistente);
- per l’abitazione di-OMISSIS- indicata in ricorso non è stato prodotto alcun titolo di regolare detenzione (esibito, invece, per un immobile diverso da quello dichiarato).
Tali precisazioni di fatto non sono state confutate dal ricorrente.
All’udienza del 19.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9) Il ricorso è infondato.
10) Il gravame è stato affidato a due motivi di diritto con cui è stata dedotta la violazione degli articoli 9 e 19 del D.Lgs. n. 286/98 (TUI), nonché il difetto di motivazione e di istruttoria, con conseguente travisamento, in quanto la Questura avrebbe omesso di considerare che il ricorrente ha percepito un reddito sufficiente ed ha il proprio centro di interessi in Italia e, segnatamente, nella dimora di-OMISSIS-, dove conviverebbe con la compagna-OMISSIS-.
I due motivi suddetti devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.
10.1) Preliminarmente si precisa che la costante giurisprudenza, condivisa dal Collegio, ritiene che “ In tema di permesso di soggiorno per dimostrare l'effettività dell'attività lavorativa non è sufficiente presentare la documentazione fiscale che dichiara solo la percezione di un reddito, ma è necessario che tale attività esista e sia controllabile dall'amministrazione, in quanto la permanenza in Italia è subordinata alla dimostrazione del reperimento di una sistemazione lavorativa che assicuri al lavoratore straniero adeguati mezzi leciti di sussistenza: più precisamente non può essere attribuita rilevanza probatoria - in assenza di riscontri oggettivi di natura contabile - ai documenti di provenienza della parte (come, per l'appunto, le dichiarazioni alla Agenzia delle entrate, fatture, bilanci di esercizio, etc.), che in quanto tali, non comprovano l'effettività della percezione del reddito, poiché la loro formazione da parte del privato interessato, potendo essere meramente strumentale al rinnovo, è compatibile con l'eventuale natura fittizia del rapporto o dell'attività lavorativa ” (T.A.R. Lombardia-Milano sez. II, 6/2/2024, n. 310; cfr. inoltre ex aliis : TAR Sicilia-Palermo, II, 27.1.2023 n. 228; T.A.R. Toscana sez. II, 9/8/2024, n. 1009).
Ebbene, siccome le dichiarazioni dei redditi presentate dal ricorrente non state seguite dal versamento delle relative imposte, esse sono prive di alcuna efficacia probatoria in ordine all’effettive percezione dei redditi indicati. D’altronde, per la dimostrazione della percezione del reddito lavorativo il ricorrente ha depositato in giudizio alcune “fatture” da esso emesse dal 2020 in poi e due estratti-conto bancari da cui si evincerebbe la percezione del reddito sufficiente.
Senonché tali documenti non sono in concreto idonei a dimostrare la percezione del reddito minimo richiesto per il rinnovo del permesso di soggiorno.
Ed infatti le “fatture” versate in atti sono costituite da semplici fogli compilati dal ricorrente con il nominativo del destinatario, la data e l’importo, ma sono prive di qualsiasi prova dell’avvenuto pagamento da parte del committente e, pertanto, non dimostrano la percezione di alcun reddito.
Neppure i due estratti-conto bancari dimostrano la percezione del reddito minimo in quanto nel primo, relativo al periodo dal 7.4.2022 al 28.12.2023, figurano effettivamente due accrediti di euro 1.900 in data 5.5.22 e di euro 1.400 in data 7.6.2022 e nel secondo, relativo al periodo dal 15.3.2025 al 23.3.2025 l’accredito di euro 6.500 in data 18.3.2025, ma non risulta dimostrata la percezione del reddito minimo né nei singoli anni dal 2020 al 2024, né in tale periodo complessivamente inteso.
Ne consegue che il ricorrente non ha dimostrato, neppure in sede processuale, il possesso di un reddito sufficiente al proprio sostentamento in Italia, talché in assenza di un comprovato reddito minimo non è consentito al cittadino straniero di permanere sul territorio della Repubblica Italiana in una condizione economica di non autosufficienza (TAR Toscana, II, 29.4.2024 n. 515; Cons. Stato, sez. II, 24.5.2021, n. 4026; ID. sez. III, 16.3.2021, n. 2256; ID 27.9.2016 n. 4003; TAR Lombardia- Milano, II, 2.11.2022 n. 2431; TAR Toscana sez. II, 29 aprile 2024 n. 515).
L’assenza di reddito minimo riveste carattere decisivo ed assorbente, con conseguente legittimità del diniego impugnato che, previa adeguata istruttoria, è stato fondato su tale presupposto di cui ha dato corretta ed esaustiva motivazione.
10.2) Ad abundantiam si rileva, inoltre, che il ricorrente non ha dimostrato neppure di disporre legittimamente dell’unità abitativa di-OMISSIS- ove afferma di risiedere. Inoltre l’affermata convivenza more uxorio con la -OMISSIS-è stata smentita dalla stessa interessata, che alla Polizia locale ha negato tale circostanza.
11) Conclusivamente il ricorso è infondato e deve essere respinto.
12) La particolarità della vicenda consente di compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IU CA, Presidente
LI LE, Primo Referendario
MA LO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA LO | IU CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.