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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/01/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FOGGIA Sezione Lavoro
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in persona del giudice, dott. ssa Maria Rosaria Renzetti all'udienza del 17.01.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 3620 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2019, vertente
T R A
, con l'avv. A. Tarantino Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell' CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: indebito DS/Agr
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente con il ricorso ha esposto che l' con missiva dell'08.02.19 avente ad CP_2
oggetto la domanda di liquidazione di DS 2017, con il prospetto di liquidazione allegato alla stessa, chiedeva la restituzione della somma di euro 3.588,26 in precedenza corrisposta al ricorrente, in quanto ritenuta indebitamente percepita dallo stesso.
Ha chiesto, pertanto, al giudice adito di dichiarare l'irripetibilità delle somme richieste dall'ente, nonché alla refusione delle spese di lite, da distrarsi.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso per le motivazioni addotte nella CP_2
memoria di costituzione e la condanna al pagamento delle spese di lite.
1 All'odierna udienza la causa, sulla documentazione acquisita e sulle conclusioni rassegnate, è stata discussa e decisa con sentenza con motivazione contestuale al dispositivo depositata telematicamente.
*****
Invero dall'analisi della documentazione depositata dall' si evince che l'indebito della CP_2
somma di euro 3.588,26 corrisponde alla DS 2017 già liquidato e corrisposto all'istante per le giornate lavorate per il medesimo anno oggetto di cancellazione da parte dell'ente con il 4 elenco di variazione 2018 del Comune di residente del ricorrente pubblicato sul sito internet dell'Istituto il 10.03.19.
Invero parte ricorrente non ha fornito prova di reiscrizione delle giornate oggetto di cancellazione.
Rebus sic stantibus la richiesta di indebito per le somme precisate dall' deve ritenersi CP_2
legittima.
La disposizione dettata in tema di irripetibilità delle somme indebitamente percepite, dall'art. 52, comma 2, l. 9 marzo 1989 n. 88, che ha natura di norma eccezionale ed è perciò insuscettibile di interpretazione analogica, concerne esclusivamente la materia delle pensioni e non già qualsiasi prestazione previdenziale. (Vedasi Cassazione civile sez. lav., 07/03/2003, n.
3488).
La Corte di Cassazione con ordinanza 24 gennaio 2020, n. 1685 ha statuito, che in materia di richiesta di restituzione dell'indennità di disoccupazione agricola, laddove sia disconosciuta la sussistenza di un rapporto subordinato in agricoltura, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c..
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si osserva che la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti non può considerarsi valida ai fini dell'esenzione poiché il giudizio non
è diretto ad ottenere “prestazioni previdenziali o assistenziali” (sul punto si veda, da ultimo,
Cass. Civ. sez. Lav.
4.8.2020 n. 16676, cui questo giudice ritiene di aderire), ma – come si è detto – la restituzione di un indebito nei confronti del ricorrente. Tuttavia, il diverso orientamento sinora assunto da questo Tribunale in materia di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti ai sensi del novellato art. 92 c.p.c. Si è, infatti, al cospetto di un'ipotesi di mutamento della
2 giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti. Si osserva, infine, che il ricorso è stato depositato in data antecedente alla surrichiamata pronuncia della S.C.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Foggia, 17.01.2025
Il Giudice
Mariarosaria Renzetti
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