Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/02/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
RGAC 1542/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Campagna Presidente
Francesco Campagna Giudice
Flavio Tovani Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1542 R.G.A.C. dell'anno 2023 riservata in decisione all'udienza del 28/11/2024, vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04/05/1997, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Nicoletta Claudia
Giorgianni, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Italia n. 61, ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(C.F.: ) nato a [...] il CP_1 C.F._2
12/01/1990, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Daniele Latella, presso il suo studio sito in Condofuri (RC) alla Via Bandiera, 12, ha eletto domicilio
-resistente -
NONCHE'
Avv.ta Maria Giada Plutino, nella qualità di curatrice speciale dei minori Per_1
e
[...] Persona_2
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-intervenienti-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 28.11.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni;
il Giudice tratteneva la causa per la decisione collegiale.
L'ufficio del P.M. in data 21/06/2023 “vistava” il ricorso.
1
Con ricorso depositato il 30.05.2023 ha chiesto a questo Tribunale Parte_1 di volere pronunciare la separazione personale dal proprio marito, , CP_1 assumendo che:
-il 18.05.2019 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio concordatario con il resistente;
-dall'unione coniugale sono nati i figli (28/07/2019) e (21/03/2022); Per_1 Per_2
- la crisi coniugale veniva causata dall'aver riscontrato la ricorrente che il fratello del resistente prestava attenzioni promiscue nei confronti della figlia della coppia, e che tale grave circostanza non veniva presa in debita considerazione dal il quale CP_1 negava l'accaduto e si rifiutava di denunciare il fratello;
- in data 07.04.2023, dopo l'ennesima lite scaturita tra i coniugi in relazione alle vicende menzionate, intervenivano le Forze dell'Ordine e, in pari data, la Pt_1 sporgeva formale denuncia querela per violenza sessuale in danno di minore nei confronti di , fratello del resistente;
CP_2
- a seguito di tale vicenda, la ricorrente si trasferiva con i figli presso l'abitazione dei propri genitori e decideva di separarsi dal marito, essendo venuto meno il sentimento di fiducia nei suoi confronti;
- la denuncia sporta da parte della dava origine al procedimento penale. n. Pt_1
1532/2023 R.G.N.R. che vedeva imputati per il reato di cui all'art. 609 CP_2 quater c.p., nonché e (nonna paterna della CP_1 Controparte_3 minore , per il reato di cui all'art. 377 co 3 c.p.; Persona_1
- la è priva di occupazione, mentre il presta la sua attività lavorativa presso Pt_1 CP_1 un negozio di abbigliamento e non ha provveduto con continuità al mantenimento dei figli, essendosi limitato al versamento sporadico di modesti importi;
Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente ha chiesto:
- in via preliminare, ex art 473- bis n. 15 c.p.c., che venissero adottati con decreto provvisoriamente esecutivo tutti i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli;
-che fosse pronunciata giudizialmente la separazione con addebito al marito;
- che venisse disposto a carico del marito l'obbligo di corrisponderle l'importo di euro
200,00 mensili per il proprio mantenimento e di euro 250,00 mensili per il mantenimento dei due figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- che fosse dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale di , CP_1 disponendo l'affidamento esclusivo dei figli alla madre con collocamento presso la stessa;
- che fosse disposto che il diritto di visita spettante al padre fosse esercitabile secondo le modalità esplicitate in ricorso e unicamente mediante incontri protetti presso le competenti strutture dei Servizi Sociali;
- in subordine, in caso di affidamento condiviso dei figli, che fosse disposta la limitazione della responsabilità genitoriale di , riservando le decisioni CP_1 di maggior interesse sui figli minori unicamente in capo alla;
Pt_1
2 - che parte resistente fosse condannata alla refusione degli onorari con distrazione come per legge.
Con il medesimo atto introduttivo formulava le proprie richieste istruttorie in relazione alle domande ivi contenute.
Con decreto del 12/06/2023 il G.D. accoglieva parzialmente il ricorso ex art. 473 bis 15 c.p.c. e, per l'effetto, ordinava a l'immediata restituzione dei beni CP_1 dei minori puntualmente elencati nella missiva di cui all'allegato 15 del ricorso, disponendo la prosecuzione del giudizio all'udienza del 05/10/2023.
Notificato il ricorso unitamente al decreto di fissazione udienza si costituiva in giudizio
, il quale aderiva alla domanda di separazione fornendo, tuttavia, una CP_1 diversa ricostruzione dei fatti narrati dalla ricorrente. In particolare, lo stesso riferiva che la crisi coniugale risaliva al gennaio 2023, allorquando la manifestava al Pt_1 marito la volontà di cambiare abitazione e acquistare un nuovo immobile, circostanza che avrebbe determinato un notevole esborso di denaro da parte del il quale si CP_1 era opposto a tale trasferimento. Negava altresì le accuse rivolte al proprio fratello, evidenziando che le stesse erano del tutto sprovviste di prove. Con riferimento all'episodio dell'aprile 2023, riferiva che la lite non era avvenuta tra i due coniugi, ma tra il e la suocera, e che lo stesso non aveva acconsentito al trasferimento CP_1 definitivo della moglie unitamente ai figli presso l'abitazione dei suoceri. Evidenziava, inoltre, di essere stato ingiustamente privato della possibilità di incontrare liberamente i propri figli e di aver sempre provveduto al loro mantenimento. Con riferimento alla domanda di mantenimento formulata dalla , rilevava che la stessa era Pt_1 perfettamente in grado di espletare attività lavorativa alla luce della sua giovane età.
Premesso quanto dedotto, il resistente chiedeva:
- in via preliminare e urgente, che fossero disposti incontri autonomi con i figli almeno due volte a settimana secondo le loro necessità ed esigenze;
- che fosse rigettata la domanda di addebito per mancanza delle condizioni di cui all'art. 151 c.c.;
- che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi;
- che fosse rigettata la domanda di mantenimento formulata dalla moglie tenuto conto dell'età della stessa e poiché sproporzionata rispetto ai redditi del marito;
- che fosse posto a suo carico l'obbligo di corrispondere l'importo di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre al
50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 5.10.2023 il Giudice delegato procedeva all'audizione delle parti, che fornivano chiarimenti circa le domande formulate nonché i fatti narrati nei rispettivi atti.
Con ordinanza del 20.11.2023 il Giudice autorizzava in coniugi a vivere separati e adottava i provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse dei minori, disponendo l'affido condiviso degli stessi, il regime di visita del genitore non collocatario nonché
l'obbligo a carico del padre di corrispondere l'importo di euro 350 ,00 mensili (200,00 per la figlia e 150,00 per il figlio ) a titolo di contributo al loro Per_1 Per_2 mantenimento, nonché 200,00 a titolo di mantenimento della moglie.
3 Con il medesimo provvedimento adottava i mezzi istruttori ritenuti rilevanti ai fini del decidere, nominava la curatrice speciale dei minori e chiedeva l'acquisizione degli atti afferenti al procedimento penale vertente tra le parti, incaricando altresì i Servizi
Sociali territorialmente competenti di prendere in carico il nucleo familiare e predisporre un calendario di incontri tra i figli, il padre e gli ascendenti paterni in spazio neutro.
Con successiva ordinanza del 21.12.2023 il Giudice adottava provvedimenti sulle modalità di incontro dei minori e disponeva la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni alla successiva udienza dell'1.02.2024.
Con ricorso datato 18.12.2024, recante il numero di ruolo 1542-1/2023, il Parte_2
, alla luce dei fatti denunciati nell'ambito del procedimento penale già citato,
[...] nonché delle condotte poste in essere da , ritenute idonee ad arrecare CP_1 pregiudizio all'incolumità psico fisica, allo sviluppo e al benessere complessivo della figlia minore, chiedeva che fosse disposta la limitazione della responsabilità genitoriale del e l'affidamento esclusivo dei minori alla madre. CP_1
Il Giudice delegato, preso atto delle richieste formulate dal PM, fissava l'udienza del 02/05/2024. A tale udienza il Pubblico Ministero insisteva nella richiesta di limitazione della responsabilità genitoriale alla luce della pendenza del procedimento penale e a tale richiesta si associavano la curatrice dei minori e la difesa di parte ricorrente. Parte resistente si opponeva alla richiesta tenuto conto delle relazioni positive dei servizi sociali circa la capacità genitoriale del Il Giudice rilevava la necessità di CP_1 proseguire l'istruttoria nel procedimento principale anche mediante l'acquisizione di relazioni aggiornate dei servizi sociali. Alla successiva udienza del 12.09.2024 veniva disposta l'archiviazione del sub procedimento al fine di consentire la trattazione dello stesso unitamente al giudizio principale.
In data 18.01.2024 si costituiva in giudizio la curatrice speciale dei minori, la quale aderiva alla richiesta formulata dalla Procura, chiedendo altresì la conferma delle modalità di incontro del padre già stabilite dal Tribunale e l'avvio per entrambi i genitori di un percorso di sostegno della genitorialità.
All'udienza dell'1.02.2024 veniva espletata l'attività istruttoria mediante l'escussione dei testi ammessi e . Alla successiva udienza del Testimone_1 Testimone_2
02.05.2024 si procedeva all'audizione dei testi residui , Testimone_3 [...]
, ) e all'interrogatorio formale delle parti. La causa Testimone_4 Testimone_5 veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni onerando i servizi sociali e l di depositare le relazioni aggiornate dell'attività svolta. Controparte_4
All'udienza del 28.11.2024 sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
***
1. Domanda di separazione
La domanda di separazione personale proposta dalla ricorrente appare fondata e merita senz'altro accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ad avviso di questo Collegio, sulla scorta delle risultanze processuali, non pare possa seriamente dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso,
4 la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
È emerso in maniera inconfutabile, infatti, che la frattura subìta dal rapporto di coniugio
è ormai irreversibile così da rendere praticamente impossibile la prosecuzione della convivenza.
Alla luce della situazione venutasi a creare, pertanto, la dichiarazione di separazione personale si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
2. Domanda di addebito della separazione
Soffermandosi sulla domanda di addebito formulata dalla ricorrente con riferimento alle condotte violative dei doveri matrimoniali asseritamente attribuite al reputa CP_1 il Collegio che la stessa sia infondata e pertanto meriti il rigetto per le ragioni di seguito esplicitate.
De iure giova rammentare, in proposito, seguendo il costante insegnamento della
Suprema Corte sul punto, che in tema di separazione legale dei coniugi, la pronuncia di addebito ad uno di essi postula non soltanto il riscontro di un suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ma anche l'accertamento che a tale condotta sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima (cfr. ex multis Cass.
n.7817/1997, Cass. n.12130/2001; Cass. n.14840/2006; Cass. n.13431/2008; Cass.
n.14042/2008; Cass. n.6697/2009; Cass. n.14414/2016; Cass. n.17317/2016).
L'indagine sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità della separazione non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti. Infatti, la dichiarazione di addebito implica la dimostrazione che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile soltanto alla condotta volontariamente e consapevolmente contraria ai doveri scaturenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, offrendone i richiedenti, prova rigorosa del nesso causale tra la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il suo naufragio
(cfr. di recente Tribunale sez. I - S.Maria Capua V., 13/02/2023, n. 570, Tribunale sez.
I - Benevento, 10/01/2023, n. 59 , Tribunale sez. I - Bari, 31/10/2022, n. 3975 ) e ciò in accordo con l'insegnamento costante della Suprema Corte (cfr. più di recente Cass. n. 16691/2020; Cass. n. 11130/2022; nonché ex multis Cass. n.7817/1997, Cass. n.12130/2001; Cass. n.14840/2006; Cass. n.13431/2008; Cass. n.14042/2008; Cass.
n.6697/2009; Cass. n.14414/2016; Cass. n.17317/2016).
Orbene, soffermandosi sulla vicenda processuale in esame, occorre rilevare che la ricorrente motiva la domanda di addebito in ragione del disinteresse manifestato dal a seguito dei sospetti sollevati dalla moglie circa le presunte violenze sessuali CP_1 perpetrate dal fratello nei confronti della figlia minore Tali condotte omissive Per_1 del avrebbero determinato l'insanabile rottura del legame coniugale. CP_1
Nel corso dell'istruttoria, tuttavia, la ricorrente non ha opportunamente dimostrato il mancato assolvimento dei doveri coniugali da parte del essendo emerso che CP_1 quest'ultimo avrebbe acconsentito alla richiesta della moglie di installare le telecamere all'interno del salone di casa (circostanza confermata dalla stessa ricorrente), al fine di controllare le condotte asseritamente realizzate dal fratello.
Pertanto, pur essendo indubbiamente emerso un clima di conflittualità della coppia derivato da una divergenza sulle modalità di gestione della delicata situazione
5 verificatasi, non può considerarsi provato che la condotta perpetrata dal sia da CP_1 considerarsi volontariamente e consapevolmente contraria ai doveri scaturenti dal matrimonio e come tale determinante ai fini dell'addebitabilità della separazione.
La domanda di addebito deve pertanto essere rigettata.
3. Affidamento dei figli e e regime di visita Per_1 Per_2
Con riferimento alle determinazioni in ordine all' affidamento dei due figli minori della coppia, giova preliminarmente rammentare che la novella introdotta dal d.lgs n. 154 del 2013, portando a compimento la riforma del diritto di famiglia del 1975, ha definitivamente cristallizzato la centralità degli interessi del minore, i quali tendono a prevalere su ogni altro interesse contrario al suo sviluppo coerente e completo. Tra i diversi diritti riconosciuti al minore, vi è quello ad una genitorialità piena e non dimidiata, tale che esso deve trovare una tutela tanto maggiore quanto questo corrisponda al suo miglior interesse, ("best interest" secondo la formula rinvenibile nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con l. 176 del 1991
e dalla giurisprudenza della Corte EDU). Da qui deriva la scelta del legislatore di privilegiare il regime di affidamento condiviso dei figli minori e, tuttavia, siffatta prospettiva può essere derogata ove in tal senso deponga la valutazione dell'interesse morale e materiale della prole.
Ed infatti, in linea generale, ben può il Giudice del merito privilegiare quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonchè sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr. cass.civ.13217 17.5.2021, Cass.,
n. 28244/19).
All'uopo occorre sottolineare che la decisione adottata dal Tribunale di disporre l'affido esclusivo assume una funzione protettiva dei soggetti più fragili del nucleo familiare, in accordo a quanto di recente sostenuto dalla Corte di Cassazione che ha affermato che: “In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicchè il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche
l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore”(Cassazione civile sez. I - 09/02/2023, n. 4056 ).
Nel caso di specie occorre rilevare preliminarmente che in questa sede la valutazione cui è deputato il Tribunale attiene alla verifica della capacità genitoriale in capo alle parti, al fine di garantire la concreta realizzazione del superiore interesse dei minori, e non già all'accertamento dell'eventuale sussistenza di fatti di reato, compito spettante al giudice penale.
Ed allora, proprio in tale ottica, alla luce dei fatti rappresentati, si è ritenuto che le determinazioni circa l'affidamento dei figli minori e i relativi provvedimenti de potestate, potessero essere adottati solo all'esito di un lungo e costante monitoraggio
6 del nucleo familiare ad opera dei Servizi Sociali, da svolgersi anche mediante l'attività di educativa domiciliare.
Le parti sono state altresì sottoposte a valutazione circa le competenze genitoriali, come
è possibile evincere dalla relazione del Consultorio Familiare c/o Presidio Ospedaliero
“T. Evoli” di Melito P.S. (RC) datata 24.04.2024, a firma del dott. . Tale Persona_3 relazione consente preliminarmente di rilevare che entrambi i genitori hanno un solido rapporto con i figli minori, non evidenziando situazioni di potenziale pregiudizio a carico degli stessi.
Da quanto emerge inoltre dalle ultime relazioni agli atti e, segnatamente, da quella trasmessa in data 30.07.2024, entrambi i genitori risultano essere affezionati ai figli e attenti alle loro esigenze, pur permanendo tra le parti una notevole difficoltà di dialogo. Il Libri viene descritto come un padre amorevole, nonostante alcune difficoltà nella gestione dei due figli contemporaneamente1. Nella medesima relazione emerge uno sforzo proattivo dello stesso, sia nell'impartire ai figli le regole educative suggerite dagli operatori coinvolti, sia nella gestione degli stessi.
Quanto evidenziato nella relazione consente di dedurre la piena capacità genitoriale anche della in merito ai compiti di cura, educazione e gestione dei figli minori. Pt_1
Le conclusioni cui giunge il servizio sociale2, eccetto che per le difficoltà di natura più prettamente organizzativa rilevate nell'ultima relazione datata 2.10.2024, non consentono in alcun modo di dedurre l'esistenza di un pregiudizio attuale a carico dei minori che giustifichi l'adozione di un provvedimento incidente sulla responsabilità genitoriale del o una deroga al regime dell'affidamento condiviso. CP_1
I minori e saranno pertanto affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori e collocati presso l'abitazione della madre.
Occorre, infine, con riferimento al regime di visita del genitore non collocatario tener conto dell'esigenza di preservare la serenità dei minori e adottare ogni possibile cautela, anche alla luce dell'attuale pendenza del procedimento penale a carico del fratello del
CP_1
Preso atto di tali circostanze e dell'assoluta inopportunità che i minori frequentino la casa paterna o quella degli ascendenti paterni, ritiene il Collegio di poter confermare il regime di visita già stabilito con ordinanza del 21/12/2023, anche in virtù dei risultati raggiunti tramite la mediazione dei Servizi incaricati, demandando a questi ultimi la prosecuzione dell'attività di monitoraggio e supporto del nucleo familiare, prevedendo anche la possibilità di incontro con gli ascendenti paterni, secondo le modalità che si riterranno opportune, purché in luogo diverso dalla loro abitazione e con modalità che garantiscano che i minori non incontreranno lo zio paterno, almeno sino alla conclusione della vicenda processuale che lo vede coinvolto.
4. Contributo al mantenimento dei figli
7 L'onere del contributo al mantenimento dei figli minorenni spetta ad entrambi i genitori in ragione del combinato disposto di norme costituzionali e codicistiche (artt. 30 cost,
315 bis, 317 bis 337 ter co.2 e co. 4, 337 septies c.c.) in particolare: l'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art.316 bis c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori, in proporzione alle loro sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. L'art. 337-ter c.c. stabilisce che nel determinare l'assegno il giudice deve considerare le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
A fronte di tali indicazioni è necessario valorizzare quanto risulta dalla documentazione reddituale versata in atti dalla quale è possibile dedurre una limitata capacità economica della a fronte della percezione di uno stipendio mensile di circa 1.100,00 €, oltre Pt_1
a tredicesima e quattordicesima, da parte del CP_1
Si ritiene pertanto di giustizia disporre che corrisponda l'importo CP_1 complessivo di euro 400,00 mensili (di cui 150,00 euro per il mantenimento del figlio e 250,00 per il mantenimento della figlia a a Per_2 Per_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 70% delle spese straordinarie da individuarsi come da protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Calabria3. Si dispone altresì che percepisca l'Assegno Unico Universale per i Parte_1 figli nella misura del 100%, in ragione della collocazione prevalente dei minori presso la madre.
5. Assegno di mantenimento in favore di Parte_1
In diritto, occorre preliminarmente rammentare gli elementi costitutivi dell'assegno di separazione, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Siffatti elementi distinguono l'assegno di separazione da quello divorzile, come anche di recente affermato dai Giudici di legittimità, secondo i quali: “I differenti presupposti integrativi del diritto all'assegno di mantenimento spettante al coniuge separato economicamente più debole rispetto all'omologo diritto dell'ex coniuge divorziato fanno sì che fermo nel primo caso il riferimento al tenore di vita matrimoniale - quale limite entro il quale l'an e il quantum dell'assegno di mantenimento è destinato a operare, in un contesto che è di mero allentamento del vincolo coniugale e in cui è ancora attuale il dovere di assistenza materiale - altrettanto non si realizzi in caso di determinazione dell'assegno di divorzio, che deve, invece, essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'articolo 5, comma 6, della legge 898/1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della
8 famiglia e di quello personale degli ex coniugi.(Cassazione civile sez. I, 24/02/2021, n.5067).
Applicando gli indici ora enumerati al caso di specie, si sottolinea che la richiedente avrebbe dovuto non solo fornire prova di non possedere redditi adeguati ma anche dimostrare il diverso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Dalle scarne risultanze processuali sul punto è possibile ricavare che la , Pt_1 nonostante la giovane età (28 anni), non svolge attualmente alcuna attività lavorativa, essendosi finora prevalentemente occupata della cura dei figli, con l'eccezione di un breve periodo in cui è stata impiegata presso un bar, circostanza emersa nel corso dell'istruttoria.
Non sono tuttavia state rilevate condizioni che facciano supporre una limitazione della capacità lavorativa della stessa, né vi è prova che si sia attivata inutilmente per la ricerca di un impiego, essendosi proposta infruttuosamente nel mercato del lavoro (cfr.
Cassazione ord. 21 luglio 2021, n. 20866).
In conclusione, la domanda di assegno di mantenimento a favore della ricorrente deve essere rigettata a fronte del mancato rispetto dei canoni fondamentali previsti dall'art. 156 c.c.
Spese di lite
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e tenuto conto del principio della soccombenza relativamente alla domanda autonoma di addebito, nonché del rigetto della domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente, le spese di giudizio vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udito il procuratore di parte ricorrente e il rappresentante del P.M., ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede sulla domanda di separazione personale con addebito formulata da nei confronti di : Parte_1 CP_1
- dichiara la separazione personale dei coniugi e il Parte_1 CP_1 cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria parte II, serie A, u.1, n. 56 anno 2019;
- rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
- dispone l'affidamento congiunto dei minori e stabilendo il Per_1 Persona_2 collocamento degli stessi nell'abitazione materna;
- dispone che gli incontri tra il padre e i minori avverranno secondo le modalità già predisposte con ordinanza del 21/12/2023 domandando ai Servizi Sociali la prosecuzione dell'attività di monitoraggio e supporto del nucleo familiare;
- rigetta le domande di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale formulate nei confronti di , per le ragioni di cui in parte motiva;
CP_1
- al pagamento di un assegno a titolo di contributo di Parte_3 mantenimento dei due figli, entro il 5 di ogni mese, per una somma complessiva pari ad euro 400,00 (250,00 per e 150,00 per ) rivalutabili annualmente Per_1 Per_2 secondo gli indici Istat, oltre al 70 % delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Calabria;
9 -assegna il 100% dell'Assegno Unico Universale a;
Parte_1
- rigetta la domanda di assegno di mantenimento a favore di;
Parte_1
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese Parte_1 CP_1 processuali del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.000, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali come per legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Manda ai Servizi Sociali, per quanto di loro competenza.
Reggio Calabria, 07/02/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesco Campagna Giuseppe Campagna
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. pag. 4 Relazione “Coop. Sociale Libero Nocera” del 30.07.2024 2 “i signori in questione sono due bravi genitori che però devono lavorare ancora sulla comunicazione e a cooperare insieme per la gestione dei figli che sembrerebbero essere la loro priorità. I minori -come già accennato- sono molto seguiti e amati dai genitori.” V. pag. 8 Relazione “Coop. Sociale Libero Nocera” del 30.07.2024 3 “la tutela degli interessi della prole é sottratta all'iniziativa e alla disponibilità delle parti ed il giudice ha sempre il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del processo di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli e di esercitare, in deroga alle regole generali sull'onere della prova, i poteri istruttori officiosi necessari alla conoscenza della condizione economica e reddituale delle parti” (cfr. ex multis Cass. 24 agosto,2008 n. 21178)